Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1483/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483/ 2024 V.G.,
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Noto, via Filippo
Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI DE FELICE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in Noto, via Filippo Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI DE FELICE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 19/04/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la ratifica della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di Per_1 mantenerla.
A) assegnazione della casa familiare alla sig.ra e affido della figlia minore Parte_2 [...]
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento Per_1
e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il IG. , compatibilmente con il proprio stato di salute, avrà la facoltà di Parte_1 tenere con sé la figlia almeno un giorno alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di
[...]
. Per_1
C) Per quanto concerne le festività natalizie il IG. avrà la facoltà di Parte_1 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 21:00.
Relativamente alle vacanze pasquali, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con Parte_1 la figlia un intero pomeriggio dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in modo che la minore possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_1 almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno.
D) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Parte_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di € 100,00 (euro cento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. Parte_2 E) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta Parte_1 Parte_2 per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia
[...]
, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per_1
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
F) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
G) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
H) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
All'udienza del 16.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.., il
Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione. È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
18.7.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1483/2024 V.G.: omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso e da intendersi qui integralmente riportate;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 23.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone