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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 329/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 10.6.2025 al n. 329/2025 VG
promossa da e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in Firenze, via Baccio Bandinelli n. 88, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Caprini che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota.
1 La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per i ricorrenti: <la corte d'appello di firenze dichiari l'efficacia nella repubblica della sentenza nullità matrimonio tra e emessa dal Parte_1 Parte_2 in Firenze, via Baccio Bandinelli n. 88, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Caprini che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota.
1 La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per i ricorrenti:Parte_1 Parte_2
giudice ecclesiastico (con decisione in camera di consiglio) e ordini all'Ufficiale di
Stato civile di Carmignano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio>>.
- FATTO E DIRITTO -
I. Con ricorso congiunto depositato in data 10.6.2025, (nata a Parte_1
Lucca il 2.8.1978) e (nato a [...] il [...]) deducevano Parte_2
quanto segue:
- in data 7.9.2019, contraevano matrimonio con rito concordatario, nell'Oratorio
di San Jacopo a Capezzana nel Comune di Carmignano (PO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 2019;
- con sentenza definitiva di primo grado emessa il 9.10.2024, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Etrusco dichiarava la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i ricorrenti per difetto di consenso per esclusione della indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte della donna attrice, a norma del can.
1101, § 2 CIC;
- con decreto dell'8.4.2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
(STSA) dichiarava l'esecutività della suddetta sentenza canonica;
- era interesse delle odierne parti ottenere il riconoscimento, nella Repubblica
Italiana, dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra i medesimi contratto;
nulla ostava a che la Corte di Appello di
Firenze dichiarasse l'efficacia, nell'ordinamento della Repubblica Italiana, della sentenza suddetta, in quanto erano sussistenti i presupposti e le condizioni di legge,
attesa la simulazione del consenso da parte della la conoscenza da parte del Pt_1
del vizio del consenso della moglie e le gravi criticità emerse sin dall'inizio della Pt_2
convivenza matrimoniale.
2 I ricorrenti concludevano, pertanto, congiuntamente come in epigrafe.
Il Pubblico Ministero riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento nel procedimento ed esprimeva parere favorevole.
La causa, senza fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, era decisa in camera di consiglio.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II. Pregiudizialmente, in rito, va osservato quanto segue.
II.
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 25.03.1985 n. 121, recante norme di “Ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”), “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale della norma all'art. 797 c.p.c. che recava, a sua volta, condizioni per la
3 declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norma adesso abrogata dalla successiva legge 31.05.1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituita dall'art. 64 di essa. Ne consegue che l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit.,
non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti,
soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I,
11/02/2008 n. 3186; id., 08/06/2005 n. 12010).
III. Tanto premesso, in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto – congiuntamente – hanno proposto ricorso.
III.
1. Nel giudizio ecclesiastico, emergeva la riserva mentale della che Pt_1
non credeva nell'indissolubilità del matrimonio e aveva accettato di sposarsi impulsivamente, con l'intenzione di divorziare se non fosse migliorata la relazione col partner e le cose fossero andate male, come in effetti era accaduto, essendosi i coniugi
4 separati di fatto circa due/tre anni dopo la celebrazione del matrimonio per essere la loro convivenza divenuta insostenibile.
III.
2. Il pur dichiarato assente, era a conoscenza del processo ecclesiastico Pt_2
avendo egli espressamente comunicato l'intenzione di non parteciparvi e di essere consenziente all'annullamento del matrimonio. Gli è stata poi notificata la sentenza definitiva di primo grado e non ha proposto impugnazione.
III.
3. Il nel ricorso per la delibazione, ha inoltre ammesso di essere a Pt_2
conoscenza della riserva mentale della e del relativo vizio del consenso (v. Pt_1
Cass. 2247/2024);
III.
4. Se ne deduce, conclusivamente, che: 1) il Tribunale Ecclesiastico dello
Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire, dichiarando il di non volervi partecipare e di essere favorevole all'annullamento del Pt_2
matrimonio; 3) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunciata;
4) essa non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
5) neppure risulta pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
6) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, cioè contrarie a quelle norme che involgano principi costituzionali dello Stato, i quali – per giurisprudenza di legittimità – non sono violati né dalla mera differenza di regime riscontrabile fra il vincolo civile e quello canonico,
né dalla mancanza di sostanziale rispondenza fra le cause di nullità del vincolo previsti dai due ordinamenti, a meno che tali differenze non vengano ad incidere su principi supremi costituzionali, quali, ad esempio, i diritti fondamentali dell'uomo come sanciti dalla nostra Costituzione o consacrati in solenni dichiarazioni o convenzioni internazionali (Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 3024 del 15/05/1982).
5 Neppure detto ultimo elemento ostativo sussiste, posto che il ha dato atto di Pt_2
essere a conoscenza della riserva mentale della per cui non è, in concreto, Pt_1
ravvisabile la lesione del principio di ordine pubblico della tutela dell'affidamento e della buona fede (Cass. 18429/2022).
IV. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Pt_1
(nata a [...] il [...]) e da (nato a [...] il
[...] Parte_2
13.3.1984), in contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, celebrato con rito concordatario nel Comune
di Carmignano (PO) il 7.9.2019 tra le Parti ricorrenti suddette, pronunziata in data
9.10.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Toscano, resa esecutiva con provvedimento in data 8.4.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Nulla per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita e di matrimonio tenuti dal Comune;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 3.7.2025.
La CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Chiara Ermini Daniela Lococo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Daniela LOCOCO Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado unico iscritta a ruolo il 10.6.2025 al n. 329/2025 VG
promossa da e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in Firenze, via Baccio Bandinelli n. 88, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Caprini che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota.
1 La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per i ricorrenti: <la corte d'appello di firenze dichiari l'efficacia nella repubblica della sentenza nullità matrimonio tra e emessa dal Parte_1 Parte_2 in Firenze, via Baccio Bandinelli n. 88, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Caprini che li rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
- ricorrenti -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- litisconsorte ex lege -
oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota.
1 La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte per i ricorrenti:
giudice ecclesiastico (con decisione in camera di consiglio) e ordini all'Ufficiale di
Stato civile di Carmignano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di matrimonio>>.
- FATTO E DIRITTO -
I. Con ricorso congiunto depositato in data 10.6.2025, (nata a Parte_1
Lucca il 2.8.1978) e (nato a [...] il [...]) deducevano Parte_2
quanto segue:
- in data 7.9.2019, contraevano matrimonio con rito concordatario, nell'Oratorio
di San Jacopo a Capezzana nel Comune di Carmignano (PO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 2019;
- con sentenza definitiva di primo grado emessa il 9.10.2024, il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Etrusco dichiarava la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario tra i ricorrenti per difetto di consenso per esclusione della indissolubilità del vincolo matrimoniale da parte della donna attrice, a norma del can.
1101, § 2 CIC;
- con decreto dell'8.4.2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
(STSA) dichiarava l'esecutività della suddetta sentenza canonica;
- era interesse delle odierne parti ottenere il riconoscimento, nella Repubblica
Italiana, dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario tra i medesimi contratto;
nulla ostava a che la Corte di Appello di
Firenze dichiarasse l'efficacia, nell'ordinamento della Repubblica Italiana, della sentenza suddetta, in quanto erano sussistenti i presupposti e le condizioni di legge,
attesa la simulazione del consenso da parte della la conoscenza da parte del Pt_1
del vizio del consenso della moglie e le gravi criticità emerse sin dall'inizio della Pt_2
convivenza matrimoniale.
2 I ricorrenti concludevano, pertanto, congiuntamente come in epigrafe.
Il Pubblico Ministero riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento nel procedimento ed esprimeva parere favorevole.
La causa, senza fissazione di udienza attese le conclusioni congiunte dei coniugi ricorrenti, era decisa in camera di consiglio.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con la conseguente declaratoria di efficacia della sentenza di cui specificamente al dispositivo.
II. Pregiudizialmente, in rito, va osservato quanto segue.
II.
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 25.03.1985 n. 121, recante norme di “Ratifica
ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede” (d'ora in poi, soltanto “Concordato”), “…le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia…”.
II.
2. Quanto al rinvio effettuato dal punto “c)” è da dire che la Suprema Corte
(Cassazione civile, Sezione I, 10/05/2006 n. 10796) ha ribadito il carattere di rinvio c.d. materiale della norma all'art. 797 c.p.c. che recava, a sua volta, condizioni per la
3 declaratoria di efficacia delle sentenze straniere, norma adesso abrogata dalla successiva legge 31.05.1995 n. 218, recante norme di “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” e sostituita dall'art. 64 di essa. Ne consegue che l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., sancita dall'art. 73 della legge n. 218/95 cit.,
non è idonea, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, a spiegare efficacia sulle disposizioni del Concordato le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso riferimento all'applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. (così l'art. 4 del protocollo addizionale, in relazione all'art. 8 dell'Accordo). Pertanto, il giudice italiano, al fine di decidere sulla domanda avente ad oggetto la predetta dichiarazione di efficacia, deve continuare ad applicare i menzionati articoli del codice di rito civile, i quali risultano perciò connotati da una vera e propria ultrattività, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall'art. 7 della Costituzione, principio comportante la resistenza all'abrogazione delle norme pattizie, le quali sono suscettibili di essere modificate, in mancanza di accordo delle Parti contraenti,
soltanto attraverso leggi costituzionali (su tutto, cfr. Cassazione civile, Sezione I,
11/02/2008 n. 3186; id., 08/06/2005 n. 12010).
III. Tanto premesso, in linea generale, nel caso di specie sussistono tutte le condizioni richieste dal combinato disposto dagli artt. 8 del Concordato e 797 c.p.c., per quanto emerge dalla lettura della sentenza emessa in sede ecclesiastica e per quanto comunque indicato dalle Parti che – del resto – congiuntamente – hanno proposto ricorso.
III.
1. Nel giudizio ecclesiastico, emergeva la riserva mentale della che Pt_1
non credeva nell'indissolubilità del matrimonio e aveva accettato di sposarsi impulsivamente, con l'intenzione di divorziare se non fosse migliorata la relazione col partner e le cose fossero andate male, come in effetti era accaduto, essendosi i coniugi
4 separati di fatto circa due/tre anni dopo la celebrazione del matrimonio per essere la loro convivenza divenuta insostenibile.
III.
2. Il pur dichiarato assente, era a conoscenza del processo ecclesiastico Pt_2
avendo egli espressamente comunicato l'intenzione di non parteciparvi e di essere consenziente all'annullamento del matrimonio. Gli è stata poi notificata la sentenza definitiva di primo grado e non ha proposto impugnazione.
III.
3. Il nel ricorso per la delibazione, ha inoltre ammesso di essere a Pt_2
conoscenza della riserva mentale della e del relativo vizio del consenso (v. Pt_1
Cass. 2247/2024);
III.
4. Se ne deduce, conclusivamente, che: 1) il Tribunale Ecclesiastico dello
Stato Vaticano nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire, dichiarando il di non volervi partecipare e di essere favorevole all'annullamento del Pt_2
matrimonio; 3) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
stata pronunciata;
4) essa non risulta contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
5) neppure risulta pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, statuito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
6) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, cioè contrarie a quelle norme che involgano principi costituzionali dello Stato, i quali – per giurisprudenza di legittimità – non sono violati né dalla mera differenza di regime riscontrabile fra il vincolo civile e quello canonico,
né dalla mancanza di sostanziale rispondenza fra le cause di nullità del vincolo previsti dai due ordinamenti, a meno che tali differenze non vengano ad incidere su principi supremi costituzionali, quali, ad esempio, i diritti fondamentali dell'uomo come sanciti dalla nostra Costituzione o consacrati in solenni dichiarazioni o convenzioni internazionali (Cassazione civile, Sezione I, Sentenza n. 3024 del 15/05/1982).
5 Neppure detto ultimo elemento ostativo sussiste, posto che il ha dato atto di Pt_2
essere a conoscenza della riserva mentale della per cui non è, in concreto, Pt_1
ravvisabile la lesione del principio di ordine pubblico della tutela dell'affidamento e della buona fede (Cass. 18429/2022).
IV. Nulla sulle spese, non trattandosi di procedura sostanzialmente contenziosa.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando in grado unico sul ricorso congiuntamente proposto da Pt_1
(nata a [...] il [...]) e da (nato a [...] il
[...] Parte_2
13.3.1984), in contraddittorio con il Pubblico Ministero, così provvede:
DICHIARA l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, celebrato con rito concordatario nel Comune
di Carmignano (PO) il 7.9.2019 tra le Parti ricorrenti suddette, pronunziata in data
9.10.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Toscano, resa esecutiva con provvedimento in data 8.4.2025 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Nulla per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri di nascita e di matrimonio tenuti dal Comune;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 3.7.2025.
La CONSIGLIERE Est. La PRESIDENTE
Chiara Ermini Daniela Lococo
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