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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 168-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 168-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da nata a [...] il Parte_1
04.07.1951, residente in [...], codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori , con studio in Marigliano, C.F._1
al Corso Umberto n.131 e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. ; Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 26.9.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 12.11.2024, successivamente integrato in data 20.03.2025, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
1 Con relazione depositata dal gestore in data 18.12.2024 l'OCC documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva di osservazioni al piano depositato da parte dei creditori: in ragione delle osservazioni depositate, il gestore provvedeva a depositare una proposta di modifica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Con decreto del 02.01.2025, il Giudice, preso atto della modifica della proposta, la convocazione disponeva la convocazione dei creditori, fissando, a tal fine l'udienza del 06.03.2025 con onere di comunicazione ai creditori medesimi della proposta modificata .
All'udienza del 06.03.2025 il gestore della crisi Dott. , nel dare atto di aver eseguito le CP_1
comunicazione ai creditori, rilevava che in data 10.01.2025 era pervenuta una ulteriore precisione del credito dell' chiedendo, pertanto, ulteriore termine per procedere alla modifica del piano. CP_2
Il Giudice fissava, a tal fine, l'udienza del 17.04.2025 invitando il gestore al deposito del piano modificato con contestuale comunicazione ai creditori.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte ricorrente può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
2 c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pag.
5-6 relazione OCC in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente, nonostante il patrimonio immobiliare di cui risulta titolare, fruisce del solo reddito proveniente dai canoni di locazione dell'immobile descritto in relazione, il cui canone annuale ammonta ad
€.61.454,38 a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata
(cfr. rel. gestore del 17.03.2025) di euro 303.687,66 (al netto compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale quantificati complessivamente in euro 12.704,30), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.450,00. Sul punto va riportato quanto riferito nell'ambito del decreto di apertura della presente procedura : “la ricorrente, nonostante il patrimonio immobiliare di cui risulta titolare, fruisce del solo reddito proveniente dai canoni di locazione dell'immobile descritto …. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, appare ricorrere il sovraindebitamento della ricorrente: invero, come è noto, è sovraindebitamento lo stato di crisi e di insolvenza e per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza
e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi: invero, né lo stato di crisi né, a maggior ragione, lo stato di insolvenza, vanno esclusi laddove il debitore sia titolare di un patrimonio immobiliare di valore superiore all'ammontare dei debiti, in quanto, anche in tal caso, se il
3 debitore pur disponendo di un consistente patrimonio immobiliare, come nel caso di specie, non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni nei successivi 12 mesi”;
f) il piano, come da ultimo rimodulato, a seguito della precisazione del credito da parte dell' avvenuta solo in data 10.01.2025, prevede il Controparte_3
pagamento integrale dei crediti e la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC
è di anni 3 anni (precisamente 36 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi €
316.392,01, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 1.000,00 il tutto con cadenza mensile e con recupero del residuo importo mediante il ricavato ottenuto dalla vendita dell'immobile come descritto in ricorso, secondo il seguente piano di ammortamento:
4 In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano come modificati, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura e nei successivi atti, non risultano pervenute ulteriori contestazioni da parte dei creditori concorsuali,
5 oltre alle precisazioni del credito recepite dal debitore e dal gestore, con conseguente parziale modifica del piano, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale;
C.F._1 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l''OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
6 manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 19.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 168-1/2024 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da nata a [...] il Parte_1
04.07.1951, residente in [...], codice fiscale rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Liguori , con studio in Marigliano, C.F._1
al Corso Umberto n.131 e con questi elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. ; Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 26.9.2024 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 12.11.2024, successivamente integrato in data 20.03.2025, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
1 Con relazione depositata dal gestore in data 18.12.2024 l'OCC documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva di osservazioni al piano depositato da parte dei creditori: in ragione delle osservazioni depositate, il gestore provvedeva a depositare una proposta di modifica del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Con decreto del 02.01.2025, il Giudice, preso atto della modifica della proposta, la convocazione disponeva la convocazione dei creditori, fissando, a tal fine l'udienza del 06.03.2025 con onere di comunicazione ai creditori medesimi della proposta modificata .
All'udienza del 06.03.2025 il gestore della crisi Dott. , nel dare atto di aver eseguito le CP_1
comunicazione ai creditori, rilevava che in data 10.01.2025 era pervenuta una ulteriore precisione del credito dell' chiedendo, pertanto, ulteriore termine per procedere alla modifica del piano. CP_2
Il Giudice fissava, a tal fine, l'udienza del 17.04.2025 invitando il gestore al deposito del piano modificato con contestuale comunicazione ai creditori.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte ricorrente può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
2 c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, anche di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pag.
5-6 relazione OCC in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente, nonostante il patrimonio immobiliare di cui risulta titolare, fruisce del solo reddito proveniente dai canoni di locazione dell'immobile descritto in relazione, il cui canone annuale ammonta ad
€.61.454,38 a fronte di una esposizione debitoria complessiva, come da ultimo aggiornata
(cfr. rel. gestore del 17.03.2025) di euro 303.687,66 (al netto compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale quantificati complessivamente in euro 12.704,30), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.450,00. Sul punto va riportato quanto riferito nell'ambito del decreto di apertura della presente procedura : “la ricorrente, nonostante il patrimonio immobiliare di cui risulta titolare, fruisce del solo reddito proveniente dai canoni di locazione dell'immobile descritto …. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, appare ricorrere il sovraindebitamento della ricorrente: invero, come è noto, è sovraindebitamento lo stato di crisi e di insolvenza e per crisi si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza
e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi: invero, né lo stato di crisi né, a maggior ragione, lo stato di insolvenza, vanno esclusi laddove il debitore sia titolare di un patrimonio immobiliare di valore superiore all'ammontare dei debiti, in quanto, anche in tal caso, se il
3 debitore pur disponendo di un consistente patrimonio immobiliare, come nel caso di specie, non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni nei successivi 12 mesi”;
f) il piano, come da ultimo rimodulato, a seguito della precisazione del credito da parte dell' avvenuta solo in data 10.01.2025, prevede il Controparte_3
pagamento integrale dei crediti e la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC
è di anni 3 anni (precisamente 36 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi €
316.392,01, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 1.000,00 il tutto con cadenza mensile e con recupero del residuo importo mediante il ricavato ottenuto dalla vendita dell'immobile come descritto in ricorso, secondo il seguente piano di ammortamento:
4 In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano come modificati, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura e nei successivi atti, non risultano pervenute ulteriori contestazioni da parte dei creditori concorsuali,
5 oltre alle precisazioni del credito recepite dal debitore e dal gestore, con conseguente parziale modifica del piano, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale;
C.F._1 dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l''OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
6 manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 19.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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