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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 758 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Mammola (RC), via Ferruccio n. 23, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Lagamba e Stefania Albanese dai quali è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Motta San Giovanni (RC), Piazza della
Municipalità, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Gebbione n.
9-G, presso lo studio dell'avv. Antonella Smiriglia Fava dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.4.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
accertare la responsabilità di questi per il sinistro occorsogli in data 22.8.2017 in località di Lazzàro di Motta San Giovanni (RC), nonché al fine di ottenere la condanna dello stesso ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in conseguenza dell'occorso.
Esponeva:
- che in data 22.8.2017, alle ore 07:15/07:30 circa, nel percorrere il marciapiede del
Corso Italia della frazione di Lazzàro di Motta San Giovanni (RC), con direzione di marcia
Melito di P.S./RC, giunto all'altezza del civico n.15 lato monte, in prossimità del passo carrabile a raso ivi presente, cadeva a terra a causa di un dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede non percepibile a causa di uno strato di sabbia/terriccio che lo ricopriva;
- che in seguito all'occorso veniva trasportato presso il pronto soccorso degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria dove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta metafisi distale
radio sx – infrazione epicondilo e coroide a dx”;
-che in ragione delle lesioni riportate, subiva un danno biologico da invalidità
permanente, un danno biologico da invalidità temporanea ed un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute;
- che la responsabilità del sinistro va ascritta esclusivamente al convenuto CP_1
quale custode del tratto di strada teatro del sinistro;
- che, avanzata invano richiesta risarcitoria in via stragiudiziale ed esperita infruttuosamente procedura di negoziazione assistita, instaurava il presente procedimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Reggio Calabria
in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito,
accertare e dichiarare che, ex articolo 2051 (o in subordine ex articolo 2043) del codice
civile, il sinistro subìto dal signor in data 22 agosto 2017 è da ascriversi a fatto Parte_1
e colpa del in quanto Ente proprietario della strada o Controparte_1
comunque soggetto cui spetta l'obbligo di vigilanza e custodia della strada e per l'effetto condannare il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patiti dal signor in conseguenza del predetto Parte_1
sinistro nella misura invocata od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro al
saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compresa la maggiorazione sui compensi e le spese successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che
hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa dell'1.10.2023, si costituiva il convenuto il quale, CP_1
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda in violazione degli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma IV
c.p.c. nonché l'intervenuta prescrizione del diritto invocato;
sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che con delibera del Consiglio
Comunale n. 2 del 12.4.2019 veniva dichiarato lo stato di dissesto finanziario del
[...]
con la conseguenza che essendo il presunto sinistro accaduto in data Controparte_1
antecedente al 31.12.2018, l'eventuale competenza ai fini del pagamento spetta all'Organismo Straordinario di Liquidazione e non all'ente comunale;
nel merito, contestava la pretesa avversaria in quanto infondata e non provata sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare -dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 terzo c. n. 3 c.p.c. e la nullità ex art. 164 c.p.c. c.
4 -dichiarare la prescrizione del diritto azionato da In via principale e nel merito -rigettare le Parte_1
domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non suffragate
da idonea e necessaria prova incombente, in subordine ridurre il quantum della pretesa in
quanto appare manifestamente eccessivo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concessi i termini 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale. In particolare, all'udienza del 7.11.2023 venivano escussi i testi e Tes_1
citati da parte attrice. Alla successiva udienza del 19.11.2024, fissata per Tes_2
l'escussione di altri due testi di parte attrice, quest'ultima veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale non risultando in atti né l'intimazione dei testi né comunicazione inerente ad un possibile giustificato motivo dell'assenza del deposito delle dette intimazioni.
Quindi, all'udienza del 3.3.2025, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Gi tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7,
comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma IV c.p.c. dedotta dall'ente convenuto.
Invero, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma
IV c.p.c., va dichiarata la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum, quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
La nullità di cui trattasi presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. civ. n.
20294/2014)
Nel caso di specie, dall' esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente l'oggetto del giudizio ossia la domanda risarcitoria formulata, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'occorso sinistro (e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.,) tanto che l'ente convenuto costituendosi ha potuto puntualmente spiegare la propria difesa.
3. Tanto premesso, nel merito la domanda attorea è infondata, pertanto, va rigettata.
Va, innanzitutto, precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. in forza del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia il danneggiato che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ed il relativo onere probatorio involge sia la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo.
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è,
dunque, la sussistenza di un rapporto di custodia in ragione del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa.
Tale rapporto si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della “res” ad un determinato soggetto in via esclusiva: il soggetto tenuto alla “custodia” è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione (Cass. civ., sez. III n. 10983/2023; Cass. civ., sez. III, n. 38089/2021).
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
3.1. Se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, questo
Giudice, esaminate le risultanze processuali, ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento non potendosi ritenere pienamente raggiunta la prova dell'an debetaur.
L'attore lamenta di essere caduto a terra a causa di un dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede non percepibile in quanto ricoperto da uno strato di sabbia/terriccio.
Ebbene, tale ricostruzione non trova idoneo riscontro probatorio.
Invero, la teste , presente sul luogo dell'incidente ha affermato la presenza Tes_1
dell'avvallamento sul marciapiede percorso dall'attore ( “ ADR: […]nel punto in cui è caduto
l'attore vi era sul marciapiede un avvallamento, coperto da terriccio e pietrisco […]” cfr. verbale udienza del 7.11.2023) per poi precisare che l'attore ha barcollato sull'avvallamento ed è quindi caduto (“ADR: Preciso che l'attore dapprima ha barcollato sull'avvallamento e, perdendo l'equilibrio, è scivolato cadendo in avanti di traverso tra il marciapiede e la strada, posto che l'avvallamento era posto vicino al bordo del marciapiede” cfr. verbale udienza del
7.11.2023).
Il teste invece, essendo sopraggiunto solo dopo la caduta dell'attore Tes_2
nulla ha potuto riferire in ordine alla dinamica dell'incidente (“ADR: […] Preciso che io non
Testi ho assistito alla caduta ma ho visto l'attore quando era già in terra […] Nulla sono in grado di riferire in merito alla dinamica del sinistro al quale non ho assistito, né alla presenza
di avvallamento, in quanto la mia priorità era quella di prestare soccorso.” cfr. verbale udienza del 7.11.2023);
Ora, vero è che la teste ha dichiarato che l'attore ha barcollato Testimone_4
sull'avvallamento e, perdendo l'equilibrio, è scivolato cadendo in avanti, tuttavia, tale dichiarazione non è da sola sufficiente a provare il nesso causale tra la caduta e la contestata insidia tenuto conto del complessivo contesto probatorio in atti.
Anzitutto, si osserva che della presenza della l'attore non, ha, stranamente, Tes_1
fatto alcuna menzione in citazione non avendo, nella ricostruzione del sinistro, precisato che l'occorso si è verificato mentre si trovava in compagnia della propria compagna, della madre di quest'ultima (teste ) e del Sig. , evenienze, invero, emerse solo Tes_1 Testimone_5
in sede testimoniale.
Ancora, deve evidenziarsi che la circostanza che la teste è madre della Tes_1
compagna del impone, ragionevolmente, una valutazione più rigorosa sull'attendibilità Pt_1
delle dichiarazioni trattandosi di un soggetto non del tutto terzo rispetto alla parte nel cui interesse viene escussa.
Ebbene, nella specie, la deposizione non è supportata da alcun altro elemento probatorio: non sono state, infatti, assunte altre testimonianze essendovi parte attrice decaduta ad avendo l'altro teste escusso ( espressamente riferito di non aver assisto alla Tes_2
caduta in quanto intervenuto successivamente.
A ciò si aggiunge che quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché quanto dichiarato dalla teste, contrasta con quanto indicato nella CTP a firma del dott. (all. n. 3 atto di citazione) nonché nel verbale di accettazione del Persona_1
nosocomio (v. doc. n. 6 all. al deposito di parte attrice del 19.6.2023) atteso che in tali documenti la causa della caduta viene identificata in una buca senza alcun riferimento al contestato un dislivello nella pavimentazione.
Infine, deve rilevarsi che nessuna autorità di polizia è intervenuta sul luogo del sinistro con conseguente mancata redazione di un verbale idoneo a supportare le deposizioni testimoniali.
Per tutte le considerazioni che precedono, a parere del Giudicante non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la contestata insidia (dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede) e la caduta del in forza di un'unica deposizione Pt_1
testimoniale i) resa da una persona non del tutto terza rispetto all'attore, ii) non supportata da altre risultanze testimoniali e iii) finanche contrastante con le produzioni documentali in atti e in difetto, altresì, di un rapporto sul sinistro redatto dalle autorità competenti.
3.2. Ad ogni modo, anche ammettendo provata la sussistenza del nesso causale tra la caduta e la contestata anomalia del marciapiede – circostanza, si ribadisce, esclusa per le ragioni sopra riportate – la domanda è comunque infondata in ragione del concorso colposo dell'attore.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Sul punto, giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da
Cass. civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n.
4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta
accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno
da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa
è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Più precisamente, è stato evidenziato che nel caso, come quello di specie, di infortunio occorso in corrispondenza di dissesto del manto stradale non può evidentemente sostenersi che tale evenienza sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare un incidente nel senso che l'utente della strada possa perdere l'equilibrio a causa dell'irregolarità del manto stradale) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano
(Cfr., Cass. civ. sez. III – 19.12.2022, n. 37059). In altri termini, nella vicenda in esame, la condotta del – il quale percorrendo, di Pt_1
giorno, con andatura regolare, una strada comunale rovinava sul marciapiede a causa del contestato dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede – non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi,
integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che il comportamento dell'attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c.,
bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c.,
comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II), fatta salva, nel secondo caso,
la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve ritenersi che il abbia concorso con la sua condotta colposa alla verificazione del sinistro non avendo Pt_1
adottato la cautela necessaria imposta dalle circostanze del caso concreto atta ad evitare l'occorso.
Anzitutto, deve rilevarsi che il sinistro si è verificato giorno 22.8.2017 alle ore
7:15/7:30, circa, del mattino mentre l'attore percorreva a piedi il marciapiede del Corso Italia.
Ebbene, a tale orario le condizioni di luce (naturale) sono senz'altro ottimali e, stante l'assenza di condizioni metereologiche avverse in alcun modo dedotte, avrebbero consentito al - qualora avesse prestato la dovuta attenzione - di avvedersi per tempo del lamentato Pt_1
dissesto tenuto conto altresì che il dislivellamento (così come ritratto nella foto prodotta dalla stessa parte attrice) era facilmente visibile anche in ragione del contrasto cromatico delle mattonelle.
Lo stesso dicasi per la sabbia – che parte attrice assume aver agevolato lo scivolamento e occultato il dissesto stradale - in quanto ugualmente visibile nelle predette circostanze di tempo e di luogo e considerata, altresì, l'esiguità della quantità di terriccio per come raffigurato nelle foto versate in atti.
In altri termini, dalla produzione fotografica offerta da parte attrice si evince l'avvistabilità dell'anomalia resa evidente dal contrasto cromatico delle mattonelle (v. foto n.ri 4.1. 4.2. e 4.3 all. al deposito del 19.6.2023) sulle quali la presenza di terriccio, anch'esso perfettamente visibile, è talmente esigua da non potersi ritenere occultante il lamentato disallineamento.
Pertanto, la condotta dell'attore ha spiegato efficienza causale nella verificazione del sinistro tale da interrompere il nesso causale tra la caduta e il contestato dissesto stradale.
Difatti, alla luce della relazione di diretta proporzionalità tra evitabilità della situazione di pericolo, adottando la normale diligenza, ed efficienza causale della condotta colposa del danneggiato - nel senso che all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra riportata - deve ritenersi che nella vicenda in esame la situazione di possibile danno, non occulta e perfettamente visibile fosse pienamente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili tenuto conto delle concrete evenienze e caratteristiche della vicenda in esame.
Come noto, costituisce massima di esperienza che l'ordinaria diligenza impone al pedone di percorrere la sede stradale guardando in avanti ed a terra (seguendo quell'insegnamento noto agli umani sin dall'infanzia, ossia 'guarda dove metti i piedi') secondo la direzione di marcia.
In definitiva, considerate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro sopra rilevate non può revocarsi il dubbio che, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, la condotta dell'attore, in alcun modo uniformata ai più elementari canoni di diligenza, abbia spiegato un'incidenza causale sull'evento dannoso tale da elidere il nesso causale al punto che il contestato disallineamento ha costituito una mera “occasione del danno” e non la causa che è, per l'appunto, da rinvenire nel comportamento del (Cfr. Cass. civ. 21675/2023; Pt_1
Cass. civ. n. 2480/2018; Cass. 28616/2013).
Per tutto quanto esposto, deve, quindi, escludersi la responsabilità dell'ente convenuto secondo i canoni ermeneutici prescritti in materia di responsabilità della PA ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche in ordine alla responsabilità ex art. 2043
c.c. giacché, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, deve escludersi che la contestata irregolarità del marciapiede presentasse gli estremi di un'insidia stradale oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile.
In definitiva, la domanda va rigettata dovendosi ritenere che il contestato sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta negligente dell'attore.
Il rigetto della pretesa attorea attore ogni altra questione (anche in ordine al difetto di legittimazione passiva del e all'eccezione di prescrizione) e rende superfluo CP_1
l'espletamento della CTU medico legale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile –
complessità bassa - tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 758 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Mammola (RC), via Ferruccio n. 23, presso lo studio degli avv.ti Alessandro
Lagamba e Stefania Albanese dai quali è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
-attore-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Motta San Giovanni (RC), Piazza della
Municipalità, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Gebbione n.
9-G, presso lo studio dell'avv. Antonella Smiriglia Fava dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da mandato in atti;
- convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.4.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1
accertare la responsabilità di questi per il sinistro occorsogli in data 22.8.2017 in località di Lazzàro di Motta San Giovanni (RC), nonché al fine di ottenere la condanna dello stesso ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in conseguenza dell'occorso.
Esponeva:
- che in data 22.8.2017, alle ore 07:15/07:30 circa, nel percorrere il marciapiede del
Corso Italia della frazione di Lazzàro di Motta San Giovanni (RC), con direzione di marcia
Melito di P.S./RC, giunto all'altezza del civico n.15 lato monte, in prossimità del passo carrabile a raso ivi presente, cadeva a terra a causa di un dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede non percepibile a causa di uno strato di sabbia/terriccio che lo ricopriva;
- che in seguito all'occorso veniva trasportato presso il pronto soccorso degli Ospedali
Riuniti di Reggio Calabria dove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta metafisi distale
radio sx – infrazione epicondilo e coroide a dx”;
-che in ragione delle lesioni riportate, subiva un danno biologico da invalidità
permanente, un danno biologico da invalidità temporanea ed un danno patrimoniale costituito dalle spese mediche sostenute;
- che la responsabilità del sinistro va ascritta esclusivamente al convenuto CP_1
quale custode del tratto di strada teatro del sinistro;
- che, avanzata invano richiesta risarcitoria in via stragiudiziale ed esperita infruttuosamente procedura di negoziazione assistita, instaurava il presente procedimento.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Reggio Calabria
in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nel merito,
accertare e dichiarare che, ex articolo 2051 (o in subordine ex articolo 2043) del codice
civile, il sinistro subìto dal signor in data 22 agosto 2017 è da ascriversi a fatto Parte_1
e colpa del in quanto Ente proprietario della strada o Controparte_1
comunque soggetto cui spetta l'obbligo di vigilanza e custodia della strada e per l'effetto condannare il in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni patiti dal signor in conseguenza del predetto Parte_1
sinistro nella misura invocata od in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria dalla data del sinistro al
saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compresa la maggiorazione sui compensi e le spese successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori antistatari che
hanno anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con comparsa dell'1.10.2023, si costituiva il convenuto il quale, CP_1
preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda in violazione degli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma IV
c.p.c. nonché l'intervenuta prescrizione del diritto invocato;
sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che con delibera del Consiglio
Comunale n. 2 del 12.4.2019 veniva dichiarato lo stato di dissesto finanziario del
[...]
con la conseguenza che essendo il presunto sinistro accaduto in data Controparte_1
antecedente al 31.12.2018, l'eventuale competenza ai fini del pagamento spetta all'Organismo Straordinario di Liquidazione e non all'ente comunale;
nel merito, contestava la pretesa avversaria in quanto infondata e non provata sotto il duplice profilo dell'an e del quantum debeatur.
Concludeva chiedendo: “In via preliminare -dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 terzo c. n. 3 c.p.c. e la nullità ex art. 164 c.p.c. c.
4 -dichiarare la prescrizione del diritto azionato da In via principale e nel merito -rigettare le Parte_1
domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non suffragate
da idonea e necessaria prova incombente, in subordine ridurre il quantum della pretesa in
quanto appare manifestamente eccessivo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concessi i termini 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova orale. In particolare, all'udienza del 7.11.2023 venivano escussi i testi e Tes_1
citati da parte attrice. Alla successiva udienza del 19.11.2024, fissata per Tes_2
l'escussione di altri due testi di parte attrice, quest'ultima veniva dichiarata decaduta dalla prova testimoniale non risultando in atti né l'intimazione dei testi né comunicazione inerente ad un possibile giustificato motivo dell'assenza del deposito delle dette intimazioni.
Quindi, all'udienza del 3.3.2025, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive. All'udienza del 15.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Gi tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7,
comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma IV c.p.c. dedotta dall'ente convenuto.
Invero, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 163 comma III n. 3 e 164 comma
IV c.p.c., va dichiarata la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum, quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.
La nullità di cui trattasi presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il petitum sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. civ. n.
20294/2014)
Nel caso di specie, dall' esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente l'oggetto del giudizio ossia la domanda risarcitoria formulata, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'occorso sinistro (e in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.,) tanto che l'ente convenuto costituendosi ha potuto puntualmente spiegare la propria difesa.
3. Tanto premesso, nel merito la domanda attorea è infondata, pertanto, va rigettata.
Va, innanzitutto, precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. in forza del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia il danneggiato che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ed il relativo onere probatorio involge sia la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo.
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è,
dunque, la sussistenza di un rapporto di custodia in ragione del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa.
Tale rapporto si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della “res” ad un determinato soggetto in via esclusiva: il soggetto tenuto alla “custodia” è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione (Cass. civ., sez. III n. 10983/2023; Cass. civ., sez. III, n. 38089/2021).
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
3.1. Se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, questo
Giudice, esaminate le risultanze processuali, ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento non potendosi ritenere pienamente raggiunta la prova dell'an debetaur.
L'attore lamenta di essere caduto a terra a causa di un dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede non percepibile in quanto ricoperto da uno strato di sabbia/terriccio.
Ebbene, tale ricostruzione non trova idoneo riscontro probatorio.
Invero, la teste , presente sul luogo dell'incidente ha affermato la presenza Tes_1
dell'avvallamento sul marciapiede percorso dall'attore ( “ ADR: […]nel punto in cui è caduto
l'attore vi era sul marciapiede un avvallamento, coperto da terriccio e pietrisco […]” cfr. verbale udienza del 7.11.2023) per poi precisare che l'attore ha barcollato sull'avvallamento ed è quindi caduto (“ADR: Preciso che l'attore dapprima ha barcollato sull'avvallamento e, perdendo l'equilibrio, è scivolato cadendo in avanti di traverso tra il marciapiede e la strada, posto che l'avvallamento era posto vicino al bordo del marciapiede” cfr. verbale udienza del
7.11.2023).
Il teste invece, essendo sopraggiunto solo dopo la caduta dell'attore Tes_2
nulla ha potuto riferire in ordine alla dinamica dell'incidente (“ADR: […] Preciso che io non
Testi ho assistito alla caduta ma ho visto l'attore quando era già in terra […] Nulla sono in grado di riferire in merito alla dinamica del sinistro al quale non ho assistito, né alla presenza
di avvallamento, in quanto la mia priorità era quella di prestare soccorso.” cfr. verbale udienza del 7.11.2023);
Ora, vero è che la teste ha dichiarato che l'attore ha barcollato Testimone_4
sull'avvallamento e, perdendo l'equilibrio, è scivolato cadendo in avanti, tuttavia, tale dichiarazione non è da sola sufficiente a provare il nesso causale tra la caduta e la contestata insidia tenuto conto del complessivo contesto probatorio in atti.
Anzitutto, si osserva che della presenza della l'attore non, ha, stranamente, Tes_1
fatto alcuna menzione in citazione non avendo, nella ricostruzione del sinistro, precisato che l'occorso si è verificato mentre si trovava in compagnia della propria compagna, della madre di quest'ultima (teste ) e del Sig. , evenienze, invero, emerse solo Tes_1 Testimone_5
in sede testimoniale.
Ancora, deve evidenziarsi che la circostanza che la teste è madre della Tes_1
compagna del impone, ragionevolmente, una valutazione più rigorosa sull'attendibilità Pt_1
delle dichiarazioni trattandosi di un soggetto non del tutto terzo rispetto alla parte nel cui interesse viene escussa.
Ebbene, nella specie, la deposizione non è supportata da alcun altro elemento probatorio: non sono state, infatti, assunte altre testimonianze essendovi parte attrice decaduta ad avendo l'altro teste escusso ( espressamente riferito di non aver assisto alla Tes_2
caduta in quanto intervenuto successivamente.
A ciò si aggiunge che quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché quanto dichiarato dalla teste, contrasta con quanto indicato nella CTP a firma del dott. (all. n. 3 atto di citazione) nonché nel verbale di accettazione del Persona_1
nosocomio (v. doc. n. 6 all. al deposito di parte attrice del 19.6.2023) atteso che in tali documenti la causa della caduta viene identificata in una buca senza alcun riferimento al contestato un dislivello nella pavimentazione.
Infine, deve rilevarsi che nessuna autorità di polizia è intervenuta sul luogo del sinistro con conseguente mancata redazione di un verbale idoneo a supportare le deposizioni testimoniali.
Per tutte le considerazioni che precedono, a parere del Giudicante non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso causale tra la contestata insidia (dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede) e la caduta del in forza di un'unica deposizione Pt_1
testimoniale i) resa da una persona non del tutto terza rispetto all'attore, ii) non supportata da altre risultanze testimoniali e iii) finanche contrastante con le produzioni documentali in atti e in difetto, altresì, di un rapporto sul sinistro redatto dalle autorità competenti.
3.2. Ad ogni modo, anche ammettendo provata la sussistenza del nesso causale tra la caduta e la contestata anomalia del marciapiede – circostanza, si ribadisce, esclusa per le ragioni sopra riportate – la domanda è comunque infondata in ragione del concorso colposo dell'attore.
A tal proposito appare doveroso effettuare una breve ricognizione dei principi ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di condotta colposa del danneggiato (cfr., da ultimo, Cass., civ., SS. UU., n. 20943/2022; Cass. civ. n. 37059/2022).
Il comportamento colposo della vittima, nel paradigma dell'art. 2051 c.c., può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Sul punto, giova richiamare le condivisibili e ragionevoli considerazioni svolte da
Cass. civ. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n.
4035/2021), secondo cui “la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta
accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno
da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa
è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la
colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.” (Cfr. Cass. civ. n.
25837/2017).
Sulla scorta dei superiori principi, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il Giudice di merito non può astenersi dal compierlo limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
Più precisamente, è stato evidenziato che nel caso, come quello di specie, di infortunio occorso in corrispondenza di dissesto del manto stradale non può evidentemente sostenersi che tale evenienza sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare un incidente nel senso che l'utente della strada possa perdere l'equilibrio a causa dell'irregolarità del manto stradale) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano
(Cfr., Cass. civ. sez. III – 19.12.2022, n. 37059). In altri termini, nella vicenda in esame, la condotta del – il quale percorrendo, di Pt_1
giorno, con andatura regolare, una strada comunale rovinava sul marciapiede a causa del contestato dislivellamento degli autobloccanti del marciapiede – non può evidentemente considerarsi quale condotta inconsueta ovvero imprevedibile o eccezionale e, quindi,
integrante il caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che il comportamento dell'attore, sebbene non integrante il caso fortuito, non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c.,
bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c.,
comma I), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma II), fatta salva, nel secondo caso,
la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Sul punto è stato più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici, deve ritenersi che il abbia concorso con la sua condotta colposa alla verificazione del sinistro non avendo Pt_1
adottato la cautela necessaria imposta dalle circostanze del caso concreto atta ad evitare l'occorso.
Anzitutto, deve rilevarsi che il sinistro si è verificato giorno 22.8.2017 alle ore
7:15/7:30, circa, del mattino mentre l'attore percorreva a piedi il marciapiede del Corso Italia.
Ebbene, a tale orario le condizioni di luce (naturale) sono senz'altro ottimali e, stante l'assenza di condizioni metereologiche avverse in alcun modo dedotte, avrebbero consentito al - qualora avesse prestato la dovuta attenzione - di avvedersi per tempo del lamentato Pt_1
dissesto tenuto conto altresì che il dislivellamento (così come ritratto nella foto prodotta dalla stessa parte attrice) era facilmente visibile anche in ragione del contrasto cromatico delle mattonelle.
Lo stesso dicasi per la sabbia – che parte attrice assume aver agevolato lo scivolamento e occultato il dissesto stradale - in quanto ugualmente visibile nelle predette circostanze di tempo e di luogo e considerata, altresì, l'esiguità della quantità di terriccio per come raffigurato nelle foto versate in atti.
In altri termini, dalla produzione fotografica offerta da parte attrice si evince l'avvistabilità dell'anomalia resa evidente dal contrasto cromatico delle mattonelle (v. foto n.ri 4.1. 4.2. e 4.3 all. al deposito del 19.6.2023) sulle quali la presenza di terriccio, anch'esso perfettamente visibile, è talmente esigua da non potersi ritenere occultante il lamentato disallineamento.
Pertanto, la condotta dell'attore ha spiegato efficienza causale nella verificazione del sinistro tale da interrompere il nesso causale tra la caduta e il contestato dissesto stradale.
Difatti, alla luce della relazione di diretta proporzionalità tra evitabilità della situazione di pericolo, adottando la normale diligenza, ed efficienza causale della condotta colposa del danneggiato - nel senso che all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra, per come ribadito dalla giurisprudenza sopra riportata - deve ritenersi che nella vicenda in esame la situazione di possibile danno, non occulta e perfettamente visibile fosse pienamente suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili tenuto conto delle concrete evenienze e caratteristiche della vicenda in esame.
Come noto, costituisce massima di esperienza che l'ordinaria diligenza impone al pedone di percorrere la sede stradale guardando in avanti ed a terra (seguendo quell'insegnamento noto agli umani sin dall'infanzia, ossia 'guarda dove metti i piedi') secondo la direzione di marcia.
In definitiva, considerate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro sopra rilevate non può revocarsi il dubbio che, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, la condotta dell'attore, in alcun modo uniformata ai più elementari canoni di diligenza, abbia spiegato un'incidenza causale sull'evento dannoso tale da elidere il nesso causale al punto che il contestato disallineamento ha costituito una mera “occasione del danno” e non la causa che è, per l'appunto, da rinvenire nel comportamento del (Cfr. Cass. civ. 21675/2023; Pt_1
Cass. civ. n. 2480/2018; Cass. 28616/2013).
Per tutto quanto esposto, deve, quindi, escludersi la responsabilità dell'ente convenuto secondo i canoni ermeneutici prescritti in materia di responsabilità della PA ex art. 2051 c.c.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche in ordine alla responsabilità ex art. 2043
c.c. giacché, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, deve escludersi che la contestata irregolarità del marciapiede presentasse gli estremi di un'insidia stradale oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile.
In definitiva, la domanda va rigettata dovendosi ritenere che il contestato sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta negligente dell'attore.
Il rigetto della pretesa attorea attore ogni altra questione (anche in ordine al difetto di legittimazione passiva del e all'eccezione di prescrizione) e rende superfluo CP_1
l'espletamento della CTU medico legale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore indeterminabile –
complessità bassa - tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta, per le causali in motivazione, la domanda attorea;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre
[...]
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 aprile 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)