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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3709/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3709/2024 vertente tra: TRA
con gli avv.ti RUFFINI GEMINIO Parte_1 [...]
; Controparte_1
- RICORRENTE E con l'avv. DAVOLI ANDREA;
Controparte_2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/07/1996 a CASTELNOVO NE' MONTI (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 1996). Dal matrimonio è nata la figlia (07/07/1997). La casa coniugale è di proprietà del marito ed Per_1
è sita C vo né Monti (RE), via Borsellino n.
5. ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi coniugale è da imputarsi alla moglie che ha intrattenuto una relazione extraconiugale e gli ha sottratto beni per circa € 536.546;
▶che la sua capacità lavorativa si è ridotta a causa di problemi di salute, sia propri che del padre, titolare dello studio di architettura presso cui è impiegato, nonché per le vicende penali che lo hanno condotto alla misura degli arresti domiciliari;
▶che la moglie svolge l'attività di commessa, mentre la figlia ha interrotto gli studi universitari per avviare una fattoria, dedicandosi alla coltivazione e trasformazione di piante officinali, oltre che ad altri prodotti di origine vegetale e animale Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale. i è costituita e non si è opposto alla pronuncia Controparte_2 sul la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata dovuta al comportamento violento del marito, che al momento è imputato per il reato di maltrattamenti;
▶che sussiste una rilevante differenza economica tra le parti, in quanto il marito ha un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare e si è sempre occupato del mantenimento della famiglia;
▶che la figlia non è economicamente autosufficiente ed è stata costretta a sospendere gli studi universitari perché il padre ha smesso di pagare le rette universitarie. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione al marito, che quest'ultimo versi la somma di € 1.500 per il mantenimento della figlia e l'importo di € 2.000 per sé.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Domanda di addebito formulata dal ricorrente La domanda di addebito formulata dal ricorrente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, il ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione alla resistente imputandole di aver posto in essere una relazione extraconiugale. Non vi sono tuttavia sufficienti elementi di prova per ritenere che la resistente abbia effettivamente tradito il marito in un'epoca in cui vi era ancora armonia coniugale. Entrambe le parti, infatti, hanno documentato che il sottoposto Pt_1
a un procedimento penale per maltrattamenti ai danni della resistente (n. 3002/23 e 1652/23 R.G.N.R.), relativo a fatti ben anteriori all'epoca della relazione extraconiugale in questione. Nell'ambito di tale procedimento, la ha effettivamente CP_2 ammesso di aver intrattenuto una relazione con un altro uomo. Tuttavia, la resistente ha anche riferito di maltrattamenti decennali inflittile dl marito, ad avviso del Collegio, l'ammissione della resistente non può essere decontestualizzata ed impiegata, da sola, per accogliere la domanda di addebito. Più in generale, dal momento che nell'ambito del procedimento penale in questione sono state raccolte anche le testimonianze della figlia delle parti e della sorella della che hanno riferito di problemi di alcolismo, CP_2 scatti d'ira e vessazioni patite dalla resistente, non vi è modo per riconoscere un'effettiva efficienza causale al tradimento lamentato dal Pt_1
3. Domande della resistente Le altre domande avanzate dalla resistente sono inammissibili, in quanto tardive. In base all'art. 473-bis n. 16 c.p.c., “il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. 21335/2017). Nel caso per cui si procede, quindi, il termine di trenta giorni antecedenti l'udienza del 25/3/2025 scadeva il 23/2/2025, con conseguente anticipazione, in forza del meccanismo appena descritto, al 21/2/2025. Ne consegue che la costituzione della resistente, avvenuta il 24/2/2025, è tardiva, e ciò rende inammissibili le domande di addebito e mantenimento proposte – che hanno a oggetto diritti disponibili. Il Collegio non condivide i dubbi di iniquità e incostituzionalità sollevati dalla resistente rispetto all'applicazione delle disposizioni normative appena richiamata, dal momento che – come condivisibilmente chiarito dalla pronuncia di legittimità già esaminata – l'esigenza di non abbreviare l'intervallo per le repliche del ricorrente deve ritenersi, in questo caso, prevalente rispetto all'asserita riduzione del tempo a disposizione della parte resistente. In ogni caso, la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne appare infondata anche nel merito, dal momento che ha Per_1
27 anni e risulta aver avviato una propria attività imprenditoriale, – a prescindere dall'andamento di tale attività – non vi sono i presupposti per considerarla non autosufficiente, anche perché la resistente non ha dedotto quale sia un eventuale progetto lavorativo e/o formativo che giustificherebbe un ulteriore stato di non autosufficienza della ragazza.
3. Spese Vista la soccombenza reciproca tra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 06/07/1996 a CASTELNOVO NE' MONTI (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 1996);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CASTELNOVO NE' MONTI di per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
-dichiara inammissibili le domande della resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3709/2024 vertente tra: TRA
con gli avv.ti RUFFINI GEMINIO Parte_1 [...]
; Controparte_1
- RICORRENTE E con l'avv. DAVOLI ANDREA;
Controparte_2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 06/07/1996 a CASTELNOVO NE' MONTI (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 1996). Dal matrimonio è nata la figlia (07/07/1997). La casa coniugale è di proprietà del marito ed Per_1
è sita C vo né Monti (RE), via Borsellino n.
5. ha convenuto in giudizio la moglie per Parte_1 chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che la crisi coniugale è da imputarsi alla moglie che ha intrattenuto una relazione extraconiugale e gli ha sottratto beni per circa € 536.546;
▶che la sua capacità lavorativa si è ridotta a causa di problemi di salute, sia propri che del padre, titolare dello studio di architettura presso cui è impiegato, nonché per le vicende penali che lo hanno condotto alla misura degli arresti domiciliari;
▶che la moglie svolge l'attività di commessa, mentre la figlia ha interrotto gli studi universitari per avviare una fattoria, dedicandosi alla coltivazione e trasformazione di piante officinali, oltre che ad altri prodotti di origine vegetale e animale Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'addebito della separazione alla moglie e l'assegnazione della casa coniugale. i è costituita e non si è opposto alla pronuncia Controparte_2 sul la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che la separazione non gli è addebitabile, in quanto la crisi coniugale è stata dovuta al comportamento violento del marito, che al momento è imputato per il reato di maltrattamenti;
▶che sussiste una rilevante differenza economica tra le parti, in quanto il marito ha un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare e si è sempre occupato del mantenimento della famiglia;
▶che la figlia non è economicamente autosufficiente ed è stata costretta a sospendere gli studi universitari perché il padre ha smesso di pagare le rette universitarie. Ha, pertanto, chiesto a sua volta l'addebito della separazione al marito, che quest'ultimo versi la somma di € 1.500 per il mantenimento della figlia e l'importo di € 2.000 per sé.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni delle parti, dalle accuse reciproche e dalla fine della convivenza. Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Domanda di addebito formulata dal ricorrente La domanda di addebito formulata dal ricorrente è infondata. Sul punto, va premesso che l'addebito della separazione è disciplinato dall'art. 151, co. 2, c.c., secondo cui «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, tale dichiarazione presuppone l'accertamento dell'attuazione volontaria e consapevole, da parte di un coniuge, di un comportamento contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto (Cass. n. 25843/2013); la prova di tale comportamento grava, ovviamente, sul coniuge che chieda l'addebito (cfr. Cass. 2059/2012). Nel caso per cui si procede, il ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione alla resistente imputandole di aver posto in essere una relazione extraconiugale. Non vi sono tuttavia sufficienti elementi di prova per ritenere che la resistente abbia effettivamente tradito il marito in un'epoca in cui vi era ancora armonia coniugale. Entrambe le parti, infatti, hanno documentato che il sottoposto Pt_1
a un procedimento penale per maltrattamenti ai danni della resistente (n. 3002/23 e 1652/23 R.G.N.R.), relativo a fatti ben anteriori all'epoca della relazione extraconiugale in questione. Nell'ambito di tale procedimento, la ha effettivamente CP_2 ammesso di aver intrattenuto una relazione con un altro uomo. Tuttavia, la resistente ha anche riferito di maltrattamenti decennali inflittile dl marito, ad avviso del Collegio, l'ammissione della resistente non può essere decontestualizzata ed impiegata, da sola, per accogliere la domanda di addebito. Più in generale, dal momento che nell'ambito del procedimento penale in questione sono state raccolte anche le testimonianze della figlia delle parti e della sorella della che hanno riferito di problemi di alcolismo, CP_2 scatti d'ira e vessazioni patite dalla resistente, non vi è modo per riconoscere un'effettiva efficienza causale al tradimento lamentato dal Pt_1
3. Domande della resistente Le altre domande avanzate dalla resistente sono inammissibili, in quanto tardive. In base all'art. 473-bis n. 16 c.p.c., “il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. 21335/2017). Nel caso per cui si procede, quindi, il termine di trenta giorni antecedenti l'udienza del 25/3/2025 scadeva il 23/2/2025, con conseguente anticipazione, in forza del meccanismo appena descritto, al 21/2/2025. Ne consegue che la costituzione della resistente, avvenuta il 24/2/2025, è tardiva, e ciò rende inammissibili le domande di addebito e mantenimento proposte – che hanno a oggetto diritti disponibili. Il Collegio non condivide i dubbi di iniquità e incostituzionalità sollevati dalla resistente rispetto all'applicazione delle disposizioni normative appena richiamata, dal momento che – come condivisibilmente chiarito dalla pronuncia di legittimità già esaminata – l'esigenza di non abbreviare l'intervallo per le repliche del ricorrente deve ritenersi, in questo caso, prevalente rispetto all'asserita riduzione del tempo a disposizione della parte resistente. In ogni caso, la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne appare infondata anche nel merito, dal momento che ha Per_1
27 anni e risulta aver avviato una propria attività imprenditoriale, – a prescindere dall'andamento di tale attività – non vi sono i presupposti per considerarla non autosufficiente, anche perché la resistente non ha dedotto quale sia un eventuale progetto lavorativo e/o formativo che giustificherebbe un ulteriore stato di non autosufficienza della ragazza.
3. Spese Vista la soccombenza reciproca tra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti che avevano contratto matrimonio il 06/07/1996 a CASTELNOVO NE' MONTI (atto n. 22, parte 2, serie A, anno 1996);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune CASTELNOVO NE' MONTI di per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
-dichiara inammissibili le domande della resistente;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli