Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 342
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Sentenza 22 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi. La causa ha visto contrapporsi un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, il quale ha richiesto di poter svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, e l'agenzia stessa, che ha negato tale richiesta. Il ricorrente ha sostenuto che il rifiuto dell'agenzia fosse illegittimo, invocando sia l'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto, sia la normativa di riferimento, in particolare l'art. 18 della L. n. 81/2017. Dall'altra parte, l'agenzia ha argomentato l'incompatibilità delle mansioni svolte con il lavoro agile.

Il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando che l'accordo individuale non era stato firmato dalla controparte datoriale, rendendo quindi il diritto del ricorrente a lavorare in modalità agile privo di fondamento giuridico. Ha sottolineato che, in assenza di un accordo espresso, il lavoratore non può vantare un diritto soggettivo, ma solo un interesse pretensivo, il quale non giustifica la richiesta di accesso al lavoro agile. Inoltre, il giudice ha compensato le spese di lite, riconoscendo la novità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 342
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 342
    Data del deposito : 22 marzo 2025

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