TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1529/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pitaro Parte_1
-ricorrente-
contro
- Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serena Riccio
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.03.2025.
Con ricorso depositato il 19.06.2024 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - di essere dipendente dell' CP_1 resistente, inquadrato nella categoria D;
- di svolgere sin dal 09.11.2022, le mansioni di agente contabile, giusta nota prot. n. 32088/2022 del Direttore Amministrativo
- di aver sottoscritto, in data 05.09.2023, contratto individuale di lavoro CP_1 agile, il quale prevedeva la possibilità di svolere la prestazione lavorativa attraverso la predetta modalità, fuori dalla sede di lavoro, per n. 2 giorni alla settimana e specificamente nelle giornate di lunedì e venerdì; - di aver richiesto, con nota del
05.09.2023, l'autorizzazione ad espletare l'attività lavorativa in modalità agile nelle menzionate giornate di lunedì e venerdì, come previsto dal contratto;
- di aver ricevuto, con nota del 15.09.2023, risposta negativa, motivata in ragione della 1 peculiarità delle mansioni svolte dal ricorrente che, secondo la resistente, non consentivano l'espletamento del lavoro attraverso la modalità richiesta;
- di aver successivamente inoltrato nuove istanze di accesso al lavoro agile, rispettivamente il
21.09.2023 e il 24.04.2024, rimaste prive di riscontro;
- di aver inoltrato, con istanza del 28.05.2024, ulteriore sollecito al fine di ottenere riscontro alle precedenti missive;
- che con nota prot. n. 19224/2024 del 05.06.2024, respingeva CP_1 nuovamente la richiesta del ricorrente, sul presupposto di una asserita incompatibilità oggettiva tra le mansioni svolte dal lavoratore e il lavoro agile.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la nota prot. 19224/2024 del 05.06.2024 adottata dalla resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare: disapplicare/annullare qualunque contrario atto amministrativo, e accertare il diritto del ricorrente
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, come da accordo individuale di lavoro agile sottoscritto e conseguentemente, condannare ad assegnare il ricorrente al lavoro agile CP_1 ex art. 3 dell'accordo individuale;
Nel merito: disapplicare/annullare qualunque contrario atto amministrativo, e accertare il diritto del ricorrente a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, come da accordo individuale di lavoro agile sottoscritto e conseguentemente, condannare ad assegnare il ricorrente al lavoro agile ex art. 3 dell'accordo individuale”. CP_1
L' costituendosi in giudizio, argomentava per l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 29.07.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Considerato che nella presente fase di merito non sono state esposte deduzioni o considerazioni ulteriori - rispetto a quelle già rappresentate in sede cautelare - che inducano a modificare la decisione già assunta in via d'urgenza, restano valide le considerazioni ivi rassegnate, che in questa sede si richiamano.
Il ricorrente pone a fondamento della domanda di svolgimento della prestazione lavorativa di agente contabile in modalità agile, tanto l'accordo individuale di lavoro
2 agile del 05.09.2023, che richiama in via principale, quanto l'art. 18, comma 3 bis, L.
n. 81/2017, per come modificato dal D.lgs. n. 105/2022.
Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda cautelare in esame, sotto il profilo del fumus boni iuris, giova preliminarmente richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 18 L. 81/2017, disciplina il lavoro agile nei seguenti termini: “1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli
e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti;
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
3 lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla;
3-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Dalla lettura della normativa richiamata, emerge che l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità c.d. agile, necessita di un accordo espresso sottoscritto dalle parti.
Inoltre, il lavoratore che si trovi in una delle condizioni ivi previste (come nella specie il ricorrente, caregiver dell'anziana madre, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, cfr. permessi ex L. 104/92 allegati al ricorso) vanta una
(mera) priorità nell'accesso a tale specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ove i datori di lavoro “stipul[i]no accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile” ovvero abbiano deciso di far ricorso a tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Dopo il periodo emergenziale conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-
COV19, che aveva condotto alla generalizzazione dell'istituto per effetto del DPCM
11/3/2020 e successive proroghe (che ne avevano determinato l'efficacia applicativa dapprima fino al dicembre 2023, e da ultimo, fino al marzo 2024 ma solo per determinate categorie di lavatori e soltanto nel settore privato), si è tornati all'applicazione del regime ordinario, che ripristina la necessità di adesione della modalità, su base volontaria, a mezzo di accordo individuale, ai sensi dell'art. 19 l. cit., che prevede:
“
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
4 Orbene, nel caso di specie, osta a fondare il diritto del ricorrente a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, la circostanza - tempestivamente eccepita dalla resistente
- per cui l'accordo individuale prodotto dal sig. appare sottoscritto soltanto da Pt_2 quest'ultimo, e non anche dalla controparte datoriale.
E' evidente quindi che il lavoratore, in assenza di un accordo espresso ed in forza della normativa richiamata, non può vantare un diritto soggettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità agile, essendo titolare di un mero interesse pretensivo (di diritto privato), la cui violazione (sub specie di mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di divieto di discriminazione, richiamati dallo stesso ricorrente) potrebbe al più configurare un diritto al risarcimento del danno che, tuttavia, non forma oggetto del presente procedimento in assenza espressa domanda da parte del ricorrente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La novità della questione esaminata e la qualità delle parti inducono a compensare le spese di lite, anche riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 22.03.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1529/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pitaro Parte_1
-ricorrente-
contro
- Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serena Riccio
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
18.03.2025.
Con ricorso depositato il 19.06.2024 e contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: - di essere dipendente dell' CP_1 resistente, inquadrato nella categoria D;
- di svolgere sin dal 09.11.2022, le mansioni di agente contabile, giusta nota prot. n. 32088/2022 del Direttore Amministrativo
- di aver sottoscritto, in data 05.09.2023, contratto individuale di lavoro CP_1 agile, il quale prevedeva la possibilità di svolere la prestazione lavorativa attraverso la predetta modalità, fuori dalla sede di lavoro, per n. 2 giorni alla settimana e specificamente nelle giornate di lunedì e venerdì; - di aver richiesto, con nota del
05.09.2023, l'autorizzazione ad espletare l'attività lavorativa in modalità agile nelle menzionate giornate di lunedì e venerdì, come previsto dal contratto;
- di aver ricevuto, con nota del 15.09.2023, risposta negativa, motivata in ragione della 1 peculiarità delle mansioni svolte dal ricorrente che, secondo la resistente, non consentivano l'espletamento del lavoro attraverso la modalità richiesta;
- di aver successivamente inoltrato nuove istanze di accesso al lavoro agile, rispettivamente il
21.09.2023 e il 24.04.2024, rimaste prive di riscontro;
- di aver inoltrato, con istanza del 28.05.2024, ulteriore sollecito al fine di ottenere riscontro alle precedenti missive;
- che con nota prot. n. 19224/2024 del 05.06.2024, respingeva CP_1 nuovamente la richiesta del ricorrente, sul presupposto di una asserita incompatibilità oggettiva tra le mansioni svolte dal lavoratore e il lavoro agile.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la nota prot. 19224/2024 del 05.06.2024 adottata dalla resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare: disapplicare/annullare qualunque contrario atto amministrativo, e accertare il diritto del ricorrente
a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, come da accordo individuale di lavoro agile sottoscritto e conseguentemente, condannare ad assegnare il ricorrente al lavoro agile CP_1 ex art. 3 dell'accordo individuale;
Nel merito: disapplicare/annullare qualunque contrario atto amministrativo, e accertare il diritto del ricorrente a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, come da accordo individuale di lavoro agile sottoscritto e conseguentemente, condannare ad assegnare il ricorrente al lavoro agile ex art. 3 dell'accordo individuale”. CP_1
L' costituendosi in giudizio, argomentava per l'infondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 29.07.2024, il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Considerato che nella presente fase di merito non sono state esposte deduzioni o considerazioni ulteriori - rispetto a quelle già rappresentate in sede cautelare - che inducano a modificare la decisione già assunta in via d'urgenza, restano valide le considerazioni ivi rassegnate, che in questa sede si richiamano.
Il ricorrente pone a fondamento della domanda di svolgimento della prestazione lavorativa di agente contabile in modalità agile, tanto l'accordo individuale di lavoro
2 agile del 05.09.2023, che richiama in via principale, quanto l'art. 18, comma 3 bis, L.
n. 81/2017, per come modificato dal D.lgs. n. 105/2022.
Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda cautelare in esame, sotto il profilo del fumus boni iuris, giova preliminarmente richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 18 L. 81/2017, disciplina il lavoro agile nei seguenti termini: “1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli
e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti;
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di
3 lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla;
3-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile, secondo quanto disposto dal comma 3-bis, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni”.
Dalla lettura della normativa richiamata, emerge che l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità c.d. agile, necessita di un accordo espresso sottoscritto dalle parti.
Inoltre, il lavoratore che si trovi in una delle condizioni ivi previste (come nella specie il ricorrente, caregiver dell'anziana madre, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, cfr. permessi ex L. 104/92 allegati al ricorso) vanta una
(mera) priorità nell'accesso a tale specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, ove i datori di lavoro “stipul[i]no accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile” ovvero abbiano deciso di far ricorso a tale specifica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Dopo il periodo emergenziale conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-
COV19, che aveva condotto alla generalizzazione dell'istituto per effetto del DPCM
11/3/2020 e successive proroghe (che ne avevano determinato l'efficacia applicativa dapprima fino al dicembre 2023, e da ultimo, fino al marzo 2024 ma solo per determinate categorie di lavatori e soltanto nel settore privato), si è tornati all'applicazione del regime ordinario, che ripristina la necessità di adesione della modalità, su base volontaria, a mezzo di accordo individuale, ai sensi dell'art. 19 l. cit., che prevede:
“
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché' le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
4 Orbene, nel caso di specie, osta a fondare il diritto del ricorrente a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, la circostanza - tempestivamente eccepita dalla resistente
- per cui l'accordo individuale prodotto dal sig. appare sottoscritto soltanto da Pt_2 quest'ultimo, e non anche dalla controparte datoriale.
E' evidente quindi che il lavoratore, in assenza di un accordo espresso ed in forza della normativa richiamata, non può vantare un diritto soggettivo allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità agile, essendo titolare di un mero interesse pretensivo (di diritto privato), la cui violazione (sub specie di mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di divieto di discriminazione, richiamati dallo stesso ricorrente) potrebbe al più configurare un diritto al risarcimento del danno che, tuttavia, non forma oggetto del presente procedimento in assenza espressa domanda da parte del ricorrente.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
La novità della questione esaminata e la qualità delle parti inducono a compensare le spese di lite, anche riguardo alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 22.03.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5