Ordinanza cautelare 20 gennaio 2012
Sentenza 31 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 31/03/2021, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2021
N. 00415/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AB LI e CH PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Arzignano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
per quanto attiene al ricorso introduttivo del giudizio:
del provvedimento a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Arzignano del 6.10.2011 prot. n. 30587/AM/VA, avente ad oggetto: "Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi", ivi compresi i relativi allegati; della comunicazione a firma del Dirigente del Settore del Territorio del Comune di Arzignano del 19.10,2011 prot. n. 32294, di avvio del procedimento amministrativo; del parere reso in data 12.7.2011 dallo studio legale associato Casa in merito alle osservazioni comunicate dai sigg.ri LI e PA; del parere della Commissione Edilizia del Comune di Arzignano reso in data 27.7.2011 non conosciuto; del verbale di sopralluogo del 22.9.2010, redatto dal Comando Intercomunale di Polizia Locale non conosciuto e dei provvedimenti a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Arzignano del 6.10.2011 prot. n. 30586/AM/VA, avente ad oggetto: "Annullamento ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi con prot. n. 27988 del 15/9/2011" e 15/9/2011 prot. n. 27988/AM/VA, ad oggetto: "Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi";
per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:
annullamento della delibera del Consiglio comunale di Arzignano n. 44, in data 25.07.2012, pubblicata in data 2.08.2012, avente ad oggetto: “ Approvazione Variante 2 al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2004 e recepimento accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 ”, ivi compresi i relativi elaborati anche grafici, nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha omesso di considerare la proposta di accordo pubblico – privato presentata dai Sigg.ri LI e PA in adesione all’invito pubblico di cui alla delibera della Giunta comunale di Arzignano n. 24, in data 8.02.2012; annullamento, se ed in quanto necessario, della delibera del Consiglio comunale di Arzignano n. 26, in data 24.04.2012, di adozione della Variante n. 2 al Piano degli Interventi; annullamento, inoltre, dell’atto di indirizzo della Giunta comunale di Arzignano n. 168, in data 20.06.2012; annullamento, infine, di ogni altro atto, inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio i Sigg. LI e PA hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune resistente ha loro ordinato di demolire i manufatti asseritamente abusivi insistenti sulla relativa proprietà (oltre a diversi atti presupposti).
I ricorrenti hanno, in particolare, dedotto di essere proprietari di un immobile nel territorio comunale di Arzignano, ove insistono due fabbricati rurali, originariamente a servizio dell’attività agricola svolta sul fondo: a seguito dell’approvazione del PAT e alla luce delle relative previsioni, il fabbricato principale veniva destinato a uso residenziale, ma il Comune, preso atto della modifica della destinazione d’uso del bene, ne ordinava la rimessione in pristino stato.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti hanno proposto i seguenti mezzi di censura avverso gli atti gravati:
1) con il primo motivo si lamenta che, diversamente da quanto ritenuto dall’ente resistente, la modifica della destinazione d’uso del fabbricato principale avrebbe richiesto la sola presentazione di DIA, con conseguente applicabilità nel caso di specie della sanzione pecuniaria;
2) si osserva poi che l’intervento realizzato andrebbe, in ogni caso, sanzionato non già ai sensi dell’art. 31 Tued, ma dell’art. 33 del medesimo testo normativo, che riguarda gli interventi di ristrutturazione;
3) con il terzo motivo si lamenta ancora che l’Amministrazione avrebbe omesso di svolgere l’attività istruttoria, necessaria ai sensi del citato art. 33, volta a stabilire se irrogare la sanzione ripristinatoria o quella pecuniaria, nonché di motivare conseguentemente;
4) con il quarto motivo si osserva che, ai sensi dell’art. 44 L.R. 11/2004, gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso sarebbero sempre consentiti anche a chi non riveste la qualità di imprenditore agricolo, e ciò anche nelle more dell’approvazione del PAT e del P.I. ai sensi dell’art. 48, comma 7 ter , della legge citata;
5) con il quinto motivo si deduce che l’intervento realizzato sull’edificio principale non costituirebbe una variazione essenziale rispetto all’autorizzato, in quanto esso implicherebbe solo dei modesti aumenti di cubatura rispetto a quanto previsto con il permesso di costruire rilasciato; neppure la modifica della destinazione d’uso dell’immobile costituirebbe una variazione essenziale, poiché la destinazione impressa sarebbe, comunque, compatibile con quelle ammesse nella zona di riferimento, alla luce delle previsioni del PAT comunale;
6) si lamenta, ancora, che il cambio di destinazione d’uso sarebbe da considerarsi legittimo anche in ragione dell’art. 9, comma II, della L.R. 14/2009 sul cd. Piano Casa, che consentirebbe le modifiche compatibili con quelle ammesse nella zona di riferimento;
7) con il settimo motivo si deduce, quanto al fabbricato accessorio, che lo stesso sarebbe stato interessato solo da interventi di manutenzione straordinaria che avrebbero consentito, al più, l’applicazione della sanzione pecuniaria;
8) con l’ottavo motivo si lamenta che l’Amministrazione avrebbe annullato in autotutela una prima ordinanza di demolizione adottata in relazione ai fabbricati dei ricorrenti, senza procedere a previa comunicazione di avvio del procedimento in favore degli interessati, con ciò violando l’art. 21 nonies L.241/90;
9) infine, si lamenta che il secondo ordine di demolizione, emesso dal Comune a seguito dell’esercizio dell’autotutela, avrebbe dovuto adottarsi assicurando agli interessati le garanzie partecipative endoprocedimentali.
Si è costituito in giudizio il Comune di Arzignano, deducendo che gli interventi realizzati dagli interessati avrebbero implicato una completa trasformazione dei manufatti in precedenza insistenti sull’immobile nella relativa titolarità.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno, inoltre, impugnato la delibera comunale di adozione della Variante nr. 2 al P.I., nella parte in cui l’atto avrebbe omesso di considerare la proposta di accordo-pubblico privato avanzata dai deducenti ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/04.
Avverso tale atto sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si lamenta che l’Amministrazione non avrebbe nemmeno valutato la proposta avanzata dai ricorrenti, nonostante sussistessero i presupposti per il relativo accoglimento;
2) si deduce, inoltre, che il provvedimento gravato non espliciterebbe le ragioni per cui la proposta dei ricorrenti non sarebbe stata valutata;
3) si lamenta, poi, che l’esclusione non sarebbe giustificata nemmeno considerando la destinazione residenziale attualmente impressa al fabbricato principale nella proprietà dei ricorrenti, trattandosi di una destinazione del tutto compatibile con le previsioni del vigente PAT comunale, nonché alla luce delle previsioni normative già indicate con il ricorso introduttivo del giudizio;
4) non sarebbe stato avviato il contraddittorio con i ricorrenti ai sensi dell’art. 18 L.R. 11/2004: l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto rilevare l’eventuale inadeguatezza della proposta presentata dai coniugi LI in sede di adozione della variante consentendo la presentazione di osservazioni o rettifiche;
5) con il quarto motivo si deduce, ancora, che in occasione dell’approvazione della prima Variante al P.I. il Comune avrebbe autorizzato la modifica di destinazione d’uso per un compendio agricolo “similare” a quello nella titolarità dei ricorrenti.
Il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, poiché l’interesse a ottenere la modifica degli strumenti urbanistici rileverebbe come interesse di mero fatto, e ne ha chiesto, nel merito, il rigetto.
Nel corso del giudizio il Comune ha, altresì, eccepito l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo state medio tempore approvate le Varianti nr. 3 e 4 del P.I. non impugnate dai ricorrenti.
Con la memoria ex art. 73 cpa i ricorrenti hanno, infine, rappresentato di aver avanzato al Comune istanza di sanatoria degli immobili in oggetto, e hanno dunque chiesto dichiararsi la perdita di efficacia dell’ordinanza di demolizione.
All’udienza celebratasi in data 11.02.2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune resistente in data 6.10.2011 in riferimento alle opere abusive rilevate presso la proprietà degli interessati ( cfr . doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
Consta agli atti che questi ultimi, in data 16.04.2015, hanno presentato istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione a tali opere, e il relativo procedimento deve ritenersi tutt’ora in corso, non essendo state offerte diverse indicazioni dal Comune ( cfr . all. A) alla produzione in data 24.12.2020).
Alla luce di quanto appena osservato il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile in conseguenza della perdita di efficacia dell’atto impugnato che consegue alla presentazione dell’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
Come noto, sulla scorta di principi giurisprudenziali consolidati, la presentazione di un’istanza di sanatoria successivamente all’adozione di provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi, rileva sul piano processuale –quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali– in quanto, nel determinare l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio, rende improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto una nuova valutazione provocata dall'istanza comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto ( cfr ., da ultimo, Tar Lazio- Roma, Sez. II bis, 29.10.2019 n. 13758).
2. Occorre dunque passare all’esame del ricorso per motivi aggiunti con cui i ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale di adozione della Variante nr. 2 al P.I., nella parte in cui l’atto avrebbe omesso di valutare la proposta di accordo pubblico-privato avanzata dai deducenti ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/04.
Il Comune di Arzignano ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, in ragione dell’intervenuta approvazione, medio tempore , delle delibere comunali di approvazione delle varianti nr. 3 e 4, non impugnate dagli interessati: questi ultimi hanno replicato sul punto che le richiamate varianti non sarebbero suscettibili di incidere sull’interesse all’impugnazione, avendo un oggetto differente da quello della delibera contestata in giudizio.
Il Collegio ritiene che l’eccezione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti sia fondata.
Ed infatti dall’esame della documentazione in atti emerge quanto segue: in data 10.04.2012 i Sigg. LI e PA presentavano al Comune di Arzignano una proposta di accordo pubblico-privato ai sensi dell’art. 6 L.R.V. 11/2004, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso, da agricolo a residenziale, degli immobili nella relativa proprietà (cfr. doc. 36 della produzione di parte resistente). Detta proposta non trovava recepimento in occasione dell’adozione e dell’approvazione della variante nr. 2, oggetto dell’impugnazione in esame ( cfr . docc. 37 e 39 della produzione di parte resistente).
In seguito il Comune, con delibera nr. 168 del 20 Giugno 2012, adottava un " atto di indirizzo per futuro recepimento accordi ex art 6 della L.R. Veneto 11 / 2004 nella prossima variante 3 al Piano degli Interventi ", prendendo in esplicita considerazione 29 proposte pervenute all’ente, tra le quali quella proveniente dagli odierni ricorrenti: detta proposta, tuttavia, non veniva inclusa tra quelle meritevoli di recepimento e, difatti, non veniva inclusa nella delibera di approvazione della variante nr. 3 al P.I. comunale ( cfr . docc. 38 e 40 della produzione di parte resistente).
In ragione di quanto precede deve ritenersi venuto meno l’interesse alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, giacché all’atto impugnato sono seguite successive delibere comunali che, dopo una nuova valutazione della proposta degli interessati, ne hanno escluso il recepimento.
Tali delibere non sono state impugnate.
In tal senso, deve concludersi che dall’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe discendere alcun risultato utile per i ricorrenti.
3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta perdita di efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione in ragione degli atti successivamente adottati dal Comune.
Il Collegio ritiene, sulla scorta della considerazione della complessiva vicenda processuale, di procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti.
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO