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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 676 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 14 aprile 2025 e vertente
TRA
Per in persona del suo legale NT
rappresentante, sede legale in Roma al Viale Europa n 190, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Per_1
Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso NT
, via delle Poste 1, Benevento Ferrante
[...]
Appellante
E
, in primo grado elettivamente domiciliato in Controparte_2
Luogosano (AV), alla piazza Alcide De Gasperi n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Stasio
Appellato contumace pagina 1 di 10 Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 aprile 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava la sentenza n.126/23, con la NT
quale il Giudice di Pace di Mirabella Eclano aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto NT
ingiuntivo emesso su istanza di per ottenere la Controparte_2
somma dovuta a titolo di rimborso di un BPF, che NT
aveva ritenuto prescritto.
[...]
A sostegno del gravame lamentava la erroneità della decisione di primo grado, basata su di una erronea interpretazione della normativa disciplinante la materia.
Non si costituiva l'appellato.
In assenza di istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve premettersi che il Decreto del Ministro del tesoro del
13.06.1986, istitutivo dei buoni serie Q/P oggetto di causa, all'art. 4 prevede che: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». L'art 5 del DM del 13.06.1986 ha aggiunto: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli pagina 2 di 10 verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.” L'articolo 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q” maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
2. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni».
In virtù della citata norma deve ritenersi, dunque, che i
[...]
oggetto della presente controversia siano Controparte_3
soggetti alla disciplina dei BFP serie Q/P, così come si evince dai timbri apposti nella parte anteriore e posteriore del titolo, recanti rispettivamente l'indicazione della serie Q/P e la misura dei nuovi tassi d'interesse così come statuiti nella tabella allegata al DM del 13.06.1986.
In proposito, deve rilevarsi che la questione oggetto di causa è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte, che (ordinanze pagina 3 di 10 n. 4384/2022 del 10/02/2022, n. 4748/2022 del 14/02/2022,
n. 4751/2022 del 14/02/2022 e n. 4763/2022 del
14/02/2022), ha confermato i principi già espressi dalle SS.
UU. e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/20201, rigettando la richiesta di riconoscimento ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, di rendimenti ad importo fisso bimestrale testualmente riportati sul retro dei titoli.
In particolare, nella menzionata ordinanza n. 4763/2022, la
Corte ha ritenuto la non applicabilità, per il periodo relativo al
21° ed il 30° anno, dei tassi d'interesse testualmente indicati sul
Buono, evidenziando come non fosse applicabile al caso di specie il principio del legittimo affidamento, richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 ed attinente ad un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Nella specie, il buono fruttifero oggetto di causa -serie “Q/P”- veniva emesso nel 1989 – (ovvero quando era già stato promulgato, nel giugno del 1986, il DM che ha previsto i Buoni serie “Q/P”) su un supporto cartaceo della precedente serie “P” con l'apposizione del timbro istitutivo della serie “Q/P” contenente anche la quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che, però, non andava a sovrapporre completamente la tabella ed il testo sottostante ivi stampato, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P” relativa all'ultimo decennio. L'odierna controversia, infatti, concerne la quantificazione degli interessi nell'ultimo decennio, ovvero se la quantificazione degli interessi per detto periodo di tempo andasse effettuata tenendo in considerazione il testo pagina 4 di 10 stampato sul titolo e relativo ai vecchi buoni della serie “P”, ovvero sulla base del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q/P”. Parte opposta, infatti, non contestava l'applicabilità del tasso di interessi, così come corrisposto, in virtù del DM del 13.06.1986, fino al ventesimo anno dalla sottoscrizione, ma riteneva applicabile per il decennio successivo la quantificazione degli interessi indicata sotto il prospetto tabellare e relativa ai vecchi buoni serie “P”.
Deve premettersi che i buoni fruttiferi postali, sono equiparati non ai titoli di credito, bensì a quelli di legittimazione, ragion per cui è stata riconosciuta la piena validità dell'esercizio da parte delle dello ius variandi in peius, ai sensi dell'art 173 CP_1
del codice postale in base al quale “sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali” (ex multis, Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809).
La sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dell' 11 febbraio 2019, n. 3963 fa riferimento ad una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto di causa, concernente buoni ante 1986 che avevano subito lo ius variandi in peius a seguito del decreto ministeriale 13 giugno 1986 (la corte ribadisce però la natura di “titolo di legittimazione” del Controparte_4
e della connessa e conseguente insussistenza di limiti
[...]
alla sua eterointegrazione, oltre a riconoscere come norma cogente l'art 173 del codice postale, che opera sia sul piano del contenuto alla luce dell'art. 1339 c.c2 , sia sul piano degli effetti ex art. 1374 c.c.).
Nella specie, in ottemperanza alle NT
prescrizioni ministeriali, apponeva correttamente sul titolo il pagina 5 di 10 timbro istitutivo della serie Q/P nella parte anteriore del BFP, mentre nella parte posteriore apponeva la lettera Q/P con l'indicazione dei tassi di interesse previsti dal DM 13.06.1986 con la conseguenza che la mancata apposizione degli interessi dal 21° al 30° anno, non può essere considerata come espressione di una manifestazione concludente di volontà che possa incidere sulla volontà negoziale, così come statuito nella già richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.
4384/2022, che in un caso analogo al presente ha evidenziato
“… nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428
c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie
«Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie “P”. Ne consegue che, anche in virtù del richiamato articolo 5 del DM del
13.06.1986, le abbiano seguito l'iter previsto dalla legge CP_1
per l'emanazione dei Buoni serie Q/P in virtù della doppia apposizione del timbro, escludendo, così, l'applicazione dei pagina 6 di 10 buoni della serie “P”, “Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (cfr, Cassazione n. 4384/2022).
Pertanto, alla scadenza, ha calcolato il valore del CP_1
buono per cui è causa secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, né può ritenersi applicabile al caso di specie un regime differenziato tra i due periodi (sino al ventesimo anno i rendimenti previsti per la serie Q/P e dal ventunesimo al trentesimo anno i rendimenti previsti dalla precedente serie P).
L'oggetto del contratto tra le e gli appellati, concluso CP_1
mediante la sottoscrizione del BFP serie Q/P, trova fondamento proprio nella disposizione normativa (DM del 13.06.1986), ragion per cui deve considerarsi integrato ai sensi dell'art. 1339
c.c. anche in virtù del fatto che l'Ufficio Postale che aveva emesso il Buono oggetto di causa aveva contrassegnato il titolo con la nuova sigla serie Q/P, pur utilizzando i precedenti moduli, indicando il diverso regime a cui detti titoli sono assoggettati.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto operante, quanto alla determinazione del tasso di interesse applicabile alla specifica fattispecie sottoposta al proprio vaglio, il meccanismo pagina 7 di 10 di cui all'art. 1339 c.c. con riferimento alla previsione di cui al richiamato art.173, norma cogente, per il quale “le variazioni del saggio di interesse hanno effetto per i buoni di nuova serie e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Conseguentemente nel caso di specie, per il periodo dal ventunesimo al trentunesimo anno, deve trovare applicazione il tasso di interesse stabilito dal d.m. citato, piuttosto che quello indicato dall'originaria dicitura presente a tergo del buono fruttifero postale, con l'effetto che il rendimento del titolo non è quello invocato da parte ricorrente ma quello calcolato e già pagato da . CP_1
E' stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza che i buoni postali possono subire modificazioni anche peggiorative dei tassi di interesse e pertanto è irrilevante che tali modifiche intervengano al momento dell'accordo o successivamente e siano riportate sul retro dei buoni postali, perché la conoscenza deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale che li introduce mediante la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nella specie, ha apposto, in ottemperanza NT
del disposto del DM 13.06.1986, una doppia stampigliatura, quella sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono postale alla serie di nuova emissione “Q/P”, e quella sul retro con l'indicazione dei tassi di interesse applicati. La circostanza che abbia CP_1
apposto sul retro la timbratura relativa al rendimento dei titoli dal primo al ventesimo anno, e nulla abbia stabilito con riguardo alla terza decade (dal 21° al 30° anno) non contrasta con l'art. 5 del D.M. 13.06.1986. pagina 8 di 10 In sostanza, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le qualora siano con esse incompatibili”.
(Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, n.4384).
Peraltro (SSUU. N. 3963/2019), deve ritenersi operante il meccanismo di sostituzione automatica sancito dall'art. 1339 cc, sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di così come stabiliti dal decreto ministeriale che ne prevede l'istituzione e fissa le relative condizioni economiche, siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta. Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla pagina 9 di 10 serie “Q/P” deve escludere che la predetta omessa specificazione potesse ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interessi originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P).
L'appello va dunque accolto, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda monitoria.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di NT
, avverso la sentenza n. 126/23, emessa dl Controparte_2
Giudice di Pace di Mirabella Eclano, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzate dal ricorrente in sede monitoria
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 676 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisone all'udienza del 14 aprile 2025 e vertente
TRA
Per in persona del suo legale NT
rappresentante, sede legale in Roma al Viale Europa n 190, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Per_1
Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso NT
, via delle Poste 1, Benevento Ferrante
[...]
Appellante
E
, in primo grado elettivamente domiciliato in Controparte_2
Luogosano (AV), alla piazza Alcide De Gasperi n. 24, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Stasio
Appellato contumace pagina 1 di 10 Conclusioni: come da verbale di udienza del 14 aprile 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo impugnava la sentenza n.126/23, con la NT
quale il Giudice di Pace di Mirabella Eclano aveva rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto NT
ingiuntivo emesso su istanza di per ottenere la Controparte_2
somma dovuta a titolo di rimborso di un BPF, che NT
aveva ritenuto prescritto.
[...]
A sostegno del gravame lamentava la erroneità della decisione di primo grado, basata su di una erronea interpretazione della normativa disciplinante la materia.
Non si costituiva l'appellato.
In assenza di istruttoria la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Deve premettersi che il Decreto del Ministro del tesoro del
13.06.1986, istitutivo dei buoni serie Q/P oggetto di causa, all'art. 4 prevede che: «1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi». L'art 5 del DM del 13.06.1986 ha aggiunto: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli pagina 2 di 10 verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.” L'articolo 6, infine, ha stabilito: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
“Q” maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”.
2. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
3. I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.
4. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni».
In virtù della citata norma deve ritenersi, dunque, che i
[...]
oggetto della presente controversia siano Controparte_3
soggetti alla disciplina dei BFP serie Q/P, così come si evince dai timbri apposti nella parte anteriore e posteriore del titolo, recanti rispettivamente l'indicazione della serie Q/P e la misura dei nuovi tassi d'interesse così come statuiti nella tabella allegata al DM del 13.06.1986.
In proposito, deve rilevarsi che la questione oggetto di causa è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte, che (ordinanze pagina 3 di 10 n. 4384/2022 del 10/02/2022, n. 4748/2022 del 14/02/2022,
n. 4751/2022 del 14/02/2022 e n. 4763/2022 del
14/02/2022), ha confermato i principi già espressi dalle SS.
UU. e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 26/20201, rigettando la richiesta di riconoscimento ai sottoscrittori di buoni fruttiferi postali della serie Q/P per il periodo corrente tra il 21° ed il 30° anno dell'investimento, di rendimenti ad importo fisso bimestrale testualmente riportati sul retro dei titoli.
In particolare, nella menzionata ordinanza n. 4763/2022, la
Corte ha ritenuto la non applicabilità, per il periodo relativo al
21° ed il 30° anno, dei tassi d'interesse testualmente indicati sul
Buono, evidenziando come non fosse applicabile al caso di specie il principio del legittimo affidamento, richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007 ed attinente ad un caso diverso da quello oggetto del presente giudizio.
Nella specie, il buono fruttifero oggetto di causa -serie “Q/P”- veniva emesso nel 1989 – (ovvero quando era già stato promulgato, nel giugno del 1986, il DM che ha previsto i Buoni serie “Q/P”) su un supporto cartaceo della precedente serie “P” con l'apposizione del timbro istitutivo della serie “Q/P” contenente anche la quantificazione degli interessi per l'arco di un ventennio, timbro che, però, non andava a sovrapporre completamente la tabella ed il testo sottostante ivi stampato, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P” relativa all'ultimo decennio. L'odierna controversia, infatti, concerne la quantificazione degli interessi nell'ultimo decennio, ovvero se la quantificazione degli interessi per detto periodo di tempo andasse effettuata tenendo in considerazione il testo pagina 4 di 10 stampato sul titolo e relativo ai vecchi buoni della serie “P”, ovvero sulla base del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q/P”. Parte opposta, infatti, non contestava l'applicabilità del tasso di interessi, così come corrisposto, in virtù del DM del 13.06.1986, fino al ventesimo anno dalla sottoscrizione, ma riteneva applicabile per il decennio successivo la quantificazione degli interessi indicata sotto il prospetto tabellare e relativa ai vecchi buoni serie “P”.
Deve premettersi che i buoni fruttiferi postali, sono equiparati non ai titoli di credito, bensì a quelli di legittimazione, ragion per cui è stata riconosciuta la piena validità dell'esercizio da parte delle dello ius variandi in peius, ai sensi dell'art 173 CP_1
del codice postale in base al quale “sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali” (ex multis, Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809).
La sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione dell' 11 febbraio 2019, n. 3963 fa riferimento ad una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto di causa, concernente buoni ante 1986 che avevano subito lo ius variandi in peius a seguito del decreto ministeriale 13 giugno 1986 (la corte ribadisce però la natura di “titolo di legittimazione” del Controparte_4
e della connessa e conseguente insussistenza di limiti
[...]
alla sua eterointegrazione, oltre a riconoscere come norma cogente l'art 173 del codice postale, che opera sia sul piano del contenuto alla luce dell'art. 1339 c.c2 , sia sul piano degli effetti ex art. 1374 c.c.).
Nella specie, in ottemperanza alle NT
prescrizioni ministeriali, apponeva correttamente sul titolo il pagina 5 di 10 timbro istitutivo della serie Q/P nella parte anteriore del BFP, mentre nella parte posteriore apponeva la lettera Q/P con l'indicazione dei tassi di interesse previsti dal DM 13.06.1986 con la conseguenza che la mancata apposizione degli interessi dal 21° al 30° anno, non può essere considerata come espressione di una manifestazione concludente di volontà che possa incidere sulla volontà negoziale, così come statuito nella già richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.
4384/2022, che in un caso analogo al presente ha evidenziato
“… nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428
c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie
«Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie “P”. Ne consegue che, anche in virtù del richiamato articolo 5 del DM del
13.06.1986, le abbiano seguito l'iter previsto dalla legge CP_1
per l'emanazione dei Buoni serie Q/P in virtù della doppia apposizione del timbro, escludendo, così, l'applicazione dei pagina 6 di 10 buoni della serie “P”, “Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.” (cfr, Cassazione n. 4384/2022).
Pertanto, alla scadenza, ha calcolato il valore del CP_1
buono per cui è causa secondo quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, né può ritenersi applicabile al caso di specie un regime differenziato tra i due periodi (sino al ventesimo anno i rendimenti previsti per la serie Q/P e dal ventunesimo al trentesimo anno i rendimenti previsti dalla precedente serie P).
L'oggetto del contratto tra le e gli appellati, concluso CP_1
mediante la sottoscrizione del BFP serie Q/P, trova fondamento proprio nella disposizione normativa (DM del 13.06.1986), ragion per cui deve considerarsi integrato ai sensi dell'art. 1339
c.c. anche in virtù del fatto che l'Ufficio Postale che aveva emesso il Buono oggetto di causa aveva contrassegnato il titolo con la nuova sigla serie Q/P, pur utilizzando i precedenti moduli, indicando il diverso regime a cui detti titoli sono assoggettati.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto operante, quanto alla determinazione del tasso di interesse applicabile alla specifica fattispecie sottoposta al proprio vaglio, il meccanismo pagina 7 di 10 di cui all'art. 1339 c.c. con riferimento alla previsione di cui al richiamato art.173, norma cogente, per il quale “le variazioni del saggio di interesse hanno effetto per i buoni di nuova serie e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Conseguentemente nel caso di specie, per il periodo dal ventunesimo al trentunesimo anno, deve trovare applicazione il tasso di interesse stabilito dal d.m. citato, piuttosto che quello indicato dall'originaria dicitura presente a tergo del buono fruttifero postale, con l'effetto che il rendimento del titolo non è quello invocato da parte ricorrente ma quello calcolato e già pagato da . CP_1
E' stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza che i buoni postali possono subire modificazioni anche peggiorative dei tassi di interesse e pertanto è irrilevante che tali modifiche intervengano al momento dell'accordo o successivamente e siano riportate sul retro dei buoni postali, perché la conoscenza deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale che li introduce mediante la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nella specie, ha apposto, in ottemperanza NT
del disposto del DM 13.06.1986, una doppia stampigliatura, quella sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono postale alla serie di nuova emissione “Q/P”, e quella sul retro con l'indicazione dei tassi di interesse applicati. La circostanza che abbia CP_1
apposto sul retro la timbratura relativa al rendimento dei titoli dal primo al ventesimo anno, e nulla abbia stabilito con riguardo alla terza decade (dal 21° al 30° anno) non contrasta con l'art. 5 del D.M. 13.06.1986. pagina 8 di 10 In sostanza, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché
l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le qualora siano con esse incompatibili”.
(Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, n.4384).
Peraltro (SSUU. N. 3963/2019), deve ritenersi operante il meccanismo di sostituzione automatica sancito dall'art. 1339 cc, sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di così come stabiliti dal decreto ministeriale che ne prevede l'istituzione e fissa le relative condizioni economiche, siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta. Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla pagina 9 di 10 serie “Q/P” deve escludere che la predetta omessa specificazione potesse ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interessi originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P).
L'appello va dunque accolto, con accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda monitoria.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di NT
, avverso la sentenza n. 126/23, emessa dl Controparte_2
Giudice di Pace di Mirabella Eclano, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzate dal ricorrente in sede monitoria
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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