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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso
Decreto di liquidazione degli onorari n. 7788/24 emesso dalla dott.ssa Caterina Panzarino in data 9 settembre 2023 nella procedura RG 3258/2021 in favore del perito dr. ET AN
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 14/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6492/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISANO MARIA Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
ET NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODESCO MARCO C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA ENRICO DA MONZA, 44 20900 MONZA
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-------
▪ L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta in data 9 ottobre 2024, rispetto alla data della comunicazione del provvedimento, avvenuta il giorno 9 settembre 2024, ed è stata regolarmente notificata alle controparti in data 22 ottobre 2024.
▪ Le parti sono state sentite, in modalità cartolare, nel termine prefissato.
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che la relazione del CTU rag.
AN reca una serie di errori macroscopici, inescusabili per un professionista, tali da determinare l'invalidità della perizia.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di rispondere puntualmente ai quesiti del
Giudice, alle osservazioni del CTP, ed imputato ai condomini, senza aver effettuato la revisione dei conti ed accertato i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, ingenti spese come detraibili per ecobonus, senza ripartirle secondo il principio di cassa, per ciascun anno d'imposta, senza che le opere di riqualificazione energetica fossero state eseguite e senza nulla eccepire sulle predette detrazioni indebitamente cedute per € 385.000, sulla mancanza di fatture dell'impresa D.M. Costruzioni per l'importo di complessivi € 341.496,351 relative ai lavori eseguiti nel 2021, sull'imputazione ai condomini come spesa già ceduta al 50% con fattura n. 162/2021, senza pattuizione tra le parti. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione. Lamenta, altresì, che la fattura emessa dal CTU, a suo carico, suddivide erroneamente l'importo liquidato di € 6.000,00 in 2 parti, per complessivi di € 3.059,82, anziché in 3, quali sono le parti in causa.
Chiede, pertanto, che sia annullato il decreto di liquidazione del compenso ed, in via incidentale, annullata la relazione del consulente tecnico d'ufficio. In via subordinata, che il compenso al CTU sia posto a carico solidale delle tre parti nella misura minima.
E' noto che, avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
Il procedimento in esame, dunque, riguarda l'an e il quantum della liquidazione dei compensi agli ausiliari, senza che possa in alcun modo venire in discussione l'accertamento, principale o incidentale, sulla nullità/invalidità della consulenza tecnica d'ufficio o altre circostanze sul merito dell'accertamento, trattandosi con tutta evidenza di questioni che non possono essere decise dal Presidente del Tribunale in sede di opposizione ex art. 170, ma che spettano al Giudice del merito: questioni, peraltro, che devono pagina 2 di 4 essere ancora decise nell'ambito del giudizio di merito, ove l'elaborato del CTU è stato commissionato e sarà valutato a fondamento della decisione.
Infatti, "la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione." (Cass. Ord. 28 febbraio 2017 n. 5200).
Tale principio non può che applicarsi anche ad un accertamento incidenter tantum, posto che vi sarebbe in ogni caso rischio di pronunce difformi tra giudici diversi del medesimo grado di giudizio;
si pensi al caso in cui, ritenuta la nullità della consulenza, il giudice della impugnazione neghi qualsiasi compenso, mentre il giudice del merito ne ritenga la validità utilizzandone il contenuto.
Anche nel merito, le censure concernenti il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la mancata risposta ad alcuni punti del quesito potrebbero legittimare un'istanza di integrazione, ma non comportare la nullità della restante parte della relazione. Analogamente, la mancata allegazione di documenti ausiliari può costituire motivo di richiesta di integrazione, ma non di nullità totale, od anche solo parziale, dell'elaborato peritale, così da escluderne la remunerazione per l'attività svolta.
Ciò posto, nessuna specifica contestazione risulta formulata in ordine ai criteri applicati dal Giudice della liquidazione per la determinazione del compenso. Peraltro, la somma liquidata si colloca poco al di sopra dell'importo minimo liquidabile (€ 5.116,32) in relazione al valore della ricostruzione contabile ed appare congrua in rapporto al lavoro svolto, comprendente non solo la stesura della relazione, ma anche la risposta alle numerosissime e cospicue osservazioni rivolte alla bozza di relazione, alle quali il consulente tecnico d'ufficio risulta aver dato riscontro nell'ambito del procedimento civile di competenza.
Per quanto riguarda la richiesta che il compenso al CTU sia posto a carico solidale delle tre parti, anziché di sole due, va osservato che il presente procedimento non può avere ad oggetto neppure la discussione sull'individuazione del soggetto su cui ricadono le spese del procedimento civile correlato o altre circostanze inerenti la ripartizione del carico dei costi della consulenza tecnica d'ufficio o la solidarietà, trattandosi con tutta evidenza, anche in questo caso, di questione che spetta in esclusiva alla competenza al Giudice del merito, cui avrebbe dovuto essere chiesta la revoca o modifica del provvedimento di liquidazione.
L'opposizione, dunque, con riferimento ai profili denunciati, è addirittura improponibile.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Presidente,
pagina 3 di 4 1) dichiara improponibile e, comunque, rigetta l'opposizione, confermando il Decreto di liquidazione degli onorari n. 7788/24 emesso dalla dott.ssa Caterina Panzarino in data 9 settembre 2023 nella procedura RG 3258/2021;
2) condanna a rimborsare a ET AN le spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
Euro 1.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..
Con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 170 DPR 115/02, avverso
Decreto di liquidazione degli onorari n. 7788/24 emesso dalla dott.ssa Caterina Panzarino in data 9 settembre 2023 nella procedura RG 3258/2021 in favore del perito dr. ET AN
pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 14/01/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6492/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISANO MARIA Parte_1 C.F._1 ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
ET NA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODESCO MARCO C.F._2
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA ENRICO DA MONZA, 44 20900 MONZA
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-------
▪ L'opposizione è tempestiva, essendo stata proposta in data 9 ottobre 2024, rispetto alla data della comunicazione del provvedimento, avvenuta il giorno 9 settembre 2024, ed è stata regolarmente notificata alle controparti in data 22 ottobre 2024.
▪ Le parti sono state sentite, in modalità cartolare, nel termine prefissato.
Parte ricorrente contesta il provvedimento di liquidazione sul presupposto che la relazione del CTU rag.
AN reca una serie di errori macroscopici, inescusabili per un professionista, tali da determinare l'invalidità della perizia.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di rispondere puntualmente ai quesiti del
Giudice, alle osservazioni del CTP, ed imputato ai condomini, senza aver effettuato la revisione dei conti ed accertato i lavori effettivamente eseguiti dall'impresa, ingenti spese come detraibili per ecobonus, senza ripartirle secondo il principio di cassa, per ciascun anno d'imposta, senza che le opere di riqualificazione energetica fossero state eseguite e senza nulla eccepire sulle predette detrazioni indebitamente cedute per € 385.000, sulla mancanza di fatture dell'impresa D.M. Costruzioni per l'importo di complessivi € 341.496,351 relative ai lavori eseguiti nel 2021, sull'imputazione ai condomini come spesa già ceduta al 50% con fattura n. 162/2021, senza pattuizione tra le parti. Inoltre, il consulente tecnico d'ufficio non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione. Lamenta, altresì, che la fattura emessa dal CTU, a suo carico, suddivide erroneamente l'importo liquidato di € 6.000,00 in 2 parti, per complessivi di € 3.059,82, anziché in 3, quali sono le parti in causa.
Chiede, pertanto, che sia annullato il decreto di liquidazione del compenso ed, in via incidentale, annullata la relazione del consulente tecnico d'ufficio. In via subordinata, che il compenso al CTU sia posto a carico solidale delle tre parti nella misura minima.
E' noto che, avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.
Il procedimento in esame, dunque, riguarda l'an e il quantum della liquidazione dei compensi agli ausiliari, senza che possa in alcun modo venire in discussione l'accertamento, principale o incidentale, sulla nullità/invalidità della consulenza tecnica d'ufficio o altre circostanze sul merito dell'accertamento, trattandosi con tutta evidenza di questioni che non possono essere decise dal Presidente del Tribunale in sede di opposizione ex art. 170, ma che spettano al Giudice del merito: questioni, peraltro, che devono pagina 2 di 4 essere ancora decise nell'ambito del giudizio di merito, ove l'elaborato del CTU è stato commissionato e sarà valutato a fondamento della decisione.
Infatti, "la patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione." (Cass. Ord. 28 febbraio 2017 n. 5200).
Tale principio non può che applicarsi anche ad un accertamento incidenter tantum, posto che vi sarebbe in ogni caso rischio di pronunce difformi tra giudici diversi del medesimo grado di giudizio;
si pensi al caso in cui, ritenuta la nullità della consulenza, il giudice della impugnazione neghi qualsiasi compenso, mentre il giudice del merito ne ritenga la validità utilizzandone il contenuto.
Anche nel merito, le censure concernenti il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e la mancata risposta ad alcuni punti del quesito potrebbero legittimare un'istanza di integrazione, ma non comportare la nullità della restante parte della relazione. Analogamente, la mancata allegazione di documenti ausiliari può costituire motivo di richiesta di integrazione, ma non di nullità totale, od anche solo parziale, dell'elaborato peritale, così da escluderne la remunerazione per l'attività svolta.
Ciò posto, nessuna specifica contestazione risulta formulata in ordine ai criteri applicati dal Giudice della liquidazione per la determinazione del compenso. Peraltro, la somma liquidata si colloca poco al di sopra dell'importo minimo liquidabile (€ 5.116,32) in relazione al valore della ricostruzione contabile ed appare congrua in rapporto al lavoro svolto, comprendente non solo la stesura della relazione, ma anche la risposta alle numerosissime e cospicue osservazioni rivolte alla bozza di relazione, alle quali il consulente tecnico d'ufficio risulta aver dato riscontro nell'ambito del procedimento civile di competenza.
Per quanto riguarda la richiesta che il compenso al CTU sia posto a carico solidale delle tre parti, anziché di sole due, va osservato che il presente procedimento non può avere ad oggetto neppure la discussione sull'individuazione del soggetto su cui ricadono le spese del procedimento civile correlato o altre circostanze inerenti la ripartizione del carico dei costi della consulenza tecnica d'ufficio o la solidarietà, trattandosi con tutta evidenza, anche in questo caso, di questione che spetta in esclusiva alla competenza al Giudice del merito, cui avrebbe dovuto essere chiesta la revoca o modifica del provvedimento di liquidazione.
L'opposizione, dunque, con riferimento ai profili denunciati, è addirittura improponibile.
Le spese seguono la soccombenza.
PTM
Il Presidente,
pagina 3 di 4 1) dichiara improponibile e, comunque, rigetta l'opposizione, confermando il Decreto di liquidazione degli onorari n. 7788/24 emesso dalla dott.ssa Caterina Panzarino in data 9 settembre 2023 nella procedura RG 3258/2021;
2) condanna a rimborsare a ET AN le spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
Euro 1.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..
Con sentenza esecutiva.
Monza, 14 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 4 di 4