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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione Lavoro
composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi -Presidente, relatore-
Dr. Elisabetta Tarquini -Consigliera-
Dr. Stefania Carlucci -Consigliera-
nella causa iscritta la N. 472 del 2024 R.G.
promossa da
Parte_1
Avv. Andrea Pettini
-appellante- nei confronti di Controparte_1
Avv. Giorgio Barletta, Antonino Mancini -appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 274/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024. All'udienza del 10 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso presentato da nei confronti del Controparte_1
, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs Parte_1
198/2006.
In sintesi, la è risultata vincitrice (seconda classificata) CP nell'ambito di una selezione pubblica, indetta dal Comune oggi appellante, per l'assunzione di due lavoratori da inquadrare come
“istruttore direttivo tecnico”, categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi. In data 1.6.2023, la CP si è presentata presso il Comune per firmare il contratto e prendere servizio;
è stata accolta dal dirigente del Comu ne, Andrea Pagina 2 di 9
. Da notare che la era da poco divenuta Parte_2 CP madre. In quella occasione, la avrebbe manifestato CP
l'intenzione di fruire subito di un congedo parentale in quanto suo marito non poteva occuparsi del neonato, trovandosi a Bologna per assistere suo padre che era moribondo (infatti, è deceduto poco dopo). Difronte a questa dichiarazione, il dirigente del avrebbe Pt_1 sostenuto che, in questo modo, l'ente locale si sarebbe trovato in difficoltà organizzative e che l'assunzione non avrebbe avuto luogo in questi termini. Su richiesta della è intervenuto sul CP posto anche un carabiniere in quanto la appellata aveva preteso una attestazione del fatto che ella si era presentata per firmare il contratto e prendere servizio (ma solo per quel primo giorno, perché poi avrebbe fruito del congedo, in misura non precisata). Alla fine, la firma del contratto non ha avuto luogo ed il Comune ha assunto un altro lavoratore, a tempo indeterminato, attingendo da una diversa graduatoria, per scorrimento.
Il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso della lavoratrice sul presupposto che costituisca discriminazione la mancata assunzione della stessa dovuta non al suo stato di neo madre, già noto al Comune, ma all'esercizio, da parte della stessa, dei diritti derivanti dalla maternità: “Ritiene infatti il Tribunale che il motivo che ha determinato la decisione del dapprima di rinviare la Parte_2 sottoscrizione del contratto e successivamente di attingere ad altra graduatoria sia da ravvisarsi nella circostanza che il Comune, già consapevole dello stato di gravidanza della e dopo aver CP atteso il superamento del periodo di astensione obbligatoria, differendo a tal fine la chiamata, abbia infine appreso solo lo stesso 1.6.2023 (giorno della prevista sottoscrizione e presa di servizio) della volontà della ricorrente di usufruire, per motivazioni personali, dei periodi di astensione facoltativa. Insomma , di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita di un figlio: tale motivazione è comunque discriminatoria”.
Il Tribunale ha quindi determinato in € 18 mila la misura del danno patrimoniale da riconoscere alla (il valore del contratto CP sarebbe stato di € 50 mila, la appellata ha percepito € 18 mila mediante altra occupazione) ed € 8 mila a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese di lite. Pagina 3 di 9
Appella il sostenendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'esito della prova ed i fatti di causa. Secondo il la decisione di non procedere Pt_1
all'assunzione della appellata non è dipesa dalla sua recente maternità, per tutelare la quale – anzi – il aveva Pt_1 posticipato la data di sottoscrizione del contratto e di presa del servizio (circostanza pacifica); è dipesa piuttosto dal fatto che la ricorrente, nel giorno fissato e nei giorni immediatamente a seguire, non era disponibile a prendere servizio a causa delle precarie condizioni di salute del suocero. La questione quindi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non riguardava la richiesta di usufruire in futuro di permessi o congedi parentali per la recente maternità (né per altri motivi familiari), ma la pretesa di firmare un contratto senza immediata presa di servizio e senza una prospettiva certa di presa di servizio futura. In sostanza, si è trattato di una richiesta di differimento della presa di servizio, neppure – come è emerso dall'istruttoria - quantificata nella sua precisa consistenza ma collegata a fattori incerti (la salute del suocero), che il – nella discrezionalità che le è Pt_1 propria in questo frangente - ha valutato essere incompatibile con le sue esigenze.
Dopo aver riassunto l'esito della prova per testi, il Comune precisa che non risponde al vero che la volesse prendere CP servizio immediatamente lo stesso giorno e fare la giornata lavorativa, come dichiarato in udienza, cosa che peraltro contrasta con la ricostruzione effettuata in ricorso, ove si dice espressamente che essa “ha rappresentato … l'impossibilità nel prendere immediatamente servizio” (pag. 2 ricorso) e che fuori dal
Comune l'attendevano i genitori con un neonato di appena quattro mesi, situazione all'evidenza incompatibile con la possibilità di svolgere l'intero orario lavorativo previsto da un contratto a tempo pieno. La ricorrente voleva firmare il contratto senza prendere servizio. Secondo parte appellante, il differimento della presa di servizio non è oggetto di un diritto soggettivo ma è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che nel caso in esame ha deciso che sarebbe stata possibile solo se mantenuta in Pagina 4 di 9
termini non eccessivamente lunghi. In definitiva, secondo il
Comune, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che la ricorrente non sia stata assunta perché ha manifestato l'intenzione di godere di un congedo parentale;
nessun teste tra quelli presenti ai fatti ha riferito ciò. Tutti i testi rilevanti, in quanto a conoscenza diretta dei fatti, hanno riferito che la ricorrente pretendeva il differimento sine die della presa di servizio per lo stato di salute del suocero, cosa ben diversa dallo stato di puerperio che costituiva, secondo controparte, il fattore di rischio specifico. Ne deriva, secondo il che la deve ritenersi decaduta dal diritto Pt_1 CP all'assunzione non essendosi presentata per firmare il contratto e prendere servizio, come richiesto dal bando. Legittimamente, poi, il ha deciso di procedere alla assunzione mediante Pt_1 scorrimento di altra graduatoria.
- Con il secondo motivo, il Comune deduce l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di ogni allegazione in tal senso;
anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale viene ritenuta ingiusta e comunque eccessiva da parte appellante.
Resiste la lavoratrice appellata chiedendo il rigetto dell'appello contestandolo nel merito.
Così riassunti i termini della controversia e le dife se delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, come detto, secondo il Tribunale: “il motivo che ha determinato la decisione del dapprima di Parte_2 rinviare la sottoscrizione del contratto e successivamente di attingere ad altra graduatoria sia da ravvisarsi nella circostanza che il Comune, già consapevole dello stato di gravidanza de lla
e dopo aver atteso il superamento del periodo di CP astensione obbligatoria, differendo a tal fine la chiamata, abbia infine appreso solo lo stesso 1.6.2023 (giorno della prevista sottoscrizione e presa di servizio) della volontà della ricorrente di usufruire, per motivazioni personali, dei periodi di astensione facoltativa. Insomma, di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita di un figlio: tale motivazione è comunque discriminatoria”. Pagina 5 di 9
La difesa del Comune, invece, si basa, sostanzialmente, sul presupposto che l'intenzione di fruire di un congedo parentale, e la maternità in generale, siano questioni estranee alla presente vicenda. Sostiene il appellante – richiamando le Pt_1 deposizioni dei due testimoni presenti ai fatti, ossia e Parte_2
– che semplicemente la voleva firmare il Tes_1 CP contratto senza prendere servizio e senza indicare una data certa per la presa di servizio. Questo proposito sarebbe legato non alla intenzione di fruire del congedo parentale bensì alle gravi condizioni del suocero che era moribondo. Secondo il Pt_1 questa possibilità doveva essere esclusa essendo necessaria la presa di servizio contestualmente alla firma del contratto. Sostiene ancora che alla sarebbe stato proposto uno slittamento CP di una o due settimane ma ella non avrebbe accettato, non potendo sapere quando sarebbe stata disponibile a lavorare.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, è bene ricordare che, in generale, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n.
198 del 2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro, rilevando, ai fini dell'applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale (Cass. ord. 4313 del 2024).
In questi termini, è corretta la soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto in quanto la mancata assunzione della se CP legata alla sua manifestata volontà di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita del figlio, deve certamente ritenersi discriminatoria.
In fatto, poi, la tesi del non trova conferma nella prova Pt_1 espletata. Lo stesso teste , dopo aver confermato che Parte_2 quel giorno la era disponibile a firmare il contratto, ha CP precisato che: “Si, e fondamentalmente si mi pare che abbia parlato sulla possibilità di usufruire di qualche altro permesso parentale, i cosiddetti permessi parentali, però senza la formalizzazione di un contratto o la sottoscrizione di un contratto Pagina 6 di 9
di fatto, non essendo dipendente non poteva neanche maturare un diritto al …” (p. 7 e 8, verbale di udienza del 5.3.2024).
Non è dunque fondata la tesi del appellante secondo il Pt_1 quale il tema del congedo o della astensione facoltativa sarebbe estraneo alla vicenda in esame.
Negli atti delle parti si discute molto se la fosse o meno CP disposta a prendere servizio (e lavorare) quel primo giorno, ossia il 1 giugno 2023. In tal senso, sembra alla Corte che solo con la sottoscrizione del contratto poteva sorgere il dovere della lavoratrice di prendere servizio;
in mancanza della sottoscrizione la tesi del Comune è destinata a rimanere una mera ipotesi non dimostrata.
Il punto, però, secondo la Corte, è un altro.
Il Comune non ha consentito alla di firmare il contratto CP
(già pronto, come riferito dai testi) in quanto non voleva accettare l'ipotesi che ella si assentasse dal lavoro sine die, e questo lo avrebbe fatto utilizzando i diritti che la legge accorda alla madre nei primi mesi o anni di vita del bambino.
In questi termini, la discriminazione è senz'altro provata.
Con il secondo motivo d'appello, il contesta la liquidazione Pt_1 del danno effettuata dal Tribunale.
Quanto al danno patrimoniale, sostiene che “trattandosi di esigenze stabili ed ordinarie del Comune appellante non vi era spazio per la stipula di contratti a termine;
donde la scelta successiva di non scorrere la graduatoria e di utilizzare una diversa graduatoria, nel frattempo intervenuta, per la stipula di contratti a tempo indeterminato. Il fatto che le esigenze cui fare fronte fossero stabili ed ordinarie è pacifica in quanto neppure contestata nel corso del precedente grado del giudizio. L'eventuale contratto sottoscritto con la ricorrente sarebbe quindi stato nullo ai sensi dell'art. 36-quater D.Lgs. 165/2001”. Pagina 7 di 9
L'argomento è chiaramente infondato in quanto, come detto, è pacifico che quel giorno la sia stata convocata per la CP sottoscrizione del contratto di lavoro, che era pronto, come confermato dal teste : “Si, diciamo la pratica era Parte_2 predisposta … questo contratto è rimasto sempre all'interno del fascicolo”. È stato anche riferito che la era pronta a CP sottoscrivere il contratto (“presumo che volesse firmare”, sempre il teste ). Parte_2
Le vicende successive, legate alla decisione del Comune di avvalersi di altra graduatoria e di far ricorso ad un tipo differente di contratto non incidono sulla sussistenza del danno che la ha subito a causa della decisione del di non CP Pt_1 procedere alla sottoscrizione del contratto.
La misura del danno è stata correttamente determinata detraendo dal valore complessivo del contratto (circa € 50 mila) sia l 'aliunde perceptum che la riduzione della retribuzione che sarebbe derivata dalla scelta annunciata dalla di avvalersi del congedo CP parentale.
Quanto al danno non patrimoniale, la appellante muove due censure alla sentenza di primo grado.
In primo luogo, sostiene che: “controparte non ha neppure genericamente indicato in cosa risiedesse il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente e ciononostante il Giudice lo ha riconosciuto ritenendo di poter ricorrere a delle presunzioni semplici, dimenticando che anche tali presunzioni si devono basare su allegazioni di parte, qui del tutto inesistenti”.
In secondo luogo, contesta la quantificazione: “operata in via equitativa basandosi su parametri autonomamente cercati e valutati dal Giudice, giungendo ad una liquidazione di Euro
8.000,00 che risulta del tutto arbitraria ed eccessiva”.
Orbene, quanto alla prima censura, giova ricordare che secondo la Corte di Cassazione (ord. 3488 del 2025): in caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento Pagina 8 di 9
del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamen te umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale;
b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari;
d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato”.
La seconda censura è infondata anch'essa in quanto la liquidazione del danno è stata operata non in modo “arbitrario” ma in applicazione dei principi di legge, del diritto euro-unitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (punto 7 della sentenza).
Correttamente il Tribunale precisa che: “L'effettività della sanzione deve dunque essere rapportata alla gravità del danno subito dal soggetto molestato e, al contempo, possedere funzione dissuasiva.
E non può dubitarsi che una tale qualificazione del risarcimento del danno incida sui criteri di quantificazione obbligatori per il giudice nazionale: alla prova dell'esistenza nell'an deve quindi far seguito la sua determinazione in una misura idonea a soddisfare la funzione non solo ripristinatoria, ma anche dissuasiva del rimedio.
Spetta quindi al giudicante il compito di quantificarne la misura in considerazione di parametri quali l'entità dei fatti, l'eventuale clamore che gli stessi hanno avuto, la loro durata, l'intensità della azione, le conseguenze che hanno determinato nella vittima etc..
Questo giudice ritiene che - in considerazione della compromissione delle aspettative di una giovane laureata alla prima esperienza lavorativa, del suo stato di madre di prole in tenera età, delle condizioni familiari e personali prospettate, della prevedi bile intensità del disagio e della sofferenza che le condotte hanno ragionevolmente generato, secondo un criterio di normalità psicologica, della, sia pur circoscritta diffusione della notizia - la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale quantifi cabile in € 8.000 in linea capitale, da maggiorarsi con rivalutazione Pagina 9 di 9
monetaria e interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione fino al saldo, al risarcimento del quale deve essere condannato il Pt_1 resistente”.
Rispetto a questi chiari ed approfonditi argomenti, il si Pt_1 limita ad una censura del tutto generica che deve pertanto essere respinta.
L'appello va dunque respinto
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa, nei m edi, senza istruttoria (DM 147/2022).
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 274/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024. Condanna il appellante a rifondere alla le spese del Pt_1 CP secondo grado, liquidate in €. 3.966,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione. Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 10 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi -Presidente, relatore-
Dr. Elisabetta Tarquini -Consigliera-
Dr. Stefania Carlucci -Consigliera-
nella causa iscritta la N. 472 del 2024 R.G.
promossa da
Parte_1
Avv. Andrea Pettini
-appellante- nei confronti di Controparte_1
Avv. Giorgio Barletta, Antonino Mancini -appellata-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 274/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024. All'udienza del 10 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso presentato da nei confronti del Controparte_1
, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs Parte_1
198/2006.
In sintesi, la è risultata vincitrice (seconda classificata) CP nell'ambito di una selezione pubblica, indetta dal Comune oggi appellante, per l'assunzione di due lavoratori da inquadrare come
“istruttore direttivo tecnico”, categoria D, con contratto a tempo determinato della durata di 24 mesi. In data 1.6.2023, la CP si è presentata presso il Comune per firmare il contratto e prendere servizio;
è stata accolta dal dirigente del Comu ne, Andrea Pagina 2 di 9
. Da notare che la era da poco divenuta Parte_2 CP madre. In quella occasione, la avrebbe manifestato CP
l'intenzione di fruire subito di un congedo parentale in quanto suo marito non poteva occuparsi del neonato, trovandosi a Bologna per assistere suo padre che era moribondo (infatti, è deceduto poco dopo). Difronte a questa dichiarazione, il dirigente del avrebbe Pt_1 sostenuto che, in questo modo, l'ente locale si sarebbe trovato in difficoltà organizzative e che l'assunzione non avrebbe avuto luogo in questi termini. Su richiesta della è intervenuto sul CP posto anche un carabiniere in quanto la appellata aveva preteso una attestazione del fatto che ella si era presentata per firmare il contratto e prendere servizio (ma solo per quel primo giorno, perché poi avrebbe fruito del congedo, in misura non precisata). Alla fine, la firma del contratto non ha avuto luogo ed il Comune ha assunto un altro lavoratore, a tempo indeterminato, attingendo da una diversa graduatoria, per scorrimento.
Il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso della lavoratrice sul presupposto che costituisca discriminazione la mancata assunzione della stessa dovuta non al suo stato di neo madre, già noto al Comune, ma all'esercizio, da parte della stessa, dei diritti derivanti dalla maternità: “Ritiene infatti il Tribunale che il motivo che ha determinato la decisione del dapprima di rinviare la Parte_2 sottoscrizione del contratto e successivamente di attingere ad altra graduatoria sia da ravvisarsi nella circostanza che il Comune, già consapevole dello stato di gravidanza della e dopo aver CP atteso il superamento del periodo di astensione obbligatoria, differendo a tal fine la chiamata, abbia infine appreso solo lo stesso 1.6.2023 (giorno della prevista sottoscrizione e presa di servizio) della volontà della ricorrente di usufruire, per motivazioni personali, dei periodi di astensione facoltativa. Insomma , di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita di un figlio: tale motivazione è comunque discriminatoria”.
Il Tribunale ha quindi determinato in € 18 mila la misura del danno patrimoniale da riconoscere alla (il valore del contratto CP sarebbe stato di € 50 mila, la appellata ha percepito € 18 mila mediante altra occupazione) ed € 8 mila a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese di lite. Pagina 3 di 9
Appella il sostenendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente valutato l'esito della prova ed i fatti di causa. Secondo il la decisione di non procedere Pt_1
all'assunzione della appellata non è dipesa dalla sua recente maternità, per tutelare la quale – anzi – il aveva Pt_1 posticipato la data di sottoscrizione del contratto e di presa del servizio (circostanza pacifica); è dipesa piuttosto dal fatto che la ricorrente, nel giorno fissato e nei giorni immediatamente a seguire, non era disponibile a prendere servizio a causa delle precarie condizioni di salute del suocero. La questione quindi, diversamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, non riguardava la richiesta di usufruire in futuro di permessi o congedi parentali per la recente maternità (né per altri motivi familiari), ma la pretesa di firmare un contratto senza immediata presa di servizio e senza una prospettiva certa di presa di servizio futura. In sostanza, si è trattato di una richiesta di differimento della presa di servizio, neppure – come è emerso dall'istruttoria - quantificata nella sua precisa consistenza ma collegata a fattori incerti (la salute del suocero), che il – nella discrezionalità che le è Pt_1 propria in questo frangente - ha valutato essere incompatibile con le sue esigenze.
Dopo aver riassunto l'esito della prova per testi, il Comune precisa che non risponde al vero che la volesse prendere CP servizio immediatamente lo stesso giorno e fare la giornata lavorativa, come dichiarato in udienza, cosa che peraltro contrasta con la ricostruzione effettuata in ricorso, ove si dice espressamente che essa “ha rappresentato … l'impossibilità nel prendere immediatamente servizio” (pag. 2 ricorso) e che fuori dal
Comune l'attendevano i genitori con un neonato di appena quattro mesi, situazione all'evidenza incompatibile con la possibilità di svolgere l'intero orario lavorativo previsto da un contratto a tempo pieno. La ricorrente voleva firmare il contratto senza prendere servizio. Secondo parte appellante, il differimento della presa di servizio non è oggetto di un diritto soggettivo ma è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che nel caso in esame ha deciso che sarebbe stata possibile solo se mantenuta in Pagina 4 di 9
termini non eccessivamente lunghi. In definitiva, secondo il
Comune, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che la ricorrente non sia stata assunta perché ha manifestato l'intenzione di godere di un congedo parentale;
nessun teste tra quelli presenti ai fatti ha riferito ciò. Tutti i testi rilevanti, in quanto a conoscenza diretta dei fatti, hanno riferito che la ricorrente pretendeva il differimento sine die della presa di servizio per lo stato di salute del suocero, cosa ben diversa dallo stato di puerperio che costituiva, secondo controparte, il fattore di rischio specifico. Ne deriva, secondo il che la deve ritenersi decaduta dal diritto Pt_1 CP all'assunzione non essendosi presentata per firmare il contratto e prendere servizio, come richiesto dal bando. Legittimamente, poi, il ha deciso di procedere alla assunzione mediante Pt_1 scorrimento di altra graduatoria.
- Con il secondo motivo, il Comune deduce l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto alla lavoratrice un risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di ogni allegazione in tal senso;
anche la condanna al risarcimento del danno patrimoniale viene ritenuta ingiusta e comunque eccessiva da parte appellante.
Resiste la lavoratrice appellata chiedendo il rigetto dell'appello contestandolo nel merito.
Così riassunti i termini della controversia e le dife se delle parti, secondo la Corte l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, come detto, secondo il Tribunale: “il motivo che ha determinato la decisione del dapprima di Parte_2 rinviare la sottoscrizione del contratto e successivamente di attingere ad altra graduatoria sia da ravvisarsi nella circostanza che il Comune, già consapevole dello stato di gravidanza de lla
e dopo aver atteso il superamento del periodo di CP astensione obbligatoria, differendo a tal fine la chiamata, abbia infine appreso solo lo stesso 1.6.2023 (giorno della prevista sottoscrizione e presa di servizio) della volontà della ricorrente di usufruire, per motivazioni personali, dei periodi di astensione facoltativa. Insomma, di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita di un figlio: tale motivazione è comunque discriminatoria”. Pagina 5 di 9
La difesa del Comune, invece, si basa, sostanzialmente, sul presupposto che l'intenzione di fruire di un congedo parentale, e la maternità in generale, siano questioni estranee alla presente vicenda. Sostiene il appellante – richiamando le Pt_1 deposizioni dei due testimoni presenti ai fatti, ossia e Parte_2
– che semplicemente la voleva firmare il Tes_1 CP contratto senza prendere servizio e senza indicare una data certa per la presa di servizio. Questo proposito sarebbe legato non alla intenzione di fruire del congedo parentale bensì alle gravi condizioni del suocero che era moribondo. Secondo il Pt_1 questa possibilità doveva essere esclusa essendo necessaria la presa di servizio contestualmente alla firma del contratto. Sostiene ancora che alla sarebbe stato proposto uno slittamento CP di una o due settimane ma ella non avrebbe accettato, non potendo sapere quando sarebbe stata disponibile a lavorare.
Orbene, tale impostazione non può essere condivisa.
In primo luogo, è bene ricordare che, in generale, costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n.
198 del 2006, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che, pur non illecito o intrinsecamente discriminatorio, metta, di fatto, i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a quelli dell'altro, rilevando, ai fini dell'applicazione della norma citata, il solo effetto discriminatorio finale sul piano della realtà sociale (Cass. ord. 4313 del 2024).
In questi termini, è corretta la soluzione adottata dal Tribunale di Grosseto in quanto la mancata assunzione della se CP legata alla sua manifestata volontà di avvalersi dei diritti connessi alla recente nascita del figlio, deve certamente ritenersi discriminatoria.
In fatto, poi, la tesi del non trova conferma nella prova Pt_1 espletata. Lo stesso teste , dopo aver confermato che Parte_2 quel giorno la era disponibile a firmare il contratto, ha CP precisato che: “Si, e fondamentalmente si mi pare che abbia parlato sulla possibilità di usufruire di qualche altro permesso parentale, i cosiddetti permessi parentali, però senza la formalizzazione di un contratto o la sottoscrizione di un contratto Pagina 6 di 9
di fatto, non essendo dipendente non poteva neanche maturare un diritto al …” (p. 7 e 8, verbale di udienza del 5.3.2024).
Non è dunque fondata la tesi del appellante secondo il Pt_1 quale il tema del congedo o della astensione facoltativa sarebbe estraneo alla vicenda in esame.
Negli atti delle parti si discute molto se la fosse o meno CP disposta a prendere servizio (e lavorare) quel primo giorno, ossia il 1 giugno 2023. In tal senso, sembra alla Corte che solo con la sottoscrizione del contratto poteva sorgere il dovere della lavoratrice di prendere servizio;
in mancanza della sottoscrizione la tesi del Comune è destinata a rimanere una mera ipotesi non dimostrata.
Il punto, però, secondo la Corte, è un altro.
Il Comune non ha consentito alla di firmare il contratto CP
(già pronto, come riferito dai testi) in quanto non voleva accettare l'ipotesi che ella si assentasse dal lavoro sine die, e questo lo avrebbe fatto utilizzando i diritti che la legge accorda alla madre nei primi mesi o anni di vita del bambino.
In questi termini, la discriminazione è senz'altro provata.
Con il secondo motivo d'appello, il contesta la liquidazione Pt_1 del danno effettuata dal Tribunale.
Quanto al danno patrimoniale, sostiene che “trattandosi di esigenze stabili ed ordinarie del Comune appellante non vi era spazio per la stipula di contratti a termine;
donde la scelta successiva di non scorrere la graduatoria e di utilizzare una diversa graduatoria, nel frattempo intervenuta, per la stipula di contratti a tempo indeterminato. Il fatto che le esigenze cui fare fronte fossero stabili ed ordinarie è pacifica in quanto neppure contestata nel corso del precedente grado del giudizio. L'eventuale contratto sottoscritto con la ricorrente sarebbe quindi stato nullo ai sensi dell'art. 36-quater D.Lgs. 165/2001”. Pagina 7 di 9
L'argomento è chiaramente infondato in quanto, come detto, è pacifico che quel giorno la sia stata convocata per la CP sottoscrizione del contratto di lavoro, che era pronto, come confermato dal teste : “Si, diciamo la pratica era Parte_2 predisposta … questo contratto è rimasto sempre all'interno del fascicolo”. È stato anche riferito che la era pronta a CP sottoscrivere il contratto (“presumo che volesse firmare”, sempre il teste ). Parte_2
Le vicende successive, legate alla decisione del Comune di avvalersi di altra graduatoria e di far ricorso ad un tipo differente di contratto non incidono sulla sussistenza del danno che la ha subito a causa della decisione del di non CP Pt_1 procedere alla sottoscrizione del contratto.
La misura del danno è stata correttamente determinata detraendo dal valore complessivo del contratto (circa € 50 mila) sia l 'aliunde perceptum che la riduzione della retribuzione che sarebbe derivata dalla scelta annunciata dalla di avvalersi del congedo CP parentale.
Quanto al danno non patrimoniale, la appellante muove due censure alla sentenza di primo grado.
In primo luogo, sostiene che: “controparte non ha neppure genericamente indicato in cosa risiedesse il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente e ciononostante il Giudice lo ha riconosciuto ritenendo di poter ricorrere a delle presunzioni semplici, dimenticando che anche tali presunzioni si devono basare su allegazioni di parte, qui del tutto inesistenti”.
In secondo luogo, contesta la quantificazione: “operata in via equitativa basandosi su parametri autonomamente cercati e valutati dal Giudice, giungendo ad una liquidazione di Euro
8.000,00 che risulta del tutto arbitraria ed eccessiva”.
Orbene, quanto alla prima censura, giova ricordare che secondo la Corte di Cassazione (ord. 3488 del 2025): in caso di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, d.lgs. n. 216 del 2003, trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini del risarcimento Pagina 8 di 9
del danno non patrimoniale, non riconducibile ai danni punitivi in senso proprio, ma da interpretarsi alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE, è sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana ed intrinsecamen te umiliante per il destinatario, in ragione: a) della predetta specifica disciplina, che espressamente prevede il risarcimento del danno non patrimoniale;
b) della risarcibilità in via equitativa del danno, in caso di lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
c) del carattere anche dissuasivo del risarcimento, al fine di garantire l'effettività dei diritti eurounitari;
d) della possibilità che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato”.
La seconda censura è infondata anch'essa in quanto la liquidazione del danno è stata operata non in modo “arbitrario” ma in applicazione dei principi di legge, del diritto euro-unitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (punto 7 della sentenza).
Correttamente il Tribunale precisa che: “L'effettività della sanzione deve dunque essere rapportata alla gravità del danno subito dal soggetto molestato e, al contempo, possedere funzione dissuasiva.
E non può dubitarsi che una tale qualificazione del risarcimento del danno incida sui criteri di quantificazione obbligatori per il giudice nazionale: alla prova dell'esistenza nell'an deve quindi far seguito la sua determinazione in una misura idonea a soddisfare la funzione non solo ripristinatoria, ma anche dissuasiva del rimedio.
Spetta quindi al giudicante il compito di quantificarne la misura in considerazione di parametri quali l'entità dei fatti, l'eventuale clamore che gli stessi hanno avuto, la loro durata, l'intensità della azione, le conseguenze che hanno determinato nella vittima etc..
Questo giudice ritiene che - in considerazione della compromissione delle aspettative di una giovane laureata alla prima esperienza lavorativa, del suo stato di madre di prole in tenera età, delle condizioni familiari e personali prospettate, della prevedi bile intensità del disagio e della sofferenza che le condotte hanno ragionevolmente generato, secondo un criterio di normalità psicologica, della, sia pur circoscritta diffusione della notizia - la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale quantifi cabile in € 8.000 in linea capitale, da maggiorarsi con rivalutazione Pagina 9 di 9
monetaria e interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione fino al saldo, al risarcimento del quale deve essere condannato il Pt_1 resistente”.
Rispetto a questi chiari ed approfonditi argomenti, il si Pt_1 limita ad una censura del tutto generica che deve pertanto essere respinta.
L'appello va dunque respinto
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa, nei m edi, senza istruttoria (DM 147/2022).
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, giudice del lavoro, n. 274/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024. Condanna il appellante a rifondere alla le spese del Pt_1 CP secondo grado, liquidate in €. 3.966,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, con distrazione. Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 10 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi