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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1171/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 1171/2025 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 27.01.2025 da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giorgia Guercia, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 06.07.2023, notificatogli il 27.12.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 31.01.2025, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11.04.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 07.04.2025, note di trattazione scritta con le quali ha chiesto un rinvio del procedimento per il deposito di ulteriore documentazione.
I.
3-La UR , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, essendo stata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, come attestato dalla stessa Amministrazione nel decreto impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trova applicazione, ex art. 7, comma 2, l'art. 19, comma
1.1., del D. Lgs. 286/1998 nella previgente formulazione, a tenore del quale “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
II.
4-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di Cassazione (Cass. 9080/2023) ha osservato che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo
i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione
2 con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente”.
II.
5-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. 31371/2024) ha, inoltre, chiarito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro, e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.10.2023 al 31.12.2023, accompagnato dalla busta paga di dicembre (€ 116,00);
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
24.05.2024 al 31.08.2024, accompagnato dalla busta paga di maggio (€ 215,00);
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
11.10.2024;
• modello C/2 storico, emesso dal Centro per l'impiego di Gioia Tauro (RC) da cui si evince che il richiedente asilo è stato assunto con contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 02.01.2022 al 31.01.2022;
• estratto del portale dei servizi per il lavoro in Sicilia, gestito dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, della regione Sicilia da
3 cui si evince che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro, a tempo determinato, in relazione ai seguenti periodi:
▪ dal 16.10.2017 al 03.11.2017;
▪ dal 10.10.2015 al 15.10.2015;
▪ dal 13.10.2024 al 17.10.2024;
▪ dal 23.10.2012 al 08.11.2012;
▪ dal 27.10.2011 al 04.11.2011;
▪ dal 11.10.2024 al 14.11.2024;
▪ dal 16.10.2023 al 31.10.2023;
▪ dal 11.10.2022 al 16.11.2022;
▪ dal 05.11.2021 al 30.11.2021;
▪ dal 13.10.2021 al 28.10.2021;
▪ dal 18.10.2020 al 18.10.2020;
▪ dal 16.10.2020 al 16.11.2020;
▪ dal 17.11.2018 al 07.12.2018;
▪ dal 10.10.2018 al 15.11.2018;
• modello C2 storico, emesso dall'Assessorato al Lavoro della , da cui CP_2
si evince che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione ai seguenti periodi:
▪ dal 06.09.2012 al 15.09.2012;
▪ dal 01.06.2023 al 17.09.2023;
▪ dal 24.05.2024 al 31.08.2024;
▪ dal 24.05.2024 al 09.09.2024; si evince che il migrante, giunto in Italia nel 2007, ha profuso, durante il lungo periodo di permanenza sul territorio del Paese al quale chiede protezione, un serio ed effettivo sforzo di integrazione socio- lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di numerosi contratti di lavoro che, sia pure con alcune interruzioni, giustificabili anche alle luce delle gravi ripercussioni sull'economia e sull'occupazione, determinate dalla pandemia, provocata dalla diffusione dell'agente virale, noto come “Covid 19”, ricoprono un arco temporale, ricompreso dall'ultimo trimestre del 2012 sino alla fine del 2024.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto
4 alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, cui si provvederà se e quando verrà depositata apposita istanza.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 27.01.2025, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda , per l'effetto, che ha diritto Parte_2 Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dr. Sergio Di Paola Presidente dr. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore\estensore dr. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 1171/2025 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 27.01.2025 da
, nato in [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giorgia Guercia, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
-parte resistente- dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza collegiale del 07.05.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.
1-Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto, emesso dal Questore di Foggia in data 06.07.2023, notificatogli il 27.12.2024, con il quale l'Amministrazione aveva rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, del D.
1 Lgs. 286/1998, ed ha, per tale ragione, adito il Tribunale, insistendo per il riconoscimento del bene della vita, negato in sede amministrativa.
I.
2-Con decreto, emesso in data 31.01.2025, regolarmente notificato dal ricorrente all'Amministrazione, unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 11.04.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 07.04.2025, note di trattazione scritta con le quali ha chiesto un rinvio del procedimento per il deposito di ulteriore documentazione.
I.
3-La UR , nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta CP_1
contumace.
II.
1-Preliminarmente, occorre osservare che la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, il difetto e/o apoditticità della motivazione, l'inadeguata istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
II.
2-Nel merito la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Sempre in via preliminare, deve osservarsi che, essendo stata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, come attestato dalla stessa Amministrazione nel decreto impugnato, presentata anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, trova applicazione, ex art. 7, comma 2, l'art. 19, comma
1.1., del D. Lgs. 286/1998 nella previgente formulazione, a tenore del quale “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”.
II.
4-In applicazione della suddetta disposizione, la Corte di Cassazione (Cass. 9080/2023) ha osservato che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n.
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo
i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione
2 con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente”.
II.
5-Con particolare riferimento all'integrazione socio-lavorativa, la Suprema Corte, in una recente pronuncia, (Cass. 31371/2024) ha, inoltre, chiarito che “In tema di protezione internazionale complementare secondo il D.L. n. 130 del 2020 convertito dalla L. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo in Italia non deve essere inteso come una completa e irreversibile assimilazione al contesto sociale e culturale italiano. Bensì è sufficiente ogni significativo impegno di inserimento nella realtà locale, valutato attraverso elementi quali corsi di alfabetizzazione o rapporti di lavoro, e dimostrabile anche con la documentazione prodotta sul modulo UNILAV relativo agli obblighi comunicativi verso l'INPS. Tale interpretazione permette di considerare l'integrazione del richiedente nel territorio nazionale come fattore rilevante ai fini della protezione, senza la necessità di un confronto con la situazione del paese d'origine. L'integrazione va valutata complessivamente, tenendo conto dell'intero contesto familiare e sociale del richiedente, in linea con la tutela della vita privata e familiare garantita dall'art. 8 della cedu (CEDU), senza limitarsi a un'analisi frammentaria dei singoli aspetti dell'integrazione”.
II.
6-Nel caso di specie, a fondamento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il ricorrente ha allegato l'integrazione socio-lavorativa, conseguita nel Paese di accoglienza ed il correlato pregiudizio cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, derivante dallo sradicamento dal contesto socioeconomico nel quale risulterebbe, ormai, stabilmente incluso.
II.
7-Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che dalla documentazione lavorativa, versata in atti, segnatamente costituita da:
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
16.10.2023 al 31.12.2023, accompagnato dalla busta paga di dicembre (€ 116,00);
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
24.05.2024 al 31.08.2024, accompagnato dalla busta paga di maggio (€ 215,00);
• modello Unilav, relativo ad un rapporto di lavoro, a tempo determinato, valido dal
11.10.2024;
• modello C/2 storico, emesso dal Centro per l'impiego di Gioia Tauro (RC) da cui si evince che il richiedente asilo è stato assunto con contratto di lavoro, a tempo determinato, valido dal 02.01.2022 al 31.01.2022;
• estratto del portale dei servizi per il lavoro in Sicilia, gestito dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, della regione Sicilia da
3 cui si evince che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro, a tempo determinato, in relazione ai seguenti periodi:
▪ dal 16.10.2017 al 03.11.2017;
▪ dal 10.10.2015 al 15.10.2015;
▪ dal 13.10.2024 al 17.10.2024;
▪ dal 23.10.2012 al 08.11.2012;
▪ dal 27.10.2011 al 04.11.2011;
▪ dal 11.10.2024 al 14.11.2024;
▪ dal 16.10.2023 al 31.10.2023;
▪ dal 11.10.2022 al 16.11.2022;
▪ dal 05.11.2021 al 30.11.2021;
▪ dal 13.10.2021 al 28.10.2021;
▪ dal 18.10.2020 al 18.10.2020;
▪ dal 16.10.2020 al 16.11.2020;
▪ dal 17.11.2018 al 07.12.2018;
▪ dal 10.10.2018 al 15.11.2018;
• modello C2 storico, emesso dall'Assessorato al Lavoro della , da cui CP_2
si evince che il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in relazione ai seguenti periodi:
▪ dal 06.09.2012 al 15.09.2012;
▪ dal 01.06.2023 al 17.09.2023;
▪ dal 24.05.2024 al 31.08.2024;
▪ dal 24.05.2024 al 09.09.2024; si evince che il migrante, giunto in Italia nel 2007, ha profuso, durante il lungo periodo di permanenza sul territorio del Paese al quale chiede protezione, un serio ed effettivo sforzo di integrazione socio- lavorativa, come comprovato, in particolare, dalla stipulazione di numerosi contratti di lavoro che, sia pure con alcune interruzioni, giustificabili anche alle luce delle gravi ripercussioni sull'economia e sull'occupazione, determinate dalla pandemia, provocata dalla diffusione dell'agente virale, noto come “Covid 19”, ricoprono un arco temporale, ricompreso dall'ultimo trimestre del 2012 sino alla fine del 2024.
II.
8-Emerge, pertanto, con chiarezza il profilo di vulnerabilità soggettiva cui il migrante sarebbe esposto, laddove fosse costretto a fare ritorno nel Paese d'origine, derivante dalla dissoluzione del livello di inclusione conseguito in Italia, con conseguente grave lesione del diritto
4 alla vita privata e familiare, come riconosciuto, a livello sovrannazionale, dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta Europea dei diritti fondamentali.
II.
9-La domanda di riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19, comma 1.2, del d.lgs. 286/1998, essendo fondata, può, pertanto, essere conclusivamente accolta.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, cui si provvederà se e quando verrà depositata apposita istanza.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (in senso conforme Cass. n.18583/2012).
Nonché, da ultimo, Cass. 18162/2023 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art.
133 d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art.
83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento”.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente, con ricorso, depositato in data in data 27.01.2025, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda , per l'effetto, che ha diritto Parte_2 Parte_1
ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, comma 6, e 19, comma, 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
2) NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Sergio Di Paola
5