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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 23748/2023
TRA
difeso dall'avv. GAETANO GALOTTO Parte_1
RICORRENTE
E difesa Controparte_1 dagli avv.ti CLAUDIA MANZI e PALMA PASCARELLA;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/12/23, il ricorrente, dipendente dell' lamenta che dall'1/09/2018 al Controparte_1
30/09/2022 non ha percepito il compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nel caso che la turnazione di lavoro coincidesse con una festività infrasettimanale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CCNL del 20/09/01.
Tanto premesso, chiede:
«1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle maggiorazioni previste ex art. 9 del CCNL Integrativo del Comparto Sanità del 07.04.1999 e ss.mm.ii. per le prestazioni lavorative rese nei giorni festivi infrasettimanali a far data dall'01.09.2018 al 30.09.2022 e, per l'effetto
2. condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.
[...] al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 3.100,68, o
a quella diversa somma maggiore o minore o risultante a seguito di espletanda Ctu o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa ex art. 432 c.p.c.;
3. condannare l' Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t.
[...]
1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
L' si costituisce eccependo la decadenza per non essere stato azionato CP_1 il diritto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL
2016/2018, nonché la nullità del ricorso per mancanza di un conteggio e mancata indicazione delle ore lavorate, e rilevando, nel merito, che il ricorrente, in quanto appartenente al personale turnista, presta ordinariamente, e non in via straordinaria, la propria attività in giorni festivi.
Ritiene pertanto che per tale categoria di personale operi l'assorbente previsione di cui all'art. 44 comma 12 ccnl 01/09/95 (rideterminata dall'art. 25 comma 2 ccnl 19/04/04) che prevede l'indennità per il servizio prestato in giorno festivo. Sicché il solo spazio residuale di applicazione dell'art. 9 ccnl 20/09/01 sarebbe limitato ai casi in cui il personale turnista svolge attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale oltre l'orario ordinario.
L'eccezione di nullità del ricorso è infondata, risultando specificati petitum e causa petendi, non essendo peraltro sufficiente, ai fini della nullità del ricorso introduttivo, l'omessa indicazione formale dei detti elementi: essendo invece necessario che ne sia impossibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 7137 del 16/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 9650 del 16/06/2003).
In proposito, la parte ricorrente ha chiarito: «così come analiticamente riscontrabile dagli allegati cartellini marcatempo, a far data dall'01.09.2018 al 30.09.2022, la parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali per un totale complessivo di giorni 43... pertanto, ne consegue il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta la corresponsione della somma complessiva pari ad € 3.100,68 (ossia: 1) € 1.496,88 - € 53,46 x 28 prestazioni lavorative rese in giorni festivi infrasettimanali diurni [a] far data dall'01.09.2018 al 30.09.2022; 2) € 1.603,80 - € 106,92 x 15 prestazioni lavorative rese in giorni festivi infrasettimanali notturni [a] far data dall'01.09.2018 al 30.09.2022) così come da normativa contrattuale sopra richiamata». Tali allegazioni devono ritenersi esaustive in quanto consentono di calcolare, sulla base della documentazione prodotta e dei parametri contrattuali, l'importo in ipotesi dovuto a titolo di maggiorazione ex art. 9 ccnl 20/09/01.
Nel merito, con l'art. 5 della legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, si è stabilito che ai lavoratori che prestino servizio
2 nei giorni festivi infrasettimanali «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo». Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952. Il CCNL
01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021; Sez. L, Ordinanza
n. 20743 del 18/07/2023).
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso
3 per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né rileva la deduzione della società convenuta di avere articolato i turni di servizio dei ricorrenti prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, atteso che ciò è fisiologicamente collegato all'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
I conteggi elaborati dalla parte ricorrente, possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 3100,68. Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non avendo la parte allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la convenuta, ai sensi di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di 3100,68 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 27/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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