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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1335 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Francesco Crispi, n.37, presso lo studio dell'Avv. Anselmo
Torchia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in P_ C.F._2
Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n. 164, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Guerriero che la rappresenta e difendono, giusta procura in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 12 febbraio 2025.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 1 di 8 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 marzo 2024, - premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Soverato (CZ) il 22 luglio 2012 con , P_
optando per il patrimoniale della separazione dei beni - deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di “una profonda incompatibilità caratteriale” che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva, in particolare, di aver dovuto abbandonare subito dopo la celebrazione del matrimonio sia la propria attività lavorativa di assistente sociale che le proprie aspirazioni professionali e le “relazioni interpersonali con amici e colleghi”, poiché il coniuge non le aveva consentito di lavorare, né di intrattenere rapporti sociali.
Inoltre, durante il matrimonio il aveva assunto nei confronti della moglie un P_
atteggiamento di evidente disinteresse e disattenzione, nonostante questa si occupasse esclusivamente della cura della casa e del marito, tant'è che dall'unione non erano nati figli poiché il matrimonio non era mai stato consumato.
Affermava, altresì, che grazie alle competenze informatiche acquisite in ambito lavorativo, il era solito interferire illecitamente nella vita provata della P_ moglie, controllata “tramite cellulare, e tramite le telecamere poste in casa”, nonché assumere nei confronti della ricorrente comportamenti violenti, ingiuriosi, minacciosi ed offensivi culminati nell'episodio del 23 dicembre 2023, oggetto di denuncia-querela, in cui aveva afferrato la moglie per un braccio, P_
“strattonandola per farla mandarla via di casa”.
Rappresentava di aver, pertanto, più volte manifestato al coniuge la volontà di separarsi al fine di addivenire “ad una soluzione concordata”, ma il aveva P_
“prontamente trasferito le somme di denaro presenti nel conto bancario cointestato con la moglie”, l'aveva privata delle carte di credito e di qualsiasi mezzo di sussistenza.
Sulla scorta di tali dedotte circostanze chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito con addebito della stessa a carico di quest'ultimo, per aver il violato con i comportamenti sopra descritti i doveri nascenti dal matrimonio;
il riconoscimento in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento di € 500,00, atteso che – diversamente dalla ricorrente, priva di mezzi economici – il percepiva, quale P_
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 2 di 8 “Manager Sud Italia” presso la società Optima Italia s.p.a., un reddito annuo di €
60.000,00 ed era, altresì, proprietario della casa familiare, nonché l'assegnazione della casa familiare.
In ultimo, domandava ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 -bis. c.p.c., adottare
i seguenti provvedimenti indifferibili: un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale, ovvero altro provvedimento ritenuto 2.
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa.
3.All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stante l'impossibilità di provvedervi personalmente, stabilire che il sig. P_
verserà alla coniuge l'importo mensile di euro 500/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Davoli (CZ) alla via B. Telesio n.9, immobile di proprietà del sig. sia assegnata alla sig.ra con ogni P_ Pt_1
arredo e corredo. Contestualmente disporre che l'altro coniuge se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, e distrazione in favore del procuratore antistatario costituito”.
1.1. Ritenuto che, allo stato, non sussistessero i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, il precedente Giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 3 luglio 2024.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 3 di 8 1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 maggio 2024 , il quale P_
impugnava e contestava le avverse deduzioni, asserendo che la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, oltre a non corrispondere al vero, era “pretestuosa e diffamante”.
Affermava, in particolare, che nonostante fosse stato sottoposto al procedimento penale n. 1009/2024 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. a seguito della denuncia-querela sporta dalla moglie, allo stesso non era mai stata applicata alcuna misura cautelare e negava qualsiasi aggressione fisica e/o verbale e controllo della moglie mediante installazione di dispostivi.
Contestava, inoltre, la veridicità della circostanza dedotta da controparte di aver lasciato la moglie priva di mezzi economici, posto che – nonostante lo spostamento del proprio denaro dal conto corrente cointestato – aveva provveduto a pagare tutte le utenze domestiche, a lasciare nella disponibilità della una somma di € Pt_1
700,00.
Deduceva, invece, che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato causato dal comportamento della che, in violazione del dovere di fedeltà, aveva Pt_1
intrattenuto una relazione extraconiugale e, per tale motivo, chiedeva che la separazione venisse addebitata a quest'ultima.
Infine, contestava la fondatezza sia della domanda di assegnazione della casa coniugale, non essendo nati figli dal matrimonio, che quella volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, posto che la svolgeva attività lavorativa ed era, Pt_1 altresì, titolare di un libretto di risparmio riportante un saldo attivo “al 07 gennaio
2024 è pari ad euro 81.498,42”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis rejectis: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei
[...]
confronti del marito in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
respingere la richiesta formulata dalla signora di assegno di Parte_1
mantenimento a carico del marito in quanto non sussistono le condizioni di fatto e
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 4 di 8 di diritto nonché respingere la richiesta di assegnazione dell'unità abitativa di esclusiva proprietà del , nonché per le ragioni in esposte in questa P_
comparsa di risposta.
Accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, della signora per la separazione Parte_1 personale dei coniugi e, per l'effetto, addebitare, ad la Parte_1
separazione per la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio;
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge”.
1.2. All'udienza del 3 luglio 2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato autorizzava le parti al deposito della documentazione esibita dalle parti all'udienza medesima e riservava sull'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
1.3. Con ordinanza del 22 luglio 2024 -autorizzati i coniugi a vivere separatamente
– veniva posto in capo al l'obbligo di corrispondere in favore della coniuge P_ un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile, pari ad € 300,00, mentre nulla veniva disposto in ordine alla casa familiare.
Quindi, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025 per la remissione della causa in decisione sulla domanda di separazione e di quelle ad essa accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
1.4. Nelle more, a seguito del tramutamento di funzioni del precedente Magistrato, il giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice relatore che fissava dinnanzi a sè l'udienza del 12 febbraio 2025, nel corso della quale formulava la seguente proposta conciliativa: corresponsione di un assegno di mantenimento “una tantum nella misura di euro 20.000,00 da accreditare sul conto corrente della Pt_1
entro il termine di un mese a decorrere da oggi con rinuncia reciproca a tutte le domande ulteriori, ivi compresa la domanda di addebito della separazione” e fissazione di un termine entro il quale la ricorrente avrebbe lasciato la casa coniugale.
Proposta conciliativa cui le parti aderivano: ed invero dichiarava: P_
“provvederò alla corresponsione della somma di euro 20.000,00 a titolo di assegno
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 5 di 8 di mantenimento una tantum entro il termine di un mese a partire da oggi, con accredito di detto importo sul conto corrente che la stessa vorrà fornirmi o assegno circolare, lasciando libera di scegliere quali delle due modalità. Parte_1
Concedo a termine di un mese, a partire da oggi, per lasciare la Parte_1 casa coniugale”.
Parimenti, dichiarava: “accetto di ricevere a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento la somma di euro 20.000,00 con accredito sul conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di Credito “Intesa Sanpaolo S.p.A.” avente IBAN:
[...].
Mi impegno a lasciare entro un mese, a decorrere da oggi, la casa familiare.
Rinuncio a qualunque altra domanda ivi compresa quella di addebito”.
Preso, pertanto, atto dell'intervenuto accordo e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla medesima udienza il Giudice delegato di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 P_
separatamente.
2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che non essendo nati figli dall'unione matrimoniale e che avendo le parti aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato, deve innanzi tutto procedersi con la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente con l'ordinanza del 22 luglio 2024 e con la conseguente omologazione delle condizioni concordate all'udienza del 12 febbraio 2025.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 6 di 8 2.2. Il Tribunale, pertanto, preso atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito, omologa la separazione secondo l'accordo raggiunto all'udienza del 12 febbraio 2025, il quale prevede la corresponsione una tantum in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 20.000,00, con accredito della suddetta somma “sul conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di Credito
“Intesa Sanpaolo S.p.A.” avente IBAN: [...]” entro il termine di un mese decorrente dalla data di udienza e il rilascio, entro lo stesso termine, dell'abitazione familiare da parte della Pt_1
3. Dovendo il giudizio proseguire per la domanda contestualmente proposta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e Parte_1 P_
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] in Parte_1
data 01.02.1979 e , nato a [...] il [...], P_
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Soverato (CZ) il 22 luglio 2012, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno 2012, Atto n.
10, parte II, Serie A;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente con l'ordinanza del 22 luglio 2024 ed omologa le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 12 febbraio 2025 e riportate in parte motiva, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) prende atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito della separazione e dell'impegno assunto dalla ricorrente al rilascio dell'abitazione coniugale;
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 7 di 8 5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soverato (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Soverato, Anno 2012, Atto
n. 10, Parte II, Serie A);
6) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
7) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1335 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Francesco Crispi, n.37, presso lo studio dell'Avv. Anselmo
Torchia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in P_ C.F._2
Catanzaro, alla Via Corso Mazzini n. 164, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Guerriero che la rappresenta e difendono, giusta procura in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 12 febbraio 2025.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 1 di 8 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 marzo 2024, - premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Soverato (CZ) il 22 luglio 2012 con , P_
optando per il patrimoniale della separazione dei beni - deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa di “una profonda incompatibilità caratteriale” che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponeva, in particolare, di aver dovuto abbandonare subito dopo la celebrazione del matrimonio sia la propria attività lavorativa di assistente sociale che le proprie aspirazioni professionali e le “relazioni interpersonali con amici e colleghi”, poiché il coniuge non le aveva consentito di lavorare, né di intrattenere rapporti sociali.
Inoltre, durante il matrimonio il aveva assunto nei confronti della moglie un P_
atteggiamento di evidente disinteresse e disattenzione, nonostante questa si occupasse esclusivamente della cura della casa e del marito, tant'è che dall'unione non erano nati figli poiché il matrimonio non era mai stato consumato.
Affermava, altresì, che grazie alle competenze informatiche acquisite in ambito lavorativo, il era solito interferire illecitamente nella vita provata della P_ moglie, controllata “tramite cellulare, e tramite le telecamere poste in casa”, nonché assumere nei confronti della ricorrente comportamenti violenti, ingiuriosi, minacciosi ed offensivi culminati nell'episodio del 23 dicembre 2023, oggetto di denuncia-querela, in cui aveva afferrato la moglie per un braccio, P_
“strattonandola per farla mandarla via di casa”.
Rappresentava di aver, pertanto, più volte manifestato al coniuge la volontà di separarsi al fine di addivenire “ad una soluzione concordata”, ma il aveva P_
“prontamente trasferito le somme di denaro presenti nel conto bancario cointestato con la moglie”, l'aveva privata delle carte di credito e di qualsiasi mezzo di sussistenza.
Sulla scorta di tali dedotte circostanze chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito con addebito della stessa a carico di quest'ultimo, per aver il violato con i comportamenti sopra descritti i doveri nascenti dal matrimonio;
il riconoscimento in proprio favore di un assegno mensile di mantenimento di € 500,00, atteso che – diversamente dalla ricorrente, priva di mezzi economici – il percepiva, quale P_
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 2 di 8 “Manager Sud Italia” presso la società Optima Italia s.p.a., un reddito annuo di €
60.000,00 ed era, altresì, proprietario della casa familiare, nonché l'assegnazione della casa familiare.
In ultimo, domandava ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge dalla pronuncia della sentenza di separazione.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 -bis. c.p.c., adottare
i seguenti provvedimenti indifferibili: un provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale, ovvero altro provvedimento ritenuto 2.
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa.
3.All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. A titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, stante l'impossibilità di provvedervi personalmente, stabilire che il sig. P_
verserà alla coniuge l'importo mensile di euro 500/00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Davoli (CZ) alla via B. Telesio n.9, immobile di proprietà del sig. sia assegnata alla sig.ra con ogni P_ Pt_1
arredo e corredo. Contestualmente disporre che l'altro coniuge se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, e distrazione in favore del procuratore antistatario costituito”.
1.1. Ritenuto che, allo stato, non sussistessero i presupposti per l'adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, il precedente Giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 3 luglio 2024.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 3 di 8 1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 maggio 2024 , il quale P_
impugnava e contestava le avverse deduzioni, asserendo che la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, oltre a non corrispondere al vero, era “pretestuosa e diffamante”.
Affermava, in particolare, che nonostante fosse stato sottoposto al procedimento penale n. 1009/2024 R.G.N.R. per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. a seguito della denuncia-querela sporta dalla moglie, allo stesso non era mai stata applicata alcuna misura cautelare e negava qualsiasi aggressione fisica e/o verbale e controllo della moglie mediante installazione di dispostivi.
Contestava, inoltre, la veridicità della circostanza dedotta da controparte di aver lasciato la moglie priva di mezzi economici, posto che – nonostante lo spostamento del proprio denaro dal conto corrente cointestato – aveva provveduto a pagare tutte le utenze domestiche, a lasciare nella disponibilità della una somma di € Pt_1
700,00.
Deduceva, invece, che il fallimento del rapporto matrimoniale era stato causato dal comportamento della che, in violazione del dovere di fedeltà, aveva Pt_1
intrattenuto una relazione extraconiugale e, per tale motivo, chiedeva che la separazione venisse addebitata a quest'ultima.
Infine, contestava la fondatezza sia della domanda di assegnazione della casa coniugale, non essendo nati figli dal matrimonio, che quella volta ad ottenere l'assegno di mantenimento, posto che la svolgeva attività lavorativa ed era, Pt_1 altresì, titolare di un libretto di risparmio riportante un saldo attivo “al 07 gennaio
2024 è pari ad euro 81.498,42”.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis rejectis: pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei
[...]
confronti del marito in quanto infondata, in fatto ed in diritto;
respingere la richiesta formulata dalla signora di assegno di Parte_1
mantenimento a carico del marito in quanto non sussistono le condizioni di fatto e
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 4 di 8 di diritto nonché respingere la richiesta di assegnazione dell'unità abitativa di esclusiva proprietà del , nonché per le ragioni in esposte in questa P_
comparsa di risposta.
Accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, della signora per la separazione Parte_1 personale dei coniugi e, per l'effetto, addebitare, ad la Parte_1
separazione per la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio;
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge”.
1.2. All'udienza del 3 luglio 2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice Delegato autorizzava le parti al deposito della documentazione esibita dalle parti all'udienza medesima e riservava sull'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
1.3. Con ordinanza del 22 luglio 2024 -autorizzati i coniugi a vivere separatamente
– veniva posto in capo al l'obbligo di corrispondere in favore della coniuge P_ un assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile, pari ad € 300,00, mentre nulla veniva disposto in ordine alla casa familiare.
Quindi, rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata all'udienza del 7 gennaio 2025 per la remissione della causa in decisione sulla domanda di separazione e di quelle ad essa accessorie, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 cod. proc. civ.
1.4. Nelle more, a seguito del tramutamento di funzioni del precedente Magistrato, il giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice relatore che fissava dinnanzi a sè l'udienza del 12 febbraio 2025, nel corso della quale formulava la seguente proposta conciliativa: corresponsione di un assegno di mantenimento “una tantum nella misura di euro 20.000,00 da accreditare sul conto corrente della Pt_1
entro il termine di un mese a decorrere da oggi con rinuncia reciproca a tutte le domande ulteriori, ivi compresa la domanda di addebito della separazione” e fissazione di un termine entro il quale la ricorrente avrebbe lasciato la casa coniugale.
Proposta conciliativa cui le parti aderivano: ed invero dichiarava: P_
“provvederò alla corresponsione della somma di euro 20.000,00 a titolo di assegno
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 5 di 8 di mantenimento una tantum entro il termine di un mese a partire da oggi, con accredito di detto importo sul conto corrente che la stessa vorrà fornirmi o assegno circolare, lasciando libera di scegliere quali delle due modalità. Parte_1
Concedo a termine di un mese, a partire da oggi, per lasciare la Parte_1 casa coniugale”.
Parimenti, dichiarava: “accetto di ricevere a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento la somma di euro 20.000,00 con accredito sul conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di Credito “Intesa Sanpaolo S.p.A.” avente IBAN:
[...].
Mi impegno a lasciare entro un mese, a decorrere da oggi, la casa familiare.
Rinuncio a qualunque altra domanda ivi compresa quella di addebito”.
Preso, pertanto, atto dell'intervenuto accordo e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla medesima udienza il Giudice delegato di riferire al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 P_
separatamente.
2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che non essendo nati figli dall'unione matrimoniale e che avendo le parti aderito alla proposta conciliativa del Giudice delegato, deve innanzi tutto procedersi con la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente con l'ordinanza del 22 luglio 2024 e con la conseguente omologazione delle condizioni concordate all'udienza del 12 febbraio 2025.
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 6 di 8 2.2. Il Tribunale, pertanto, preso atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito, omologa la separazione secondo l'accordo raggiunto all'udienza del 12 febbraio 2025, il quale prevede la corresponsione una tantum in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 20.000,00, con accredito della suddetta somma “sul conto corrente bancario acceso presso l'Istituto di Credito
“Intesa Sanpaolo S.p.A.” avente IBAN: [...]” entro il termine di un mese decorrente dalla data di udienza e il rilascio, entro lo stesso termine, dell'abitazione familiare da parte della Pt_1
3. Dovendo il giudizio proseguire per la domanda contestualmente proposta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Collegio dispone la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice istruttore designato.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, in ragione della cumulata domanda di separazione e divorzio, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese deve essere rimessa all'emanazione della sentenza definitiva di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e Parte_1 P_
respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] in Parte_1
data 01.02.1979 e , nato a [...] il [...], P_
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Soverato (CZ) il 22 luglio 2012, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, Anno 2012, Atto n.
10, parte II, Serie A;
2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della ricorrente con l'ordinanza del 22 luglio 2024 ed omologa le condizioni di separazione di cui al verbale di udienza del 12 febbraio 2025 e riportate in parte motiva, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) prende atto della reciproca rinuncia alle domande di addebito della separazione e dell'impegno assunto dalla ricorrente al rilascio dell'abitazione coniugale;
RGAC n. 1335/2024 - Pagina 7 di 8 5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soverato (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Soverato, Anno 2012, Atto
n. 10, Parte II, Serie A);
6) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore designato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in ricorso;
7) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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