Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 305 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Giudice Onorario di Asti, Dr. Salvatore Sorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
SI. , rappresentato/a/e/i e difeso/a/e/i dall'Avv.ti RABINO Parte_1
ENRICO e NICOLA SERENELLA ELEONORA ( , presso il cui studio in C.F._1
Asti () è elettivamente domiciliato per delega in calce.
Attore
CONTRO
SIg. Controparte_1
, rappresentata/o/e/i e difesa/o/e/i disgiuntamente e/o congiuntamente dall' Avv.to
[...]
MURVANA FRANCESCO, presso il cui studio rispettivamente in Milano V.le Majno 11 è elettivamente domiciliati per delega in calce Convenuta
OGGETTO: Contratto d'assicurazione danni
CONCLUSIONI
Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
NEL MERITO: Per l'attore In via principale: dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a versare all'attore le somme dovute a seguito della sottoscrizione della polizza di assicurazione per cui è causa ed in conseguenza del sinistro occorso in data 20 luglio
2013 alla signora nella misura di euro 96.850,00, o altra veriore accertanda in Controparte_3 corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalle scadenze al saldo e rivalutazione monetaria. Con favore di spese e compensi del giudizio, maggiorati come per legge.
Per il convenuto:
Si eccepisce: a - l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità assicurativa;
b- la carenza di legittimazione ad agire in capo a controparte;
c – infine, si contesta il quantum indennizzabile, preteso da controparte.
Depositato atto di citazione in data 02/02/2022, l'attore evocava in giudizio avanti al
Tribunale di Asti la compagnia assicurativa perché venisse dichiarata tenuta a versare all'attore le somme dovute a seguito della sottoscrizione della polizza di assicurazione per cui è causa ed in conseguenza del sinistro occorso in data 20 luglio 2013 alla signora nella misura di Controparte_3 euro 96.850,00, o altra veriore accertanda in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dalle scadenze al saldo e rivalutazione monetaria. Con favore di spese e compensi del giudizio, maggiorati come per legge.
Si costituiva la società convenuta, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità assicurativa e la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore, contestando anche il quantum in relazione al diritto alla pretesa indennità assicurativa.
Ritenuta la causa esaurientemente istruita e venuta per precisazione delle conclusioni con il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. allì 19.12.2024, si procedeva a concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito del deposito delle disposte comparse e memorie di replica, la causa veniva trattenuta a sentenza ed è ora all'esame del giudicante.
Fatto
L'attore esige che venga riconosciuto il diritto all'indennità assicurativa, a copertura del ricovero, dei dovuti indennizzi mensili e del rimborso di spese mediche, così come da clausola 5.2 della depositata polizza assicurativa (doc. 1 in atti di parte attrice). Sostiene, altresì, che il preteso diritto all'indennità assicurativa sia insorto con l'accertamento della condizione di invalidità permanente della propria coniuge, SI.ra , come attestato nel depositato verbale Controparte_3 sanitario del 28.05.2015 (data di redazione - doc. 3 in atti di parte attrice) all'esito della compiuta visita medica ad opera di una commissione medica dell'INPS.
Viceversa, controparte sostiene che il vantato diritto dell'attore si sia prescritto, in quanto l'evento coperto dalla garanzia assicurativa sarebbe dato da un infortunio, ovvero un evento dovuto a causa violente, fortuita ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, richiamando le clausole 5.2 e/o 6.2 della dedotta polizza assicurativa.
Pertanto, secondo la tesi di parte convenuta, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide con la data dell'infortunio, cioè con il momento in cui si verifica l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa. Nella vicenda de quo, poiché la data dell'infortunio è cristallizzata al 20
Luglio 2013, il dies ad quem ex art. 2952 co. 2 c.c. è conseguentemente da intendersi fissato al 20
Luglio 2015.
Pertanto, in ragione della denuncia attorea del sinistro recapitata in data 21 Ottobre 2015 e in assenza di situazioni di sospensione del termine, la società assicurativa ritiene che sul diritto di controparte sia intervenuto l'istituto della prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c.
In diritto e sulla eccepita prescrizione biennale ex art. 2952 co. 2 c.c.
In forza della clausola contrattuale, richiamata dall'attore a fondamento delle proprie pretese (clausola 5.2 della Polizza assicurativa in atti di parte attrice – doc. 2), il preteso diritto all'indennità
è soggetto ad un termine di decadenza, in quanto la condizione di invalidità permanente del sottoscrittore o della di lui (come nella vicenda de qua) deve verificarsi entro due anni dal CP_4 giorno, in cui si è avverato l'infortunio. Poiché la condizione di invalidità permanente si è manifestata entro i due anni dall'occorso infortunio, avvenuto in data 20 Luglio 2013, e la circostanza, oltre ad essere documentale (verbale
INPS – doc. 3 in atti di parte attrice), è anche non contestata, è ragionevole concludere che di certo non ricorre l'ipotesi della decadenza.
La compagnia assicurativa, comunque, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da controparte, richiamando l'art. 2952 co. 2 c.c.
De iure condito i diritti, contenuti in una polizza assicurativa e aventi prestazioni diverse dalle rate del premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il preteso diritto all'indennità assicurativa.
Sul punto, per costante giurisprudenza di Cassazione (ex plurimis Cass. Civ. sez. II sent. 14420/16) la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 co. 2 c.c. (oggi biennale in forza della novella di cui all'art. 22 co. 14 D.L. 179/22). Pertanto, l'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non la data del sinistro, ma quella in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.
Nella stessa sentenza dei giudici ermellini viene operato, peraltro, un richiamo ad una pronuncia di legittimità più datata (Cass. Civ., sez. III, sent nr. 4030/81), per così chiarire che in riferimento all'invalidità permanente (come nella vicenda per cui è causa) il termine iniziale della prescrizione va individuato nel momento del verificarsi in modo concreto di un fatto e fenomeno, già divenuto realtà obiettiva. Dunque, è al dato obiettivo del sorgere dell'invalidità permanente indennizzabile che deve farsi riferimento, prescindendo da circostanze estrinseche quali l'invio, in sequenza, di certificati medici da parte dell'infortunato attestante la necessità di cure, che somministra elementi equivoci circa l'esistenza o meno dello stato invalidante. L'invio di certificati medici, infatti, potrebbe sia indicare un processo evolutivo morboso non ancora concretatosi nell'invalidità indennizzabile oppure, al contrario, manifestare un progressivo aggravamento dell'invalidità già in atto.
Tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità e dato atto che l'eccepita prescrizione non risulta sospesa per effetto di intervenute comunicazioni all'assicuratore ex art. 2952 co. 4 c.c., le ragioni di parte convenuta trovano ragionevole accoglimento in forza della narrativa di parte attrice sull'iter storico della vicenda.
Infatti, se il dies a quo del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento temporale in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, non vi è dubbio che il 20 Luglio del 2013, ovvero la data in cui è occorso l'infortunio, possa essere pacificamente inquadrato come il termine iniziale dell'eccepita prescrizione.
Richiamata la narrativa dei fatti operata da parte attrice, proprio in quella data e in esito al subito sinistro stradale la moglie dell'attore, SI.ra , riportava un gravissimo trauma Controparte_3 cranio-encefalico, nonché vari altri traumi e fratture. In esito ai subiti traumi la stessa, dimessa dall'ospedale CTO di Torino nel Settembre del 2013 (ovvero due mesi dopo l'occorso incidente), veniva trasferita in un centro di neuroriabilitazione, ove rimaneva ricoverata fino al 24 Giugno del
2014 e da lì trasferita in altra struttura. I fatti fin qui esposti e dedotti in atti di parte attrice inducono a ritenere che i diversi traumi e tra questi anche quelli a livello cranio-encefalico, tutti conseguenti all'occorso incidente stradale del 20 Luglio 2013, siano all'origine della sostenuta circostanza dell'invalidità permanente della SI.ra ; invalidità che è da ritenersi, pertanto, insorta non in epoca successiva alla predetta Controparte_3 data, bensì proprio all'esito dei riferiti e subiti traumi, ovvero nello stesso istante ed in forza di quanto accaduto nel corso del richiamato incidente stradale.
In ultima analisi, la condizione dell'invalidità permanente rappresenta l'esito immediato dei riportati e narrati traumi a loro volta conseguenza del riferito incidente.
Pertanto, se in ragione della dinamica degli eventi così come descritti in atti di parte attrice, la data dell'occorso incidente (20 Luglio 2013) può ragionevolmente essere individuata come il momento in cui si genera obiettivamente l'evento dannoso (l'invalidità permanente) coperto dalla prevista garanzia assicurativa (alla clausola 5.2 secondo la versione attorea o 6.2 secondo quella di controparte), che riconosce al contraente attore il vantato diritto all'indennità assicurativa, i previsti due anni per far valere questo diritto decorrono proprio dalla data del 20 Luglio 2013.
Poiché la denuncia del sinistro è stata recapitata alla compagnia assicurativa in data
21.10.2025 (doc. 3 in atti di parte convenuta) e il dato temporale oltre ad essere documentale non è contestato, è di tutta evidenza che le ragioni della società assicurativa in punto di intervenuta prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c. debbano considerarsi accolte, ovvero la richiesta delle prestazioni assicurative è stata avanzata una volta che il preteso diritto si era già estinto.
Viceversa, non è in alcun modo sostenibile la tesi attorea, secondo cui i termini di prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c. decorrano dal 10 Giugno 2015, data di comunicazione del verbale sanitario (doc. 3 in atti di parte attrice), contenente il giudizio definitivo espresso dall'INPS sull'accertamento dell'invalidità civile.
Il verbale in questione, infatti, contiene tutta l'attività svolta dall'INPS per condurre all'accertamento di una situazione di invalidità civile permanente;
attività, quella svolta dell'accertamento, che è preceduta da una fase di anamnesi, cui segue quella della diagnosi, e comunque ragionevolmente presuppone che la condizione di invalidità permanente e, quindi, il fatto lesivo o morboso coperto da garanzia assicurativa possano essere solo preesistenti alla redazione e trasmissione del verbale sanitario de quo e non certamente contestuali alle diverse fasi, che hanno condotto alla redazione e trasmissione di detto verbale.
Non è quindi in alcun modo sostenibile, contrariamente a quanto fin qui sostenuto dall'attore, che il fatto, su cui si fonda il diritto all'indennità assicurativa (ovvero la condizione di invalidità permanente della SI.ra ), possa essersi manifestato solo in occasione Controparte_3 degli accertamenti sanitari, in forza dei quali si è proceduto alla redazione e successiva trasmissione del dedotto verbale sanitario.
Le conclusioni fin qui raggiunte trovano ulteriore riscontro nello stesso verbale sanitario, trasmesso dall'INPS all'attore (ex doc. 4 in atti di parte attrice). Per mero tuziorismo viene rammentata la natura di atto pubblico del predetto verbale, per cui i fatti e gli atti ivi attestati fanno fede fino a querela di falso (Cass. Pen. sez. V, sent. nr. 25570/13).
Alla voce anamnesi del verbale de quo viene riportato che a seguito dell'incidente stradale del 20 Luglio 2013 e dell'immediato ricovero presso il CTO di Torino venivano riscontrati una moltitudine di traumi, che investivano il corpo della SI.ra al cranio, al bulbo Controparte_3 oculare sx, ai polmoni e al femore dx (per una puntuale individuazione degli stessi si rimanda a quanto riportato nel depositato verbale – doc. 3 in atti di parte attrice). Pertanto, nel Settembre del 2013 seguiva il trasferimento della signora c/o la neuroriabilitazione dell'Ospedale Borsalino, da dove la stessa veniva dimessa nel mese di Giugno del 2014 in stato di minima coscienza.
Tenuto conto dei fatti ivi verbalizzati e non contestati, è, per l'effetto, ragionevolmente e ulteriormente desumibile che gli esiti traumatici dell'incidente stradale abbiano prodotto sulla SI.ra contestualmente una condizione di invalidità permanente, che ha permesso alla Controparte_3 commissione medica, investita dall'INPS, l'accertamento successivo della condizione invalidità civile permanente come da verbale sanitario del 28.05.2015.
In definitiva, la condizione di invalidità permanente della SI.ra , in forza dei Controparte_3 subiti traumi, è diventata realtà obiettiva proprio in occasione del narrato incidente stradale del 20 Luglio 2013, confermando ulteriormente che è da questa data che, per l'effetto, decorre il termine iniziale dell'eccepita prescrizione biennale ex art. 2952 co. 2 cc.
Per l'effetto, tenuto conto della data di denuncia del sinistro (21 Ottobre 2015), essendo interamente trascorsi i previsti due anni dal giorno in cui è sorta la situazione di invalidità permanente per effetto del narrato incidente, ovvero la realtà obiettiva a base del preteso diritto alla relativa indennità assicurativa, si può pacificamente addivenire alla conclusione che la compagnia assicurativa correttamente eccepisce a controparte l'intervenuta prescrizione del diritto de quo.
Da quanto sopra argomentato la domanda attorea va per l'effetto respinta, ritenendo altresì assorbite tutte le altre istanze ed eccezioni.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data 02/02/2022 dal
, – attore – con il quale veniva convenuta in giudizio Parte_1 [...]
, – parte convenuta Controparte_1
- , contrariis reiectis, così provvede:
ACCERTA
l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c. sul diritto all'indennità assicurativa avanzato da parte attrice.
DICHIARA
prescritto il diritto all'indennità assicurativa e alle prestazioni tutte pretese da parte attrice.
ed infine,
DISPONE
Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte attrice alla refusione delle spese legali in favore della soc. convenuta, liquidando la dovuta somma nella misura di €.
7.052/00, oltre spese non imponibili, rimborso forfettario (15%), iva e cpa.
Sentenza pubblicata con la sottoscrizione in forma digitale del presente verbale ed immediatamente depositata in cancelleria Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Asti, lì 23/05/2025
il G.O.
Salvatore Sorgi