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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3818/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3818/2025 promossa da:
(CUI ), nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Freni
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
, in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: ritenere che la competenza a esaminare il presente ricorso sia del
Tribunale Ordinario ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.L. 241/2004 conv. in L. 271/2004;
- in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto impugnato e degli atti della Questura di a esso collegati;
CP_1
- nel merito: accogliere il ricorso e conseguentemente
annullare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto comunicato e consegnato all'interessato in violazione di legge, ossia in difetto delle necessarie formalità comunicatorie, ovvero
1 annullare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto adottato in violazione dell'obbligo di valutazione “caso per caso” di cui all'art. 14 co. 5 ter D.lvo 286/1998 e art. 3 L. 241/1990, ovvero
annullare o revocare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto adottato in violazione degli artt. 5 co. 6 e 19 T.U.I. nei confronti di soggetto inespellibile e peraltro già da considerare regolare (e non espellibile) anche in ragione della istanza di cui all'art. 31 D.lvo 286/98 di cui era (ed è) portatore come indicato nel motivo sub. III.
- Con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 20.2.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 80/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
1.2.2025, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di ai sensi CP_1 dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente evidenziava in via principale un vizio formale del decreto di espulsione, perché notificato in copia fotostatica senza dichiarazione di conformità all'originale; in subordine, lamentava la violazione degli artt. 19 co. 1.1, 5. co. 6,
d.lgs. 286/98 e 8 CEDU sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare, essendo il ricorrente residente in Italia da quasi vent'anni, insieme alla moglie e alle sue due figlie, ed avendo egli un lavoro stabile.
Il Tribunale di Torino, con decreto in data 5.3.2025, sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Il Prefetto di e il , pur regolarmente evocati in giudizio ai sensi CP_1 Controparte_3
dell'art. 18 dl.gs n. 150/2011, non si costituivano.
All'udienza del 25.3.2025, il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria – invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa. All'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 TUI, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
2 decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI dinanzi al
Tribunale per i Minorenni (cfr. doc. C), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 1.2.2025. L'espulsione trova la sua origine nel disposto dell'art. 14 c. 5-ter
TUI, per non avere il ricorrente rispettato un precedente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale impartitogli con provvedimento del 12.8.8.2021.
Nel medesimo provvedimento impugnato, il Prefetto esclude inoltre l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del
3 diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del sig. Pt_1
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
Nel caso di specie, il ricorrente ha un'occupazione lavorativa stabile come imprenditore edile
(dalla certificazione fiscale in atti, risulta un reddito per il 2023 pari a € 61.424), è coniugato con cittadina albanese regolarmente soggiornante sul territorio italiano, e con Parte_3
lei convive a unitamente alle due figlie minori della coppia, il e CP_1 Persona_4 [...]
(quest'ultima nata in data [...], e dunque dell'età di appena due anni), presso un Per_5
4 immobile di proprietà sito in , via Genova 152, che risulta essere stato acquistato dal CP_1
ricorrente nel 2018 (cfr. doc. 6).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale.
Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio. Invero, il ricorrente risulta avere subito un'unica condanna penale nel 2016, alla pena di due anni di reclusione per i reati di furto in abitazione e ricettazione: la condanna è stata condizionalmente sospesa e non risultano dal casellario provvedimenti successivi.
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 80/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
1.2.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 3818/2025 promossa da:
(CUI ), nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federico Freni
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
, in persona del Ministro pro Controparte_2
tempore
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
a così concluso: Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: ritenere che la competenza a esaminare il presente ricorso sia del
Tribunale Ordinario ai sensi dell'art. 1 co. 2 bis D.L. 241/2004 conv. in L. 271/2004;
- in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto impugnato e degli atti della Questura di a esso collegati;
CP_1
- nel merito: accogliere il ricorso e conseguentemente
annullare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto comunicato e consegnato all'interessato in violazione di legge, ossia in difetto delle necessarie formalità comunicatorie, ovvero
1 annullare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto adottato in violazione dell'obbligo di valutazione “caso per caso” di cui all'art. 14 co. 5 ter D.lvo 286/1998 e art. 3 L. 241/1990, ovvero
annullare o revocare il Decreto di espulsione (e tutti gli atti amministrativi ad esso collegati) in quanto adottato in violazione degli artt. 5 co. 6 e 19 T.U.I. nei confronti di soggetto inespellibile e peraltro già da considerare regolare (e non espellibile) anche in ragione della istanza di cui all'art. 31 D.lvo 286/98 di cui era (ed è) portatore come indicato nel motivo sub. III.
- Con vittoria delle spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 20.2.2025 il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione prot. n. 80/2025, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1
1.2.2025, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di ai sensi CP_1 dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente evidenziava in via principale un vizio formale del decreto di espulsione, perché notificato in copia fotostatica senza dichiarazione di conformità all'originale; in subordine, lamentava la violazione degli artt. 19 co. 1.1, 5. co. 6,
d.lgs. 286/98 e 8 CEDU sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare, essendo il ricorrente residente in Italia da quasi vent'anni, insieme alla moglie e alle sue due figlie, ed avendo egli un lavoro stabile.
Il Tribunale di Torino, con decreto in data 5.3.2025, sospendeva l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza di comparizione delle parti.
Il Prefetto di e il , pur regolarmente evocati in giudizio ai sensi CP_1 Controparte_3
dell'art. 18 dl.gs n. 150/2011, non si costituivano.
All'udienza del 25.3.2025, il Giudice – ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria – invitava la parte costituita alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa. All'esito, tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 TUI, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso
2 decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ai sensi dell'art. 31 TUI dinanzi al
Tribunale per i Minorenni (cfr. doc. C), va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 1.2.2025. L'espulsione trova la sua origine nel disposto dell'art. 14 c. 5-ter
TUI, per non avere il ricorrente rispettato un precedente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale impartitogli con provvedimento del 12.8.8.2021.
Nel medesimo provvedimento impugnato, il Prefetto esclude inoltre l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI, anche in considerazione dei precedenti penali del ricorrente.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del
3 diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del sig. Pt_1
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1
menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
Nel caso di specie, il ricorrente ha un'occupazione lavorativa stabile come imprenditore edile
(dalla certificazione fiscale in atti, risulta un reddito per il 2023 pari a € 61.424), è coniugato con cittadina albanese regolarmente soggiornante sul territorio italiano, e con Parte_3
lei convive a unitamente alle due figlie minori della coppia, il e CP_1 Persona_4 [...]
(quest'ultima nata in data [...], e dunque dell'età di appena due anni), presso un Per_5
4 immobile di proprietà sito in , via Genova 152, che risulta essere stato acquistato dal CP_1
ricorrente nel 2018 (cfr. doc. 6).
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale.
Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio. Invero, il ricorrente risulta avere subito un'unica condanna penale nel 2016, alla pena di due anni di reclusione per i reati di furto in abitazione e ricettazione: la condanna è stata condizionalmente sospesa e non risultano dal casellario provvedimenti successivi.
Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
4. L'illegittimità del decreto di espulsione comporta automaticamente l'illegittimità anche dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 80/2025, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
1.2.2025, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Torino, il 31 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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