Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata ricezione avvisi di accertamento

    Il Comune ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2014 mediante consegna a mani del ricorrente, rendendo l'atto definitivo.

  • Rigettato
    Violazione art. 1, comma 161°, L. 296/2006 e decadenza

    Il credito tributario si è consolidato con l'avviso di accertamento, precludendo contestazioni relative a decadenza o prescrizione anteriori alla sua emissione.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La prescrizione quinquennale si applica alla TARI. Nonostante la notifica dell'avviso di accertamento nel 2018, il termine prescrizionale è stato sospeso per 472 giorni ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 159/2015 e art. 68, co. 1, D.L. 18/2021. L'ingiunzione notificata nel 2024 ha validamente interrotto i termini.

  • Accolto
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La documentazione prodotta dal Comune non prova la regolarità della notifica. La busta non chiarisce il motivo della mancata consegna né l'immissione dell'avviso di deposito in cassetta. Le date apposte manualmente sono prive di firma e autenticità. La mancanza dell'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale comporta la nullità della notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 68
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo