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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA AN LV RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piazza Armerina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0344250024113052 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0344250024113052 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro il Comune di Piazza Armerina, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento della ingiunzione di pagamento, notificata il 16.10.2024, con cui si richiedeva il pagamento della TARI relativa agli anni 2014 - 2015 per l'importo totale di €. 1.125,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva:
1) Mancata ricezione degli avvisi di accertamento
2) Violazione dell'art. articolo 1, comma 161°, della legge 296/2006 e decadenza del Comune.
3) Intervenuta prescrizione.
In conclusione, parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Piazza Armerina si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione a sostegno di quanto dedotto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
Poichè l'atto impugnato è una ingiunzione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli avvisi di accertamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli stessi o si siano verificate decadenze o prescrizioni anche l'ingiunzione risulterebbe nulla o prescritta.
Al riguardo il Comune di Piazza Armerina ha fornito prova che la notifica dell' avviso di accertamento relativo alla TARI per l'anno 2014 è avvenuta regolarmente mediante consegna a mani del ricorrente, sicchè tale atto è divenuto definitivo, in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pur essendosi il credito tributario consolidato, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dello stesso.
E' fuor di dubbio che alla TARI si applica il termine di prescrizione quinquennale rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo.
Presa in esame la data di avvenuta notifica del suddetto avviso ( 3.12.2018) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'ingiunzione impugnata e notificata il 16.10.2024 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004, Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 3.12.2023 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dall'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 16.10.2024 .
Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Viene accolta, invece, l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento relativamente alla TARI annualità 2015, poichè dalla documentazione prodotta dal Comune non può desumersi la regolarità della notifica avvenuta tramite servizio postale e restituita per compiuta giacenza.
Infatti dalla fotocopia della busta in atti non è possibile evincere chiaramente il motivo della mancata consegna e non è possibile dedurre che sia stato immesso in cassetta l'avviso del deposito dell'atto per il ritiro, nè il verificarsi della compiuta giacenza, essendo le date apposte manualmente prive di firma, che ne attesti l'autenticità da parte dell'addetto all'Ufficio postale incaricato della notifica.
Al riguardo si rileva che è ammissibile la notifica diretta da parte dell'Ente impositore attraverso il servizio postale, senza l'intermediazione dei soggetti a tanto abilitati per legge, cioè messi notificatori, ufficiali esattoriali, ufficiali giudiziari, messi comunali o messi di conciliazione. Sul punto è ormai da tempo consolidato e conforme l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che l'Ufficio può procedere alla notifica diretta dei propri atti e che tale notifica può essere effettuata anche per invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ( Cass. 6395/2014, Cass.4567/2015, Cass.21663/2015,) nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario D.M.
1.10.2008 e non si applica la normativa prevista dalla l. 890/1982 . (Cass. 16183/2021).
Orbene, per giurisprudenza costante il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale, che fa fede fino a querela di falso, ma la cui mancanza comporta la nullità della notifica. ( Cass.
17373/2020).
In conclusione, la Corte dichiara che le pretese di cui all'atto impugnato sono annullate limitatamente a quanto richiesto per TARI 2015 e confermate per il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per TARI 2015 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso il
16.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VA AN LV RI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1326/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piazza Armerina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0344250024113052 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0344250024113052 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe contro il Comune di Piazza Armerina, Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, chiedeva l'annullamento della ingiunzione di pagamento, notificata il 16.10.2024, con cui si richiedeva il pagamento della TARI relativa agli anni 2014 - 2015 per l'importo totale di €. 1.125,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva:
1) Mancata ricezione degli avvisi di accertamento
2) Violazione dell'art. articolo 1, comma 161°, della legge 296/2006 e decadenza del Comune.
3) Intervenuta prescrizione.
In conclusione, parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Piazza Armerina si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione a sostegno di quanto dedotto, con condanna alle spese.
All'odierna udienza le parti concludevano come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte.
Poichè l'atto impugnato è una ingiunzione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli avvisi di accertamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli stessi o si siano verificate decadenze o prescrizioni anche l'ingiunzione risulterebbe nulla o prescritta.
Al riguardo il Comune di Piazza Armerina ha fornito prova che la notifica dell' avviso di accertamento relativo alla TARI per l'anno 2014 è avvenuta regolarmente mediante consegna a mani del ricorrente, sicchè tale atto è divenuto definitivo, in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pur essendosi il credito tributario consolidato, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dello stesso.
E' fuor di dubbio che alla TARI si applica il termine di prescrizione quinquennale rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo.
Presa in esame la data di avvenuta notifica del suddetto avviso ( 3.12.2018) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'ingiunzione impugnata e notificata il 16.10.2024 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004, Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto, l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 3.12.2023 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dall'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 16.10.2024 .
Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Viene accolta, invece, l'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento relativamente alla TARI annualità 2015, poichè dalla documentazione prodotta dal Comune non può desumersi la regolarità della notifica avvenuta tramite servizio postale e restituita per compiuta giacenza.
Infatti dalla fotocopia della busta in atti non è possibile evincere chiaramente il motivo della mancata consegna e non è possibile dedurre che sia stato immesso in cassetta l'avviso del deposito dell'atto per il ritiro, nè il verificarsi della compiuta giacenza, essendo le date apposte manualmente prive di firma, che ne attesti l'autenticità da parte dell'addetto all'Ufficio postale incaricato della notifica.
Al riguardo si rileva che è ammissibile la notifica diretta da parte dell'Ente impositore attraverso il servizio postale, senza l'intermediazione dei soggetti a tanto abilitati per legge, cioè messi notificatori, ufficiali esattoriali, ufficiali giudiziari, messi comunali o messi di conciliazione. Sul punto è ormai da tempo consolidato e conforme l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che l'Ufficio può procedere alla notifica diretta dei propri atti e che tale notifica può essere effettuata anche per invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ( Cass. 6395/2014, Cass.4567/2015, Cass.21663/2015,) nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario D.M.
1.10.2008 e non si applica la normativa prevista dalla l. 890/1982 . (Cass. 16183/2021).
Orbene, per giurisprudenza costante il controllo sulla legittimità del procedimento notificatorio deve riguardare l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale, che fa fede fino a querela di falso, ma la cui mancanza comporta la nullità della notifica. ( Cass.
17373/2020).
In conclusione, la Corte dichiara che le pretese di cui all'atto impugnato sono annullate limitatamente a quanto richiesto per TARI 2015 e confermate per il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per TARI 2015 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso il
16.1.2026 Giudice Monocratico Anna Vasquez