TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10070 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6820/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6820/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
17.3.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 16.5.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 5.6.2025, promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Fabio Arcangeli, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.P.IVA ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, giusta procura institoria del 6.2.2020 per Notaio
[...]
, Per_1 CP_3 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Florena giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: contratto di gestione di impianti di distribuzione di carburanti.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale la chiedendo che previo accertamento della validità ed efficacia tra le parti CP_2 dell'accordo colore del 6.11.2009, la convenuta venisse condannata al pagamento in Parte_2 suo favore della somma di € 280.471,35 ex art. 1223 c.c. per le annualità 2011/2020 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 1 di 11 A tal fine ha esposto: - di essere gestore indiretto del ramo oil relativo all'area di servizio “Caracoli
Sud” sulla tratta autostradale Palermo/Catania, in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito dell'impianto e delle attrezzature e contestuale contratto di fornitura e contratto di affitto area market con il convenzionato autostradale;
- che il contratto di comodato dell'impianto era stato originariamente sottoscritto con la nell'anno 1997, a cui erano poi succedute la CP_4 CP_5 la ed infine la per il periodo dal 2015 al 2020, rinnovandosi automaticamente Controparte_6 CP_2 CP_ Par l'originario contratto;
- che in relazione al contratto di fornitura, nel passaggio tra ed era stato sottoscritto con quest'ultima un contratto in esclusiva datato 21.6.2006 e successivamente con l'avvento della odierna convenuta era stato formalizzato un contratto di subfornitura con Kuwait Cont Petroleum Italia s.p.a., dietro autorizzazione di - che nel corso degli anni il punto vendita aveva subito una netta decrescita dei volumi di vendita, stimata in circa l'80% anche a causa della mancata manutenzione delle pompe da parte della società petrolifera, che aveva determinato la messa fuori uso di ben cinque colonnine per omessa manutenzione;
- che nel 2016 a seguito di bando ANAS
l'impianto era stato assegnato alla società che soltanto nel 2020 aveva ottenuto il Controparte_7 Cont passaggio della convenzione;
- che si era rifiutata di liquidare i margini dell'accordo colore ERG, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio;
- che in generale i contratti di fornitura collegati a quelli di comodato d'uso gratuito dell'impianto avevano sempre fortemente limitato l'indipendenza imprenditoriale dei gestori, fissando il prezzo al pubblico del carburante anche dopo la liberalizzazione del mercato;
- che per permettere un riallineamento delle posizioni economiche nei primi anni '90
l'accordo interprofessionale del 29.4.1994 aveva inserito un sistema di garanzia per prevedeva un margine minimo garantito;
- che successivamente con la legge n. 57/2001 (art. 19) era stata prevista la stipula di specifici accordi aziendali aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei Par prezzi di vendita consentiti;
- che tali accordi avevano preso il nome di “accordo colore”; - che aveva stipulato l'accordo colore Erg “ ” del 2009; - che tale accordo doveva ritenersi valido e Parte_2 Par vigente per i gestori ex;
- che in realtà, benché l'art. 8 del contratto di fornitura in essere avesse previsto un accordo separato sui margini il medesimo non era stato mai formalizzato, determinando la Cont necessità di una applicazione automatica dell'accordo colore;
- che Erg prima, ed infine CP_6 non avevano correttamente applicato nel corso degli anni le condizioni contrattuali dell'accordo colore con la conseguenza che doveva ritenersi dovuta la somma di € 280.471,35, come da conteggio allegato;
- che per il periodo relativo alla subfornitura Kupit, l'accordo colore Erg doveva ritenersi più favorevole con conseguente necessità della sua applicazione.
Si è costituita la chiedendo: CP_2
a. in via preliminare di accertare l'incompetenza territoriale parziale del Tribunale di Roma;
b. nel merito il rigetto della domanda attorea;
c. in via riconvenzionale: c.
1. di accertare non dovuti i pagamenti corrisposti da in favore CP_2 negli anni 2011-2020 quantificati in € 576.694,00 o, in subordine, in € 316.587,00 Parte_1
pagina 2 di 11 o, ancora, nella minore a o maggiore misura risultante all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannare al pagamento dei corrispondenti importi in Parte_1 favore di a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi;
c.2 di accertare la CP_2 violazione, da parte di per il biennio 2019-2020, dell'obbligo di esclusiva assunto Parte_1 nei confronti di in forza del contratto di fornitura “Kupit” del 30.12.2014 o, in CP_2 subordine, del contratto di fornitura Erg del 21.06.2006 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di di tutti i danni da questa subiti, quantificati: - Parte_1 CP_2 nella misura (comprensiva dell'importo di € 20.910,56 dovuto ad a titolo Royalties) che CP_8 risulterà all'esito dell'istruttoria nel caso di ritenuta efficacia per il periodo 2015-2020 del contratto di fornitura “Kupit” del 30.12.2014; - in misura pari ad (€ 20.910,56+€ 267.000,00=) €
287.910,56 nel caso di ritenuta efficacia per il periodo 2015-2020 del contratto di fornitura “Erg” del 21.06.2006; ed applicazione della penale ivi pattuita;
- o nel maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria, ed in tutti i casi oltre interessi.
A tal fine ha esposto: - che la ricostruzione di controparte doveva ritenersi del tutto erronea in relazione all'applicabilità in via esclusiva al rapporto Eos-Igea per l'intero periodo di gestione 2011-
2020 del contratto di fornitura Erg del 21.6.2006 e dell'accordo colore Erg del 6.11.2009; - che al contrario tali contratti dovevano ritenersi applicabili al più esclusivamente in relazione al periodo 2011-
2014; - che gli accordi previsti dall'art. 19 della legge 57/2001 presuppongono necessariamente la stipula di un rapporto di fornitura, con la conseguenza che l'accordo applicabile doveva ritenersi quello Cont concluso dal fornitore;
- che in particolare le in data 30.12.2014 aveva perfezionato con un Pt_1 nuovo contratto che prevedeva che la fornitura dell'impianto sarebbe stata effettuata in esclusiva da
Kuwait Petroleum Italia s.p.a; - che quindi almeno da tale data l'unico accordo colore applicabile doveva essere individuato nell'accordo colore Q8 del 9.12.2009; - che la fornitura Kupit non poteva Cont essere qualificata come sub- contratto, bensì un accordo con cui e avevano concordato che Pt_1 la fornitura dell'impianto sarebbe stata effettuata esclusivamente da Kupit;
- che tale circostanza emergeva dall'art. 1 del contratto;
- che doveva inoltre ritenersi l'incompetenza territoriale parziale del
Tribunale di Roma, in relazione al risarcimento del danno relativo alle annualità 2015-2020, in quanto il contratto di fornitura Kupit non prevedeva la competenza del Tribunale di Roma e che il Tribunale adito non poteva ritenersi competente neppure ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.; - che peraltro l'accordo colore invocato, ai sensi dell'art. 2, aveva efficacia temporalmente limitata fino al
31.12.2010; - che anche l'accordo colore Q8 del 9.12.2009 aveva cessato di aver efficacia alla data del 31.12.2011; - che comunque i conteggi elaborati da controparte dovevano ritenersi totalmente erronei;
- che, al contrario, il corretto calcolo dei rapporti dare-avere tra le parti doveva portare ad accertare il diritto della convenuta alla restituzione di ingenti somme, in quanto indebitamente percepite;
- che il calcolo di tali somme doveva ritenersi variabile in relazione agli accordi colore che si dovessero ritenere applicabili al decennio oggetto del giudizio;
- che in particolare, ove si dovesse pagina 3 di 11 ritenere applicabile al quadriennio 2011-2014 l'accordo colore “Erg” del 2009, ed al periodo 2015-2020
l'accordo Colore Q8 del 2009, l'importo indebitamente percepito dall'attrice da restituire in favore di Cont sarebbe quello indicato nella Tabella 2 di cui alla relazione del 16.04.2021, prodotta in allegato, pari ad € 576.694,00, mentre nel caso in cui si ritenesse applicabile all'intero decennio 2011-2020 il Cont solo accordo colore “Erg” del 2009, l'importo indebitamente corrisposto da sarebbe quello indicato nella Tabella 3 di cui alla relazione del 16.04.2021 allegata, pari ad € 316.587,00; - che le spese di pagamento dell'acqua, in virtù del contratto di comodato, dovevano essere poste a carico della comodataria, con conseguente obbligo di restituzione;
- che peraltro la aveva violato l'impegno Pt_1 assunto a rifornirsi in via esclusiva presso Kupit o presso altre ditte designate da Kupit;
- che tale violazione emergeva chiaramente dal confronto tra i volumi erogati e quelli forniti da Kupit;
- che in tale situazione la parte attrice doveva essere condannata al pagamento di una penale, ai sensi dell'art. 1 del contratto, che tuttavia non specificava la relativa misura;
- che comunque costituivano danni Cont effettivamente subiti dalla convenuta: a) il mancato guadagno economico che avrebbe ricavato dalla vendita del quantitativo acquistato in violazione dell'obbligo di esclusiva;
b) l'importo, pari ad € Cont 20.910,56, dovuto da a titolo di Royalties in favore di per il primo bimestre 2020 CP_8 nonostante si tratti di forniture eseguite da terzi in violazione dell'obbligo di esclusiva;
- che l'obbligo di risarcimento del danno sarebbe sorto anche nell'ipotesi di applicazione del contratto di fornitura Erg del 21.6.2006, in quanto anche tale contratto prevedeva un obbligo di esclusiva a carico del gestore e il pagamento di una penale per l'ipotesi di violazione di tale obbligo;
- che in tal caso la penale doveva essere individuata in € 267.000,00 pari ad € 0.15 per ogni litro di carburante acquistato da terzi senza previa autorizzazione;
- che il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali dovevano essere fatti valere sia come eccezione di compensazione che come domande riconvenzionali.
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data 27.11.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025, con concessione di termine per il deposito degli scritti difensivi.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta a vedersi riconoscere l'importo di € 280.471,35 in applicazione dell'accordo colore ERG Autostrade del 6.11.2009 e le domande riconvenzionali di parte convenuta relative alla restituzione degli importi corrisposti in eccedenza quantificati in € 576.694,00 o, in subordine, in € 316.587,00 e al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva.
A. LA DEDOTTA INCOMPETENZA PARZIALE.
Anzitutto deve essere affrontato il profilo relativo alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale adito, in relazione alla domanda di parte attrice riguardante il periodo dal 2015 al 2020. La convenuta pagina 4 di 11 ha dedotto in proposito l'inesistenza di una clausola di individuazione della competenza territoriale presso il foro di Roma nel contratto di fornitura in essere con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. e la circostanza che non sussisterebbe la competenza del Giudice adito neppure in applicazione dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Il rilievo non è fondato: per stessa ammissione della parte convenuta, la medesima è subentrata quale concessionaria nel contratto di comodato all'originaria stipulante AG TR s.p.a. e alle successive Par
e . In tale accordo, stipulato in data 29.10.1997 all'art. 19 è prevista la competenza Controparte_6 esclusiva del foro di Roma. Con riferimento poi al contratto di fornitura, si deve rilevare che quello Par stipulato con la , cui è subentrata l'odierna convenuta in data 1.1.2015, contiene all'art. 24 la previsione secondo cui in caso di controversia promossa dal Gestore la competenza va individuata in via esclusiva nel foro di Roma. Non è in atti il contratto ulteriore di fornitura che sarebbe stato stipulato, secondo la prospettazione della convenuta direttamente dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a., essendo stato prodotto esclusivamente il doc. 3 di parte convenuta, che contiene una scrittura denominata allegato D indirizzata alla si dà atto della stipula con la Kupit di un Parte_3 contratto in forza del quale l'impianto gestito dalla sarebbe stato identificato con il marchio ed i Pt_1 colori della Kupit.
Dal momento che la domanda proposta dalla parte attrice si fonda sul contratto di comodato e su Par quello di fornitura originariamente stipulato con la , si deve ritenere che la domanda, anche con riferimento al periodo 2015-2020 sia stata correttamente incardinata di fronte al Tribunale di Roma, anche in considerazione della circostanza che si tratta di domanda connessa con quella relativa al periodo precedente.
B. LE DOMANDE CONTRAPPOSTE DELLE PARTI RELATIVE ALLE SOMME DOVUTE IN
APPLICAZIONE DEI C.D. “ACCORDI COLORE”.
Al fine di valutare la fondatezza di tali domande occorre anzitutto ricostruire, per come emerge dai documenti in atti, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e pacificamente cessato nell'anno 2020;
i passaggi fondamentali possono essere ricostruiti come segue:
a. in data 29.10.1997, la AG TR s.p.a. e l'odierna parte attrice hanno stipulato contratto di comodato relativo all'impianto di distribuzione dei carburanti ubicato in Termini Imerese autostrada PA-CT Area Caracoli Sud;
b. ad AG TR s.p.a., quali concessionarie dell'area, sono succedute la Controparte_9 nell'anno 2009, la e dal 2015 al 2020 la Controparte_10 CP_2 Par c. in data 21.6.2006 la TR s.p.a. e l'odierna attrice hanno concluso contratto di fornitura di carburanti;
pagina 5 di 11 d. a decorrere dal gennaio 2015, la ha stipulato con la Kuwait Petroleum Italia Controparte_9
s.p.a. un contratto in base al quale l'impianto oggetto di causa sarebbe stato identificato con il marchio e i colori KUPIT e sarebbe stato rifornito dalla medesima società, con obbligo di esclusiva.
L'attore ha lamentato l'omessa corretta applicazione dell'accordo colore Erg del 6.11.2009 per il periodo dall'anno 2011 all'anno 2020, chiedendo, in applicazione di tale accordo il pagamento della somma di € 280.471,35, mentre la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sulla base degli accordi colore, individuate in €
576.694,00 (per l'ipotesi di applicazione dell'accordo colore ERG) fino all'anno 2014 e dell'accordo colore Kupit per il periodo successivo) o, in subordine, in € 316.587,00 (per l'ipotesi di applicazione all'intero periodo dell'accordo colore ERG).
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'accordo colore ERG sarebbe applicabile all'intero periodo in quanto più favorevole rispetto a quello relativo a Q8 e comunque in quanto il rapporto con la Kupit si sarebbe configurato come di sub-fornitura, con conseguente necessaria applicazione dell'originario accordo colore.
La convenuta ha invece sostenuto che l'accordo colore ERG si sarebbe potuto applicare soltanto al periodo 2011-2014, in quanto per quello successivo la disciplina di settore prevedeva l'applicazione di quello relativo al soggetto fornitore, con la conseguenza che si sarebbe dovuta fare applicazione di quello Q8. Ha inoltre dedotto che l'accordo invocato aveva cessato la propria efficacia al 31.12.2020 e che anche quello relativo a Q8 prevedeva una scadenza al 31.12.2011. Ha sostenuto di aver diritto alla restituzione degli importi come sopra indicati.
Va premesso che la normativa di riferimento regolatrice dei rapporti di distribuzione di prodotti carbo- lubrificanti (“contratti oil”) e attività aggiuntive (“contratti non oil”) trova le proprie fonti primarie:
A) nella Legge n. 1034.1970, che all'art. 16 ha stabilito che le attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti sono soggette a “concessione” rilasciata dal Prefetto competente per territorio o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro dell'Industria e ha regolamentato i contratti di comodato che i concessionari devono adottare ove si avvalgano della facoltà di affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione;
B) nel D.L.vo n. 32.1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) il quale ha previsto che: l'installazione e l'esercizio delle attività di distribuzione di carburanti sono soggette ad autorizzazione comunale;
il regime di concessione di cui all'art. 16 L. n. 1034.1970 viene a cessare e le concessioni sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi del medesimo decreto;
i contratti di comodato tra titolare dell'autorizzazione e gestore relativi agli impianti e gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità ad “accordi interprofessionali” inderogabili stipulati tra le pagina 6 di 11 associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari di autorizzazione;
è consentita la commercializzazione di altri prodotti (c.d. non oil) sempre in conformità ai richiamati accordi interprofessionali;
C) nel D.L.vo n. 112.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59.1997) che all'art. 105 lettera f) ha introdotto la competenza delle Regioni e degli Enti locali (al posto dello Stato) per il rilascio di “concessioni” per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
D) nella L. n. 496.1999 che ha introdotto misure di ampliamento delle tabelle merceologiche dei prodotti vendibili, ha eliminato, per alcune fattispecie, taluni adempimenti preliminari prescritti dal
D.L.vo. n. 32.1998 e ha introdotto (con riferimento al medesimo D.L.vo n. 32.1998) l'obbligo di stipula di contratto di fornitura o somministrazione di carburante in presenza di contratto di comodato dell'impianto;
E) nella L. n. 57.2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), che, all'art. 19, ha previsto che i rapporti economici tra soggetti titolari di “autorizzazione, concessione, o fornitori” e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati in conformità a specifici “Accordi Aziendali” (c.d. Accordi Colore), stipulati tra ciascun titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita dei carburanti, nonché i rapporti economici e contrattuali inerenti le attività aggiuntive (“non oil”) e infine le modalità di conciliazione delle controversie individuali.
La parte attrice era gestore comodatario dell'impianto di distribuzione carburanti, in forza di contratto stipulato con AG TR s.p.a. cui in ultimo è subentrata l'odierna convenuta ed aveva assunto, in data 21.6.2006, l'obbligo di vendere in esclusiva al pubblico i prodotti della;
Controparte_9 successivamente la ha concluso un contratto con la Kuwait TR Italia s.p.a. in Controparte_9 base al quale a decorrere dal gennaio 2015 l'impianto sarebbe stato rifornito in esclusiva con prodotti di tale impresa petrolifera.
Il contratto di fornitura è eterointegrato, per inderogabile disposto normativo (art. 19 legge n. 57/2001 in precedenza richiamato), dalle previsioni del c.d. Accordo di Colore. L'integrazione opera, quindi, con specifico riferimento alle modalità di fissazione del prezzo al pubblico del carburante, di determinazione del ricavo lordo spettante al gestore (definito “sconto in fattura”) e di riconoscimento di bonus quantitativi e qualitativi. Detta norma ha introdotto la figura degli Accordi di Colore, ossia gli accordi che ciascuna Compagnia petrolifera deve stipulare con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei Gestori, al fine di stabilire le condizioni economiche di gestione e i criteri di fissazione del prezzo di rivendita del carburante al pubblico.
pagina 7 di 11 Al fine di acquisire ogni elemento utile, dal punto di vista contabile, per la verifica dei rapporti dare avere tra le parti, si è conferito incarico di consulenza tecnica: il consulente nominato, nel rispondere al quesito, ha esaminato le produzioni documentali delle parti e ha compiuto le proprie valutazioni con riferimento ai criteri di calcolo dalle medesime proposti: esposti questi ultimi e date le ulteriori premesse metodologiche, l'ausiliario ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti previsti per l'ottenimento da parte del gestore dei “margini ulteriori”, previo riscontro del corretto computo dei volumi di erogato attestati dai registri UTF acquisiti in atti ( rilevando la mancanza di quelli relativi agli anni 2019 e 2020, per i quali sono stati analizzati i dati indicati nelle fatture di carico emesse dalle Contr società petrolifere e Q8). In relazione all'anno 2020, in mancanza di fatture analitiche ha utilizzato quale unico documento utile una fattura per Royalties di vendita generate dalle CP_8 vendite proprio dell'Area di Servizio “Caracoli Sud” e riferite a 57 giorni dell'anno 2020, che è l'ultimo di attività per nella distribuzione carburanti. In tale documento sono stati ben identificati i volumi Pt_1 di vendita erogati da nell'anno 2020. Ha inoltre tenuto in considerazione il contenuto degli accordi Pt_1 colore ERG del 6.11.2009 e dell'Accordo Colore Q8/Kupit del 9.12.2009.
L'ausiliario del Giudice ha quindi, facendo applicazione delle modalità di calcolo stabilite in tali accordi, formulato due macro-ipotesi, la prima in funzione dell'applicazione dell'Accordo Colore ERG a tutto il periodo in esame, la seconda in funzione dell'applicazione dell'Accordo Colore ERG per il periodo
2011-2014 e dell'Accordo Colore Q8 per il periodo 2015-2020. In relazione alla seconda macro- ipotesi ha inoltre proposto un calcolo alternativo con azzeramento degli importi negativi per Igea anno per anno, in applicazione del principio del favor lavoratoris e della inderogabilità in peius.
Ritiene il giudicante che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente dal punto di vista contabile debbano essere recepite, in quanto dal medesimo adeguatamene motivate con riferimento al metodo seguito e alle valutazioni compiute, anche in risposta alle osservazioni delle parti.
Con riferimento alla questione dirimente riguardante l'individuazione dell'accordo colore applicabile per il periodo dal 2015 al 2020, deve osservarsi che, sebbene l'accordo di fornitura del 28.11.2014 con il quale si dava atto della stipula di un contratto con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. sia stato sottoscritto soltanto dalla (denominazione del tempo della attuale convenuta) e dalla Parte_4
, dall'esame delle fatture allegate dalla parte attrice relative all'acquisto di prodotti petroliferi Pt_1 emerge che in effetti la fornitura per il secondo sotto periodo in esame è stata curata dalla Kupit. Ne consegue che, in applicazione della previsione di cui all'art. 19 legge 57/2001, per gli anni 2015-2020, il corrispettivo dovuto al gestore deve essere calcolato sulla base di quanto previsto dall'Accordo
Colore Q8.
In relazione alla fondatezza della domanda formulata dalla convenuta di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, deve rilevarsi anzitutto rilevarsi la sua genericità, in quanto nella comparsa di risposta al par. IV si fa riferimento esclusivamente al contenuto della relazione del 16.4.2021 al fine pagina 8 di 11 di sostenere l'esistenza di un obbligo restitutorio. Tale relazione risulta sottoscritta da hief CP_3 commercial officer (come si legge nel timbro). Appare evidente che il contenuto di tale CP_2 documento non possa essere valorizzato come prova dell'esistenza di un obbligo restitutorio, trattandosi di mero prospetto proveniente dalla parte che richiede tale pronuncia.
La questione è stata trattata nell'ambito della relazione del CTU, il quale ha evidenziato due diverse soluzioni a seconda che si debba tener conto nell'arco di tutto il periodo degli importi corrisposti in eccedenza rispetto a quanto previsto negli accordi colore ovvero che si debba procedere ad un azzeramento anno per anno di tali importi.
Deve propendersi per la correttezza della ricostruzione contabile che include l'azzeramento degli importi negativi per anno per anno, dal momento che tali somme sono state corrisposte Pt_1 spontaneamente dalla convenuta e il riferimento agli accordi colore pacificamente ha la funzione di tutelare il gestore, nel senso di prevedere l'applicazione di un margine minimo, ma non vieta la corresponsione di importi superiori.
Di conseguenza deve accertarsi che i margini dovuti alla società attrice per il periodo dal 2011 al 2020 siano da individuare nell'importo di € 105.970,12.
C. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO PER SPESE IDRICHE.
La ha chiesto di accertare la natura di indebito relativa ai pagamenti effettuati per spese CP_2 idriche, come risultanti dalle fatture prodotte (all. 11). A tal fine ha allegato che il contratto di comodato all'art. 6 lett. g) prevedeva espressamente che le spese di pagamento dell'acqua fossero a carico della comodataria.
La parte attrice ha sul punto dedotto che le fatture in oggetto non riguardavano l'utilizzo di acqua relativo all'impianto oggetto di comodato, bensì quella necessaria per i servizi igienici di tutta l'area di servizio, i quali non costituivano oggetto del contratto di comodato. Ha sostenuto che fosse intercorso un accordo tra le parti nel senso che il gestore avrebbe anticipato il corrispettivo del servizio autocisterne, dal momento che non era esistente l'allaccio alla tubatura dell'acqua, e che tale spesa sarebbe stata poi rimborsata dal concessionario autostradale, circostanza che emergeva dalla stessa causale inserita nelle fatture.
Deve premettersi che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. in tal senso
Sez. 2 - , Sentenza n. 30713 del 27/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie deve ritenersi che la convenuta non abbia adempiuto tale onere probatorio, in quanto il riferimento alla clausola relativa al contratto di comodato, che prevede che le spese relative all'acqua siano a carico del comodatario non appare conferente, tenuto conto del contenuto della planimetria allegata a tale contratto (doc. 8 di parte attrice allegato alla memoria 183 n. 1 c.p.c.), la quale esclude dall'oggetto del medesimo tutta l'area relativa ai servizi. Nel verbale di consistenza e consegna allegato al contratto di comodato, si fa riferimento ai locali contornati in rosso nella planimetria allegata, delimitazione che appunto non comprende tutti i servizi igienici ma esclusivamente un servizio interno al centro vendita.
La domanda di ripetizione di tali somme deve pertanto ritenersi infondata.
D. LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI
ESCLUSIVA.
La ha inoltre proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la violazione del vincolo CP_2 di esclusiva da parte della e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La pretesa di parte Pt_1 convenuta si fonda sulla clausola di cui all'art. 1 del contratto di fornitura Kupit, che prevedeva l'acquisto in via esclusiva, e sulla circostanza che per gli anni 2019 e 2020 dalle risultanze del PC di stazione installato presso l'area di servizio era emerso che erano stati erogati rispettivamente 180 klt e Contr 1600 klt che il gestore non aveva acquistato da o da Kupit. Ha dedotto che quanto lamentato poteva ricavarsi quanto all'anno 2019 dalle stesse ammissioni di parte attrice e per l'anno 2020 Contr dall'addebito fatto ad da per il primo bimestre a titolo di royalties relative ai ritiri di CP_8 carburante effettuati dal gestore dell'impianto per un importo di € 20.910,56. Ha aggiunto che il Contr risarcimento del danno avrebbe dovuto essere commisurato al mancato guadagno che avrebbe ricavato dalla vendita del quantitativo acquistato in violazione dell'obbligo di esclusiva e all'importo richiesto da a titolo di royalties. CP_8
A fronte della proposizione di tale domanda, nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la parte attrice si è limitata a notare come il contratto Kupit non contenesse alcuna penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva.
Contr Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono dunque ritenersi non contestate le allegazioni di in ordine alla violazione dell'obbligo di esclusiva e al quantitativo di carburante acquistato in spregio rispetto a tale obbligo.
Rimane quindi da valutare esclusivamente il profilo della quantificazione del danno. In considerazione di quanto esposto nel precedente punto B., deve ritenersi che l'inadempimento della parte attrice debba essere valutato secondo le previsioni contenute nell'accordo di fornitura Kupit, che prevede l'obbligo di esclusiva, ma non quantifica l'eventuale penale.
pagina 10 di 11 Il CTU, nel proprio elaborato, ha formulato una ipotesi di calcolo della penale sulla base dei quantitativi di carburante acquistati fuori dal vincolo dell'esclusiva facendo riferimento a quanto emergeva dal contenuto della fattura per Royalties (cfr. tabella F della relazione ctu), CP_8 pervenendo alla individuazione dell'importo di € 12.117,49. Sul punto il consulente di parte convenuta non ha formulato specifiche osservazioni e neppure in sede conclusiva ha mosso CP_2 contestazioni a tale quantificazione.
Deve quindi accertarsi il diritto della convenuta al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva per € 12.117,49.
Operandosi l'opportuna parziale compensazione tra i diritti di credito reciproci accertati, deve quindi emettersi condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
93.852,63, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda.
E. LE SPESE DEL GIUDIZIO.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi processuali e dell'importo effettivamente riconosciuto come dovuto in favore della attrice. Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- accerta il diritto della ad ottenere dalla il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
105.970,12 a titolo di differenze margini previsti dagli accordi colore ERG e KUPIT;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla relativa alla ripetizione delle CP_2 somme corrisposte per spese idriche;
- accerta il diritto di a vedersi corrispondere da la somma di € 12.117,49 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di esclusiva;
- operata la parziale compensazione tra i crediti accertati, condanna al pagamento in CP_2 favore di della somma di € 93.852,63, oltre interessi dalla data di introduzione della Parte_1 domanda;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della che liquida in
€ 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Roma il 6.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6820/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
17.3.2025, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 16.5.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 5.6.2025, promossa da:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Fabio Arcangeli, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.P.IVA ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, giusta procura institoria del 6.2.2020 per Notaio
[...]
, Per_1 CP_3 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Florena giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO- ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: contratto di gestione di impianti di distribuzione di carburanti.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.3.2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale la chiedendo che previo accertamento della validità ed efficacia tra le parti CP_2 dell'accordo colore del 6.11.2009, la convenuta venisse condannata al pagamento in Parte_2 suo favore della somma di € 280.471,35 ex art. 1223 c.c. per le annualità 2011/2020 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di causa. pagina 1 di 11 A tal fine ha esposto: - di essere gestore indiretto del ramo oil relativo all'area di servizio “Caracoli
Sud” sulla tratta autostradale Palermo/Catania, in virtù di contratto di comodato d'uso gratuito dell'impianto e delle attrezzature e contestuale contratto di fornitura e contratto di affitto area market con il convenzionato autostradale;
- che il contratto di comodato dell'impianto era stato originariamente sottoscritto con la nell'anno 1997, a cui erano poi succedute la CP_4 CP_5 la ed infine la per il periodo dal 2015 al 2020, rinnovandosi automaticamente Controparte_6 CP_2 CP_ Par l'originario contratto;
- che in relazione al contratto di fornitura, nel passaggio tra ed era stato sottoscritto con quest'ultima un contratto in esclusiva datato 21.6.2006 e successivamente con l'avvento della odierna convenuta era stato formalizzato un contratto di subfornitura con Kuwait Cont Petroleum Italia s.p.a., dietro autorizzazione di - che nel corso degli anni il punto vendita aveva subito una netta decrescita dei volumi di vendita, stimata in circa l'80% anche a causa della mancata manutenzione delle pompe da parte della società petrolifera, che aveva determinato la messa fuori uso di ben cinque colonnine per omessa manutenzione;
- che nel 2016 a seguito di bando ANAS
l'impianto era stato assegnato alla società che soltanto nel 2020 aveva ottenuto il Controparte_7 Cont passaggio della convenzione;
- che si era rifiutata di liquidare i margini dell'accordo colore ERG, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio;
- che in generale i contratti di fornitura collegati a quelli di comodato d'uso gratuito dell'impianto avevano sempre fortemente limitato l'indipendenza imprenditoriale dei gestori, fissando il prezzo al pubblico del carburante anche dopo la liberalizzazione del mercato;
- che per permettere un riallineamento delle posizioni economiche nei primi anni '90
l'accordo interprofessionale del 29.4.1994 aveva inserito un sistema di garanzia per prevedeva un margine minimo garantito;
- che successivamente con la legge n. 57/2001 (art. 19) era stata prevista la stipula di specifici accordi aziendali aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei Par prezzi di vendita consentiti;
- che tali accordi avevano preso il nome di “accordo colore”; - che aveva stipulato l'accordo colore Erg “ ” del 2009; - che tale accordo doveva ritenersi valido e Parte_2 Par vigente per i gestori ex;
- che in realtà, benché l'art. 8 del contratto di fornitura in essere avesse previsto un accordo separato sui margini il medesimo non era stato mai formalizzato, determinando la Cont necessità di una applicazione automatica dell'accordo colore;
- che Erg prima, ed infine CP_6 non avevano correttamente applicato nel corso degli anni le condizioni contrattuali dell'accordo colore con la conseguenza che doveva ritenersi dovuta la somma di € 280.471,35, come da conteggio allegato;
- che per il periodo relativo alla subfornitura Kupit, l'accordo colore Erg doveva ritenersi più favorevole con conseguente necessità della sua applicazione.
Si è costituita la chiedendo: CP_2
a. in via preliminare di accertare l'incompetenza territoriale parziale del Tribunale di Roma;
b. nel merito il rigetto della domanda attorea;
c. in via riconvenzionale: c.
1. di accertare non dovuti i pagamenti corrisposti da in favore CP_2 negli anni 2011-2020 quantificati in € 576.694,00 o, in subordine, in € 316.587,00 Parte_1
pagina 2 di 11 o, ancora, nella minore a o maggiore misura risultante all'esito dell'istruttoria e, conseguentemente, condannare al pagamento dei corrispondenti importi in Parte_1 favore di a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi;
c.2 di accertare la CP_2 violazione, da parte di per il biennio 2019-2020, dell'obbligo di esclusiva assunto Parte_1 nei confronti di in forza del contratto di fornitura “Kupit” del 30.12.2014 o, in CP_2 subordine, del contratto di fornitura Erg del 21.06.2006 e, conseguentemente, condannare al pagamento in favore di di tutti i danni da questa subiti, quantificati: - Parte_1 CP_2 nella misura (comprensiva dell'importo di € 20.910,56 dovuto ad a titolo Royalties) che CP_8 risulterà all'esito dell'istruttoria nel caso di ritenuta efficacia per il periodo 2015-2020 del contratto di fornitura “Kupit” del 30.12.2014; - in misura pari ad (€ 20.910,56+€ 267.000,00=) €
287.910,56 nel caso di ritenuta efficacia per il periodo 2015-2020 del contratto di fornitura “Erg” del 21.06.2006; ed applicazione della penale ivi pattuita;
- o nel maggiore o minore importo risultante all'esito dell'istruttoria, ed in tutti i casi oltre interessi.
A tal fine ha esposto: - che la ricostruzione di controparte doveva ritenersi del tutto erronea in relazione all'applicabilità in via esclusiva al rapporto Eos-Igea per l'intero periodo di gestione 2011-
2020 del contratto di fornitura Erg del 21.6.2006 e dell'accordo colore Erg del 6.11.2009; - che al contrario tali contratti dovevano ritenersi applicabili al più esclusivamente in relazione al periodo 2011-
2014; - che gli accordi previsti dall'art. 19 della legge 57/2001 presuppongono necessariamente la stipula di un rapporto di fornitura, con la conseguenza che l'accordo applicabile doveva ritenersi quello Cont concluso dal fornitore;
- che in particolare le in data 30.12.2014 aveva perfezionato con un Pt_1 nuovo contratto che prevedeva che la fornitura dell'impianto sarebbe stata effettuata in esclusiva da
Kuwait Petroleum Italia s.p.a; - che quindi almeno da tale data l'unico accordo colore applicabile doveva essere individuato nell'accordo colore Q8 del 9.12.2009; - che la fornitura Kupit non poteva Cont essere qualificata come sub- contratto, bensì un accordo con cui e avevano concordato che Pt_1 la fornitura dell'impianto sarebbe stata effettuata esclusivamente da Kupit;
- che tale circostanza emergeva dall'art. 1 del contratto;
- che doveva inoltre ritenersi l'incompetenza territoriale parziale del
Tribunale di Roma, in relazione al risarcimento del danno relativo alle annualità 2015-2020, in quanto il contratto di fornitura Kupit non prevedeva la competenza del Tribunale di Roma e che il Tribunale adito non poteva ritenersi competente neppure ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.; - che peraltro l'accordo colore invocato, ai sensi dell'art. 2, aveva efficacia temporalmente limitata fino al
31.12.2010; - che anche l'accordo colore Q8 del 9.12.2009 aveva cessato di aver efficacia alla data del 31.12.2011; - che comunque i conteggi elaborati da controparte dovevano ritenersi totalmente erronei;
- che, al contrario, il corretto calcolo dei rapporti dare-avere tra le parti doveva portare ad accertare il diritto della convenuta alla restituzione di ingenti somme, in quanto indebitamente percepite;
- che il calcolo di tali somme doveva ritenersi variabile in relazione agli accordi colore che si dovessero ritenere applicabili al decennio oggetto del giudizio;
- che in particolare, ove si dovesse pagina 3 di 11 ritenere applicabile al quadriennio 2011-2014 l'accordo colore “Erg” del 2009, ed al periodo 2015-2020
l'accordo Colore Q8 del 2009, l'importo indebitamente percepito dall'attrice da restituire in favore di Cont sarebbe quello indicato nella Tabella 2 di cui alla relazione del 16.04.2021, prodotta in allegato, pari ad € 576.694,00, mentre nel caso in cui si ritenesse applicabile all'intero decennio 2011-2020 il Cont solo accordo colore “Erg” del 2009, l'importo indebitamente corrisposto da sarebbe quello indicato nella Tabella 3 di cui alla relazione del 16.04.2021 allegata, pari ad € 316.587,00; - che le spese di pagamento dell'acqua, in virtù del contratto di comodato, dovevano essere poste a carico della comodataria, con conseguente obbligo di restituzione;
- che peraltro la aveva violato l'impegno Pt_1 assunto a rifornirsi in via esclusiva presso Kupit o presso altre ditte designate da Kupit;
- che tale violazione emergeva chiaramente dal confronto tra i volumi erogati e quelli forniti da Kupit;
- che in tale situazione la parte attrice doveva essere condannata al pagamento di una penale, ai sensi dell'art. 1 del contratto, che tuttavia non specificava la relativa misura;
- che comunque costituivano danni Cont effettivamente subiti dalla convenuta: a) il mancato guadagno economico che avrebbe ricavato dalla vendita del quantitativo acquistato in violazione dell'obbligo di esclusiva;
b) l'importo, pari ad € Cont 20.910,56, dovuto da a titolo di Royalties in favore di per il primo bimestre 2020 CP_8 nonostante si tratti di forniture eseguite da terzi in violazione dell'obbligo di esclusiva;
- che l'obbligo di risarcimento del danno sarebbe sorto anche nell'ipotesi di applicazione del contratto di fornitura Erg del 21.6.2006, in quanto anche tale contratto prevedeva un obbligo di esclusiva a carico del gestore e il pagamento di una penale per l'ipotesi di violazione di tale obbligo;
- che in tal caso la penale doveva essere individuata in € 267.000,00 pari ad € 0.15 per ogni litro di carburante acquistato da terzi senza previa autorizzazione;
- che il diritto al risarcimento dei danni e al pagamento delle penali dovevano essere fatti valere sia come eccezione di compensazione che come domande riconvenzionali.
È stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In data 27.11.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.3.2025, con concessione di termine per il deposito degli scritti difensivi.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte attrice volta a vedersi riconoscere l'importo di € 280.471,35 in applicazione dell'accordo colore ERG Autostrade del 6.11.2009 e le domande riconvenzionali di parte convenuta relative alla restituzione degli importi corrisposti in eccedenza quantificati in € 576.694,00 o, in subordine, in € 316.587,00 e al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva.
A. LA DEDOTTA INCOMPETENZA PARZIALE.
Anzitutto deve essere affrontato il profilo relativo alla dedotta incompetenza territoriale del Tribunale adito, in relazione alla domanda di parte attrice riguardante il periodo dal 2015 al 2020. La convenuta pagina 4 di 11 ha dedotto in proposito l'inesistenza di una clausola di individuazione della competenza territoriale presso il foro di Roma nel contratto di fornitura in essere con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. e la circostanza che non sussisterebbe la competenza del Giudice adito neppure in applicazione dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
Il rilievo non è fondato: per stessa ammissione della parte convenuta, la medesima è subentrata quale concessionaria nel contratto di comodato all'originaria stipulante AG TR s.p.a. e alle successive Par
e . In tale accordo, stipulato in data 29.10.1997 all'art. 19 è prevista la competenza Controparte_6 esclusiva del foro di Roma. Con riferimento poi al contratto di fornitura, si deve rilevare che quello Par stipulato con la , cui è subentrata l'odierna convenuta in data 1.1.2015, contiene all'art. 24 la previsione secondo cui in caso di controversia promossa dal Gestore la competenza va individuata in via esclusiva nel foro di Roma. Non è in atti il contratto ulteriore di fornitura che sarebbe stato stipulato, secondo la prospettazione della convenuta direttamente dalla Kuwait Petroleum Italia s.p.a., essendo stato prodotto esclusivamente il doc. 3 di parte convenuta, che contiene una scrittura denominata allegato D indirizzata alla si dà atto della stipula con la Kupit di un Parte_3 contratto in forza del quale l'impianto gestito dalla sarebbe stato identificato con il marchio ed i Pt_1 colori della Kupit.
Dal momento che la domanda proposta dalla parte attrice si fonda sul contratto di comodato e su Par quello di fornitura originariamente stipulato con la , si deve ritenere che la domanda, anche con riferimento al periodo 2015-2020 sia stata correttamente incardinata di fronte al Tribunale di Roma, anche in considerazione della circostanza che si tratta di domanda connessa con quella relativa al periodo precedente.
B. LE DOMANDE CONTRAPPOSTE DELLE PARTI RELATIVE ALLE SOMME DOVUTE IN
APPLICAZIONE DEI C.D. “ACCORDI COLORE”.
Al fine di valutare la fondatezza di tali domande occorre anzitutto ricostruire, per come emerge dai documenti in atti, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e pacificamente cessato nell'anno 2020;
i passaggi fondamentali possono essere ricostruiti come segue:
a. in data 29.10.1997, la AG TR s.p.a. e l'odierna parte attrice hanno stipulato contratto di comodato relativo all'impianto di distribuzione dei carburanti ubicato in Termini Imerese autostrada PA-CT Area Caracoli Sud;
b. ad AG TR s.p.a., quali concessionarie dell'area, sono succedute la Controparte_9 nell'anno 2009, la e dal 2015 al 2020 la Controparte_10 CP_2 Par c. in data 21.6.2006 la TR s.p.a. e l'odierna attrice hanno concluso contratto di fornitura di carburanti;
pagina 5 di 11 d. a decorrere dal gennaio 2015, la ha stipulato con la Kuwait Petroleum Italia Controparte_9
s.p.a. un contratto in base al quale l'impianto oggetto di causa sarebbe stato identificato con il marchio e i colori KUPIT e sarebbe stato rifornito dalla medesima società, con obbligo di esclusiva.
L'attore ha lamentato l'omessa corretta applicazione dell'accordo colore Erg del 6.11.2009 per il periodo dall'anno 2011 all'anno 2020, chiedendo, in applicazione di tale accordo il pagamento della somma di € 280.471,35, mentre la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, sulla base degli accordi colore, individuate in €
576.694,00 (per l'ipotesi di applicazione dell'accordo colore ERG) fino all'anno 2014 e dell'accordo colore Kupit per il periodo successivo) o, in subordine, in € 316.587,00 (per l'ipotesi di applicazione all'intero periodo dell'accordo colore ERG).
Secondo la prospettazione di parte attrice, l'accordo colore ERG sarebbe applicabile all'intero periodo in quanto più favorevole rispetto a quello relativo a Q8 e comunque in quanto il rapporto con la Kupit si sarebbe configurato come di sub-fornitura, con conseguente necessaria applicazione dell'originario accordo colore.
La convenuta ha invece sostenuto che l'accordo colore ERG si sarebbe potuto applicare soltanto al periodo 2011-2014, in quanto per quello successivo la disciplina di settore prevedeva l'applicazione di quello relativo al soggetto fornitore, con la conseguenza che si sarebbe dovuta fare applicazione di quello Q8. Ha inoltre dedotto che l'accordo invocato aveva cessato la propria efficacia al 31.12.2020 e che anche quello relativo a Q8 prevedeva una scadenza al 31.12.2011. Ha sostenuto di aver diritto alla restituzione degli importi come sopra indicati.
Va premesso che la normativa di riferimento regolatrice dei rapporti di distribuzione di prodotti carbo- lubrificanti (“contratti oil”) e attività aggiuntive (“contratti non oil”) trova le proprie fonti primarie:
A) nella Legge n. 1034.1970, che all'art. 16 ha stabilito che le attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti sono soggette a “concessione” rilasciata dal Prefetto competente per territorio o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro dell'Industria e ha regolamentato i contratti di comodato che i concessionari devono adottare ove si avvalgano della facoltà di affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione;
B) nel D.L.vo n. 32.1998 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti) il quale ha previsto che: l'installazione e l'esercizio delle attività di distribuzione di carburanti sono soggette ad autorizzazione comunale;
il regime di concessione di cui all'art. 16 L. n. 1034.1970 viene a cessare e le concessioni sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi del medesimo decreto;
i contratti di comodato tra titolare dell'autorizzazione e gestore relativi agli impianti e gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità ad “accordi interprofessionali” inderogabili stipulati tra le pagina 6 di 11 associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale dei gestori e dei titolari di autorizzazione;
è consentita la commercializzazione di altri prodotti (c.d. non oil) sempre in conformità ai richiamati accordi interprofessionali;
C) nel D.L.vo n. 112.1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59.1997) che all'art. 105 lettera f) ha introdotto la competenza delle Regioni e degli Enti locali (al posto dello Stato) per il rilascio di “concessioni” per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
D) nella L. n. 496.1999 che ha introdotto misure di ampliamento delle tabelle merceologiche dei prodotti vendibili, ha eliminato, per alcune fattispecie, taluni adempimenti preliminari prescritti dal
D.L.vo. n. 32.1998 e ha introdotto (con riferimento al medesimo D.L.vo n. 32.1998) l'obbligo di stipula di contratto di fornitura o somministrazione di carburante in presenza di contratto di comodato dell'impianto;
E) nella L. n. 57.2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), che, all'art. 19, ha previsto che i rapporti economici tra soggetti titolari di “autorizzazione, concessione, o fornitori” e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati in conformità a specifici “Accordi Aziendali” (c.d. Accordi Colore), stipulati tra ciascun titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita dei carburanti, nonché i rapporti economici e contrattuali inerenti le attività aggiuntive (“non oil”) e infine le modalità di conciliazione delle controversie individuali.
La parte attrice era gestore comodatario dell'impianto di distribuzione carburanti, in forza di contratto stipulato con AG TR s.p.a. cui in ultimo è subentrata l'odierna convenuta ed aveva assunto, in data 21.6.2006, l'obbligo di vendere in esclusiva al pubblico i prodotti della;
Controparte_9 successivamente la ha concluso un contratto con la Kuwait TR Italia s.p.a. in Controparte_9 base al quale a decorrere dal gennaio 2015 l'impianto sarebbe stato rifornito in esclusiva con prodotti di tale impresa petrolifera.
Il contratto di fornitura è eterointegrato, per inderogabile disposto normativo (art. 19 legge n. 57/2001 in precedenza richiamato), dalle previsioni del c.d. Accordo di Colore. L'integrazione opera, quindi, con specifico riferimento alle modalità di fissazione del prezzo al pubblico del carburante, di determinazione del ricavo lordo spettante al gestore (definito “sconto in fattura”) e di riconoscimento di bonus quantitativi e qualitativi. Detta norma ha introdotto la figura degli Accordi di Colore, ossia gli accordi che ciascuna Compagnia petrolifera deve stipulare con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei Gestori, al fine di stabilire le condizioni economiche di gestione e i criteri di fissazione del prezzo di rivendita del carburante al pubblico.
pagina 7 di 11 Al fine di acquisire ogni elemento utile, dal punto di vista contabile, per la verifica dei rapporti dare avere tra le parti, si è conferito incarico di consulenza tecnica: il consulente nominato, nel rispondere al quesito, ha esaminato le produzioni documentali delle parti e ha compiuto le proprie valutazioni con riferimento ai criteri di calcolo dalle medesime proposti: esposti questi ultimi e date le ulteriori premesse metodologiche, l'ausiliario ha quindi verificato la ricorrenza dei presupposti previsti per l'ottenimento da parte del gestore dei “margini ulteriori”, previo riscontro del corretto computo dei volumi di erogato attestati dai registri UTF acquisiti in atti ( rilevando la mancanza di quelli relativi agli anni 2019 e 2020, per i quali sono stati analizzati i dati indicati nelle fatture di carico emesse dalle Contr società petrolifere e Q8). In relazione all'anno 2020, in mancanza di fatture analitiche ha utilizzato quale unico documento utile una fattura per Royalties di vendita generate dalle CP_8 vendite proprio dell'Area di Servizio “Caracoli Sud” e riferite a 57 giorni dell'anno 2020, che è l'ultimo di attività per nella distribuzione carburanti. In tale documento sono stati ben identificati i volumi Pt_1 di vendita erogati da nell'anno 2020. Ha inoltre tenuto in considerazione il contenuto degli accordi Pt_1 colore ERG del 6.11.2009 e dell'Accordo Colore Q8/Kupit del 9.12.2009.
L'ausiliario del Giudice ha quindi, facendo applicazione delle modalità di calcolo stabilite in tali accordi, formulato due macro-ipotesi, la prima in funzione dell'applicazione dell'Accordo Colore ERG a tutto il periodo in esame, la seconda in funzione dell'applicazione dell'Accordo Colore ERG per il periodo
2011-2014 e dell'Accordo Colore Q8 per il periodo 2015-2020. In relazione alla seconda macro- ipotesi ha inoltre proposto un calcolo alternativo con azzeramento degli importi negativi per Igea anno per anno, in applicazione del principio del favor lavoratoris e della inderogabilità in peius.
Ritiene il giudicante che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente dal punto di vista contabile debbano essere recepite, in quanto dal medesimo adeguatamene motivate con riferimento al metodo seguito e alle valutazioni compiute, anche in risposta alle osservazioni delle parti.
Con riferimento alla questione dirimente riguardante l'individuazione dell'accordo colore applicabile per il periodo dal 2015 al 2020, deve osservarsi che, sebbene l'accordo di fornitura del 28.11.2014 con il quale si dava atto della stipula di un contratto con la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. sia stato sottoscritto soltanto dalla (denominazione del tempo della attuale convenuta) e dalla Parte_4
, dall'esame delle fatture allegate dalla parte attrice relative all'acquisto di prodotti petroliferi Pt_1 emerge che in effetti la fornitura per il secondo sotto periodo in esame è stata curata dalla Kupit. Ne consegue che, in applicazione della previsione di cui all'art. 19 legge 57/2001, per gli anni 2015-2020, il corrispettivo dovuto al gestore deve essere calcolato sulla base di quanto previsto dall'Accordo
Colore Q8.
In relazione alla fondatezza della domanda formulata dalla convenuta di restituzione di quanto corrisposto in eccedenza, deve rilevarsi anzitutto rilevarsi la sua genericità, in quanto nella comparsa di risposta al par. IV si fa riferimento esclusivamente al contenuto della relazione del 16.4.2021 al fine pagina 8 di 11 di sostenere l'esistenza di un obbligo restitutorio. Tale relazione risulta sottoscritta da hief CP_3 commercial officer (come si legge nel timbro). Appare evidente che il contenuto di tale CP_2 documento non possa essere valorizzato come prova dell'esistenza di un obbligo restitutorio, trattandosi di mero prospetto proveniente dalla parte che richiede tale pronuncia.
La questione è stata trattata nell'ambito della relazione del CTU, il quale ha evidenziato due diverse soluzioni a seconda che si debba tener conto nell'arco di tutto il periodo degli importi corrisposti in eccedenza rispetto a quanto previsto negli accordi colore ovvero che si debba procedere ad un azzeramento anno per anno di tali importi.
Deve propendersi per la correttezza della ricostruzione contabile che include l'azzeramento degli importi negativi per anno per anno, dal momento che tali somme sono state corrisposte Pt_1 spontaneamente dalla convenuta e il riferimento agli accordi colore pacificamente ha la funzione di tutelare il gestore, nel senso di prevedere l'applicazione di un margine minimo, ma non vieta la corresponsione di importi superiori.
Di conseguenza deve accertarsi che i margini dovuti alla società attrice per il periodo dal 2011 al 2020 siano da individuare nell'importo di € 105.970,12.
C. LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO PER SPESE IDRICHE.
La ha chiesto di accertare la natura di indebito relativa ai pagamenti effettuati per spese CP_2 idriche, come risultanti dalle fatture prodotte (all. 11). A tal fine ha allegato che il contratto di comodato all'art. 6 lett. g) prevedeva espressamente che le spese di pagamento dell'acqua fossero a carico della comodataria.
La parte attrice ha sul punto dedotto che le fatture in oggetto non riguardavano l'utilizzo di acqua relativo all'impianto oggetto di comodato, bensì quella necessaria per i servizi igienici di tutta l'area di servizio, i quali non costituivano oggetto del contratto di comodato. Ha sostenuto che fosse intercorso un accordo tra le parti nel senso che il gestore avrebbe anticipato il corrispettivo del servizio autocisterne, dal momento che non era esistente l'allaccio alla tubatura dell'acqua, e che tale spesa sarebbe stata poi rimborsata dal concessionario autostradale, circostanza che emergeva dalla stessa causale inserita nelle fatture.
Deve premettersi che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (cfr. in tal senso
Sez. 2 - , Sentenza n. 30713 del 27/11/2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022).
pagina 9 di 11 Nel caso di specie deve ritenersi che la convenuta non abbia adempiuto tale onere probatorio, in quanto il riferimento alla clausola relativa al contratto di comodato, che prevede che le spese relative all'acqua siano a carico del comodatario non appare conferente, tenuto conto del contenuto della planimetria allegata a tale contratto (doc. 8 di parte attrice allegato alla memoria 183 n. 1 c.p.c.), la quale esclude dall'oggetto del medesimo tutta l'area relativa ai servizi. Nel verbale di consistenza e consegna allegato al contratto di comodato, si fa riferimento ai locali contornati in rosso nella planimetria allegata, delimitazione che appunto non comprende tutti i servizi igienici ma esclusivamente un servizio interno al centro vendita.
La domanda di ripetizione di tali somme deve pertanto ritenersi infondata.
D. LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI
ESCLUSIVA.
La ha inoltre proposto domanda riconvenzionale volta ad accertare la violazione del vincolo CP_2 di esclusiva da parte della e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La pretesa di parte Pt_1 convenuta si fonda sulla clausola di cui all'art. 1 del contratto di fornitura Kupit, che prevedeva l'acquisto in via esclusiva, e sulla circostanza che per gli anni 2019 e 2020 dalle risultanze del PC di stazione installato presso l'area di servizio era emerso che erano stati erogati rispettivamente 180 klt e Contr 1600 klt che il gestore non aveva acquistato da o da Kupit. Ha dedotto che quanto lamentato poteva ricavarsi quanto all'anno 2019 dalle stesse ammissioni di parte attrice e per l'anno 2020 Contr dall'addebito fatto ad da per il primo bimestre a titolo di royalties relative ai ritiri di CP_8 carburante effettuati dal gestore dell'impianto per un importo di € 20.910,56. Ha aggiunto che il Contr risarcimento del danno avrebbe dovuto essere commisurato al mancato guadagno che avrebbe ricavato dalla vendita del quantitativo acquistato in violazione dell'obbligo di esclusiva e all'importo richiesto da a titolo di royalties. CP_8
A fronte della proposizione di tale domanda, nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la parte attrice si è limitata a notare come il contratto Kupit non contenesse alcuna penale per la violazione dell'obbligo di esclusiva.
Contr Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., devono dunque ritenersi non contestate le allegazioni di in ordine alla violazione dell'obbligo di esclusiva e al quantitativo di carburante acquistato in spregio rispetto a tale obbligo.
Rimane quindi da valutare esclusivamente il profilo della quantificazione del danno. In considerazione di quanto esposto nel precedente punto B., deve ritenersi che l'inadempimento della parte attrice debba essere valutato secondo le previsioni contenute nell'accordo di fornitura Kupit, che prevede l'obbligo di esclusiva, ma non quantifica l'eventuale penale.
pagina 10 di 11 Il CTU, nel proprio elaborato, ha formulato una ipotesi di calcolo della penale sulla base dei quantitativi di carburante acquistati fuori dal vincolo dell'esclusiva facendo riferimento a quanto emergeva dal contenuto della fattura per Royalties (cfr. tabella F della relazione ctu), CP_8 pervenendo alla individuazione dell'importo di € 12.117,49. Sul punto il consulente di parte convenuta non ha formulato specifiche osservazioni e neppure in sede conclusiva ha mosso CP_2 contestazioni a tale quantificazione.
Deve quindi accertarsi il diritto della convenuta al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di esclusiva per € 12.117,49.
Operandosi l'opportuna parziale compensazione tra i diritti di credito reciproci accertati, deve quindi emettersi condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
93.852,63, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda.
E. LE SPESE DEL GIUDIZIO.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi processuali e dell'importo effettivamente riconosciuto come dovuto in favore della attrice. Le spese di consulenza tecnica devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- accerta il diritto della ad ottenere dalla il pagamento della somma di € Parte_1 CP_2
105.970,12 a titolo di differenze margini previsti dagli accordi colore ERG e KUPIT;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla relativa alla ripetizione delle CP_2 somme corrisposte per spese idriche;
- accerta il diritto di a vedersi corrispondere da la somma di € 12.117,49 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per la violazione dell'obbligo di esclusiva;
- operata la parziale compensazione tra i crediti accertati, condanna al pagamento in CP_2 favore di della somma di € 93.852,63, oltre interessi dalla data di introduzione della Parte_1 domanda;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti della che liquida in
€ 11.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Roma il 6.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli pagina 11 di 11