TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/10/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 240/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.577/2023”
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza alla via del Gallitello n. 221, presso lo studio dell'avv. Rocco Mangiamele (c.f.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Matera alla Via Lucana n.73, presso lo studio dell'avv. Do- riano Manuello (c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_3 procura in atti;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 24/9/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 12/2/2024, ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n. 577 resa il 21/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che, accogliendo parzial- mente l'opposizione da questi promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022, lo
1 aveva condannato a pagare in favore della il residuo importo di € Controparte_1
1.259,43 a saldo dei lavori di sbancamento da questa eseguiti, complessivamente quanti- ficati in € 2.259,43, detratto l'importo di € 1.000,00 che lo stesso assumeva Pt_1 di avere già corrisposto in contanti.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto:
a) la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al- la valutazione delle prove per aver determinato, a norma dell'art. 1657 c.c., il corrispet- tivo spettante all'appaltatrice, nonostante l'intervenuta pattuizione dello stesso in misura fissa per la natura a corpo dei lavori appaltati e l'omesso assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di prova sull'entità del credito opposto, ciò che avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, non po- tendo operarsi una liquidazione giudiziale del prezzo dell'appalto;
b) l'illogicità e la contraddittorietà della pronuncia di primo grado per aver determinato il costo dei lavori nella misura di € 2.259, 43, individuata dal C.T.U., coincidente con il valore medio delle stime eseguite dai tecnici di parte sulla base del numero di ore lavo- rate, dei mezzi impiegati e alle presunte caratteristiche del terreno, malgrado la pattui- zione dell'appalto a corpo e la mancanza del dato geologico sulla durezza delle rocce escavate rendesse di dubbia utilità il ricorso alla consulenza,
c) la mancanza di motivazione sulla natura di acconto della somma di €1.000,00 da lui consegnata in contanti al soggetto col quale erano intercorse le trattative dei lavori, in spregio alla deposizione resa dalla teste la quale aveva confermato Testimone_1
l'accordo sul compenso per tale importo e riferito della volontà dell'accipiens di accet- tarlo ad integrale soddisfazione del credito;
d) l'illegittimità della liquidazione delle spese giudiziali per averlo condannato al paga- mento integrale delle stesse, nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione ne le- gittimasse la compensazione, a norma dell'art. 92 c.p.c. per reciproca soccombenza par- ziale, di talché ha chiesto dichiararsi non dovuta alcuna somma in favore dell'appellata, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine disporsi la compensazione delle spese di primo grado e la condanna della controparte alla rifusione di quelle del giudizio di appello.
La nel costituirsi, ha anzitutto dedotto la manifesta infondatezza Controparte_1 dell'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato la determinazione
2 del compenso al netto dell'importo di € 1.000,00, negando che l'opponente aveva paga- to tale importo e spiegando a tal fine appello incidentale. Sul punto ha sottolineato come dalla deposizione resa dai testi in ordine al presunto pagamento eseguito dal Pt_1 in favore di un soggetto ultrasessantenne indicato come il legale rappresentante della ditta derivasse l'inattendibilità della tesi di parte appellante, attese la giovane età dell'amministratore della società (all'epoca appena quarantenne) Controparte_2
e l'ammissione dello stesso debitore – intervenuta solo nella comparsa conclusionale - di aver pagato il compenso dei lavori eseguiti in favore del padre del legale rappresen- tante, ciò che rendeva inesatto il presunto adempimento Controparte_3 dell'obbligazione per difetto di legittimazione dell'accipiens a ricevere il pagamento per conto dell'appellata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellata addotto alcuna argomentazione a sostegno dell'eccezione e contenendo l'impugnazione una chiara enunciazione delle censure della sentenza appellata, con una parte volitiva ed una argo- mentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte a sostegno della decisione, ciò che impone la disamina nel merito del gravame.
Ciò premesso l'appello principale è parzialmente fondato.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa quella per la quale Parte_1
ha commissionato alla e lavori di scavo, concordando un
[...] CP_1 Controparte_1 pagamento a corpo, ovvero in misura fissa e indifferente alla quantità e consistenza dei lavori. È, altresì, incontestato che lo scavo, realizzato tra il 12 e il 13 dicembre 2019, é stato eseguito a regola d'arte, mentre vi è contrasto sulla quantificazione del prezzo, avendo il committente eccepito lo scostamento della fattura di € 2.440,00 emessa dall'appaltatrice rispetto al compenso di € 1.000/€ 1.100 asseritamente pattuito.
Tuttavia la tesi dell'appellante è sostenuta solo dalla deposizione della teste Tes_2
, priva di rilievo, dal momento che può ritenersi acclarato che la pretesa pattuizione
[...]
e il presunto pagamento del prezzo sarebbero avvenuti con un soggetto diverso dal lega- le rappresentante della e e che non è stata addotta dall'opponente al- CP_1 Controparte_1 cuna prova che costui fosse stato in qualche modo delegato dall'amministratore della società alla trattativa ed alla ricezione del denaro.
3 All'uopo la circostanza riferita dal per la quale vi sarebbe stato un rapporto Pt_1 parentale tra il destinatario del pagamento e l'amministratore della società appaltatrice non ha trovato un riscontro concreto, di talché non può neanche ritenersi che il debitore sia stato liberato, a norma dell'art.1189 c.c. per effetto dell'adempimento in buona fede in favore del creditore apparente. Peraltro, l'eccepita tardività della produzione della vi- sura camerale della e per un verso é superata, atteso che tale deposi- CP_1 Controparte_1 to si é reso necessario in conseguenza delle risultanze della prova orale e per altro verso risulta irrilevante, incombendo sul a fronte della contestazione di contropar- Pt_1 te, l'onere di provare il fatto estintivo della propria obbligazione per effetto dell'avvenuto pagamento in favore di soggetto abilitato a riceverlo, ciò che fonda peral- tro l'accoglimento dell'appello incidentale.
Di contro, per quanto concerne l'entità del prezzo dell'appalto, a sostegno della maggio- re creditoria l'appellata -sulla quale gravava l'onere di dimostrare la congruità del pa- gamento preteso, sulla base della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non potendo attribuirsi valore probatorio alla fattura proveniente dallo stesso committente
(cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 23/9/2024 n.25410, Sez.VI ord.23/5/2024 n.14399)- avendo negato l'esistenza di un accordo negoziale sul compenso, ha fatto riferimento alle di- chiarazioni resa dal teste dipendente della sui Testimone_3 Controparte_1 mezzi adoperati e sui i tempi di esecuzione dei lavori e la perizia del consulente di parte
(peraltro neanche escusso come teste), il quale ha stimato il valore dei lavori in €
3.683,00, senza una verifica sulla natura del terreno oggetto dello sbancamento che pos- sa indurre a oggettiva determinazione del corrispettivo, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1657 c.c., norma applicabile quando le parti non abbiano provato un prezzo contrattualmente convenuto (Cass. Civ. Sez.III sent.16/5/2006 n.11364).
A questo fine, tuttavia, non possono trarsi utili indicazioni dalle conclusioni cui è giunto l'ausiliare del giudice: questi, infatti, dopo aver esaminato i luoghi ed analizzato le con- clusioni dei rispettivi consulenti di parte, in assenza di prove per la verifica della resi- stenza a compressione del terreno di sbancamento ha riconosciuto che la quantificazione del compenso dovuto all'appaltatrice avrebbe imposto un'analisi geologica e, stante il rilevante costo dell'indagine, ha in modo empirico stimato il valore dei lavori sulla base della media del prezziario della Regione Basilicata.
4 Tale valutazione si reputa di non poter condividere per l'assenza di oggettivi criteri di riferimento alle tariffe esistenti per una tipologia di terreno mai individuata. Né
l'appellata, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha inteso insistere nell'espletamento di un supplemento di consulenza, assumendosene i relativi oneri, ciò che impedisce anche in grado di appello l'indagine geologica, neanche richie- sta in questa sede dalla Controparte_1
Sotto questo profilo anche il riferimento del consulente di parte opposta alla comprimi- bilità delle rocce estrapolati dallo studio geologico allegato al Regolamento Urbanistico del Comune di Matera dell'anno 2013 non risulta concludente, non potendo certo de- terminarsi la resistenza del terreno oggetto dello sbancamento sulla base di una generica indicazione della natura della roccia nella zona.
In assenza di elementi da cui desumere il maggior valore dell'opera eseguita dall'appaltatrice, stante l'onere probatorio incombente sull'opposta, non può che farsi riferimento al corrispettivo che sarebbe spettato in base alle ammissioni del Pt_1 il quale ha sostenuto, in sede di negoziazione, di avere valutato in € 1.000 / € 1.100 la determinazione del compenso dovuto alla Controparte_1
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, può determinarsi il prezzo dell'appalto in
€ 1.100,00, IVA compresa, somma alla quale deve essere condannato il in Pt_1 assenza di prova del pregresso pagamento, cui vanno aggiunti gli interessi moratori dal- la domanda monitoria al soddisfo.
Va da ultimo rigettato il motivo di gravame relativo alla condanna del alle Pt_1 spese del primo grado di giudizio: infatti, l'accertamento di credito vantato dall'opposta
(giudizialmente riconosciuto, anche all'esito del giudizio di impugnazione) giustifica la soccombenza dell'appellante, non potendo trarsi argomento per la relativa compensa- zione dalla mera riduzione della pretesa creditoria fatta valere dalla CP_1 CP_1 con l'azione monitoria.
[...]
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale inte- grano gli estremi della reciproca soccombenza, tale da imporre la compensazione, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., degli oneri del giudizio di secondo grado.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
5
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 12/2/2024 a e avverso la sentenza n.577 resa il CP_1 Controparte_1
21/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto, in rifor- ma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di e Parte_1 CP_1 la somma di € 1.100, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Matera, il 22/10/2025.
Il Giudice
ET Catalani
6
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ET CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 240/2024, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.577/2023”
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza alla via del Gallitello n. 221, presso lo studio dell'avv. Rocco Mangiamele (c.f.
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
– APPELLANTE –
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Matera alla Via Lucana n.73, presso lo studio dell'avv. Do- riano Manuello (c.f. che lo rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_3 procura in atti;
– APPELLATA –
* * * * * * * * * * riservata per la decisione all'udienza del 24/9/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non ri- chiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, avendo le parti depositato note scritte, contenenti le conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c.
(come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del proces- so e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione notificato il 12/2/2024, ha impugnato la sen- Parte_1 tenza n. 577 resa il 21/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera che, accogliendo parzial- mente l'opposizione da questi promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 15/2022, lo
1 aveva condannato a pagare in favore della il residuo importo di € Controparte_1
1.259,43 a saldo dei lavori di sbancamento da questa eseguiti, complessivamente quanti- ficati in € 2.259,43, detratto l'importo di € 1.000,00 che lo stesso assumeva Pt_1 di avere già corrisposto in contanti.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto:
a) la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al- la valutazione delle prove per aver determinato, a norma dell'art. 1657 c.c., il corrispet- tivo spettante all'appaltatrice, nonostante l'intervenuta pattuizione dello stesso in misura fissa per la natura a corpo dei lavori appaltati e l'omesso assolvimento da parte dell'opposta dell'onere di prova sull'entità del credito opposto, ciò che avrebbe dovuto comportare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, non po- tendo operarsi una liquidazione giudiziale del prezzo dell'appalto;
b) l'illogicità e la contraddittorietà della pronuncia di primo grado per aver determinato il costo dei lavori nella misura di € 2.259, 43, individuata dal C.T.U., coincidente con il valore medio delle stime eseguite dai tecnici di parte sulla base del numero di ore lavo- rate, dei mezzi impiegati e alle presunte caratteristiche del terreno, malgrado la pattui- zione dell'appalto a corpo e la mancanza del dato geologico sulla durezza delle rocce escavate rendesse di dubbia utilità il ricorso alla consulenza,
c) la mancanza di motivazione sulla natura di acconto della somma di €1.000,00 da lui consegnata in contanti al soggetto col quale erano intercorse le trattative dei lavori, in spregio alla deposizione resa dalla teste la quale aveva confermato Testimone_1
l'accordo sul compenso per tale importo e riferito della volontà dell'accipiens di accet- tarlo ad integrale soddisfazione del credito;
d) l'illegittimità della liquidazione delle spese giudiziali per averlo condannato al paga- mento integrale delle stesse, nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione ne le- gittimasse la compensazione, a norma dell'art. 92 c.p.c. per reciproca soccombenza par- ziale, di talché ha chiesto dichiararsi non dovuta alcuna somma in favore dell'appellata, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine disporsi la compensazione delle spese di primo grado e la condanna della controparte alla rifusione di quelle del giudizio di appello.
La nel costituirsi, ha anzitutto dedotto la manifesta infondatezza Controparte_1 dell'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha contestato la determinazione
2 del compenso al netto dell'importo di € 1.000,00, negando che l'opponente aveva paga- to tale importo e spiegando a tal fine appello incidentale. Sul punto ha sottolineato come dalla deposizione resa dai testi in ordine al presunto pagamento eseguito dal Pt_1 in favore di un soggetto ultrasessantenne indicato come il legale rappresentante della ditta derivasse l'inattendibilità della tesi di parte appellante, attese la giovane età dell'amministratore della società (all'epoca appena quarantenne) Controparte_2
e l'ammissione dello stesso debitore – intervenuta solo nella comparsa conclusionale - di aver pagato il compenso dei lavori eseguiti in favore del padre del legale rappresen- tante, ciò che rendeva inesatto il presunto adempimento Controparte_3 dell'obbligazione per difetto di legittimazione dell'accipiens a ricevere il pagamento per conto dell'appellata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellata addotto alcuna argomentazione a sostegno dell'eccezione e contenendo l'impugnazione una chiara enunciazione delle censure della sentenza appellata, con una parte volitiva ed una argo- mentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte a sostegno della decisione, ciò che impone la disamina nel merito del gravame.
Ciò premesso l'appello principale è parzialmente fondato.
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa quella per la quale Parte_1
ha commissionato alla e lavori di scavo, concordando un
[...] CP_1 Controparte_1 pagamento a corpo, ovvero in misura fissa e indifferente alla quantità e consistenza dei lavori. È, altresì, incontestato che lo scavo, realizzato tra il 12 e il 13 dicembre 2019, é stato eseguito a regola d'arte, mentre vi è contrasto sulla quantificazione del prezzo, avendo il committente eccepito lo scostamento della fattura di € 2.440,00 emessa dall'appaltatrice rispetto al compenso di € 1.000/€ 1.100 asseritamente pattuito.
Tuttavia la tesi dell'appellante è sostenuta solo dalla deposizione della teste Tes_2
, priva di rilievo, dal momento che può ritenersi acclarato che la pretesa pattuizione
[...]
e il presunto pagamento del prezzo sarebbero avvenuti con un soggetto diverso dal lega- le rappresentante della e e che non è stata addotta dall'opponente al- CP_1 Controparte_1 cuna prova che costui fosse stato in qualche modo delegato dall'amministratore della società alla trattativa ed alla ricezione del denaro.
3 All'uopo la circostanza riferita dal per la quale vi sarebbe stato un rapporto Pt_1 parentale tra il destinatario del pagamento e l'amministratore della società appaltatrice non ha trovato un riscontro concreto, di talché non può neanche ritenersi che il debitore sia stato liberato, a norma dell'art.1189 c.c. per effetto dell'adempimento in buona fede in favore del creditore apparente. Peraltro, l'eccepita tardività della produzione della vi- sura camerale della e per un verso é superata, atteso che tale deposi- CP_1 Controparte_1 to si é reso necessario in conseguenza delle risultanze della prova orale e per altro verso risulta irrilevante, incombendo sul a fronte della contestazione di contropar- Pt_1 te, l'onere di provare il fatto estintivo della propria obbligazione per effetto dell'avvenuto pagamento in favore di soggetto abilitato a riceverlo, ciò che fonda peral- tro l'accoglimento dell'appello incidentale.
Di contro, per quanto concerne l'entità del prezzo dell'appalto, a sostegno della maggio- re creditoria l'appellata -sulla quale gravava l'onere di dimostrare la congruità del pa- gamento preteso, sulla base della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non potendo attribuirsi valore probatorio alla fattura proveniente dallo stesso committente
(cfr. Cass. Civ. Sez.II ord. 23/9/2024 n.25410, Sez.VI ord.23/5/2024 n.14399)- avendo negato l'esistenza di un accordo negoziale sul compenso, ha fatto riferimento alle di- chiarazioni resa dal teste dipendente della sui Testimone_3 Controparte_1 mezzi adoperati e sui i tempi di esecuzione dei lavori e la perizia del consulente di parte
(peraltro neanche escusso come teste), il quale ha stimato il valore dei lavori in €
3.683,00, senza una verifica sulla natura del terreno oggetto dello sbancamento che pos- sa indurre a oggettiva determinazione del corrispettivo, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1657 c.c., norma applicabile quando le parti non abbiano provato un prezzo contrattualmente convenuto (Cass. Civ. Sez.III sent.16/5/2006 n.11364).
A questo fine, tuttavia, non possono trarsi utili indicazioni dalle conclusioni cui è giunto l'ausiliare del giudice: questi, infatti, dopo aver esaminato i luoghi ed analizzato le con- clusioni dei rispettivi consulenti di parte, in assenza di prove per la verifica della resi- stenza a compressione del terreno di sbancamento ha riconosciuto che la quantificazione del compenso dovuto all'appaltatrice avrebbe imposto un'analisi geologica e, stante il rilevante costo dell'indagine, ha in modo empirico stimato il valore dei lavori sulla base della media del prezziario della Regione Basilicata.
4 Tale valutazione si reputa di non poter condividere per l'assenza di oggettivi criteri di riferimento alle tariffe esistenti per una tipologia di terreno mai individuata. Né
l'appellata, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha inteso insistere nell'espletamento di un supplemento di consulenza, assumendosene i relativi oneri, ciò che impedisce anche in grado di appello l'indagine geologica, neanche richie- sta in questa sede dalla Controparte_1
Sotto questo profilo anche il riferimento del consulente di parte opposta alla comprimi- bilità delle rocce estrapolati dallo studio geologico allegato al Regolamento Urbanistico del Comune di Matera dell'anno 2013 non risulta concludente, non potendo certo de- terminarsi la resistenza del terreno oggetto dello sbancamento sulla base di una generica indicazione della natura della roccia nella zona.
In assenza di elementi da cui desumere il maggior valore dell'opera eseguita dall'appaltatrice, stante l'onere probatorio incombente sull'opposta, non può che farsi riferimento al corrispettivo che sarebbe spettato in base alle ammissioni del Pt_1 il quale ha sostenuto, in sede di negoziazione, di avere valutato in € 1.000 / € 1.100 la determinazione del compenso dovuto alla Controparte_1
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, può determinarsi il prezzo dell'appalto in
€ 1.100,00, IVA compresa, somma alla quale deve essere condannato il in Pt_1 assenza di prova del pregresso pagamento, cui vanno aggiunti gli interessi moratori dal- la domanda monitoria al soddisfo.
Va da ultimo rigettato il motivo di gravame relativo alla condanna del alle Pt_1 spese del primo grado di giudizio: infatti, l'accertamento di credito vantato dall'opposta
(giudizialmente riconosciuto, anche all'esito del giudizio di impugnazione) giustifica la soccombenza dell'appellante, non potendo trarsi argomento per la relativa compensa- zione dalla mera riduzione della pretesa creditoria fatta valere dalla CP_1 CP_1 con l'azione monitoria.
[...]
Viceversa, il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale inte- grano gli estremi della reciproca soccombenza, tale da imporre la compensazione, a norma dell'art. 92 comma secondo c.p.c., degli oneri del giudizio di secondo grado.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
5
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sull'appello proposto da con atto di cita- Parte_1 zione notificato il 12/2/2024 a e avverso la sentenza n.577 resa il CP_1 Controparte_1
21/11/2023 dal Giudice di Pace di Matera, così provvede nel contraddittorio tra le parti:
- accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto, in rifor- ma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di e Parte_1 CP_1 la somma di € 1.100, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Matera, il 22/10/2025.
Il Giudice
ET Catalani
6