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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 484/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI MATTEO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. T. GIORDANI 29/31 MONTE SANT'ANGELO presso il difensore avv. LOMBARDI MATTEO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIALLUISI DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in c/o avv. Anna Frontino TRINITAPOLI presso il difensore avv. GIALLUISI DOMENICO Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione acquisita al giudizio, risulta:
che, con una missiva datata 18 novembre 2024, il ricorrente aveva formalizzato alla compagnia convenuta una richiesta di risarcimento danni, alla quale aveva fatto seguito la missiva del 10 gennaio 2025, con cui la gli aveva comunicato l'impossibilità di procedere, rilevando che, Controparte_2 dall'istruzione integrale del fascicolo del sinistro, si evinceva l'incompatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta;
che, con successiva lettera del 19 gennaio 2025, il ricorrente aveva quindi chiesto di accedere ai documenti relativi al sinistro;
che, con comunicazione del 27 gennaio 2025, la compagnia assicuratrice aveva negato la richiesta, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni.
Sulla scorta di tali premesse, la domanda è meritevole di accoglimento. L'art. 146 del codice delle assicurazioni, rubricato “diritto di accesso agli atti” pone a carico delle compagnie assicuratrici l'obbligo di consentire ai contraenti e ai danneggiati di accedere agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
pagina 1 di 3 Il diritto di accesso può essere esercitato dopo la conclusione del procedimento e, secondo quanto previsto dal secondo comma della citata norma, non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti. che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. La richiamata previsione va letta in combinato disposto con le disposizioni del d.m. 191/2008 e con l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, che regolano rispettivamente la procedura di accesso ai documenti e la procedura di constatazione e liquidazione del danno da parte delle compagnie assicurative. Secondo quanto previsto dall'art. 148, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato una congrua offerta di risarcimento, o a comunicare i motivi che ostano alla formalizzazione di un'offerta, entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, in caso di sinistro con soli danni a cose, o entro 90 giorni, in caso di sinistro che abbia causato lesioni personali o il decesso di uno o più soggetti. Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.m. 191/2008, il diritto di acceso ai documenti può essere esercitato quando risulti concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del danno e, più precisamente, dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: “1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia é stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.”. A tale previsione si affianca, per quanto di interesse, l'art. 6 del citato d.m. che, in caso di rifiuto o di limitazione del diritto d'accesso, pone a carico dell'assicurazione l'obbligo di indicare i motivi per i quali il diritto di accesso non può essere esercitato. Alla luce del quadro tracciato, le motivazioni che la compagnia aveva addotto per negare l'accesso in fase stragiudiziale risultano piuttosto scarne ed evasive e, quindi, come sostenuto dall'appellante, si rivelano insufficienti per ritenere assolto l'onere di motivazione previsto dal richiamato articolo 6. Ed invero, la compagnia assicuratrice si è limitata ad operare un generico richiamo all'art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, e a riferire che nella missiva di mancata adesione alla negoziazione assistita che vi era incompatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta. In sostanza, la compagnia ha impiegato una formula meramente riproduttiva del dato normativo, senza consentire all'interessato di comprendere a pieno la scelta operata. Come anticipato, l'obbligo di motivazione che incombe sull'assicurazione gli impone, ad avviso del giudicante, di esplicitare in modo compiuto le ragioni poste alla base del rifiuto, come peraltro si desume dall'art. 6 del d.m. e dall'intera disciplina che regola il diritto di accesso, volta ad assicurare una effettiva tutela agli interessati, sia che la stessa si attui attraverso l'ostensione dei documenti richiesti, sia che si traduca invece in un rifiuto dell'accesso motivato e legittimo. La necessità, per l'assicurazione, di specificare le ragioni del rifiuto si coglie anche dalla lettura del comma 2-bis dell'art. 148, che, al fine di prevenire e contrastare eventuali richieste risarcitorie di origine fraudolenta, consente alle imprese assicuratrici di non formulare offerte risarcitorie entro gli ordinari termini di 60 e 90 giorni previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. In particolare, le imprese possono avvalersi di tale facoltà quando dalla consultazione dell'archivio informatico emergano degli indici di anomalia in relazione ai soggetti e ai veicoli coinvolti nel sinistro,
o quando altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatole nere), ovvero ancora quando siano emersi a seguito di una perizia che documenti l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nel caso in cui la compagnia decida di non formulare l'offerta, la scelta va comunicata al danneggiato, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, la compagnia stessa è tenuta ad assumere le determinazioni definitive in ordine alla richiesta di risarcimento. pagina 2 di 3 In questa ipotesi, la compagnia può astenersi definitivamente dal formulare l'offerta di risarcimento qualora entro il predetto termine, presenti querela, nei casi in cui è prescritta, informandone contestualmente l'assicurato. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 148 prevede che rimane comunque salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'art. 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Com'è dato vedere, nel caso in cui emergano i particolari indicatori di frode contemplati dalle disposizioni richiamate, l'assicurazione è comunque tenuta a comunicare all'assicurato l'eventuale querela sporta, rendendolo quindi edotto delle specifiche ragioni che impediscono (ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 2 bis dell'art. 148) l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti e dell'istanza risarcitoria. In ultima battuta, la lettura che pone a carico dell'assicurazione un onere di specifica motivazione delle ragioni del diniego di accesso appare più in linea con quella che è la situazione di squilibrio che caratterizza i rapporti tra l'interessato e la compagnia assicurativa. L'indubbia posizione di vantaggio di cui gode l'assicurazione, titolare del fascicolo istruttorio e legittimata ad accedere a banche dati e ad acquisire informazioni presso organi di polizia (cfr. art. 148, co. 4), porta a prediligere un'interpretazione volta al riequilibrio dei rapporti con gli interessati, di modo che questi, venendo a conoscenza delle specifiche ragioni che impediscono l'accesso, siano messi nelle condizioni di poter esercitare i propri diritti, valutando se del caso eventuali iniziative giudiziarie. Per tutte le ragioni esplicitate, si ritiene che la condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice nel corso della fase stragiudiziale sia stata tale da indurre legittimamente l'interessato ad agire in giudizio per ottenere l'accesso agli atti, stante la genericità dei motivi di diniego opposti. Peraltro, avendo la compagnia dapprima rifiutato la richiesta di risarcimento per una accertata carenza di nesso eziologico tra i danni e la dinamica del sinistro, ed avendo fatto esplicito riferimento al fascicolo istruttorio, è lecito supporre che l'attore sia stato indotto a ritenere che l'assicurazione convenuta fosse in possesso di documentazione o quantomeno di una perizia. Appurata, alla luce di quanto fin qui dedotto, la violazione dell'obbligo di motivazione gravante sulla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 146, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di consegna dei documenti stessi, atteso che l'assicurazione ha allegato i documenti di cui si chiede l'ostensione. Va però rilevato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che le stesse debbano seguire la soccombenza ai sensi parametri minimi (tenuto conto della natura della causa, avente ad oggetto non tanto la richiesta risarcitoria – per la quale non ricorrono i presupposti, quanto lo strumentale accesso ai documenti richiesti) previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche per le cause di valore ricompreso fino a 1.100 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di consegna dei documenti;
accerta la violazione da parte della compagnia assicurativa dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni;
condanna la compagnia convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 332,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre contributo unificato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 484/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI MATTEO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. T. GIORDANI 29/31 MONTE SANT'ANGELO presso il difensore avv. LOMBARDI MATTEO
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIALLUISI DOMENICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in c/o avv. Anna Frontino TRINITAPOLI presso il difensore avv. GIALLUISI DOMENICO Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla documentazione acquisita al giudizio, risulta:
che, con una missiva datata 18 novembre 2024, il ricorrente aveva formalizzato alla compagnia convenuta una richiesta di risarcimento danni, alla quale aveva fatto seguito la missiva del 10 gennaio 2025, con cui la gli aveva comunicato l'impossibilità di procedere, rilevando che, Controparte_2 dall'istruzione integrale del fascicolo del sinistro, si evinceva l'incompatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta;
che, con successiva lettera del 19 gennaio 2025, il ricorrente aveva quindi chiesto di accedere ai documenti relativi al sinistro;
che, con comunicazione del 27 gennaio 2025, la compagnia assicuratrice aveva negato la richiesta, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni.
Sulla scorta di tali premesse, la domanda è meritevole di accoglimento. L'art. 146 del codice delle assicurazioni, rubricato “diritto di accesso agli atti” pone a carico delle compagnie assicuratrici l'obbligo di consentire ai contraenti e ai danneggiati di accedere agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
pagina 1 di 3 Il diritto di accesso può essere esercitato dopo la conclusione del procedimento e, secondo quanto previsto dal secondo comma della citata norma, non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti. che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. La richiamata previsione va letta in combinato disposto con le disposizioni del d.m. 191/2008 e con l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, che regolano rispettivamente la procedura di accesso ai documenti e la procedura di constatazione e liquidazione del danno da parte delle compagnie assicurative. Secondo quanto previsto dall'art. 148, l'impresa di assicurazione è tenuta a formulare al danneggiato una congrua offerta di risarcimento, o a comunicare i motivi che ostano alla formalizzazione di un'offerta, entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, in caso di sinistro con soli danni a cose, o entro 90 giorni, in caso di sinistro che abbia causato lesioni personali o il decesso di uno o più soggetti. Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del d.m. 191/2008, il diritto di acceso ai documenti può essere esercitato quando risulti concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del danno e, più precisamente, dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta: “1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia é stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.”. A tale previsione si affianca, per quanto di interesse, l'art. 6 del citato d.m. che, in caso di rifiuto o di limitazione del diritto d'accesso, pone a carico dell'assicurazione l'obbligo di indicare i motivi per i quali il diritto di accesso non può essere esercitato. Alla luce del quadro tracciato, le motivazioni che la compagnia aveva addotto per negare l'accesso in fase stragiudiziale risultano piuttosto scarne ed evasive e, quindi, come sostenuto dall'appellante, si rivelano insufficienti per ritenere assolto l'onere di motivazione previsto dal richiamato articolo 6. Ed invero, la compagnia assicuratrice si è limitata ad operare un generico richiamo all'art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, e a riferire che nella missiva di mancata adesione alla negoziazione assistita che vi era incompatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta. In sostanza, la compagnia ha impiegato una formula meramente riproduttiva del dato normativo, senza consentire all'interessato di comprendere a pieno la scelta operata. Come anticipato, l'obbligo di motivazione che incombe sull'assicurazione gli impone, ad avviso del giudicante, di esplicitare in modo compiuto le ragioni poste alla base del rifiuto, come peraltro si desume dall'art. 6 del d.m. e dall'intera disciplina che regola il diritto di accesso, volta ad assicurare una effettiva tutela agli interessati, sia che la stessa si attui attraverso l'ostensione dei documenti richiesti, sia che si traduca invece in un rifiuto dell'accesso motivato e legittimo. La necessità, per l'assicurazione, di specificare le ragioni del rifiuto si coglie anche dalla lettura del comma 2-bis dell'art. 148, che, al fine di prevenire e contrastare eventuali richieste risarcitorie di origine fraudolenta, consente alle imprese assicuratrici di non formulare offerte risarcitorie entro gli ordinari termini di 60 e 90 giorni previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. In particolare, le imprese possono avvalersi di tale facoltà quando dalla consultazione dell'archivio informatico emergano degli indici di anomalia in relazione ai soggetti e ai veicoli coinvolti nel sinistro,
o quando altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici installati sui veicoli (scatole nere), ovvero ancora quando siano emersi a seguito di una perizia che documenti l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nel caso in cui la compagnia decida di non formulare l'offerta, la scelta va comunicata al danneggiato, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, la compagnia stessa è tenuta ad assumere le determinazioni definitive in ordine alla richiesta di risarcimento. pagina 2 di 3 In questa ipotesi, la compagnia può astenersi definitivamente dal formulare l'offerta di risarcimento qualora entro il predetto termine, presenti querela, nei casi in cui è prescritta, informandone contestualmente l'assicurato. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 148 prevede che rimane comunque salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'art. 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. Com'è dato vedere, nel caso in cui emergano i particolari indicatori di frode contemplati dalle disposizioni richiamate, l'assicurazione è comunque tenuta a comunicare all'assicurato l'eventuale querela sporta, rendendolo quindi edotto delle specifiche ragioni che impediscono (ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 2 bis dell'art. 148) l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti e dell'istanza risarcitoria. In ultima battuta, la lettura che pone a carico dell'assicurazione un onere di specifica motivazione delle ragioni del diniego di accesso appare più in linea con quella che è la situazione di squilibrio che caratterizza i rapporti tra l'interessato e la compagnia assicurativa. L'indubbia posizione di vantaggio di cui gode l'assicurazione, titolare del fascicolo istruttorio e legittimata ad accedere a banche dati e ad acquisire informazioni presso organi di polizia (cfr. art. 148, co. 4), porta a prediligere un'interpretazione volta al riequilibrio dei rapporti con gli interessati, di modo che questi, venendo a conoscenza delle specifiche ragioni che impediscono l'accesso, siano messi nelle condizioni di poter esercitare i propri diritti, valutando se del caso eventuali iniziative giudiziarie. Per tutte le ragioni esplicitate, si ritiene che la condotta tenuta dalla compagnia assicuratrice nel corso della fase stragiudiziale sia stata tale da indurre legittimamente l'interessato ad agire in giudizio per ottenere l'accesso agli atti, stante la genericità dei motivi di diniego opposti. Peraltro, avendo la compagnia dapprima rifiutato la richiesta di risarcimento per una accertata carenza di nesso eziologico tra i danni e la dinamica del sinistro, ed avendo fatto esplicito riferimento al fascicolo istruttorio, è lecito supporre che l'attore sia stato indotto a ritenere che l'assicurazione convenuta fosse in possesso di documentazione o quantomeno di una perizia. Appurata, alla luce di quanto fin qui dedotto, la violazione dell'obbligo di motivazione gravante sulla compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 146, va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di consegna dei documenti stessi, atteso che l'assicurazione ha allegato i documenti di cui si chiede l'ostensione. Va però rilevato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che le stesse debbano seguire la soccombenza ai sensi parametri minimi (tenuto conto della natura della causa, avente ad oggetto non tanto la richiesta risarcitoria – per la quale non ricorrono i presupposti, quanto lo strumentale accesso ai documenti richiesti) previsti dal d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche per le cause di valore ricompreso fino a 1.100 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di consegna dei documenti;
accerta la violazione da parte della compagnia assicurativa dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni;
condanna la compagnia convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in € 332,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre contributo unificato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari pagina 3 di 3