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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28415/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Napoli, Viale Gramsci n. 17/B, presso lo studio legale Ansaldi & Partners, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pagano per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio dell'avv. Luciano
Lione che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 5240/2021, emesso in data 11/3/2021 e notificato il 22/3/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla , il pagamento della somma di € 5.001,94 oltre interessi e Parte_1
spese, in favore della a saldo di n. 3 fatture concernenti Controparte_1
prestazioni di servizi pubblicitari.
La (di seguito, per brevità, solo “ ”) ha spiegato opposizione al Parte_1 Pt_1 citato decreto ingiuntivo, chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere:
1. In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo;
2. Dichiarare tenuto e condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la società al Controparte_1 risarcimento per lite temeraria con obbligo di devoluzione dell'intero importo in beneficenza;
4.
Condannare la società al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del giudizio anche in relazione al comportamento tenuto dalla pretesa creditrice, oltre IVA. e
CPA. nelle misure di legge”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) che un agente della Controparte_1
durante una telefonata intercorsa nel gennaio 2016, le aveva prospettato la possibilità di accedere a un'offerta vantaggiosa in ordine al prezzo richiesto per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie cui era interessata per la propria attività; 2) che, dopo un primo appuntamento tenutosi presso la propria sede al fine di ottenere maggiori informazioni utili, aveva in definitiva deciso di non accettare la predetta offerta, conseguentemente non riempiendo il modulo già precompilato dall'agente, in quanto pagina 2 di 6 poco chiaro, e rinviando la decisione a un secondo incontro, in concreto mai verificatosi;
3) che successivamente la le aveva inviato a mezzo mail delle richieste di pagamento di talune CP_1
fatture, tutte contestate, emesse in forza di un contratto mai sottoscritto, e a titolo di corrispettivo di un servizio di cui non aveva in concreto goduto;
4) l'infruttuosità dei molteplici inviti a desistere dal formulare illegittime richieste di pagamento rivolti alla la quale aveva in ultimo ottenuto da CP_1
questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 5240/2021; 5) la competenza, ex artt. 19 e 20 c.p.c., del
Tribunale di Napoli Nord, posto che l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta a Marano di Napoli
(Na), dove era stabilita la propria sede e dove avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione;
6) di non aver mai concluso alcun accordo con l'opposta, e pertanto proponeva il disconoscimento ex artt.
2719 c.c. e 214 c.p.c. della sottoscrizione apparentemente apposta, dalla propria legale rappresentante, sul contratto in esecuzione del quale la aveva emesso le fatture azionate in monitorio, CP_1
trattandosi in ogni caso di una copia fotostatica;
7) l'infondatezza, dunque, della pretesa creditoria avanzata oggetto d'ingiunzione, non avendo in concreto mai usufruito di alcun servizio fornito dalla stessa;
8) che ricorrevano, pertanto, i presupposti per la condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in giudizio la (di seguito, per brevità, solo Controparte_1
), chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] II. Nel merito rigettare CP_1
l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, per come richiesto, il decreto ingiuntivo opposto;
III. in subordine nella denegata eventualità di accoglimento, anche parziale dell'opposizione, e quindi di revoca del decreto o di declaratoria di inefficacia e/o nullità dello stesso, in via alternativa e gradata condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto, in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidare, in subordine, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, con quantificazione anche in via equitativa”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, posto che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., qualora sia convenuta una persona fisica o una persona giuridica sono alternativamente competenti il foro generale o i fori facoltativi;
1a) che, infatti, l'oggetto del presente giudizio era rappresentato dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con conseguente applicabilità, pertanto, del foro del creditore ex art. 1182, co. 3, c.p.c., sito a Roma;
2) di aver sottoscritto tre contratti con la , la quale, in occasione della stipula, Parte_1
aveva altresì espressamente autorizzato la deducente e il proprio istituto bancario – del quale aveva fornito le coordinate bancarie – ad addebitare e domiciliare direttamente le fatture;
3) che l'opponente aveva genericamente disconosciuto uno solo dei tre accordi sottoscritti – senza, peraltro, indicare quale pagina 3 di 6 – in concreto riportanti, tuttavia, il suo timbro e l'indicazione di tutti i suoi dati sociali e fiscali di riferimento, nonché la sottoscrizione dell'amministratore dell'epoca, nonché unico socio della stessa,
AN LI;
4) che l'opponente aveva, comunque, dato parziale esecuzione ai predetti contratti, provvedendo al pagamento della fattura n. VD 030637 del 31/7/2013 di importo pari a € 559,98; 5) di aver dunque sollecitato la ET a provvedere al saldo delle ulteriori fatture emesse, senza mai ricevere, da parte della stessa, alcuna contestazione in ordine all'esistenza del citato rapporto contrattuale;
6) che, ove ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dalla controparte, formulava apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, avendo parte opposta rinunciato all'escussione dei testi ammessi;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Occorre preliminarmente ribadire il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, già espresso con l'ordinanza del 26/2/2022, che qui si intende riportata.
Passando all'esame del merito, si rende anzitutto necessario rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord.,
21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
pagina 4 di 6 Ebbene la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui Controparte_1
interessa: 1) n. 3 contratti conclusi con la , nel luglio 2016, aventi a oggetto la Parte_1
pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in favore di quest'ultima; 2) il modulo Sepa con la sottoscrizione del quale l'opponente l'aveva autorizzata ad addebitare e domiciliare direttamente le fatture sul proprio conto corrente, del quale aveva dunque fornito le relative coordinate;
3) le fatture azionate in monitorio e la copia delle inserzioni pubblicitarie realizzate sui diversi quotidiani in favore della ET;
4) le missive del 30/12/2016 e del 4/4/2018 – unitamente alle ricevute di avvenuta consegna delle stesse all'opponente – con le quali aveva intimato a quest'ultima di provvedere al pagamento delle fatture rimaste insolute;
5) la copia della fattura n. VD 030637 del 31/7/2016, di importo pari a € 559,98, saldata dalla ET;
6) l'estratto del registro VA relativo all'anno 2016 (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
Si osserva, con riferimento ai suddetti documenti, che l'avvenuto disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta sulla proposta di contratto – peraltro neppure specificatamente individuata tra le tre proposte allegate dall'opposta – avente a oggetto la pubblicazione, da parte della di inserzioni pubblicitarie in proprio favore, non è significativa, in quanto il citato contratto CP_1
non necessita di forma scritta ad probationem, né ad subtantiam, essendone dunque consentito il perfezionamento anche “per facta concludentia”.
Ciò posto, si rileva che la avvenuta adesione della alle suddette proposte di Parte_1
contratto è certamente avvenuta per facta concludentia a seguito della compilazione, da parte della stessa, del modulo SEPA – non oggetto di disconoscimento – con cui aveva consentito l'addebito diretto delle fatture emesse dalla sul proprio conto corrente, e del pagamento – circostanza, CP_1
questa, non contestata – della fattura n. VD 030637 del 31/7/2016 di € 559,98, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese in proprio favore dalla suddetta società (cfr. doc. nn. 2 e 11 acclusi al fascicolo di parte opposta).
Osserva pertanto il Tribunale che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscano l'incombente probatorio posto a carico dell'opposta, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la realizzazione di inserzioni pubblicitarie in favore della , e allegato l'inadempimento della Parte_1
controparte, consistito nel mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio.
Va aggiunto che la a ulteriore riscontro del proprio credito, ha dimostrato di aver adempiuto le CP_1
proprie obbligazioni, allegando le copie delle inserzioni pubblicitarie realizzate in favore della Pt_1
(cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opposta).
pagina 5 di 6 Spettava, pertanto, a parte opponente fornire la prova del fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, onere non assolto da parte della , la quale si è meramente limitata a eccepire Pt_1
l'omessa sottoscrizione di un accordo con l'opposta e di non aver usufruito di alcun servizio da quest'ultima reso in suo favore.
Del resto, non risulta in atti che la , in fase stragiudiziale e dopo aver ricevuto le fatture – Pt_1
nonché dopo aver ricevuto le missive con le quali l'opposta le aveva intimato di provvedere al saldo di quanto dovuto – avesse formulato contestazioni specifiche in ordine alla debenza delle somme richieste.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dall'opposta.
In conclusione, l'opposizione avanzata dalla deve essere rigettata, con conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 5240/2021.
Dal rigetto dell'opposizione proposta dalla deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Pt_1
spiegata dalla medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, considerata la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata dalla confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5240/2021;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1
delle spese di lite in favore della , che liquida in € Controparte_1
2.127,00, oltre spese generali, VA e Cpa come per legge.
Roma, 13/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28415 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024, svolta mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
TRA
(P. VA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Napoli, Viale Gramsci n. 17/B, presso lo studio legale Ansaldi & Partners, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Pagano per procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t. elettivamente domiciliata a Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, presso lo studio dell'avv. Luciano
Lione che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza l'esposizione dello
“svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009,
n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e i verbali di causa.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti e, sia pure brevemente, le rispettive deduzioni ed eccezioni.
Con decreto n. 5240/2021, emesso in data 11/3/2021 e notificato il 22/3/2021, questo Tribunale ha ingiunto alla , il pagamento della somma di € 5.001,94 oltre interessi e Parte_1
spese, in favore della a saldo di n. 3 fatture concernenti Controparte_1
prestazioni di servizi pubblicitari.
La (di seguito, per brevità, solo “ ”) ha spiegato opposizione al Parte_1 Pt_1 citato decreto ingiuntivo, chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, così provvedere:
1. In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo;
2. Dichiarare tenuto e condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la società al Controparte_1 risarcimento per lite temeraria con obbligo di devoluzione dell'intero importo in beneficenza;
4.
Condannare la società al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del giudizio anche in relazione al comportamento tenuto dalla pretesa creditrice, oltre IVA. e
CPA. nelle misure di legge”.
A tal fine, l'opponente ha sostanzialmente eccepito: 1) che un agente della Controparte_1
durante una telefonata intercorsa nel gennaio 2016, le aveva prospettato la possibilità di accedere a un'offerta vantaggiosa in ordine al prezzo richiesto per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie cui era interessata per la propria attività; 2) che, dopo un primo appuntamento tenutosi presso la propria sede al fine di ottenere maggiori informazioni utili, aveva in definitiva deciso di non accettare la predetta offerta, conseguentemente non riempiendo il modulo già precompilato dall'agente, in quanto pagina 2 di 6 poco chiaro, e rinviando la decisione a un secondo incontro, in concreto mai verificatosi;
3) che successivamente la le aveva inviato a mezzo mail delle richieste di pagamento di talune CP_1
fatture, tutte contestate, emesse in forza di un contratto mai sottoscritto, e a titolo di corrispettivo di un servizio di cui non aveva in concreto goduto;
4) l'infruttuosità dei molteplici inviti a desistere dal formulare illegittime richieste di pagamento rivolti alla la quale aveva in ultimo ottenuto da CP_1
questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 5240/2021; 5) la competenza, ex artt. 19 e 20 c.p.c., del
Tribunale di Napoli Nord, posto che l'obbligazione dedotta in giudizio era sorta a Marano di Napoli
(Na), dove era stabilita la propria sede e dove avrebbe dovuto essere adempiuta la prestazione;
6) di non aver mai concluso alcun accordo con l'opposta, e pertanto proponeva il disconoscimento ex artt.
2719 c.c. e 214 c.p.c. della sottoscrizione apparentemente apposta, dalla propria legale rappresentante, sul contratto in esecuzione del quale la aveva emesso le fatture azionate in monitorio, CP_1
trattandosi in ogni caso di una copia fotostatica;
7) l'infondatezza, dunque, della pretesa creditoria avanzata oggetto d'ingiunzione, non avendo in concreto mai usufruito di alcun servizio fornito dalla stessa;
8) che ricorrevano, pertanto, i presupposti per la condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Si è costituita in giudizio la (di seguito, per brevità, solo Controparte_1
), chiedendo di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[…] II. Nel merito rigettare CP_1
l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare, per come richiesto, il decreto ingiuntivo opposto;
III. in subordine nella denegata eventualità di accoglimento, anche parziale dell'opposizione, e quindi di revoca del decreto o di declaratoria di inefficacia e/o nullità dello stesso, in via alternativa e gradata condannare l'opponente al pagamento del corrispettivo dovuto, in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidare, in subordine, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, con quantificazione anche in via equitativa”.
L'opposta, in sintesi, ha rappresentato: 1) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, posto che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., qualora sia convenuta una persona fisica o una persona giuridica sono alternativamente competenti il foro generale o i fori facoltativi;
1a) che, infatti, l'oggetto del presente giudizio era rappresentato dall'adempimento dell'obbligazione di pagamento della somma oggetto di ingiunzione, con conseguente applicabilità, pertanto, del foro del creditore ex art. 1182, co. 3, c.p.c., sito a Roma;
2) di aver sottoscritto tre contratti con la , la quale, in occasione della stipula, Parte_1
aveva altresì espressamente autorizzato la deducente e il proprio istituto bancario – del quale aveva fornito le coordinate bancarie – ad addebitare e domiciliare direttamente le fatture;
3) che l'opponente aveva genericamente disconosciuto uno solo dei tre accordi sottoscritti – senza, peraltro, indicare quale pagina 3 di 6 – in concreto riportanti, tuttavia, il suo timbro e l'indicazione di tutti i suoi dati sociali e fiscali di riferimento, nonché la sottoscrizione dell'amministratore dell'epoca, nonché unico socio della stessa,
AN LI;
4) che l'opponente aveva, comunque, dato parziale esecuzione ai predetti contratti, provvedendo al pagamento della fattura n. VD 030637 del 31/7/2013 di importo pari a € 559,98; 5) di aver dunque sollecitato la ET a provvedere al saldo delle ulteriori fatture emesse, senza mai ricevere, da parte della stessa, alcuna contestazione in ordine all'esistenza del citato rapporto contrattuale;
6) che, ove ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dalla controparte, formulava apposita istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..
L'attività istruttoria si è svolta interamente in via documentale, avendo parte opposta rinunciato all'escussione dei testi ammessi;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Occorre preliminarmente ribadire il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, già espresso con l'ordinanza del 26/2/2022, che qui si intende riportata.
Passando all'esame del merito, si rende anzitutto necessario rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova,
a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
Il suddetto criterio di ripartizione dell'onere probatorio va evidentemente coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate dall'attore produce l'effetto che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova (ex multis: Cass. Civ. Sez. VI - 2 Ord.,
21/08/2012, n. 14594; Cass. Civ. Sez. III, 06/10/2015, n. 19896).
pagina 4 di 6 Ebbene la ha prodotto, a supporto della propria pretesa, per quanto qui Controparte_1
interessa: 1) n. 3 contratti conclusi con la , nel luglio 2016, aventi a oggetto la Parte_1
pubblicazione di inserzioni pubblicitarie in favore di quest'ultima; 2) il modulo Sepa con la sottoscrizione del quale l'opponente l'aveva autorizzata ad addebitare e domiciliare direttamente le fatture sul proprio conto corrente, del quale aveva dunque fornito le relative coordinate;
3) le fatture azionate in monitorio e la copia delle inserzioni pubblicitarie realizzate sui diversi quotidiani in favore della ET;
4) le missive del 30/12/2016 e del 4/4/2018 – unitamente alle ricevute di avvenuta consegna delle stesse all'opponente – con le quali aveva intimato a quest'ultima di provvedere al pagamento delle fatture rimaste insolute;
5) la copia della fattura n. VD 030637 del 31/7/2016, di importo pari a € 559,98, saldata dalla ET;
6) l'estratto del registro VA relativo all'anno 2016 (cfr. documentazione acclusa al fascicolo di parte opposta).
Si osserva, con riferimento ai suddetti documenti, che l'avvenuto disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta sulla proposta di contratto – peraltro neppure specificatamente individuata tra le tre proposte allegate dall'opposta – avente a oggetto la pubblicazione, da parte della di inserzioni pubblicitarie in proprio favore, non è significativa, in quanto il citato contratto CP_1
non necessita di forma scritta ad probationem, né ad subtantiam, essendone dunque consentito il perfezionamento anche “per facta concludentia”.
Ciò posto, si rileva che la avvenuta adesione della alle suddette proposte di Parte_1
contratto è certamente avvenuta per facta concludentia a seguito della compilazione, da parte della stessa, del modulo SEPA – non oggetto di disconoscimento – con cui aveva consentito l'addebito diretto delle fatture emesse dalla sul proprio conto corrente, e del pagamento – circostanza, CP_1
questa, non contestata – della fattura n. VD 030637 del 31/7/2016 di € 559,98, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese in proprio favore dalla suddetta società (cfr. doc. nn. 2 e 11 acclusi al fascicolo di parte opposta).
Osserva pertanto il Tribunale che le suddette produzioni documentali, alla luce dei citati principi giurisprudenziali, esauriscano l'incombente probatorio posto a carico dell'opposta, avendo la stessa dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente a oggetto la realizzazione di inserzioni pubblicitarie in favore della , e allegato l'inadempimento della Parte_1
controparte, consistito nel mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio.
Va aggiunto che la a ulteriore riscontro del proprio credito, ha dimostrato di aver adempiuto le CP_1
proprie obbligazioni, allegando le copie delle inserzioni pubblicitarie realizzate in favore della Pt_1
(cfr. doc. n. 3 accluso al fascicolo di parte opposta).
pagina 5 di 6 Spettava, pertanto, a parte opponente fornire la prova del fatto modificativo, estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, onere non assolto da parte della , la quale si è meramente limitata a eccepire Pt_1
l'omessa sottoscrizione di un accordo con l'opposta e di non aver usufruito di alcun servizio da quest'ultima reso in suo favore.
Del resto, non risulta in atti che la , in fase stragiudiziale e dopo aver ricevuto le fatture – Pt_1
nonché dopo aver ricevuto le missive con le quali l'opposta le aveva intimato di provvedere al saldo di quanto dovuto – avesse formulato contestazioni specifiche in ordine alla debenza delle somme richieste.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dunque riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio dall'opposta.
In conclusione, l'opposizione avanzata dalla deve essere rigettata, con conferma del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 5240/2021.
Dal rigetto dell'opposizione proposta dalla deriva il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Pt_1
spiegata dalla medesima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014, considerata la riduzione dovuta all'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata dalla confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5240/2021;
2. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1
delle spese di lite in favore della , che liquida in € Controparte_1
2.127,00, oltre spese generali, VA e Cpa come per legge.
Roma, 13/3/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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