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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1686/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2796/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007630724000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820190007630724000 relativa a IVA anno 2016, per un importo di € 9.893,90, derivante dal controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72 della dichiarazione IVA 2017
Nel ricorso introduttivo il contribuente articolava undici motivi di illegittimità, tra cui
- :omessa sottoscrizione;
- inesistenza della notifica PEC;
- assenza di conformità della cartella;
- omessa notifica dell'atto presupposto (comunicazione d'irregolarità 17/05/2018);
- difetto di motivazione;
- violazione art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 6, comma 5, L. 212/2000;
- violazione art. 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997;
- inesistenza della firma del ruolo;
- erroneo computo degli interessi;
- violazione art. 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997;
- inesistenza della pretesa. [
L'Agente della IO rimaneva contumace, pur avendo chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima si costituiva producendo ampia documentazione e difese, tra cui:
1. dimostrazione dell'avvenuta notifica della comunicazione d'irregolarità n. 0037809117401 del 29.05.2018;
2. prova che l'IVA a debito di € 6.750,00 era esposta nel quadro VL della dichiarazione IVA/2017 e mai versata;
faceva riferimento a giurisprudenza sulla non obbligatorietà dell'avviso bonario in caso di mero omesso versamento.
La CGT di Primo Grado accoglieva il ricorso, ritenendo:
- che la cartella, avendo riportato nella motivazione gli estremi della comunicazione di irregolarità e la data di presunta consegna, comportasse un'inversione dell'onere della prova;
- che, non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate – IO, essa non avesse fornito prova della notifica della comunicazione;
- che ciò determinasse la nullità della cartella, ritenendo applicabile l'art. 6, comma 5, L. 212/2000.
La sentenza richiamava inoltre alcuni precedenti di merito (CTP Reggio Emilia 2007; CTR Campania 2008), ritenendo che la sola menzione dell'avviso bonario non fosse sufficiente a provarne la notifica.
Avverso tale decisione Agenzia Entrate – IO proponeva appello, sostenendo:
- erronea interpretazione dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000;
. non necessità dell'avviso bonario in caso di imposta dichiarata e non versata;
. regolarità della notifica PEC;
- infondatezza di tutte le eccezioni;
- erroneità della condanna alle spese a carico dell'Agente della IO.
L'Agenzia delel Entrate proponeva appello incidentale rappresentando che:
- il contribuente ha notificato il ricorso esclusivamente all'Agente della IO;
- l'Ufficio si è costituito in giudizio una volta venuto a conoscenza del contenzioso per effetto della chiamata in causa di quest'ultimo, allegando documenti e difese a sostegno della legittimità del proprio operato;
- l'Agente della IO è rimasto contumace. nella denegata ma non temuta ipotesi in cui l'On. Corte adita dovesse confermare la statuizione di cui al primo grado, si chiede di tenere indenne l'Amministrazione scrivente da ogni conseguenza pregiudizievole relativa ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato non risulta costituito nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Erroneità del presupposto accolto in primo grado
La sentenza impugnata fonda l'annullamento della cartella su due assunti:
a) la comunicazione di irregolarità, essendo richiamata in cartella, avrebbe natura integrativa della motivazione;
b) la sua mancata prova di notifica determinerebbe nullità della cartella, essendo in obbligo ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000.
Tali conclusioni sono errate.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che L'avviso bonario non è obbligatorio quando l'iscrizione a ruolo deriva da mero omesso versamento di imposta dichiarata;
L'art. 6, co. 5, L. 212/2000 si applica solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di imposta dichiarata e non versata;
L'indicazione dell'avviso bonario nella cartella non determina alcuna presunzione di obbligatorietà dello stesso. Il primo giudice ha quindi ipotizzato un automatismo probatorio non previsto dalla legge e una errata inversione dell'onere della prova.
La documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (dichiarazione IVA 2017, quadro VL, mancati F24) dimostra che l'imposta di € 6.750,00 era interamente dichiarata dal contribuente;
non è mai stata versata;
nessuna “incertezza” sussisteva al riguardo. La sentenza deve pertanto essere integralmente riformata.
2. Sulle eccezioni del contribuente accolte in primo grado
2.1. Notifica via PEC
Il primo giudice non ha valutato la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, che dava piena prova della notifica. L'atto era notificato secondo l'art. 26 DPR 602/1973, come modificato dal
D.L. 78/2010. Tra l'altro la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene valida la notifac per PEC del documento in PDF (Cass. 3805/2018: PEC PDF valida;
Cass. SS.UU. 10266/2018: equivalenza PDF/P7M).
2.2. Sottoscrizione del ruolo
La sentenza va riformata: il ruolo è validato informaticamente ai sensi dell'art. 1, c.
5-ter, DPR 602/1973.
2.3. Inesistenza della pretesa tributaria
Il primo giudice non ha valutato la documentazione dell'Ufficio che mostrava:
- IVA dichiarata dal contribuente, - nessun versamento effettuato,
- essuna prova contraria.
3. Sulla legittimazione passiva e sulla condanna alle spese
La condanna dell'Agente della IO alle spese è erronea, perché le censure riguardavano la fase di liquidazione dell'imposta, di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
l'AdER non è legittimata a difendere atti impositivi e la chiamata in causa ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 è stata effettuata correttamente.
La sentenza va riformata anche su questo punto anche per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – IO;
accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa;
riforma integralmente - compresa la statuizione sulle spese - la sentenza n. 132/2023 della CGT I grado
Siracusa; conferma la piena legittimità della cartella n. 29820190007630724000; condanna il contribuente alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 ciascuno a favore di ADER e dell'Agenia delle Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29.1.26 …
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2796/2023 depositato il 23/05/2023
proposto da
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 132/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 12/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007630724000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29820190007630724000 relativa a IVA anno 2016, per un importo di € 9.893,90, derivante dal controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72 della dichiarazione IVA 2017
Nel ricorso introduttivo il contribuente articolava undici motivi di illegittimità, tra cui
- :omessa sottoscrizione;
- inesistenza della notifica PEC;
- assenza di conformità della cartella;
- omessa notifica dell'atto presupposto (comunicazione d'irregolarità 17/05/2018);
- difetto di motivazione;
- violazione art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 6, comma 5, L. 212/2000;
- violazione art. 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997;
- inesistenza della firma del ruolo;
- erroneo computo degli interessi;
- violazione art. 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997;
- inesistenza della pretesa. [
L'Agente della IO rimaneva contumace, pur avendo chiamato in causa l'Agenzia delle Entrate.
Quest'ultima si costituiva producendo ampia documentazione e difese, tra cui:
1. dimostrazione dell'avvenuta notifica della comunicazione d'irregolarità n. 0037809117401 del 29.05.2018;
2. prova che l'IVA a debito di € 6.750,00 era esposta nel quadro VL della dichiarazione IVA/2017 e mai versata;
faceva riferimento a giurisprudenza sulla non obbligatorietà dell'avviso bonario in caso di mero omesso versamento.
La CGT di Primo Grado accoglieva il ricorso, ritenendo:
- che la cartella, avendo riportato nella motivazione gli estremi della comunicazione di irregolarità e la data di presunta consegna, comportasse un'inversione dell'onere della prova;
- che, non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate – IO, essa non avesse fornito prova della notifica della comunicazione;
- che ciò determinasse la nullità della cartella, ritenendo applicabile l'art. 6, comma 5, L. 212/2000.
La sentenza richiamava inoltre alcuni precedenti di merito (CTP Reggio Emilia 2007; CTR Campania 2008), ritenendo che la sola menzione dell'avviso bonario non fosse sufficiente a provarne la notifica.
Avverso tale decisione Agenzia Entrate – IO proponeva appello, sostenendo:
- erronea interpretazione dell'art. 6, co. 5, L. 212/2000;
. non necessità dell'avviso bonario in caso di imposta dichiarata e non versata;
. regolarità della notifica PEC;
- infondatezza di tutte le eccezioni;
- erroneità della condanna alle spese a carico dell'Agente della IO.
L'Agenzia delel Entrate proponeva appello incidentale rappresentando che:
- il contribuente ha notificato il ricorso esclusivamente all'Agente della IO;
- l'Ufficio si è costituito in giudizio una volta venuto a conoscenza del contenzioso per effetto della chiamata in causa di quest'ultimo, allegando documenti e difese a sostegno della legittimità del proprio operato;
- l'Agente della IO è rimasto contumace. nella denegata ma non temuta ipotesi in cui l'On. Corte adita dovesse confermare la statuizione di cui al primo grado, si chiede di tenere indenne l'Amministrazione scrivente da ogni conseguenza pregiudizievole relativa ad entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato non risulta costituito nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Erroneità del presupposto accolto in primo grado
La sentenza impugnata fonda l'annullamento della cartella su due assunti:
a) la comunicazione di irregolarità, essendo richiamata in cartella, avrebbe natura integrativa della motivazione;
b) la sua mancata prova di notifica determinerebbe nullità della cartella, essendo in obbligo ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000.
Tali conclusioni sono errate.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che L'avviso bonario non è obbligatorio quando l'iscrizione a ruolo deriva da mero omesso versamento di imposta dichiarata;
L'art. 6, co. 5, L. 212/2000 si applica solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nel caso di imposta dichiarata e non versata;
L'indicazione dell'avviso bonario nella cartella non determina alcuna presunzione di obbligatorietà dello stesso. Il primo giudice ha quindi ipotizzato un automatismo probatorio non previsto dalla legge e una errata inversione dell'onere della prova.
La documentazione prodotta in giudizio dall'Ufficio (dichiarazione IVA 2017, quadro VL, mancati F24) dimostra che l'imposta di € 6.750,00 era interamente dichiarata dal contribuente;
non è mai stata versata;
nessuna “incertezza” sussisteva al riguardo. La sentenza deve pertanto essere integralmente riformata.
2. Sulle eccezioni del contribuente accolte in primo grado
2.1. Notifica via PEC
Il primo giudice non ha valutato la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa, che dava piena prova della notifica. L'atto era notificato secondo l'art. 26 DPR 602/1973, come modificato dal
D.L. 78/2010. Tra l'altro la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene valida la notifac per PEC del documento in PDF (Cass. 3805/2018: PEC PDF valida;
Cass. SS.UU. 10266/2018: equivalenza PDF/P7M).
2.2. Sottoscrizione del ruolo
La sentenza va riformata: il ruolo è validato informaticamente ai sensi dell'art. 1, c.
5-ter, DPR 602/1973.
2.3. Inesistenza della pretesa tributaria
Il primo giudice non ha valutato la documentazione dell'Ufficio che mostrava:
- IVA dichiarata dal contribuente, - nessun versamento effettuato,
- essuna prova contraria.
3. Sulla legittimazione passiva e sulla condanna alle spese
La condanna dell'Agente della IO alle spese è erronea, perché le censure riguardavano la fase di liquidazione dell'imposta, di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
l'AdER non è legittimata a difendere atti impositivi e la chiamata in causa ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 è stata effettuata correttamente.
La sentenza va riformata anche su questo punto anche per effetto della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia
accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – IO;
accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate – DP Siracusa;
riforma integralmente - compresa la statuizione sulle spese - la sentenza n. 132/2023 della CGT I grado
Siracusa; conferma la piena legittimità della cartella n. 29820190007630724000; condanna il contribuente alle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.000,00 ciascuno a favore di ADER e dell'Agenia delle Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29.1.26 …
Il Relatore Il Presidente