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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 783/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALEOTTI SAMUELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PINNA GIACOMO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , con il patrocinio dell'Avv. MASOTTI GIULIO (CF Controparte_1 P.IVA_1
; C.F._2
(CF )-contumace Controparte_2 C.F._3
(CF -contumace Controparte_3 C.F._4
(CF )- contumace Controparte_4 P.IVA_2
(CF )- contumace CP_5 Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021
CONCLUSIONI
In data 2-15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze, adversa ed contrariis reiecta, in riforma della sentenza n. 2834/2021 R.G. 18492/2013 emessa dal Tribunale di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: - ordinare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in considerazione dell'entità delle somme illegittimamente richieste all'appellante e del gravissimo danno che deriverebbe dall'eventuale procedura esecutiva proposta in forza di detta sentenza. - accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della sentenza di primo grado n. 2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze per i motivi di cui alla superiore espositiva e per l'effetto - rimettere la causa iscritta al r.g. n° 18492/2013 del Tribunale di Firenze al giudice competente di primo grado e/o per l'effetto annullata la sentenza citata, dichiarare estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
- in tutti gli altri casi, accertare e dichiarare il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa: respingere l'appello in ogni sua parte, perché infondato in fatto e in diritto;
nella denegata e non creduta ipotesi di ravvisata nullità della sentenza di primo grado, decidere la causa nel merito accogliendo integralmente le conclusioni rassegnate in atti dalla allora parte attrice in favore della cessionaria
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio” Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 2834/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021, che, in accoglimento della revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da (quale cessionaria del credito di titolarità del Controparte_1
CR IL s.p.a.), aveva dichiarato l'inefficacia del trust denominato “MEGS TRUST” costituito in data 14.1.2010 da e ai rogiti del Notaio di Firenze CP_6 Parte_1 Per_1
(rep. n. 51658 e racc. n. 7062), con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite;
aveva, inoltre, dichiarato estinta la causa limitatamente ai rapporti tra
[...] nei riguardi dei convenuti Parte_2 CP_5 Parte_3 Pt_1
, e aveva, infine,
[...] Controparte_7 Controparte_4 condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attrice. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – CR IL s.p.a. aveva convenuto in giudizio e , in proprio CP_6 Parte_1
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia , nonché Controparte_3 [...]
e , esponendo: CP_7 Controparte_2
-) di essere creditrice, nei confronti di e , di consistenti importi derivanti CP_6 Parte_1 dalla stipula di mutui ipotecari oltre che dal rilascio di fideiussioni a favore delle società
e della ES s.a.s del rag. SI AR & C.; Controparte_8
pagina 2 di 12 -) inoltre, CR IL era, altresì, creditrice di , quale socio accomandatario CP_6 Cont della società per i ratei di ammortamento non pagati in Parte_3 relazione ad altro contratto di mutuo stipulato il 13.12.2006;
-) che il credito residuo della banca, in sola linea capitale, ammontava, nei riguardi di
[...]
ad € 1.742.897,45 e, nei riguardi di , ad € 1.276.192,72; CP_6 Parte_1
-) che, a seguito di ispezione ipotecaria, era emerso che i debitori con atto pubblico Persona_2 del 14.1.2010, a rogito Notaio di Firenze (rep. n. 51658; racc. n. 7062) avevano conferito, Per_1 nel Trust denominato “MEGS Trust”, regolato dalla legge inglese, gli immobili di loro proprietà ubicati in Firenze Via Giovanni di Milano n. 34 ed in Via Fra' Domenico Buonvicini n. 26/28, oltre che in Forte dei Marmi (LU) loc. Gianamore Via Carrara n. 1 e in Quarrata (PT), frazione Tizzana
Via Martelli n. 29;
-) che il trust, il cui trustee era , era stato costituito al fine di consentire Controparte_7 alle beneficiarie e “di godere dei frutti del fondo conferito in Controparte_3 Controparte_2
, con la precisazione che esse “potevano abitare l'immobile o gli immobili conferiti in CP_4 CP_4
e che ne potevano fruire e godere in qualsiasi modo consentito dalla legge”;
-) che, in realtà, il trust era finalizzato a sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale dei creditori, con la conseguenza che lo stesso era da considerarsi sham (fasullo, simulato e, per il diritto anglosassone, inefficace);
-) che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'accoglimento della revocatoria ex art. 2901
c.c. costituiti: i) dall'anteriorità dei crediti, essendo sia il contratto di mutuo ipotecario che il rilascio delle fideiussioni precedenti all'atto del 14.1.2010; ii) dall' eventus damni, dal momento che con la costituzione del trust e si era spogliati di una parte CP_6 Parte_1 consistente del loro patrimonio;
iii) dalla consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni creditorie, tenuto anche conto della natura gratuita del trust.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di nullità e/o la simulazione del trust denominato
“Megs Trust” e, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. Cont 1.2. – A seguito del fallimento della società “ a di e del socio Parte_4 accomandatario , si costituiva in giudizio la Curatela, facendo proprie le azioni CP_6 spiegate dalla con riferimento alla posizione del debitore fallito. CP_9
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo, innanzi tutto, il difetto di Parte_1 legittimazione passiva della figlia , in quanto mera beneficiaria del trust;
per il Controparte_3 resto, contestava integralmente le domande proposte nei loro confronti di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 12 1.4. – Si costituiva in giudizio anche , rilevando anch'ella la sua qualità di mera Controparte_2 beneficiaria del trust e chiedendo, quindi, l'estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.5. – Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi la cessazione della Controparte_7 materia del contendere nei suoi confronti, stante la revoca dell'incarico di trustee a favore della società Controparte_4
1.6. – Si costituiva in giudizio sollevando eccezioni in Controparte_4 rito e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
1.7. – In corso di causa, la Curatela rinunciava agli atti nei confronti di , Parte_1 [...]
e rinuncia che veniva regolarmente accettata CP_7 Controparte_4 dalle parti.
1.8. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) nonostante l'alienazione, all'esito delle varie procedure esecutive instaurate, dei beni conferiti in trust, la banca conservava l'interesse ad agire nei confronti della in quanto, nonostante Pt_1 avesse percepito parte del ricavato della vendita dei beni in Forte dei Marmi, la debitrice era titolare del diritto di proprietà di ulteriori immobili, dalla cui liquidazione potevano essere ricavate ulteriori utilità;
-) passando ad esaminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'azione revocatoria proposta dalla Banca, la stessa risultava fondata;
-) difatti, il credito vantato dall'attrice non era contestato ed era certamente anteriore all'atto dispositivo impugnato, costituito dalla costituzione del trust in data 14.1.2010 con atto pubblico a rogito del Notaio di Firenze (rep. n. 51658 e racc. n. 7062); Per_1
-) sussisteva, poi, l'eventus damni, in quanto il predetto atto dispositivo aveva ad oggetto tutti gli immobili di proprietà di , così pregiudicando le ragioni creditorie della Banca;
Parte_1
-) ricorreva, inoltre, anche il requisito della scientia damni, giacché la oltre ad essersi Pt_1 costituita fideiussore, era parente di , accomandatario della e CP_8 Controparte_8 titolare della ES s.a.s., sicché non era revocabile in dubbio che ella fosse al corrente del grave dissesto finanziario delle società e, dunque, del carattere pregiudizievole dell'atto costitutivo del trust;
-) sussisteva, infine, la partecipatio fraudis delle due beneficiarie, figlie della peraltro una Pt_1 delle quali rappresentata dalla stessa madre, perché minore all'epoca della costituzione del trust.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 12 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, deduceva la nullità della sentenza impugnata per la mancata concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., nonostante solo parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, vi avesse rinunciato.
Inoltre, la sentenza risultava emessa prima della scadenza dei suddetti termini, il che costituiva ulteriore motivo di nullità.
Pertanto, la causa andava rimessa al primo giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
156,157,161,354 c.p.c.
2) Con il secondo, censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto la ancora provvista CP_9 di interesse ad agire, nonostante fosse pacifico che tutti gli immobili conferiti in trust fossero stati venduti, in sede di esecuzione forzata, nelle more del giudizio.
3) Con il terzo, si doleva per avere il tribunale ritenuto che il trust fosse suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., sebbene si trattasse di atto non avente carattere patrimoniale.
Difatti, aveva errato il primo giudice a ritenere revocabile la costituzione del trust e non il conferimento degli immobili, che era l'unico atto avente carattere patrimoniale.
Inoltre, la sentenza impugnata violava anche il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che aveva omesso di pronunciarsi sull'azione di nullità proposta in via principale, il che costituiva ulteriore motivo di nullità che comportava la remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
4) Con il quarto, censurava la decisione gravata per aver ritenuto esistente il requisito della partecipatio fraudis in capo alle beneficiarie del trust, pur essendo le stesse all'epoca minorenni (in quanto aventi 11 e 13 anni) e, quindi, non in grado di comprendere la portata giuridica dell'atto.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
ed il Controparte_4 CP_5 Controparte_6
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 12.4.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 12 2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Con ordinanza del 28.5.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.7. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 Controparte_3 [...]
e del non Controparte_4 CP_5 Controparte_6 essendosi gli stessi costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei loro confronti.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (cfr. Cass. civ., SU, sentenza n.
36596/2021).
Nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il tribunale ha ritenuto che la causa potesse essere trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., anche in ragione dell'istanza in tal senso proposta da CR IL s.p.a. (cfr. verbale di udienza del 22.10.2021)
Tuttavia, la rinuncia dell'originaria attrice ai termini ex art. 190 c.p.c. non consentiva al primo giudice di non concederli in mancanza di analoga rinuncia proveniente dalle altre parti processuali,
pagina 6 di 12 dal momento che la concessione dei suddetti termini opera ex lege e non richiede un'apposita istanza.
Inoltre, la sentenza risulta pubblicata in data 8.11.2021 e, quindi, prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (qualora fossero stati concessi), sicché risulta comunque integrata la causa di nullità anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., n.
34861/2022).
4.1.2. – Ciò posto, mette conto di evidenziare come la dichiarazione di nullità non comporti la remissione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Invero, come affermato dal massimo organo nomofilattico: “la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate” (cfr. Cass. civ.,
n. 4125/2020).
Principio che risulta ribadito anche dalle Sezioni Unite nella menzionata pronuncia (in motivazione, pag. 24).
Questo perché le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dall'art. 354 c.p.c., hanno carattere tassativo e, tra queste, non è ricompresa quella relativa alla mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 5590/2011).
La sentenza impugnata va, dunque, dichiarata nulla, con conseguente necessità di decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate dall'appellante.
In proposito, le Sezioni Unite, nell'escludere l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., hanno evidenziato che “poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso
Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel pagina 7 di 12 sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame:
l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta valere
"soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione".La nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva. All'esito del processo storico che ha condotto, dopo
l'actio nullitatis, alla soppressione della stessa querela nullitatis quale mezzo di impugnazione teso
a denunziare la nullità della sentenza distinto dall'appello, è dunque pienamente giustificato che alle regole e alle caratteristiche sostitutive dell'appello abbia a soggiacere anche la possibilità di dedurre un vizio di tal genere solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito” (cfr. Cass. civ.,
S.U., n. 36596/2021, pag. 24-25).
4.2. – Ciò posto, il secondo motivo è infondato.
I beni conferiti in trust, che risultano essere stati venduti, sono quelli ubicati in Quarrata ed in
Firenze attinti da due distinte procedure esecutive, mentre, per quanto concerne quello ubicato in
Forte dei Marmi, oggetto di esecuzione presso il Tribunale di Lucca, è rimasta incontestata l'affermazione della di avere “già ricevuto in assegnazione parte del ricavato della vendita CP_9 all'esito della procedura esecutiva del Tribunale di Lucca con riserva del buon esito della presente azione revocatoria” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 12.10.2021).
È evidente, allora, che, nel caso di mancata consolidazione degli effetti della revocatoria, l'atto dispositivo impugnato sarebbe opponibile nei confronti della che, quindi, perderebbe la CP_9 legittimazione ad agire in executivis sui beni costituiti in trust (ex art. 2902 c.c.) ed a soddisfarsi sul ricavato della loro vendita.
Pertanto, la contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha ancora interesse ad CP_9 agire ex art. 100 c.p.c., al fine di vedere consolidati gli effetti della distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile posto in Forte dei Marmi.
4.3. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la avesse chiesto, in via subordinata, di “revocare e dichiarare inefficace ex CP_9 art. 2901 c.c. nei confronti della società e, quindi, del Parte_5 CP_5 [...]
e del socio accomandatario l'atto stipulato in data 14 Parte_3 CP_6
Gennaio 2010 ai rogiti Notaio di Firenze (Rep. 51658 –Racc. 7062), comportante la Per_1 sottoposizione, la destinazione ed il vincolo dei beni immobili in esso contenuta, con il quale i
Signori e hanno istituito il trust, denominato “MEGS Trust”, conferendo CP_6 Parte_1 nel medesimo i seguenti beni immobili…”. pagina 8 di 12 Ne consegue che il tribunale nel disporre l'inefficacia, nei confronti di (quale Controparte_1 cessionaria del credito di CR IL s.p.a.), del “ TRUST denominato “MEGS TRUST” costituito in data 14.1.2010 dai sigg.ri e ai Rogiti del Notaio di CP_6 Parte_1 Per_1
Firenze (rep. N. 51658 e racc. n. 7062)” ha reso una pronuncia perfettamente rispondente alla domanda, di talché non sussiste il lamentato vizio ex art. 112 c.p.c.
Né, peraltro, l'appellante ha interesse a lamentarsi del mancato esame della domanda proposta in via principale (volta a far valere la nullità e/o simulazione del trust), non avendo dedotto quale pregiudizio abbia subito dall'omessa pronuncia sul punto.
D'altronde, il vizio di omessa di pronuncia, contrariamente a quanto affermato dalla non Pt_1 costituisce motivo di remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., tenuto conto del carattere tassativo delle ipotesi ivi contemplate (come già esposto al § 4.1.2.).
In ogni caso, mette conto di evidenziare che il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto la domanda proposta in via principale non aveva carattere pregiudiziale rispetto a quella formulata in via subordinata, con la conseguenza che il giudice di prime cure, tra le varie questioni di merito, era libero di scegliere quella che, appunto, riteneva
“più liquida” (cfr. Cass. civ., n. 30745/2019).
4.3.2. – Inoltre, erra l'appellante nel ritenere che l'azione revocatoria non possa essere applicata all'istituto del trust ma solo all'atto di conferimento, in quanto solo quest'ultimo avrebbe carattere patrimoniale.
Invero, come affermato dalla Cassazione (citata dall'appellata in comparsa conclusionale): “pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trustee, l'azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti. La constatazione che nel trust dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass.
29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust” (cfr. Cass. civ, n.
10924/2025, in motivazione, pag. 6).
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.4. – Infondato è, altresì, il quarto motivo di appello.
pagina 9 di 12 4.4.1. – Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, era del tutto irrilevante la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che l'atto impugnato arrecava alle ragioni dei creditori.
Si applica, infatti, il seguente principio: “l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (cfr. Cass. civ., n. 9320/2019).
Ne deriva che le argomentazioni dell'appellante in ordine alla minore età delle beneficiarie, con conseguente loro incapacità di intendere la portata giuridica dell'atto, non sono decisive, giacché quanto affermato dal tribunale in ordine alla loro “participatio fraudis” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) era completamente superfluo ai fini dell'accoglimento della revocatoria.
4.4.2. – Per completezza, si rileva che l'appellante non ha contestato, in sede di gravame,
l'integrazione degli altri presupposti dell'azione revocatoria, vale a dire: 1) l'esistenza del credito derivante: a) dall'inadempimento al contatto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in Firenze, in data 29.6.2006 (Rep. n. 46620, Racc., n. 5337) ai rogiti Notaio di Firenze, in relazione al Per_1 quale risulta notificato, a e , atto di precetto per la somma di € CP_6 Parte_1
2.463.812,60, seguito dall'atto di pignoramento e dal conseguente avvio della procedura esecutiva;
b) dal decreto ingiuntivo n. 2554/2010, depositato in data 13.7.2010, con cui era stato CP_ intimato alla in solido con il – per essersi resi fideiussori, con atto del 31.1.2008, della Pt_1
AS s.a.s. di AR BE e C. – il pagamento della somma di € 160.671,44 (oltre interessi e spese legali); c) dal decreto ingiuntivo n. 2646/2010, depositato in data 21.7.2010, CP_ con cui era stato intimato dalla in solido con il – per essersi resi fideiussori, con atto Pt_1 del 13.2.2006, della ES s.a.s. di SI AR & C. – il pagamento della somma di €
188.328,33 (oltre interessi e spese legali); 2) la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato (stipulato in data 14.1.2010); 3) la sussistenza dell' eventus damni, in quanto la avevo conferito nel trust tutti i suoi beni, senza provare il possesso di residualità Pt_1 patrimoniali idonee a garantire le ragioni creditorie (cfr. Cass. civ., n. 1902/2015 onde “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"”); 4) la ricorrenza della scientia damni in capo alla in quanto parte del contratto di mutuo nonché certamente a conoscenza dell'esposizione Pt_1 debitoria delle società ES s.a.s. (di cui era socia accomandataria) e AS s.a.s. (in pagina 10 di 12 ragione del rapporto di parentela con l'accomandatario), a favore delle quali aveva rilasciato fideiussioni di consistente ammontare.
Pertanto, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca deve essere accolta.
5 – In punto di spese, si applica il principio secondo cui “in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito” (cfr.
Cass. civ., n. 23132/2021).
Ebbene, tenuto conto dell'esito della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di , stante la soccombenza sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta Parte_1 nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da € 520.001-1.000.000):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 2.304,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.520,00
Fase decisionale: € 4.007,00
Compenso tabellare: € 7.831,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il parametro minimo per tutte le fasi, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto alla difficoltà ed all'importanza delle questioni trattate nonché al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M.
55/2014), e con esclusione della fase n. 3, dal momento che la costituzione di risulta CP_1 essere avvenuta successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio: € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione: € 3.822,00
Fase decisionale: € 9.487,00
Compenso tabellare: € 22.333,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore medio per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività espletata. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e del
[...] CP_5 Controparte_6
2) in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto stipulato in data 14.1.2010 ai rogiti Notaio Controparte_10
di Firenze (Rep. 51658; Racc. 7062), con il quale e hanno Per_1 CP_6 Parte_1 istituito il Trust, denominato “MEGS Trust”, conferendo in esso i beni immobili indicati nel predetto atto;
3) rigetta, per il resto, l'appello;
4) condanna al pagamento, a favore di delle spese del doppio Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.831,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 22.333,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 783/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALEOTTI SAMUELE e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PINNA GIACOMO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , con il patrocinio dell'Avv. MASOTTI GIULIO (CF Controparte_1 P.IVA_1
; C.F._2
(CF )-contumace Controparte_2 C.F._3
(CF -contumace Controparte_3 C.F._4
(CF )- contumace Controparte_4 P.IVA_2
(CF )- contumace CP_5 Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021
CONCLUSIONI
In data 2-15.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 12 Per parte appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze, adversa ed contrariis reiecta, in riforma della sentenza n. 2834/2021 R.G. 18492/2013 emessa dal Tribunale di Firenze, accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: - ordinare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata in considerazione dell'entità delle somme illegittimamente richieste all'appellante e del gravissimo danno che deriverebbe dall'eventuale procedura esecutiva proposta in forza di detta sentenza. - accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità della sentenza di primo grado n. 2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze per i motivi di cui alla superiore espositiva e per l'effetto - rimettere la causa iscritta al r.g. n° 18492/2013 del Tribunale di Firenze al giudice competente di primo grado e/o per l'effetto annullata la sentenza citata, dichiarare estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
- in tutti gli altri casi, accertare e dichiarare il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa: respingere l'appello in ogni sua parte, perché infondato in fatto e in diritto;
nella denegata e non creduta ipotesi di ravvisata nullità della sentenza di primo grado, decidere la causa nel merito accogliendo integralmente le conclusioni rassegnate in atti dalla allora parte attrice in favore della cessionaria
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio” Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 2834/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021, che, in accoglimento della revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da (quale cessionaria del credito di titolarità del Controparte_1
CR IL s.p.a.), aveva dichiarato l'inefficacia del trust denominato “MEGS TRUST” costituito in data 14.1.2010 da e ai rogiti del Notaio di Firenze CP_6 Parte_1 Per_1
(rep. n. 51658 e racc. n. 7062), con conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite;
aveva, inoltre, dichiarato estinta la causa limitatamente ai rapporti tra
[...] nei riguardi dei convenuti Parte_2 CP_5 Parte_3 Pt_1
, e aveva, infine,
[...] Controparte_7 Controparte_4 condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attrice. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – CR IL s.p.a. aveva convenuto in giudizio e , in proprio CP_6 Parte_1
e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia , nonché Controparte_3 [...]
e , esponendo: CP_7 Controparte_2
-) di essere creditrice, nei confronti di e , di consistenti importi derivanti CP_6 Parte_1 dalla stipula di mutui ipotecari oltre che dal rilascio di fideiussioni a favore delle società
e della ES s.a.s del rag. SI AR & C.; Controparte_8
pagina 2 di 12 -) inoltre, CR IL era, altresì, creditrice di , quale socio accomandatario CP_6 Cont della società per i ratei di ammortamento non pagati in Parte_3 relazione ad altro contratto di mutuo stipulato il 13.12.2006;
-) che il credito residuo della banca, in sola linea capitale, ammontava, nei riguardi di
[...]
ad € 1.742.897,45 e, nei riguardi di , ad € 1.276.192,72; CP_6 Parte_1
-) che, a seguito di ispezione ipotecaria, era emerso che i debitori con atto pubblico Persona_2 del 14.1.2010, a rogito Notaio di Firenze (rep. n. 51658; racc. n. 7062) avevano conferito, Per_1 nel Trust denominato “MEGS Trust”, regolato dalla legge inglese, gli immobili di loro proprietà ubicati in Firenze Via Giovanni di Milano n. 34 ed in Via Fra' Domenico Buonvicini n. 26/28, oltre che in Forte dei Marmi (LU) loc. Gianamore Via Carrara n. 1 e in Quarrata (PT), frazione Tizzana
Via Martelli n. 29;
-) che il trust, il cui trustee era , era stato costituito al fine di consentire Controparte_7 alle beneficiarie e “di godere dei frutti del fondo conferito in Controparte_3 Controparte_2
, con la precisazione che esse “potevano abitare l'immobile o gli immobili conferiti in CP_4 CP_4
e che ne potevano fruire e godere in qualsiasi modo consentito dalla legge”;
-) che, in realtà, il trust era finalizzato a sottrarre i beni immobili alla garanzia patrimoniale dei creditori, con la conseguenza che lo stesso era da considerarsi sham (fasullo, simulato e, per il diritto anglosassone, inefficace);
-) che, in ogni caso, sussistevano i presupposti per l'accoglimento della revocatoria ex art. 2901
c.c. costituiti: i) dall'anteriorità dei crediti, essendo sia il contratto di mutuo ipotecario che il rilascio delle fideiussioni precedenti all'atto del 14.1.2010; ii) dall' eventus damni, dal momento che con la costituzione del trust e si era spogliati di una parte CP_6 Parte_1 consistente del loro patrimonio;
iii) dalla consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni creditorie, tenuto anche conto della natura gratuita del trust.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di nullità e/o la simulazione del trust denominato
“Megs Trust” e, in subordine, la sua inefficacia ex art. 2901 c.c. Cont 1.2. – A seguito del fallimento della società “ a di e del socio Parte_4 accomandatario , si costituiva in giudizio la Curatela, facendo proprie le azioni CP_6 spiegate dalla con riferimento alla posizione del debitore fallito. CP_9
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo, innanzi tutto, il difetto di Parte_1 legittimazione passiva della figlia , in quanto mera beneficiaria del trust;
per il Controparte_3 resto, contestava integralmente le domande proposte nei loro confronti di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 12 1.4. – Si costituiva in giudizio anche , rilevando anch'ella la sua qualità di mera Controparte_2 beneficiaria del trust e chiedendo, quindi, l'estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
1.5. – Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi la cessazione della Controparte_7 materia del contendere nei suoi confronti, stante la revoca dell'incarico di trustee a favore della società Controparte_4
1.6. – Si costituiva in giudizio sollevando eccezioni in Controparte_4 rito e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
1.7. – In corso di causa, la Curatela rinunciava agli atti nei confronti di , Parte_1 [...]
e rinuncia che veniva regolarmente accettata CP_7 Controparte_4 dalle parti.
1.8. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
-) nonostante l'alienazione, all'esito delle varie procedure esecutive instaurate, dei beni conferiti in trust, la banca conservava l'interesse ad agire nei confronti della in quanto, nonostante Pt_1 avesse percepito parte del ricavato della vendita dei beni in Forte dei Marmi, la debitrice era titolare del diritto di proprietà di ulteriori immobili, dalla cui liquidazione potevano essere ricavate ulteriori utilità;
-) passando ad esaminare, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'azione revocatoria proposta dalla Banca, la stessa risultava fondata;
-) difatti, il credito vantato dall'attrice non era contestato ed era certamente anteriore all'atto dispositivo impugnato, costituito dalla costituzione del trust in data 14.1.2010 con atto pubblico a rogito del Notaio di Firenze (rep. n. 51658 e racc. n. 7062); Per_1
-) sussisteva, poi, l'eventus damni, in quanto il predetto atto dispositivo aveva ad oggetto tutti gli immobili di proprietà di , così pregiudicando le ragioni creditorie della Banca;
Parte_1
-) ricorreva, inoltre, anche il requisito della scientia damni, giacché la oltre ad essersi Pt_1 costituita fideiussore, era parente di , accomandatario della e CP_8 Controparte_8 titolare della ES s.a.s., sicché non era revocabile in dubbio che ella fosse al corrente del grave dissesto finanziario delle società e, dunque, del carattere pregiudizievole dell'atto costitutivo del trust;
-) sussisteva, infine, la partecipatio fraudis delle due beneficiarie, figlie della peraltro una Pt_1 delle quali rappresentata dalla stessa madre, perché minore all'epoca della costituzione del trust.
-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado. pagina 4 di 12 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, deduceva la nullità della sentenza impugnata per la mancata concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., nonostante solo parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, vi avesse rinunciato.
Inoltre, la sentenza risultava emessa prima della scadenza dei suddetti termini, il che costituiva ulteriore motivo di nullità.
Pertanto, la causa andava rimessa al primo giudice ai sensi del combinato disposto degli artt.
156,157,161,354 c.p.c.
2) Con il secondo, censurava la sentenza impugnata per avere ritenuto la ancora provvista CP_9 di interesse ad agire, nonostante fosse pacifico che tutti gli immobili conferiti in trust fossero stati venduti, in sede di esecuzione forzata, nelle more del giudizio.
3) Con il terzo, si doleva per avere il tribunale ritenuto che il trust fosse suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c., sebbene si trattasse di atto non avente carattere patrimoniale.
Difatti, aveva errato il primo giudice a ritenere revocabile la costituzione del trust e non il conferimento degli immobili, che era l'unico atto avente carattere patrimoniale.
Inoltre, la sentenza impugnata violava anche il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che aveva omesso di pronunciarsi sull'azione di nullità proposta in via principale, il che costituiva ulteriore motivo di nullità che comportava la remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
4) Con il quarto, censurava la decisione gravata per aver ritenuto esistente il requisito della partecipatio fraudis in capo alle beneficiarie del trust, pur essendo le stesse all'epoca minorenni (in quanto aventi 11 e 13 anni) e, quindi, non in grado di comprendere la portata giuridica dell'atto.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Non si costituivano in giudizio Controparte_2 Controparte_3 [...]
ed il Controparte_4 CP_5 Controparte_6
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 12.4.2023, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 12 2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – Con ordinanza del 28.5.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.7. – Indi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 2-15.4.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
Deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2 Controparte_3 [...]
e del non Controparte_4 CP_5 Controparte_6 essendosi gli stessi costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello nei loro confronti.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
4.1.1. – Come affermato dalle Sezioni Unite: “la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (cfr. Cass. civ., SU, sentenza n.
36596/2021).
Nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in primo grado, il tribunale ha ritenuto che la causa potesse essere trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., anche in ragione dell'istanza in tal senso proposta da CR IL s.p.a. (cfr. verbale di udienza del 22.10.2021)
Tuttavia, la rinuncia dell'originaria attrice ai termini ex art. 190 c.p.c. non consentiva al primo giudice di non concederli in mancanza di analoga rinuncia proveniente dalle altre parti processuali,
pagina 6 di 12 dal momento che la concessione dei suddetti termini opera ex lege e non richiede un'apposita istanza.
Inoltre, la sentenza risulta pubblicata in data 8.11.2021 e, quindi, prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. (qualora fossero stati concessi), sicché risulta comunque integrata la causa di nullità anche a voler seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., n.
34861/2022).
4.1.2. – Ciò posto, mette conto di evidenziare come la dichiarazione di nullità non comporti la remissione degli atti al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Invero, come affermato dal massimo organo nomofilattico: “la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito;
tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate” (cfr. Cass. civ.,
n. 4125/2020).
Principio che risulta ribadito anche dalle Sezioni Unite nella menzionata pronuncia (in motivazione, pag. 24).
Questo perché le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dall'art. 354 c.p.c., hanno carattere tassativo e, tra queste, non è ricompresa quella relativa alla mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 5590/2011).
La sentenza impugnata va, dunque, dichiarata nulla, con conseguente necessità di decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate dall'appellante.
In proposito, le Sezioni Unite, nell'escludere l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., hanno evidenziato che “poiché ciò comporta che la decisione avvenga sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso
Cass., Sez. 6-3, n. 4125-20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica), ma semplicemente il fatto che nel pagina 7 di 12 sistema di diritto processuale la nullità della sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame:
l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 cod. proc. civ.). Essa deve essere fatta valere
"soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione".La nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva. All'esito del processo storico che ha condotto, dopo
l'actio nullitatis, alla soppressione della stessa querela nullitatis quale mezzo di impugnazione teso
a denunziare la nullità della sentenza distinto dall'appello, è dunque pienamente giustificato che alle regole e alle caratteristiche sostitutive dell'appello abbia a soggiacere anche la possibilità di dedurre un vizio di tal genere solo unitamente alle ulteriori doglianze di merito” (cfr. Cass. civ.,
S.U., n. 36596/2021, pag. 24-25).
4.2. – Ciò posto, il secondo motivo è infondato.
I beni conferiti in trust, che risultano essere stati venduti, sono quelli ubicati in Quarrata ed in
Firenze attinti da due distinte procedure esecutive, mentre, per quanto concerne quello ubicato in
Forte dei Marmi, oggetto di esecuzione presso il Tribunale di Lucca, è rimasta incontestata l'affermazione della di avere “già ricevuto in assegnazione parte del ricavato della vendita CP_9 all'esito della procedura esecutiva del Tribunale di Lucca con riserva del buon esito della presente azione revocatoria” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 12.10.2021).
È evidente, allora, che, nel caso di mancata consolidazione degli effetti della revocatoria, l'atto dispositivo impugnato sarebbe opponibile nei confronti della che, quindi, perderebbe la CP_9 legittimazione ad agire in executivis sui beni costituiti in trust (ex art. 2902 c.c.) ed a soddisfarsi sul ricavato della loro vendita.
Pertanto, la contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha ancora interesse ad CP_9 agire ex art. 100 c.p.c., al fine di vedere consolidati gli effetti della distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile posto in Forte dei Marmi.
4.3. – Infondato è, altresì, il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la avesse chiesto, in via subordinata, di “revocare e dichiarare inefficace ex CP_9 art. 2901 c.c. nei confronti della società e, quindi, del Parte_5 CP_5 [...]
e del socio accomandatario l'atto stipulato in data 14 Parte_3 CP_6
Gennaio 2010 ai rogiti Notaio di Firenze (Rep. 51658 –Racc. 7062), comportante la Per_1 sottoposizione, la destinazione ed il vincolo dei beni immobili in esso contenuta, con il quale i
Signori e hanno istituito il trust, denominato “MEGS Trust”, conferendo CP_6 Parte_1 nel medesimo i seguenti beni immobili…”. pagina 8 di 12 Ne consegue che il tribunale nel disporre l'inefficacia, nei confronti di (quale Controparte_1 cessionaria del credito di CR IL s.p.a.), del “ TRUST denominato “MEGS TRUST” costituito in data 14.1.2010 dai sigg.ri e ai Rogiti del Notaio di CP_6 Parte_1 Per_1
Firenze (rep. N. 51658 e racc. n. 7062)” ha reso una pronuncia perfettamente rispondente alla domanda, di talché non sussiste il lamentato vizio ex art. 112 c.p.c.
Né, peraltro, l'appellante ha interesse a lamentarsi del mancato esame della domanda proposta in via principale (volta a far valere la nullità e/o simulazione del trust), non avendo dedotto quale pregiudizio abbia subito dall'omessa pronuncia sul punto.
D'altronde, il vizio di omessa di pronuncia, contrariamente a quanto affermato dalla non Pt_1 costituisce motivo di remissione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., tenuto conto del carattere tassativo delle ipotesi ivi contemplate (come già esposto al § 4.1.2.).
In ogni caso, mette conto di evidenziare che il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto la domanda proposta in via principale non aveva carattere pregiudiziale rispetto a quella formulata in via subordinata, con la conseguenza che il giudice di prime cure, tra le varie questioni di merito, era libero di scegliere quella che, appunto, riteneva
“più liquida” (cfr. Cass. civ., n. 30745/2019).
4.3.2. – Inoltre, erra l'appellante nel ritenere che l'azione revocatoria non possa essere applicata all'istituto del trust ma solo all'atto di conferimento, in quanto solo quest'ultimo avrebbe carattere patrimoniale.
Invero, come affermato dalla Cassazione (citata dall'appellata in comparsa conclusionale): “pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni al trustee, l'azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell'atto di trasferimento dei beni al trustee, ma anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti. La constatazione che nel trust dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust (Cass.
29/05/2018, n. 13388) non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest'atto e non possa, per ciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust” (cfr. Cass. civ, n.
10924/2025, in motivazione, pag. 6).
Il mezzo, dunque, è caducato.
4.4. – Infondato è, altresì, il quarto motivo di appello.
pagina 9 di 12 4.4.1. – Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, era del tutto irrilevante la consapevolezza, da parte dei terzi beneficiari, del pregiudizio che l'atto impugnato arrecava alle ragioni dei creditori.
Si applica, infatti, il seguente principio: “l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (cfr. Cass. civ., n. 9320/2019).
Ne deriva che le argomentazioni dell'appellante in ordine alla minore età delle beneficiarie, con conseguente loro incapacità di intendere la portata giuridica dell'atto, non sono decisive, giacché quanto affermato dal tribunale in ordine alla loro “participatio fraudis” (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) era completamente superfluo ai fini dell'accoglimento della revocatoria.
4.4.2. – Per completezza, si rileva che l'appellante non ha contestato, in sede di gravame,
l'integrazione degli altri presupposti dell'azione revocatoria, vale a dire: 1) l'esistenza del credito derivante: a) dall'inadempimento al contatto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in Firenze, in data 29.6.2006 (Rep. n. 46620, Racc., n. 5337) ai rogiti Notaio di Firenze, in relazione al Per_1 quale risulta notificato, a e , atto di precetto per la somma di € CP_6 Parte_1
2.463.812,60, seguito dall'atto di pignoramento e dal conseguente avvio della procedura esecutiva;
b) dal decreto ingiuntivo n. 2554/2010, depositato in data 13.7.2010, con cui era stato CP_ intimato alla in solido con il – per essersi resi fideiussori, con atto del 31.1.2008, della Pt_1
AS s.a.s. di AR BE e C. – il pagamento della somma di € 160.671,44 (oltre interessi e spese legali); c) dal decreto ingiuntivo n. 2646/2010, depositato in data 21.7.2010, CP_ con cui era stato intimato dalla in solido con il – per essersi resi fideiussori, con atto Pt_1 del 13.2.2006, della ES s.a.s. di SI AR & C. – il pagamento della somma di €
188.328,33 (oltre interessi e spese legali); 2) la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo impugnato (stipulato in data 14.1.2010); 3) la sussistenza dell' eventus damni, in quanto la avevo conferito nel trust tutti i suoi beni, senza provare il possesso di residualità Pt_1 patrimoniali idonee a garantire le ragioni creditorie (cfr. Cass. civ., n. 1902/2015 onde “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"”); 4) la ricorrenza della scientia damni in capo alla in quanto parte del contratto di mutuo nonché certamente a conoscenza dell'esposizione Pt_1 debitoria delle società ES s.a.s. (di cui era socia accomandataria) e AS s.a.s. (in pagina 10 di 12 ragione del rapporto di parentela con l'accomandatario), a favore delle quali aveva rilasciato fideiussioni di consistente ammontare.
Pertanto, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Banca deve essere accolta.
5 – In punto di spese, si applica il principio secondo cui “in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicchè è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito” (cfr.
Cass. civ., n. 23132/2021).
Ebbene, tenuto conto dell'esito della lite, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di , stante la soccombenza sulla domanda ex art. 2901 c.c. proposta Parte_1 nei suoi confronti.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da € 520.001-1.000.000):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 2.304,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.520,00
Fase decisionale: € 4.007,00
Compenso tabellare: € 7.831,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il parametro minimo per tutte le fasi, al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto alla difficoltà ed all'importanza delle questioni trattate nonché al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M.
55/2014), e con esclusione della fase n. 3, dal momento che la costituzione di risulta CP_1 essere avvenuta successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
B) Spese del giudizio di secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio: € 3.318,00
Fase istruttoria/trattazione: € 3.822,00
Fase decisionale: € 9.487,00
Compenso tabellare: € 22.333,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore medio per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività espletata. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2834/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 08/11/2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e del
[...] CP_5 Controparte_6
2) in accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto stipulato in data 14.1.2010 ai rogiti Notaio Controparte_10
di Firenze (Rep. 51658; Racc. 7062), con il quale e hanno Per_1 CP_6 Parte_1 istituito il Trust, denominato “MEGS Trust”, conferendo in esso i beni immobili indicati nel predetto atto;
3) rigetta, per il resto, l'appello;
4) condanna al pagamento, a favore di delle spese del doppio Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.831,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 22.333,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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