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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5230/2021
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 04.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 04/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 5230 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carrozza Angela, elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in via Vigna delle Canne n.31, alla località Cerrelli del comune di Altavilla Silentina (SA),, come da mandato in atti;
- Attrice -
e c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio e domiciliato come da atti
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco p.t. per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare Controparte_1 che l'incidente descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., quale Ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., e per l'effetto condannare il convenuto, al risarcimento delle lesioni subite dall'attrice per la somma di curo 20.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa
o di giustizia, comunque entro la competenza del giudice adito;
pagina 1 di 8 B) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
A sostegno deduceva l'attrice: - che in data 01.06.2020 ore 11:00 circa, si trovava in Battipaglia (SA),
e stava percorrendo a piedi un tratto di strada di Via Raffaello;
che a causa di una buca non visibile a causa dell'acqua che ricopriva tutta la superficie, cadeva rovinosa a terra;
che in seguito alla caduta la sig.ra Pt_1 subiva gravi lesioni fisiche che rendevano necessario l'immediato trasporto presso il pronto soccorso del
P.O. di a mezzo soccorso dell'ambulanza che veniva allertata tramite del 118; che la CP_1 responsabilità del sinistro è addebitabile esclusivamente al ente proprietario della Controparte_1 strada, ex art. 2051 c.c.; che sul posto intervenivano le Autorità – Polizia Municipale di che CP_1 redigevano rapporto che si allega e interveniva il soccorso a mezzo autombulanza del 118 che si allega;
che nessun effetto sortiva la formale richiesta di risarcimento danni a mezzo lettera raccomandata del
16.06.2020, inviata al non essendo stato offerto alcun risarcimento l'istante Controparte_1 intentava giudizio innanzi al GDP di Eboli, il quale in prima udienza dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Salerno innanzi al quale l'attrice riassumeva la causa notificando l'atto di citazione al che si costituiva eccependo la infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 adducendo la esclusiva responsabilità del pedone nella caduta procuratasi
La causa veniva istruita con testimoni e CTU;
indi a seguito della collocazione in quiescenza del difensore del convenuto, veniva disposta l'interruzione del giudizio con ordinanza del 19.07.24. CP_1
La causa veniva riassunta da parte attrice ed il si costituiva con un nuovo difensore. Controparte_1
Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 08.01.25 la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 04.06.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc.).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente. pagina 2 di 8 Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
pagina 3 di 8 c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata ma che vada attribuito il concorso colposo alla danneggiata in misura del 50%.
Ed invero, il Personale della Polizia Locale, intervenuto sul luogo dell'evento alle ore 12.50 a seguito di segnalazione del sinistro per constatare l'infortunio occorso all'attrice gli operanti, reperiva sul posto la figlia dell'attrice , la quale riferiva che la mamma verso le ore 12 era caduta e subito dopo Parte_2 era stata trasportata presso il locale nosocomio. Sul manto stradale indicato dalla figlia, gli ufficiali della
Polizia Locale verificavano che era presente una buca avente profondità di cm. 10 e larga cm. 50, ben visibile e non ricoperta d'acqua e le condizioni atmosferiche erano ottimali soleggiato. La pattuglia della
Polizia Locale precisava nel verbale che l'attrice è residente nel raggio di pochi metri dal sinistro.
Gli operanti allegavano foto in cui è ritratta la buca su cui è inciampata l'attrice. Ritiene il Tribunale che la circostanza che l'attrice abitasse nei pressi di via Raffaello sia ininfluente;
pur vedendo pagina 4 di 8 quotidianamente che sulla strada vi erano delle buche, la parte non poteva ricordarne a memoria la precisa ubicazione;
inoltre, la buca presentava colore identico al manto stradale e ciò non la rendeva così evidente da poter integrare la nozione di caso fortuito escludente del tutto la responsabilità del custode ex art 2051
c.c. D'altra parte, con un minimo di attenzione in più la poteva evitare la buca, che era visibile, Pt_1 asciutta, priva d'acqua, contrariamente a quanto riferito in citazione;
inoltre il fatto è avvenuto intorno alle
12.00 del 01.06 per cui la visibilità era ottimale. Ne consegue che la attrice ha con la propria distrazione concorso ex art 1227 c.c. alla causazione dell'evento; concorso che si ritiene di attribuirle, come anticipato, in misura del 50%.
E' possibile ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'istante.
A tal proposito, il ctu nominato in corso di giudizio, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, ha accertato e concluso che “La RA , nel sinistro avvenuto in data 01.06.2020, Parte_1 riportò: “FRATTURA DELL'APICE DEL MALLEOLO MEDIALE TIBIALE, DEL MALLEOLO
POSTERIORE E DELLA METAFISI DISTALE DEL PERONE CON LUSSAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA DELLA CAVIGLIA DESTRA, TRATTATA CON RIDUZIONE E
STABILIZZAZIONE CON SINTESI E CON RESIDUO SIGNIFICATIVO DEFICIT FUNZIONALI”.
L'Inabilità Temporanea Assoluta è stata di -45 (quarantacinque) giorni, quella Parziale al 75 % di zero giorni, quella Parziale al 50% di 20 (venti) giorni, quella parziale al 25% di ulteriori 20 (venti) giorni.
Il Danno Biologico, cioè gli esiti di carattere permanente causalmente collegati al sinistro de quo incidenti sull'integrità psico-fisica del periziando, in base alle tabelle di legge ed ai comuni barème, possono essere valutati nella misura del DIECI
PER CENTO (10%).
La lesione riportata nel sinistro del 01.06.2020 non ha comportato la menomazione del modo d'essere della persona e delle sue consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago.
Non vi sono ripercussioni, a seguito del sinistro, sulla sua attività lavorativa trattandosi di soggetto non in attualità di lavoro.
Le spese sanitarie complessive ammontano ad € 22,78 e sono congrue e non sono da prevedere spese future”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel pagina 5 di 8 caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Tenendo, quindi, in considerazione le risultanze probatorie e applicando le Tabelle di Milano, il danno non patrimoniale va liquidato secondo la seguente tabella:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 17.764,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.383,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 31.087,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Spese mediche € 22,78
Totale generale: € 29.305,78.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del
31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna pagina 6 di 8 personalizzazione in aumento del risarcimento”, si evidenzia che parte attrice non ha dedotto in citazione elementi concreti valevoli per il riconoscimento di un incremento del danno per personalizzazione;
né li ha provati per testimoni, in quanto i capitoli formulati sulla memoria II termine ex art 183 co 6 cpc, su cui i testi sono stati chiamati a deporre, vertevano principalmente sulla dinamica del sinistro e non sui i danni estetici, personali e dinamico relazionali subiti dall'attrice. Ad ogni buon conto il CTU ha esclusi tali riflessi negativi, per cui non si provvede ad alcun incremento del risarcimento per personalizzazione.
In considerazione del concorso colposo della danneggiata, il Tribunale fissa definitivamente il risarcimento danni non patrimoniali in € 14.652,89.
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (01.06.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del
[...]
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, e riconosciuto il concorso CP_1 colposo dell'attrice in misura del 50%, condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, della somma di euro € 14.652,89 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
pagina 7 di 8 Così deciso in Salerno
04.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 04.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 04/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 5230 del R.G. dell'anno 2021, vertente t r a
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Carrozza Angela, elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in via Vigna delle Canne n.31, alla località Cerrelli del comune di Altavilla Silentina (SA),, come da mandato in atti;
- Attrice -
e c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio e domiciliato come da atti
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco p.t. per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare Controparte_1 che l'incidente descritto in premessa si è verificato per esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., quale Ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., e per l'effetto condannare il convenuto, al risarcimento delle lesioni subite dall'attrice per la somma di curo 20.000,00 o a quella somma minore o maggiore che il giudice riterrà equa
o di giustizia, comunque entro la competenza del giudice adito;
pagina 1 di 8 B) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNA come per legge in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
A sostegno deduceva l'attrice: - che in data 01.06.2020 ore 11:00 circa, si trovava in Battipaglia (SA),
e stava percorrendo a piedi un tratto di strada di Via Raffaello;
che a causa di una buca non visibile a causa dell'acqua che ricopriva tutta la superficie, cadeva rovinosa a terra;
che in seguito alla caduta la sig.ra Pt_1 subiva gravi lesioni fisiche che rendevano necessario l'immediato trasporto presso il pronto soccorso del
P.O. di a mezzo soccorso dell'ambulanza che veniva allertata tramite del 118; che la CP_1 responsabilità del sinistro è addebitabile esclusivamente al ente proprietario della Controparte_1 strada, ex art. 2051 c.c.; che sul posto intervenivano le Autorità – Polizia Municipale di che CP_1 redigevano rapporto che si allega e interveniva il soccorso a mezzo autombulanza del 118 che si allega;
che nessun effetto sortiva la formale richiesta di risarcimento danni a mezzo lettera raccomandata del
16.06.2020, inviata al non essendo stato offerto alcun risarcimento l'istante Controparte_1 intentava giudizio innanzi al GDP di Eboli, il quale in prima udienza dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Salerno innanzi al quale l'attrice riassumeva la causa notificando l'atto di citazione al che si costituiva eccependo la infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 adducendo la esclusiva responsabilità del pedone nella caduta procuratasi
La causa veniva istruita con testimoni e CTU;
indi a seguito della collocazione in quiescenza del difensore del convenuto, veniva disposta l'interruzione del giudizio con ordinanza del 19.07.24. CP_1
La causa veniva riassunta da parte attrice ed il si costituiva con un nuovo difensore. Controparte_1
Con ordinanza ex art 127 ter cpc del 08.01.25 la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 04.06.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc.).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente. pagina 2 di 8 Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
pagina 3 di 8 c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata ma che vada attribuito il concorso colposo alla danneggiata in misura del 50%.
Ed invero, il Personale della Polizia Locale, intervenuto sul luogo dell'evento alle ore 12.50 a seguito di segnalazione del sinistro per constatare l'infortunio occorso all'attrice gli operanti, reperiva sul posto la figlia dell'attrice , la quale riferiva che la mamma verso le ore 12 era caduta e subito dopo Parte_2 era stata trasportata presso il locale nosocomio. Sul manto stradale indicato dalla figlia, gli ufficiali della
Polizia Locale verificavano che era presente una buca avente profondità di cm. 10 e larga cm. 50, ben visibile e non ricoperta d'acqua e le condizioni atmosferiche erano ottimali soleggiato. La pattuglia della
Polizia Locale precisava nel verbale che l'attrice è residente nel raggio di pochi metri dal sinistro.
Gli operanti allegavano foto in cui è ritratta la buca su cui è inciampata l'attrice. Ritiene il Tribunale che la circostanza che l'attrice abitasse nei pressi di via Raffaello sia ininfluente;
pur vedendo pagina 4 di 8 quotidianamente che sulla strada vi erano delle buche, la parte non poteva ricordarne a memoria la precisa ubicazione;
inoltre, la buca presentava colore identico al manto stradale e ciò non la rendeva così evidente da poter integrare la nozione di caso fortuito escludente del tutto la responsabilità del custode ex art 2051
c.c. D'altra parte, con un minimo di attenzione in più la poteva evitare la buca, che era visibile, Pt_1 asciutta, priva d'acqua, contrariamente a quanto riferito in citazione;
inoltre il fatto è avvenuto intorno alle
12.00 del 01.06 per cui la visibilità era ottimale. Ne consegue che la attrice ha con la propria distrazione concorso ex art 1227 c.c. alla causazione dell'evento; concorso che si ritiene di attribuirle, come anticipato, in misura del 50%.
E' possibile ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'istante.
A tal proposito, il ctu nominato in corso di giudizio, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, ha accertato e concluso che “La RA , nel sinistro avvenuto in data 01.06.2020, Parte_1 riportò: “FRATTURA DELL'APICE DEL MALLEOLO MEDIALE TIBIALE, DEL MALLEOLO
POSTERIORE E DELLA METAFISI DISTALE DEL PERONE CON LUSSAZIONE TIBIO-
ASTRAGALICA DELLA CAVIGLIA DESTRA, TRATTATA CON RIDUZIONE E
STABILIZZAZIONE CON SINTESI E CON RESIDUO SIGNIFICATIVO DEFICIT FUNZIONALI”.
L'Inabilità Temporanea Assoluta è stata di -45 (quarantacinque) giorni, quella Parziale al 75 % di zero giorni, quella Parziale al 50% di 20 (venti) giorni, quella parziale al 25% di ulteriori 20 (venti) giorni.
Il Danno Biologico, cioè gli esiti di carattere permanente causalmente collegati al sinistro de quo incidenti sull'integrità psico-fisica del periziando, in base alle tabelle di legge ed ai comuni barème, possono essere valutati nella misura del DIECI
PER CENTO (10%).
La lesione riportata nel sinistro del 01.06.2020 non ha comportato la menomazione del modo d'essere della persona e delle sue consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago.
Non vi sono ripercussioni, a seguito del sinistro, sulla sua attività lavorativa trattandosi di soggetto non in attualità di lavoro.
Le spese sanitarie complessive ammontano ad € 22,78 e sono congrue e non sono da prevedere spese future”.
In applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. di Cass, in Ordinanza n. 11917 del
06/05/2021 secondo cui “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” e tenuto conto che nel pagina 5 di 8 caso di specie NON sono pervenute osservazioni delle parti alla bozza peritale – come dichiarato in perizia dal CTU –, ne consegue che l'obbligo di motivazione sulla condivisione delle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale risulta attenuato e lo scrivente giudicante si limita a condividere pienamente le conclusioni e gli accertamenti compiuti dal perito, da intendersi richiamati per relationem, poiché sostenuti da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Tenendo, quindi, in considerazione le risultanze probatorie e applicando le Tabelle di Milano, il danno non patrimoniale va liquidato secondo la seguente tabella:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 65 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 17.764,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.383,00
Con personalizzazione massima (max 49% del danno biologico) € 31.087,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Spese mediche € 22,78
Totale generale: € 29.305,78.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Corte di Cassazione in Ordinanza del
31 maggio 2019 n. 15084 secondo cui “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna pagina 6 di 8 personalizzazione in aumento del risarcimento”, si evidenzia che parte attrice non ha dedotto in citazione elementi concreti valevoli per il riconoscimento di un incremento del danno per personalizzazione;
né li ha provati per testimoni, in quanto i capitoli formulati sulla memoria II termine ex art 183 co 6 cpc, su cui i testi sono stati chiamati a deporre, vertevano principalmente sulla dinamica del sinistro e non sui i danni estetici, personali e dinamico relazionali subiti dall'attrice. Ad ogni buon conto il CTU ha esclusi tali riflessi negativi, per cui non si provvede ad alcun incremento del risarcimento per personalizzazione.
In considerazione del concorso colposo della danneggiata, il Tribunale fissa definitivamente il risarcimento danni non patrimoniali in € 14.652,89.
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (01.06.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del
[...]
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, e riconosciuto il concorso CP_1 colposo dell'attrice in misura del 50%, condanna il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, della somma di euro € 14.652,89 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c;
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
pagina 7 di 8 Così deciso in Salerno
04.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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