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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Cristina Ravera Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 987/2024 R.G.
tra ; e , gli ultimi due in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e quali eredi di assistiti e difesi dagli Avv.ti Persona_1
VERONESI ELENA e CREMASCOLI MICHELE, ed elettivamente domiciliati presso i difensori, appellanti e (C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. NUCCI Controparte_1 P.IVA_1
KARIN ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
In via pregiudiziale o preliminare:
accertare e dichiarare la nullità integrale o parziale della Sentenza impugnata n. 7433/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione collegiale, Sezione sesta civile, il 27.09.2023 in esito alla causa n. R.G. 22306/2022, depositata/pubblicata in data 29.09.2023 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e, per l'effetto, disporre la rimessione della causa al primo giudice anche previo eventuale più opportuno provvedimento di rito;
Nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 7433/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano in composizione collegiale, Sezione sesta civile, il 27.09.2023 in esito alla causa n. R.G. 22306/2022, depositata/pubblicata in data 29.09.2023 e notificata il 28.02.2024, accogliere le seguenti conclusioni: in via principale:
accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia integrale del contratto di fideiussione del 28.01.2010 rilasciata alla
[...] in favore della Società dagli opponenti Controparte_2 Parte_4 per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. nonché per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare estromessi e/o mandare assolti i Sig.ri , Parte_1
, e da ogni obbligazione di Persona_1 Parte_2 Parte_3 pagamento e/o da qualsiasi pretesa creditoria avanzata nei loro confronti dall'appellata; in via subordinata:
accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia parziale delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 e/o delle altre clausole ritenute nulle/annullabili/inefficaci del contratto di fideiussione del 28.01.2010 rilasciata alla in favore della Controparte_2
Società dagli opponenti per violazione dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. Parte_4
n. 287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1957 c.c. della Società appellata dall'azione promossa nei confronti dei Sig.ri , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e poiché esercitata oltre il termine dei sei mesi e, Parte_3 correlativamente, dichiarare la conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo agli stessi, estromettendo e/o mandando assolti i medesimi da qualsiasi pretesa creditoria avanzata nei loro confronti dalla appellata;
in ogni caso:
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 4943/2022 - R.G. n. 9559/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano il 21.03.2022 per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono alla Società appellata. Sempre nel merito, in estremo subordine:
pag. 2/19 nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della fondatezza delle ragioni e delle pretese creditorie avanzate da parte della appellata nei confronti degli appellanti, senza alcuna inversione del relativo onere, previo accertamento dell'avvenuto pagamento nelle more del giudizio da parte della Società all'appellata della somma di Euro 130.920,29, o diverso Parte_4 importo maggiore che verrà determinato, accertare e condannare gli appellanti al pagamento del minor importo alla medesima effettivamente dovuto o la diversa somma che verrà determinata in corso di causa, anche mediante CTU se ritenuta necessaria, e contestualmente revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace nonché privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo telematico n. 4943/2022 - R.G. n. 9559/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Milano il 21.03.2022. In ogni caso:
con il favore delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, inclusa la fase di mediazione, come previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, accessori ex lege e successive spese occorse ed occorrende. In via istruttoria:
in relazione alle circostanze dedotte negli scritti difensivi, si insiste nel richiedere: prova testimoniale sui seguenti capitoli e con i seguenti testimoni indicati nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. (previo eventuale emendamento o riformulazione da parte del Giudice):
1) Vero che la banca dall'anno 2000 e sino al 2012 è Controparte_2 stata aderente ABI ( ) anche mediante la sua Controparte_3 Capogruppo (Credito Valtellinese S.C.) del gruppo bancario Credito Valtellinese;
2) Vero che la banca nell'anno 2010 (compreso il Controparte_2 mese di gennaio) era aderente ABI ( ) anche Controparte_3 mediante la sua Capogruppo (Credito Valtellinese S.C.) del gruppo bancario Credito Valtellinese;
3) Vero che la banca negli anni ut supra (compreso Controparte_2 nel 2010) ha svolto l i suoi servizi alla clientela nel rispetto dei principi e degli standard ABI;
4) Vero che alla fine del 2009 e inizio 2010 anche altre banche interpellate (ad esempio AN di AC, Banco di ES, PA e BCC) subordinavano l'erogazione del mutuo alla Società alla Parte_4 prestazione e sottoscrizione accessoria di fideiussioni degli opponenti;
5) Vero che le banche interpellate alla fine del 2009 e inizio 2010 proponevano il medesimo contratto di fideiussione omnibus contenente le medesime clausole (in specie quelle ai nn. 2, 6 e 8) di cui al modulo di fideiussione sottoscritto dagli opponenti il 28.01.2010, che mi viene rammostrato (doc. 3 di parte attrice). Si indicano a testimoni sui capitoli da n. 1) a n. 3) i Signori:
- Avv. Giuseppe Mussari domiciliato in Siena (SI), P.zza del Sale n. 6 – 53100;
pag. 3/19 - Dott. domiciliato in Berbenno di Valtellina (SO), Via Don Testimone_1
Luigi Borghino n. 1 – 23010;
- Prof. domiciliato in Como (CO), Via Rezzonico n. 61 – Testimone_2
22100. Si indica a testimone sui capitoli nn. 4) e 5) il Signor:
- Rag. domiciliato in Bertonico (LO), Via Papa Giovanni Persona_2
XXIII n. 4 – 26821 (Ragioniere e consulente finanziario della Soc. G.M.G. S.r.l.); Contr
disporsi l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in capo ad (Associazione con sede legale in Roma (RM), Piazza del Gesù n. 49 – 00186 (PE , riguardo agli elenchi degli Associati o Aderenti tutti a Email_1 detto Istituto riferiti agli anni a partire dal 2000 sino ad oggi 2023 o in diverso periodo ritenuto di giustizia (compresi, a mero titolo esemplificativo: banche italiane;
banche o enti capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'albo tenuto dalla AN d'AL e banche appartenenti al gruppo stesso;
altri enti o intermediari finanziari aderenti;
eccetera);
disporsi l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in capo agli Istituti bancari rappresentativi sul territorio locale e/o nazionale (ad esempio AN di AC S.p.A., Banco di ES e della Brianza S.p.A., CP_5
,, – già e/o
[...] Controparte_6 Controparte_7 Contr anche di cui all'elenco associati 2009 e/o 2010 qualora esibito) o agli Istituti bancari ritenuti di giustizia con riguardo ai moduli standard di fideiussioni omnibus utilizzati da ciascun Istituto in periodo coevo a quello nel quale è stata sottoscritta la fideiussione omnibus dagli opponenti (gennaio 2010).
per parte appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
rigettare l'istanza per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex adverso formulata. In via principale, nel merito
rigettare in toto l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in ogni suo punto la sentenza impugnata. In via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso in via tra loro solidale, nei limiti della fideiussione prestata, i sig.ri (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F._1
Via Borgo Adda n. 17, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
LO SI (MI) il 19/11/1970 e residente in [...] e (C.F. nato a [...] Parte_3 C.F._3
SI (MI) il 22/06/1976 e residente in [...], questi ultimi due in proprio e in qualità di eredi della pag. 4/19 sig.ra (C.F. - deceduta in data Persona_1 C.F._4
20/06/2023), a pagare in favore dell'odierna appellata la somma di € 610.854,60, oltre agli interessi al tasso contrattuale di mora maturati e maturandi dal 20/04/2018 al saldo effettivo. In ogni caso
con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La controversia concerne la validità della fideiussione omnibus sottoscritta dagli appellanti in favore di a garanzia dei debiti Controparte_2 della società e della conseguente sussistenza dell'obbligazione di Pt_4 pagamento verso la cessionaria del credito della somma di € 610.854,60.
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione, i sig.ri Parte_1 Per_1
, e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3 innanzi al Tribunale di Milano la proponendo Controparte_8 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4943/20222 con il quale veniva ingiunto alla e ai predetti opponenti, in solido, il pagamento Parte_5 della somma di € 610.854,604. A fondamento del ricorso monitorio CP_1 lamentava di essere creditrice nei confronti dei fideiussori , , Pt_1 Per_1 [...]
e in forza di una fideiussione omnibus da questi rilasciata in CP_9 CP_10 data 28.01.2010 sino alla concorrenza dell'importo di € 2.000.000,00 alla e di un mutuo fondiario stipulato fra la Controparte_2 e la (poi fusa per incorporazione nella Parte_4 CP_2 [...]
la quale, successivamente, ha ceduto il credito dedotto Controparte_13 alla . CP_1
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari ad € 610.854,60, si riferiva a somme oggetto di un finanziamento erogato dalla in favore Controparte_2
Parte_ della di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori in data
28.01.2010 (cfr. doc. 3 opponenti);
- che con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco del 20.04.2018, acquistava da la titolarità, pro soluto e a CP_1 Controparte_13 titolo oneroso, di un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti Parte_ della
- che la fideiussione omnibus dedotta in giudizio era nulla, in quanto frutto di una intesa anticoncorrenziale illegittima fra banche;
- che, in ogni caso, era nulla almeno la clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c.;
- che, conseguentemente, gli opponenti erano liberati dall'obbligazione fideiussoria, per effetto della decadenza in cui era incorsa la AN creditrice ex art. 1957 c.c.;
- che l'opposta non aveva fornito adeguata prova scritta del credito, limitandosi alla produzione di un saldaconto;
- che la fideiussione era comunque nulla, non risultando sottoscritta dalla
AN.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito, evidenziando, in particolare, la validità delle fideiussioni, l'esistenza della prova del credito azionato, e chiedendo quindi il rigetto delle domande degli opponenti, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il Tribunale di Milano con sentenza n. 7433/2023 pubblicata il 29.09.2023, ha rigettato l'opposizione pag. 6/19 proposta da , (deceduta nelle more del giudizio), e Pt_1 Per_1 CP_9 [...] nei confronti di e, per l'effetto, ha confermato il d.i. n. CP_10 CP_1
4943/2022, a cui ha attribuito definitiva efficacia esecutiva;
ha, infine, compensato le spese di lite tra le parti.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
→ riconducibile nell'alveo della fideiussione la garanzia dedotta in giudizio. ha eccepito che la garanzia non fosse riconducibile nell'alveo della CP_1 fideiussione, ma ricadesse nella fattispecie della garanzia autonoma, atteso che la stessa prevedeva l'obbligo del garante di pagare in seguito a semplice richiesta da parte del creditore. Il Giudice di prime cure ha rilevato come l'elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia debba essere ricercato non tanto nella previsione dell'obbligo di pagare a semplice richiesta, quanto nella espressa rinuncia da parte del garante a sollevare eccezioni afferenti al rapporto garantito. La rinuncia non può ricavarsi dalla mera previsione dell'impegno del garante a pagare nonostante eventuali opposizioni da parte del debitore principale;
→ infondata l'eccezione di nullità delle clausole della fideiussione. Il Giudice ha osservato che a seguito del provvedimento della AN d'AL n.
55/2005, l'ABI si è adeguata modificando con nuovi circolari il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati, in tal modo facendo venire meno la lesione al mercato rilevata in precedenza a causa dei precedenti schemi contrattuali proposti. La fideiussione sottoscritta dagli opponenti era stata rilasciata nel 2010. Per gli anni successivi al ricordato provvedimento n. 55/2005 si deve ritenere che l'illecito concorrenziale non può considerarsi permanente;
sorge quindi la necessità di accertare ex novo
– per gli anni seguenti – un'intesa concorrenziale fra due o più banche, ossia un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato, o una pratica concordata, ovvero ancora una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato. Il requisito della diffusione dell'utilizzo delle pag. 7/19 clausole contrattuali in esame, non appare sufficiente sul piano probatorio, nonché addirittura ingannevole nel caso specifico delle fideiussioni omnibus.
In difetto di prova di una nuova intesa lesiva del mercato fra la banca garantita e altri operatori del medesimo settore, la pretesa alla declaratoria di nullità a valle di clausole contenute nella fideiussione - prestata a distanza di anni rispetto allo schema contrattuale esaminato dalla AN
d'AL nel 2005 - non può trovare accoglimento;
→ infondata l'eccezione di nullità della fideiussione per essere stata sottoscritta dai soli garanti e non anche dalla AN. Sul punto il Tribunale ha ritenuto sufficiente osservare come la fideiussione implichi l'assunzione di un'obbligazione unilaterale del garante a vantaggio del garantito, con l'effetto che la stessa è compiutamente resa nel momento in cui viene manifestata in modo inequivoco la volontà negoziale della parte onerata, ossia del fideiussore;
→ non determinante la contestazione circa l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria dal dato che la parte CP_1 ricorrente in monitorio si era limitata ad allegare un mero saldaconto. Tale contestazione non risulta determinante second il primo giudice, sia in ragione della natura del rapporto negoziale oggetto di garanzia, ossia un finanziamento (rispetto al quale non è configurabile un estratto conto riportante le varie movimentazioni, come invece auspicato dagli opponenti), sia in considerazione del fatto che parte opponente, contestando la sussistenza della prova del credito, non ha in alcun modo contestato il fatto storico e non ha dato dimostrazione dell'adempimento all'obbligazione restitutoria oggetto della pretesa creditoria.
In sentenza si è dato atto che dopo la precisazione delle conclusioni è stato dichiarato dal procuratore l'intervenuto decesso di . Persona_1
L'appello
pag. 8/19 Avverso la sentenza hanno interposto appello e - Pt_1 CP_9 CP_10 gli ultimi due in proprio e quali eredi di - fondando il proprio Persona_1 gravame su cinque motivi di impugnazione, così rubricati e riassunti:
“A) NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PER VIOLAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA”
Pregiudizialmente, parte appellante eccepisce la nullità integrale o parziale della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), stante il decesso di Persona_1 avvenuto il 20.06.2023 e notificato alla parte avversa il 27.06.2023). In tesi, tale avvenimento ha automaticamente interrotto ex lege il procedimento dopodiché si sarebbe realizzata una menomazione del contraddittorio e del diritto di difesa nella fase decisionale della causa, ossia nelle more della scadenza del termine per il deposito degli scritti finali. Il Tribunale ha tuttavia pronunciato la sentenza impugnata, senza provvedere a integrare il contraddittorio. Gli appellanti chiedono pertanto che la causa venga rimessa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c. per la rinnovazione dell'attività difensiva svolta in assenza di una parte.
“B) ADEMPIMENTO EX ART. 342 C.P.C. – NULLITÀ INTEGRALE/PARZIALE
DELLA FIDEIUSSIONE (E CONSEGUENTE DECADENZA EX ART. 1957 C.C.)
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, L. N. 287/1990 E/O PER VIOLAZIONE DI
NORMA IMPERATIVA EX ART. 1418 C.C.”
Col secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata laddove il primo
Giudice non ha ritenuto sussistente la nullità assoluta, né parziale, della fideiussione del 28.01.2010. Invero, ad avviso degli odierni appellanti (come già affermato in primo grado): i) la fideiussione deve ritenersi affetta da nullità assoluta in quanto redatta in piena aderenza allo schema contrattuale censurato dalla AN d'AL, atteso che riflette perfettamente lo schema ABI;
ii) la fideiussione è comunque parzialmente nulla, quanto meno per ciò che concerne gli artt. 2), 6) e 8) del relativo contratto, con conseguente operatività del disposto di cui all'art. 1957 c.c. e con liberazione pag. 9/19 dei fideiussori dall'obbligazione contrattuale, essendo la creditrice decaduta dall'azione nei loro confronti per il decorso del semestre. In particolare, viene evidenziato che la fideiussione veniva rilasciata il 28 gennaio 2010 su modulo prestampato che la AN (associata ABI) aveva redatto nel gennaio
2009, e che lo stesso modulo ricalca pedissequamente lo schema ABI illegittimo.
Gli appellanti hanno dedotto specificamente che: i) nell'art. 2 della fideiussione è riportato il contenuto dell'art. 2 dello schema ABI;
ii) nell'art. 6 della fideiussione è riportato il contenuto dell'art. 6 dello schema ABI;
iii) nell'art. 8 della fideiussione è riportato il contenuto dell'art. 8 dello schema
ABI. La circostanza che la fideiussione impugnata sia identica allo schema
ABI censurato dalla AN d'AL con il provvedimento n. 55/2005 costituisce prova, già di per sé, secondo gli appellanti, dell'utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005, nonché della continuata adesione all'intesa illecita e del beneficio dei suoi effetti.
“C) NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE E DECADENZA EX ART. 1957
C.C.”
Col terzo motivo gli appellanti contestano la sentenza impugnata, per non avere il primo Giudice rilevato la nullità parziale della fideiussione e la decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. Invero, la nullità, ancorché parziale e limitata alle clausole nn. 2), 6) e 8) della fideiussione, è comunque di per sé in grado di portare ad un effetto travolgente, poiché, nella fattispecie, comporta il venir meno della clausola derogatoria dell'art. 1957
c.c., con l'effetto di estinguere integralmente la fideiussione, in quanto l'azione non è stata tempestivamente avviata e proseguita con diligenza dalla creditrice verso la debitrice e/o i fideiussori. Nella tesi di parte appellante, infatti, a fronte di una fideiussione rilasciata in data 28.01.2010 e di una comunicazione di risoluzione e decadenza del beneficio del termine del
18.10.2017, il creditore (ovvero l'odierna appellata o, comunque, la AN cedente) non ha mai proposto né coltivato alcuna azione nei confronti della pag. 10/19 debitrice principale e dei fideiussori. Invero, deve ritenersi infondata la doglianza di controparte secondo cui la sola risoluzione comunicata sia idonea ad interrompere la decadenza vincolata/condizionata alla successiva diligente continuazione di cui all'art. 1957 c.c., non potendosi considerare che un semplice atto stragiudiziale (ossia la predetta comunicazione) possa valere come istanza ai fini dell'art. 1957 c.c. Ad avviso di parte appellante, la menzionata missiva stragiudiziale del 18.10.2017 di parte appellata, infatti, Parte_ non dimostrerebbe che la sia stata intimata o diligentemente assoggettata ad azione giudiziaria di recupero del credito nel termine semestrale, bensì dimostra solo ed unicamente la scadenza dell'obbligazione principale con decadenza del beneficio del termine (in altre parole, prova solo il termine iniziale da cui è cominciato a decorrere il termine di decadenza ex art. 1957 c.c. non rispettato). Per tale ragione, nel caso di specie, anche la nullità parziale delle clausole nn. 2), 6) e 8) della fideiussione, con conseguente venir meno della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., ha l'effetto di estinguere integralmente la fideiussione.
“D) ERRORES IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO: VIOLAZIONE DELL'ART.
112 C.P.C., 115 C.P.C. E 2697 C.C. DA PARTE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA”
Col quarto motivo viene censurata la sentenza impugnata, laddove il
Tribunale ha fondato la propria decisione su un ulteriore elemento o thema,
a causa del quale la sua decisione supera quanto richiesto o eccepito, nonché su un proprio convincimento del tutto sfornito da qualsivoglia allegazione e deduzione contraria, con conseguente violazione degli artt. 112
e 115 c.p.c. e 2697 c.c. In tesi, la pronuncia gravata non prende in considerazione e non qualifica la continuazione o la permanenza dell'intesa illecita già accertata, ma individua una modificazione della condotta negoziale facente capo alla AN e agli altri istituti di credito consociati, ipotizzando che si potrebbe essere al cospetto di una “nuova” intesa lesiva del mercato, in tal modo imponendo ai fideiussori di provare l'esatto fatto pag. 11/19 storico (intrinsecamente segreto e occulto) in cui l'impegno reciproco degli associati è stato assunto. Tuttavia, ad avviso degli appellanti, in atti non vi è traccia o indizio che consenta di portare a ritenere che l'ABI o la AN o altri consociati abbiano modificato le loro condotte negoziali ed i loro modelli di fideiussione sottoposti alla clientela.
“E) NULLITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO PER CARENZA DI IDONEA
PROVA SCRITTA DEL CREDITO AZIONATO E PER INSUSSISTENZA DELLE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DETTATE DALL'ART. 633 C.P.C. -
INFONDATEZZA DELLA SOMMA INGIUNTA – VIOLAZIONE EX ART. 2697 C.C.”
Con tale motivo, parte appellante insiste nell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di documentazione scritta insufficiente e priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento (artt. 634 c.p.c. e
50 T.U.B.).
*****
Si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito e sostenendo quanto segue:
- l'inammissibilità dell'appello, in considerazione dell'evidente infondatezza dei motivi di impugnazione (essendo gli stessi una mera riproduzione delle censure sollevate in primo grado, già adeguatamente esaminate e rigettate nella sentenza appellata, sulla base di un ragionamento logico-giuridico inoppugnabile) e per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- la strumentalità dell'eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Invero, i difensori degli odierni appellanti hanno segnalato l'intervenuto decesso di , continuando tuttavia a depositare Persona_1 scritti difensivi (in particolare la comparsa conclusionale e la successiva memoria di replica) anche in nome della stessa. Inoltre, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., in caso di morte di una delle parti costituite a mezzo di un procuratore, spetta a quest'ultimo valutare la necessità dell'interruzione, non prevedendo il Codice di rito alcuna “interruzione automatica”. A ciò si aggiunga che gli eredi di (così come gli stessi si sono Persona_1
pag. 12/19 espressamente qualificati nell'appello) risultavano già parti costituite nel processo di primo grado, sicché alcuna violazione del contraddittorio potrebbe mai essersi verificata. Ulteriormente, l'appellata osserva che, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'interesse a non vedere l'estinzione della causa - cui avrebbe conseguito la definitività del decreto - era unicamente in capo agli odierni appellanti.
- l'infondatezza dei restanti motivi di appello.
Gli appellanti hanno proposto anche istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c., a cui poi hanno rinunciato all'udienza del 09.10.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni e quindi hanno discusso la causa avanti al collegio all'udienza del 9 aprile 2025 ex art. 350 bis cpc.
*****
La Corte preliminarmente rileva che la sentenza di primo grado è nulla con riferimento alla posizione di e limitatamente alla loro CP_9 CP_10 qualità di eredi di . L'evento interruttivo riferito a Persona_1 quest'ultima è stato infatti dichiarato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima del deposito delle comparse conclusionali e delle repliche secondo il rito previgente. I primi Giudici avrebbero dovuto dichiarare l'interruzione del processo con rifermento al rapporto processuale instauratosi tra e Persona_1 CP_1
La Corte condivide infatti l'orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, pure espresso riguardo al giudice monocratico, secondo cui “Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46,
pag. 13/19 comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica” (Cass.
23042 del 2009; v. anche Cass. n. 14472 del 2017).
Quanto alle conseguenze dell'omessa dichiarazione dell'interruzione del processo, la Corte reputa che non si verte in ipotesi di rimessione al primo giudice, e che si deve invece decidere la causa nel merito con motivazione autonoma. Si concorda infatti con l'indirizzo dei giudici di legittimità secondo cui “Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore,
è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale)” (v. Cass. n. 27643 del 2022).
Ciò premesso, la Corte procede alla decisione:
- sia con autonoma valutazione del merito della controversia in primo grado per la posizione processuale di e quali eredi di CP_9 CP_10 Per_1
,
[...]
- sia con riguardo all'appello proposto oltre che da e Pt_1 CP_9 [...] quali fideiussori in proprio, trattando congiuntamente le ragioni di CP_10 censura – che risultano sufficientemente specificate ex art. 342 cpc, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante - in quanto tutte convergenti ad ottenere la declaratoria di nullità integrale o parziale della pag. 14/19 fideiussione omnibus, la liberazione degli appellanti dalla fideiussione e il rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio, con sostanziale riproposizione di tutte le questioni già poste dalle parti in primo grado.
In buona sostanza, i sottoscrittori della fideiussione sostengono che nulla avrebbe potuto richiedere in pagamento ad essi, da un lato in ragione CP_1 della nullità delle fideiussioni rilasciate, in quanto asseritamente contrarie alla normativa antitrust; dall'altro, per violazione del disposto dell'art. 1957 cc, avendo la banca agito contro i fideiussori senza aver prima proposto le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e senza averle diligentemente continuate.
Ebbene, decidendo la controversia alla luce della ragione più liquida, occorre constatare che non occorre compiere approfondimenti circa la qualificazione giuridica della garanzia rilasciata da , e , Pt_1 Per_1 Per_3 Per_4 né stabilire – ove la si consideri fideiussione omnibus - se si verta in ipotesi di nullità integrale o meramente parziale, poiché manca ogni allegazione ad opera delle parti opponenti e appellanti, e a maggior ragione ogni dimostrazione, circa il fatto che le parti non avrebbero stipulato la fideiussione in mancanza delle clausole in tesi contrarie alla normativa antitrust (riproduttive di quelle sub 2, 6 e 8 del modulo ABI censurato dalla
AN d'AL). In altri termini, non risulta dedotto né provato che senza le tre clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione, dato che spetta "a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto" (v. per tutte Cass. n. 18794 del 2023).
Quand'anche si volesse dare per affermata la nullità parziale del contratto, occorre verificare il differente profilo della effettiva ricorrenza o meno dei pag. 15/19 presupposti per affermare l'invocata estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cc.
Nel caso di specie, la AN risulta aver azionato il proprio credito in forza della clausola n. 7 del contratto di fideiussione, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente alla AN “a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, clausola, questa, che non è stata scalfita dal provvedimento antitrust sopra richiamato.
La Suprema Corte ha affermato che la presenza di una clausola c.d. “a prima richiesta”, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza sarebbe la normale conseguenza della nullità eventuale del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento … atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass. 22346/2017). Ciò posto, va considerato che, nella fattispecie in esame, risulta che l'obbligazione di pagare la somma derivante dal contratto di mutuo è divenuta esigibile per il debitore principale in forza della lettera della AN datata 18 ottobre 2017, incontestatamente ricevuta Parte_ da e dai fideiussori, con cui si comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
Deve pertanto ritenersi che la ebbe a proporre le istanze di pagamento CP_2 nei confronti della debitrice principale e dei garanti, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di cui al ricordato art. 7 del contratto di fideiussione.
pag. 16/19 Alla stregua dei motivi ora illustrati appare superflua la prova chiesta dagli opponenti e appellanti, tutta essenzialmente incentrata sulla questione della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra banche.
Neppure ricorre ipotesi di nullità della fideiussione per assenza della sottoscrizione in nome della dato che si tratta di contratto con CP_2 obbligazione a carico di una sola parte per il quale è sufficiente la sottoscrizione degli obbligati (v. Cass. n. 30409/2017 n. 3525/2009).
Le contestazioni degli appellanti e opponenti sono dunque tutte infondate.
È fondata invece la domanda riconvenzionale proposta da Gli CP_1 opponenti si sono infatti limitati ad eccepire la carenza di prova del credito, lamentando l'insufficienza del saldaconto prodotto con il ricorso monitorio.
Al riguardo va osservato che una simile contestazione risulta meramente apparente. Ed infatti, in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova, senza negazione del fatto storico, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. In altre parole, dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenersi contestato. Dette parti hanno formulato una contestazione meramente apparente, che senza escludere i fatti allegati, ha omesso di prendere puntuale posizione su circostanze che, comunque, erano nella sfera di conoscenza e di disponibilità dei medesimi6, così contravvenendo alla necessità che la contestazione assuma carattere specifico. La contestazione generica, in presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, deve equipararsi alla mancanza di contestazione, e può assegnarsi alla contestazione un effettivo rilievo processuale solo ove vengano con la stessa richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative (v. Cass. n. 8933 del 2009; Cass. n. 17889 del 2020).
Per la stessa ragione risulta infondato il motivo d'appello sub E.
Va tuttavia dato atto che in data 31 ottobre 2024, successivamente alla data della sentenza del Tribunale, l'appellata ha ottenuto il pagamento della
Parte 6 i fideiussori si erano impegnati a tenersi al corrente dello svolgimento dei rapporti tra e la AN (v. clausola 5 del contratto).
pag. 17/19 somma di € 130.920,29 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare Parte_ intrapresa nei confronti di (l'avvenuto parziale pagamento è pacifico: v. verbale udienza 9 aprile 2025). Dall'importo di cui al decreto ingiuntivo va dunque detratta la predetta somma. I fideiussori sono pertanto tenuti al pagamento del minor importo di € 479.934,31 (610.854,60 - 130.920,29 =
479.934,31), oltre a interessi – come previsto nel provvedimento monitorio – al tasso contrattuale di mora:
- dal 20/04/2018 al 31/10/2024 sulla somma originaria di € 610.854,60;
- e quindi al medesimo tasso dal 31/10/2024 fino al saldo effettivo sulla minor somma di € 479.934,31.
Alla luce dei rilievi che precedono, l'opposizione e l'appello vanno parzialmente accolti in ragione del sopravvenuto pagamento parziale, sicché:
- dichiarata nulla la sentenza di primo grado relativamente alla posizione degli eredi di , va accolta l'opposizione ex art. 645 cpc con la Persona_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
- l'appello va parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo, e, per l'effetto,
- i sigg. vanno condannati in solido tra loro al Pt_1 CP_9 CP_10 pagamento, della complessiva somma di € 479.934,31, oltre a interessi al tasso contrattuale di mora dal 20/04/2018 al 31/10/2024 – come previsto nel provvedimento monitorio – sulla somma originaria di € 610.854,60; e quindi al medesimo tasso dal 31/10/2024 fino al saldo effettivo sulla minor somma di € 479.934,31.
Le spese seguono la prevalente soccombenza (dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della lite e al fatto che la revoca del decreto ingiuntivo avviene a seguito di fatto sopravvenuto nel corso del giudizio d'appello) e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare dell'importo in contestazione e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
pag. 18/19 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
; e , gli ultimi due in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e quali eredi di con atto di citazione ritualmente Persona_1 notificato nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano n. 7433/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiarata la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla posizione processuale di e nella loro Parte_2 Parte_3 qualità di eredi di , accoglie l'opposizione ex art. 645 cpc e Persona_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 4943/2022 emesso dal Tribunale di Milano;
- accoglie parzialmente l'appello; in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il medesimo decreto ingiuntivo e, per l'effetto,
- condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma CP_1 di € 479.934,31, oltre a interessi al tasso contrattuale di mora dal
20/04/2018 al 31/10/2024 sulla somma originaria di € 610.854,60; e quindi al medesimo tasso dal 31/10/2024 fino al saldo effettivo sulla minor somma di € 479.934,31;
- condanna e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1 che liquida in complessivi € 15.000,00 oltre a IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario per spese generali del 15%.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 più avanti solo CP_1 2 A fondamento del ricorso per d.i., produceva i seguenti documenti: 1) visura camerale CP_1 [...]
2) procura speciale da ad (rep. n. 5249/3537); 3) visura CP_1 Controparte_1 CP_11 camerale 4) procura speciale da alla dirigente Avv. (rep. n. CP_11 CP_11 CP_12 5257/3542); 5) procura alle liti;
6) G.U. della Repubblica ALna n. 51 del 3/05/2018, parte II;
7) visura camerale 8) contratto di mutuo;
9) nota di iscrizione ipotecaria;
10) estratto conto Parte_4 relativo a versamento II tranche mutuo;
11) estratto conto relativo a versamento III tranche mutuo;
12) estratto conto relativo a versamento IV tranche mutuo;
13) estratto conto relativo a versamento V tranche mutuo;
14) estratto conto relativo a versamento VI tranche mutuo;
15) lettera di risoluzione;
16) situazione contabile al 20/04/2018; 17) decreto fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. (PEI n. 142/2021 Trib. Lodi); 18) fideiussione. 3 d'ora in poi solo Pt_4 4 Il d.i. veniva dichiarato immediatamente esecutivo solo nei confronti della e non dei Parte_4 fideiussori. 5 più oltre solo “ . CP_2
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