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Ordinanza collegiale 7 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12517 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08688/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8688 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Fusca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero degli Interni datato 8 aprile 2020 e notificato il 1 luglio 2020, con cui ha rigettato l''istanza di concessione della cittadinanza ex art. 9 lett. f) Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nr. domanda -OMISSIS-, presentata in data 22 gennaio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 22.01.2015.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- dell’8 aprile 2020 ha respinto la domanda dell’interessato, non ravvisando la coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione acquisita tramite punto fisco, non è risultata provata la percezione di un reddito sufficiente da parte dell’interessato per tutte le annualità prese in considerazione.
L’illustrata situazione ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 29 aprile 2019.
L’interessato non faceva pervenire proprie osservazioni pertanto alla luce della mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento, per carenza di motivazione in ordine alla omessa valutazione della documentazione trasmessa nelle more del procedimento con comunicazioni del 29 maggio 2019, dell’8 settembre 2019 e del 23 marzo 2020 ed a seguito del preavviso di diniego previsto dall’art. 10 bis della L.241/90; insufficiente attività istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92,eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, insufficiente attività istruttoria, violazione della circolare del 5 Gennaio 2007 protocollo n. -OMISSIS-, difetto di ragionevolezza.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, salvo ulteriori determinazioni.
Il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio rileva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nonché dell’istruttoria posta in essere dall’Amministrazione.
Per quanto attiene alla determinazione della soglia minima di reddito necessaria per la concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione ha assunto a parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3, d.l. 25 novembre1989, n. 382, convertito in l. 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato ad € 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale ritenuto idoneo a garantire la possibilità per il soggetto di mantenere in modo stabile e continuativo se medesimo e la propria famiglia.
Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Secondo la giurisprudenza, da cui non si ritiene di doversi discostare, «L'osservazione della situazione reddituale si protrae lungo un arco temporale che è sufficientemente ampio proprio per poter valutare adeguatamente l'effettiva attitudine dell'aspirante alla naturalizzazione a far fronte agli impegni derivanti dal nuovo status (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. I ter, n. 507/2021 ove riconosce che "risponde a criteri di logica e di ragionevolezza desumere la sussistenza del requisito reddituale dalla capacità espressa dall'istante in un periodo che non solo deve necessariamente precedere la domanda, ma che deve anche abbracciare un lasso temporale sufficiente a conferire una certa stabilità a quel requisito), dato che è a tal fine che - come si è visto - si richiede allo straniero di dimostrare non solo di aver già raggiunto, ma anche di riuscire a mantenere, con una certa stabilità e continuità nel tempo, la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale, contribuendo alla crescita socio-economica del Paese, senza rischio di diventare un onere per lo stesso. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia il carattere di stabilità e continuità del requisito in parola non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie, di durata limitata (ad un solo anno), suscettibili di recupero in breve tempo, non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento per cui, in tali casi, è illegittimo il rigetto della domanda di cittadinanza senza previamente valutare l'attitudine dell'istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale prescritto, la sua capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti (Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015; Cons. St., sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021; vedi, tra tante, di recente, Tar Lazio, V bis, n. 7154/2023; n. 8190/2023; 10752/2023), purché tali periodi siano limitati nel tempo, non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito, (Cons. Stato, Sez I, par. 119/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2645/2015, 60/2015, 6069/2014; 3674/2014; 3596/2014)».
Ne consegue che l’insufficienza reddituale, relativa ad una sola annualità, non può essere di per sé idonea a fondare il diniego della concessione dell’istanza di cittadinanza, specie quando, come nel caso in esame, si tratti di flessioni del reddito esigue rispetto alla soglia minima prevista dalla legge.
Nella fattispecie in esame, in particolare, il provvedimento dell’Amministrazione si fonda sulla mancanza reddituale relativa alla sola annualità del 2013 (euro 10.962), mentre dalla documentazione depositata dal ricorrente risulta una sufficienza reddituale costante per gli anni successivi [per il periodo dal 2015 al 2018 si evidenzia un reddito superiore a quello previsto per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e specificatamente: euro 13.607,00 nel
2015 (mod. 730/2016), euro 15.240,00 nel 2016 (mod. 730/2017), euro 15.343,00 nel 2017
(mod. 730/2018) ed euro 14.746,00 nel 2018 (mod. 730/2019)].
Inoltre, lo stesso ricorrente ha depositato copia della sentenza nr. -OMISSIS-, datata 07.07.2020, in forza della quale l'ex datore dell’odierno ricorrente e la società cessionaria dell'azienda di quest'ultimo, -OMISSIS- Srl, sono stati condannati dal Tribunale di Savona Sezione Lavoro (procedimento r.g. nr. -OMISSIS-) al pagamento in favore dello stesso ricorrente dell'importo di euro 31.836,00 a titolo di risarcimento danni per illegittimo licenziamento, somma che in data 30.07.2020 la -OMISSIS- Srl ha provveduto a corrispondere al ricorrente.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto salvo ulteriori determinazioni.
Per ragioni di equità, le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.