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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1973, elettivamente domiciliato a Termini Imerese, via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Cirasa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.12.1978, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
conclusioni di parte resistente: come da note scritte rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2020, , premettendo di Parte_1 avere contratto il 19.6.2004 a Termini Imerese matrimonio concordatario con
[...]
- trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. Controparte_1
21, parte II, serie A, dell'anno 2004 - dal quale sono nati due figli ( il 6.7.2010 e Per_1 il 21.1.2014), domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità stabilite in sede separazione consensuale omologata con decreto n. del 23.4.2019 (n. 3988/2018 R.G.), di confermare l'assegnazione della casa coniugale – sita a Termini Imerese, via Piave n. 8 –, che vi abitava insieme ai figli, nonché di porre a proprio carico l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, tenendo conto dell'effettivo reddito percepito dal ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tale proposito, deduceva di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad €
1.600,00, dovendo sostenere ingenti spese mensili che non gli consentivano di locare un immobile ad uso abitativo, facendo dunque ricorso all'ospitalità dei genitori.
Affermava, per converso, che la moglie lavorava presso la ditta “Loredana Cottone” percependo uno stipendio mensile di € 600,00, senza affrontare alcuna spesa connessa alle esigenze abitative, in quanto assegnataria della casa coniugale.
Nella memoria di costituzione depositata in data 20.1.2021, si Controparte_1 associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, chiedendo di confermare l'obbligo del ricorrente di versarle la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascuno figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come già statuito in sede di omologa della separazione consensuale.
Con ordinanza dell'1.2.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni della separazione consensuale, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
Con sentenza del 24.6.2021, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, assegnando, con ordinanza in pari data, i termini 183, co. 6, cpc.
Con successivo provvedimento del 19.5.2022 il giudice già assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, prevedendo l'obbligo del ricorrente di versare alla controparte l'importo mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
proposta accettata soltanto dalla resistente, avendo il ricorrente dedotto di essere stato licenziato nelle more del giudizio.
Alle successive udienze del 24.2.2023 e dell'8.1.2024 il Giudice relatore ha indagato sulla disponibilità delle parti ad accettare una proposta conciliativa che prevedesse un importo inferiore a quello attualmente stabilito, avendo il ricorrente negato simile possibilità a fronte della disponibilità manifestata dalla controparte a tale riguardo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'8.10.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************ Tenuto conto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario in questa sede soffermarsi sulle restanti domande spiegate dalle parti.
Sull'affidamento dei figli
Entrambe le parti hanno chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre, già disposto in sede di Per_1 Per_2 separazione consensuale.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, la soluzione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori – con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti i minori –, con domicilio prevalente presso la madre, risulta pienamente confacente al loro interesse.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Orbene, a tale riguardo, non sono stati dedotti né sono emersi fatti sopravvenuti tali da far ritenere necessaria una modifica di quanto disposto in sede di separazione, dovendosi dunque confermare la collocazione dei minori presso la madre.
Ciò chiarito, nella regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che dell'età dei minori (che hanno rispettivamente quattordici e undici anni), dovrà tenersi conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, nonché delle richieste formulate dalle parti a tale riguardo.
Dunque, in assenza di differenti accordi liberamente raggiunti dalle parti nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il ricorrente potrà incontrare i figli secondo il seguente regime di incontri:
- per due fine settimana (alternati) al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 21.00;
- durante le vacanze pasquali, di carnevale e altre festività, ad anni alterni, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- durante le vacanze natalizie, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- durante le vacanze estive, per due settimane (anche non consecutive), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita a Termini Imerese in via Piave n. 8, alla madre, che vi abita insieme ai figli e Per_1 Per_2
Sul mantenimento dei figli
A tale proposito il ricorrente ha chiesto di rideterminare la misura dell'assegno posto a suo carico nell'ambito della separazione consensuale, pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), deducendo che la sua situazione reddituale – aggravatasi in corso di causa, in seguito al licenziamento disciplinare irrogatogli con provvedimento del 23.6.2022 – non gli consente di sostenere simile esborso.
La resistente ha, invece, chiesto di confermare l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), pur essendosi dichiarata disponibile, all'udienza dell'8.1.2024, ad accettare un'eventuale proposta conciliativa che prevedesse la somma di € 400,00 mensili.
Ora, l'art. 337 ter co. 4 c.c., sancisce l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a contribuire al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente.
Si tratta, infatti, di un'obbligazione che grava sui genitori per il solo fatto di aver generato i figli, configurandosi dunque l'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, sul presupposto che lo stesso sia dotato di capacità lavorativa generica (cfr., ex multis, Cass., n. 39411/2017; Cass., n. 34952/2018).
Nella determinazione della misura del contributo al mantenimento, dovrà tenersi conto in ogni caso delle concrete condizioni patrimoniali delle parti che, nel caso sub iudice, sono mutate (in peius) avuto riguardo a , in considerazione Parte_1 dell'intervenuto licenziamento disciplinare.
Compete, pertanto, al Tribunale una “nuova” valutazione comparativa della situazione economica e reddituale delle parti, modificata rispetto a quella esistente al momento della separazione (cfr. sul punto Cass., n. 15101/2023).
Non può, d'altra parte, trascurarsi che il peggioramento della condizione economica del ricorrente sia dipeso da una condotta al medesimo imputabile, sfociata nel licenziamento disciplinare di cui al provvedimento del 23.6.2022, dovuto ad assenze ingiustificate prolungate/ripetute dal lavoro (cfr. documentazione prodotta a corredo delle note scritte depositate il 7.7.2022 da ). Parte_1
Peraltro, quest'ultimo all'udienza dell'8.1.2024 ha dichiarato di aver svolto una breve esperienza lavorativa l'estate precedente, circostanza che ne comprova la capacità lavorativa.
Ebbene, sulla scorta di tali elementi, in considerazione del fatto che i due figli minori – di anni quattordici e undici – convivono con la madre e in assenza di elementi in ordine al tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di matrimonio (Cass., n. 23630/2009), va posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno), rivalutabile ai fini Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie
(così come individuate nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande e la natura del giudizio depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, sita a Termini Imerese in via Piave n. 8, alla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile
[...] secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.3.1973, elettivamente domiciliato a Termini Imerese, via Mazzini n. 7, presso lo studio dell'avv. Paolo Cirasa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31.12.1978, elettivamente domiciliata a Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Cristina Aglieri Rinella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili;
conclusioni di parte resistente: come da note scritte rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2020, , premettendo di Parte_1 avere contratto il 19.6.2004 a Termini Imerese matrimonio concordatario con
[...]
- trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. Controparte_1
21, parte II, serie A, dell'anno 2004 - dal quale sono nati due figli ( il 6.7.2010 e Per_1 il 21.1.2014), domandava al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Per_2 civili del matrimonio, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità stabilite in sede separazione consensuale omologata con decreto n. del 23.4.2019 (n. 3988/2018 R.G.), di confermare l'assegnazione della casa coniugale – sita a Termini Imerese, via Piave n. 8 –, che vi abitava insieme ai figli, nonché di porre a proprio carico l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, tenendo conto dell'effettivo reddito percepito dal ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tale proposito, deduceva di percepire un reddito mensile da lavoro dipendente pari ad €
1.600,00, dovendo sostenere ingenti spese mensili che non gli consentivano di locare un immobile ad uso abitativo, facendo dunque ricorso all'ospitalità dei genitori.
Affermava, per converso, che la moglie lavorava presso la ditta “Loredana Cottone” percependo uno stipendio mensile di € 600,00, senza affrontare alcuna spesa connessa alle esigenze abitative, in quanto assegnataria della casa coniugale.
Nella memoria di costituzione depositata in data 20.1.2021, si Controparte_1 associava alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in proprio favore, chiedendo di confermare l'obbligo del ricorrente di versarle la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 250,00 per ciascuno figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come già statuito in sede di omologa della separazione consensuale.
Con ordinanza dell'1.2.2021, il Presidente del Tribunale, rilevato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni della separazione consensuale, rimettendo la causa innanzi al giudice istruttore designato.
Con sentenza del 24.6.2021, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, assegnando, con ordinanza in pari data, i termini 183, co. 6, cpc.
Con successivo provvedimento del 19.5.2022 il giudice già assegnatario del fascicolo ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, prevedendo l'obbligo del ricorrente di versare alla controparte l'importo mensile di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
proposta accettata soltanto dalla resistente, avendo il ricorrente dedotto di essere stato licenziato nelle more del giudizio.
Alle successive udienze del 24.2.2023 e dell'8.1.2024 il Giudice relatore ha indagato sulla disponibilità delle parti ad accettare una proposta conciliativa che prevedesse un importo inferiore a quello attualmente stabilito, avendo il ricorrente negato simile possibilità a fronte della disponibilità manifestata dalla controparte a tale riguardo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'8.10.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
************ Tenuto conto della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario in questa sede soffermarsi sulle restanti domande spiegate dalle parti.
Sull'affidamento dei figli
Entrambe le parti hanno chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre, già disposto in sede di Per_1 Per_2 separazione consensuale.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, la soluzione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori – con tutte le conseguenze che ne discendono in punto di esercizio della responsabilità genitoriale e dunque di adozione delle scelte inerenti i minori –, con domicilio prevalente presso la madre, risulta pienamente confacente al loro interesse.
Del resto, l'attuale contesto normativo di riferimento impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, considerandolo quale soluzione prioritaria in assenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore, invero non sussistenti nel caso si specie (Cass., n. 19393/2020: “in tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale,[…] è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, […] il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.” (cfr. Cass. ordinanza n. 14728/2016). “La regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n.
5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977)”.
Anche sotto il profilo della collocazione il giudice deve decidere secondo il prevalente interesse del minore e pertanto la regolamentazione dei rapporti con entrambi: “deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo" (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3652).
Orbene, a tale riguardo, non sono stati dedotti né sono emersi fatti sopravvenuti tali da far ritenere necessaria una modifica di quanto disposto in sede di separazione, dovendosi dunque confermare la collocazione dei minori presso la madre.
Ciò chiarito, nella regolamentazione del diritto di visita paterno, oltre che dell'età dei minori (che hanno rispettivamente quattordici e undici anni), dovrà tenersi conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi, nonché delle richieste formulate dalle parti a tale riguardo.
Dunque, in assenza di differenti accordi liberamente raggiunti dalle parti nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il ricorrente potrà incontrare i figli secondo il seguente regime di incontri:
- per due fine settimana (alternati) al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 21.00;
- durante le vacanze pasquali, di carnevale e altre festività, ad anni alterni, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- durante le vacanze natalizie, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre;
- durante le vacanze estive, per due settimane (anche non consecutive), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno, facendoli comunicare almeno una volta al giorno per telefono con la madre.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita a Termini Imerese in via Piave n. 8, alla madre, che vi abita insieme ai figli e Per_1 Per_2
Sul mantenimento dei figli
A tale proposito il ricorrente ha chiesto di rideterminare la misura dell'assegno posto a suo carico nell'ambito della separazione consensuale, pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuno), deducendo che la sua situazione reddituale – aggravatasi in corso di causa, in seguito al licenziamento disciplinare irrogatogli con provvedimento del 23.6.2022 – non gli consente di sostenere simile esborso.
La resistente ha, invece, chiesto di confermare l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), pur essendosi dichiarata disponibile, all'udienza dell'8.1.2024, ad accettare un'eventuale proposta conciliativa che prevedesse la somma di € 400,00 mensili.
Ora, l'art. 337 ter co. 4 c.c., sancisce l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a contribuire al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente.
Si tratta, infatti, di un'obbligazione che grava sui genitori per il solo fatto di aver generato i figli, configurandosi dunque l'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, sul presupposto che lo stesso sia dotato di capacità lavorativa generica (cfr., ex multis, Cass., n. 39411/2017; Cass., n. 34952/2018).
Nella determinazione della misura del contributo al mantenimento, dovrà tenersi conto in ogni caso delle concrete condizioni patrimoniali delle parti che, nel caso sub iudice, sono mutate (in peius) avuto riguardo a , in considerazione Parte_1 dell'intervenuto licenziamento disciplinare.
Compete, pertanto, al Tribunale una “nuova” valutazione comparativa della situazione economica e reddituale delle parti, modificata rispetto a quella esistente al momento della separazione (cfr. sul punto Cass., n. 15101/2023).
Non può, d'altra parte, trascurarsi che il peggioramento della condizione economica del ricorrente sia dipeso da una condotta al medesimo imputabile, sfociata nel licenziamento disciplinare di cui al provvedimento del 23.6.2022, dovuto ad assenze ingiustificate prolungate/ripetute dal lavoro (cfr. documentazione prodotta a corredo delle note scritte depositate il 7.7.2022 da ). Parte_1
Peraltro, quest'ultimo all'udienza dell'8.1.2024 ha dichiarato di aver svolto una breve esperienza lavorativa l'estate precedente, circostanza che ne comprova la capacità lavorativa.
Ebbene, sulla scorta di tali elementi, in considerazione del fatto che i due figli minori – di anni quattordici e undici – convivono con la madre e in assenza di elementi in ordine al tenore di vita goduto dai medesimi in costanza di matrimonio (Cass., n. 23630/2009), va posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno), rivalutabile ai fini Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie
(così come individuate nel Protocollo tra il Tribunale di Termini Imerese e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, cui si rinvia).
Sulle spese di lite
L'accoglimento parziale delle domande e la natura del giudizio depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, a seguito della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, sita a Termini Imerese in via Piave n. 8, alla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00, rivalutabile
[...] secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44