Ordinanza presidenziale 21 maggio 2020
Sentenza 9 dicembre 2020
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2025REG.PROV.COLL.
N. 05758/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2021, proposto dai signori -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dell’impresa Agrisma S.r.l. Società agricola e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Tangari e Antonio De Feo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 779/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Scanzano Jonico;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione del Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale di Agrisma s.r.l., cessionaria di ramo di azienda della S.A.M. Agricola Piccola S. Coop. A.r.l., e -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n. 98 del 17 ottobre 2014 del Comune di Scanzano Jonico, concernente la demolizione di taluni manufatti realizzati in modo abusivo.
2. Deve premettersi che gli appellanti sono titolari di un’azienda agricola in agro di Scanzano Jonico ubicata su terreni di loro proprietà, ricandente in un ambito paesaggisticamente vincolato, nella quale il Comune ha accertato la realizzazione senza titolo edilizio di numerose strutture in ferro di dimensioni variabili, poggiate su basamenti in cemento e coperte con teli ombreggianti o lastre ondulate; l’ampliamento delle coperture di una stalla già condonata e di setti murari in cemento armato di altezza variabile e di ampie dimensioni; e l’ampliamento di mq 255 della superficie della concimaia.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso innanzitutto perché i rilievi tecnici posti a fondamento del provvedimento impugnato sono stati ritenuti affidabili. Inoltre ha escluso che i ricorrenti potessero opporre al potere repressivo comunale alcun affidamento tutelabile in ragione del tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina l'insorgenza di alcun affidamento; del pari ha escluso che sulla base del medesimo tempo trascorso l’amministrazione fosse gravata di uno specifico onere di motivazione in merito all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, considerato invece in re ipsa sulla base degli abusi edilizi accertati. Infine per la loro ampiezza ha escluso che le strutture accertate potessero essere ricondotte alla nozione di pergolato.
4. L’appello riporta un unico motivo, che contesta la necessità di un titolo abilitativo per strutture che non sono state valutate nella loro effettiva consistenza: si tratterebbe infatti di pergolati, di strutture precarie e solo per i setti murari e l’ampliamento della concimaia si può parlare di strutture edilizie. Per le prime due categorie si sostiene che non sarebbe necessario alcun titolo edilizio, mentre per le strutture edilizie andrebbe accertato che si è in presenza di opere che non hanno alterato in maniera significativa lo stato dei luoghi.
5. Il Comune di Scanzano Jonico si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
L’appello ripropone solo in parte le doglianze espresse in primo grado e si limita a contestare la qualificazione giuridica dei singoli abusi contenuta nel provvedimento impugnato, in ragione del loro scarso impatto sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico.
Ciò precisato, va preliminarmente ricordato che in presenza di una pluralità di abusi edilizi non è ammissibile una loro valutazione atomistica. Si veda ex multi s Consiglio di Stato, VII, 12 giugno 2023, n. 5749: “ Laddove vengano in rilievo una serie di abusi, edilizi o paesaggistici, effettuati sul medesimo immobile, la loro valutazione, per individuare quelli assentibili con una semplice d.i.a. e quelli che invece necessitano di un permesso di costruire, richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni ” (negli stessi termini, di recente: Cons. Stato, III, 5 novembre 2024, n. 8795; VI, 3 ottobre 2024, n. 7968; 13 giugno 2024, n. 5331; 22 maggio 2024, n. 4569; VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
Inoltre le dimensioni dei manufatti contestati non sono irrilevanti e ostano alla loro qualificazione come pergolati, i quali per giurisprudenza costante sono ricondotti a quelle strutture funzionalmente preordinate ad ombreggiare e adornare e aperte su tre lati e nella parte superiore dal punto di vista strutturale (cfr. Cons. Stato, VI, 29 marzo 2024, n. 2973; 13 ottobre 2023, n. 8924; 22 settembre 2023, n. 8475; 2 novembre 2022, n. 9470). Infatti, come affermato dal Comune, con valutazione non inficiata da errori, i numerosi manufatti realizzati a servizio dell’azienda agricola siano stati e siano tuttora destinati a soddisfare esigenze non già temporanee, ma perduranti nel tempo ed abbiano comportato e continuano a comportare una rilevante e duratura trasformazione del territorio e che, pertanto, richiedano il rilascio del prescritto titolo abilitativo. A riprova di ciò vi sono in muri in cemento armato ed un notevole ampliamento della concimaia.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Scanzano Jonico le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO