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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/08/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Greblo, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte.
pagina 1 di 10 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Nell'anno 2016 tipulò con la società finanziaria (di seguito Parte_1 CP_2 fusa nella un primo contratto di prestito (dell'importo di €. 5.000,00 e da restituirsi CP_1 mediante il pagamento di n. 84 rate mensili) ed un secondo contratto di prestito (dell'importo di €.
8.000,00 e da restituirsi mediante il pagamento di n. 84 rate mensili).
2. Con ricorso monitorio del settembre 2023, la chiese ed ottenne dal Tribunale di CP_1
Chieti l'emissione a carico del del decreto ingiuntivo n. 535/23 per il pagamento della Parte_1 somma di €. 15.930,16, pari al saldo debitore dei due rapporti summenzionati, dai quali la ingiungente era receduta nel 2022, per l'inadempimento, da parte del finanziato, delle obbligazioni assunte.
3. Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto la revoca), Parte_1 chiedendo al Tribunale, in relazione ai due rapporti di finanziamento, di: “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione dei contratti;
- accertare e dichiarare che i contratti sono esplicitati in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2,
1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e pagina 2 di 10 art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale dei contratti ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite. - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284
3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione del tasso di mora e di conseguenza eliminare dal saldo dare/avere gli interessi di mora ovvero ricalcolarli al solo tasso legale;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione della clausola risolutiva e della clausola sulla decadenza del beneficio del termine, riammettere il mutuatario al pagamento rateale di finanziamenti”.
A sostegno di tali domande, il ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: a) i Parte_1 rapporti di finanziamento prevedevano un piano di rimborso delle rate secondo il cd. “sistema di pagina 3 di 10 ammortamento alla francese”; b) l'ammortamento alla francese sviluppava interessi anatocistici occulti, come da perizie contabili di parte prodotte;
c) dalla applicazione di tali costi occulti discendevano: la violazione degli artt. 1283, 1344 c.c./120 TUB/34 Codice del Consumo;
un TAN dei rapporti pari al 7,70%, superiore a quello convenuto del 7,45%; la nullità del contratto per frode alla legge;
la nullità della clausola sul tasso di interesse, per indeterminatezza;
la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria;
la necessità di applicazione dell'interesse semplice e del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
c) i contratti erano privi della pattuizione sia degli interessi moratori - con conseguente necessità di espungerli dal debito, ovvero di sostituirli con il tasso legale – sia della disciplina della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale, con conseguente diritto dell'esponente di essere rimesso in termini per la restituzione rateale dei prestiti.
4. La – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare, di CP_1 concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo […], stante la mancanza di prova scritta prodotta dal sig. a supporto delle proprie Parte_1 pretese;
nel merito, in via principale, di rigettare l'opposizione proposta dal sig. in Parte_1 quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, […] di accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 15.930,16 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma sopra indicata […]”.
[...]
A sostegno di tali domande, parte opposta ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: aa) il piano pattuito per il rimborso delle rate dei prestiti non produceva alcun interesse anatocistico;
bb) tutti i costi dei rapporti erano stati analiticamente disciplinati nei contratti e nelle condizioni generali ad essi allegati, al pari del tasso di interesse moratorio e della disciplina sulla decadenza dal beneficio del termine e sulla risoluzione negoziale;
cc) la erogazione dei prestiti era incontestata.
5. Il giudizio – articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nel quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - giunge alla odierna decisione.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
7. Tutte le contestazioni negoziali e contabili mosse dal ad eccezione di quelle relative Parte_1 agli interessi moratori e alla decadenza dal beneficio del termine) poggiano sull'assunto per cui il piano di ammortamento alla francese produrrebbe interessi anatocistici occulti, dalla cui applicazione deriverebbero la nullità del contratto per frode alla legge e per violazione dell'art. 1283 c.c., la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, un
TAN effettivo rispetto a quello dichiarato in contratto e la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
8. Tuttavia, un tale assunto è giuridicamente infondato.
8.1 E' infatti noto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito in relazione al sistema di ammortamento alla francese – nella sentenza n. 15130 del 29/05/2024 – che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, posto che “il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi […]”.
8.2 Da quanto sopra osservato in ordine alla validità del sistema di ammortamento alla francese ed alla non rinvenibilità in esso di un meccanismo di produzione di interessi composti, ex art. 1283 c.c., discende la infondatezza della connessa doglianza che la opponente aveva fatto discendere dal proprio infondato assunto della illiceità di detto sistema, lamentando la indeterminatezza dei costi dei rapporti ed invocando l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117 TUB.
Anche al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, sopra richiamate, sono state inequivoche nell'affermare che: “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Peraltro, la giurisprudenza (cfr.
pagina 5 di 10 Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l' fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza Pt_2 per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt.
120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). […] .”
I summenzionati principi sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte, la quale ha avuto occasione di precisare che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Inoltre, come ulteriormente chiarito dalle summenzionate Sezioni Unite della Cassazione, il contratto di mutuo ha un oggetto determinato quando “contenga (come nella specie: ndr) le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della pagina 6 di 10 durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. S.U.
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
8.3 Nella specie, come visto, il contratto conteneva la indicazione del TAN (7,45%) e del TAEG
(7.79%) pattuiti, l'importo della rata mensile di rimborso, il numero delle rate mensili da corrispondere,
l'importo totale (capitale e interessi) da restituire alla finanziatrice (per la definizione del TAN come l'indicatore del “tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie)”, cfr. le Istruzioni della Banca d'Italia; per la definizione del TAEG come
“indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua”, cfr. le Istruzioni cit.). I contratti rinviavano altresì ad ulteriori “norme contrattuali” del “prestito ”, nell'occasione specificamente approvate dal cliente (vd. infra). Pt_3
8.4 Pertanto, il costo dei due rapporti di prestito, nella ipotesi di andamento regolare degli stessi, era predeterminato in modo analitico, né era “viziato” da costi anatocistici occulti.
9. Anche le ulteriori doglianze del relative alla asserita mancata pattuizione, nei due Parte_1 contratti, della disciplina della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale e del tasso di interesse moratorio non sono meritevoli di accoglimento.
9.1 Infatti, tanto la disciplina sulla decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale, quanto la disciplina relativa agli interessi di mora furono espressamente convenute dalle parti nelle
“norme contrattuali” del “prestito ” che il nell'occasione, ricevette in consegna Pt_3 Parte_1
e approvò specificamente ex artt. 1341/1342 c.c. -117/118 TUB (cfr. il paragrafo “approvazione specifica di clausole” di cui alla 3° pagina dei due contratti di prestito prodotti, clausole tra cui risultano richiamate l'art. 6 [Interessi di mora] e 7 [Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine]; cfr. le “norme contrattuali” del “Prestito Arancio”, prodotte dall'ingiungente sin dalla fase monitoria, i cui artt. 6 e 9 contengono la disciplina, rispettivamente, degli interessi di mora [con richiamo “alla misura di cui al documento denominato “Informazioni di base sul credito dei pagina 7 di 10 consumatori allegato al presente contratto”] e della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto per inadempimento del cliente).
9.2 Siffatta documentazione negoziale smentisce quindi categoricamente il pur perentorio assunto dell'opponente della inesistenza di una disciplina convenzionale concordata sugli interessi moratori e sulla decadenza dal beneficio del termine e decreta, di per sé, l'infondatezza delle doglianze in parola.
9.3 Del resto, il non ha mai dedotto di avere approvato con doppia sottoscrizione Parte_1 clausole diverse da quelle di cui alle norme contrattuali” del “prestito ” prodotte dalla Pt_3 controparte nel procedimento monitorio (cfr. il thema decidendum;
per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis
Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite N. 1099 del 1998; per il corollario per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
9.4 Inoltre, il non ha mosso alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 Parte_1
c.p.c.) al contenuto di tale disciplina pattizia, né, di conseguenza, alla eventuale diversità del tasso moratorio praticatogli rispetto a quello convenuto nel documento “Informazioni di base sul credito dei consumatori”, allegato al contratto” e alla eventuale non rispondenza al tasso moratorio pattizio
(come individuato dal citato art. 6) di quello conteggiato dalla negli analitici CP_1 rendiconti del 16.1.23 e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per contro, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono pagina 8 di 10 risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). Pertanto, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi” (cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680; per il corollario per cui
“ove le parti abbiano adottato un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esaurendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del
06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000).
10. In conclusione, tutti i motivi di opposizione devono essere rigettati.
11. Al rigetto della opposizione consegue - ex lege - la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, con liquidazione dei compensi come da dispositivo, nei parametri tabellari medi delle cause del valore pari a quello del provvedimento monitorio impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1751/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
pagina 9 di 10 RIGETTA
l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 18 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Greblo, elettivamente domiciliato come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.7.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte.
pagina 1 di 10 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Nell'anno 2016 tipulò con la società finanziaria (di seguito Parte_1 CP_2 fusa nella un primo contratto di prestito (dell'importo di €. 5.000,00 e da restituirsi CP_1 mediante il pagamento di n. 84 rate mensili) ed un secondo contratto di prestito (dell'importo di €.
8.000,00 e da restituirsi mediante il pagamento di n. 84 rate mensili).
2. Con ricorso monitorio del settembre 2023, la chiese ed ottenne dal Tribunale di CP_1
Chieti l'emissione a carico del del decreto ingiuntivo n. 535/23 per il pagamento della Parte_1 somma di €. 15.930,16, pari al saldo debitore dei due rapporti summenzionati, dai quali la ingiungente era receduta nel 2022, per l'inadempimento, da parte del finanziato, delle obbligazioni assunte.
3. Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo (del quale ha chiesto la revoca), Parte_1 chiedendo al Tribunale, in relazione ai due rapporti di finanziamento, di: “- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione dei contratti;
- accertare e dichiarare che i contratti sono esplicitati in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che i contratti non pattuiscono una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2,
1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e pagina 2 di 10 art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale dei finanziamenti (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale dei contratti ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare i rapporti di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite. - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284
3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. - accertare e dichiarare la violazione dell'art. 34 del codice del consumo e ricalcolare i rapporti di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare i piani di ammortamento futuri in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione del tasso di mora e di conseguenza eliminare dal saldo dare/avere gli interessi di mora ovvero ricalcolarli al solo tasso legale;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione della clausola risolutiva e della clausola sulla decadenza del beneficio del termine, riammettere il mutuatario al pagamento rateale di finanziamenti”.
A sostegno di tali domande, il ha dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: a) i Parte_1 rapporti di finanziamento prevedevano un piano di rimborso delle rate secondo il cd. “sistema di pagina 3 di 10 ammortamento alla francese”; b) l'ammortamento alla francese sviluppava interessi anatocistici occulti, come da perizie contabili di parte prodotte;
c) dalla applicazione di tali costi occulti discendevano: la violazione degli artt. 1283, 1344 c.c./120 TUB/34 Codice del Consumo;
un TAN dei rapporti pari al 7,70%, superiore a quello convenuto del 7,45%; la nullità del contratto per frode alla legge;
la nullità della clausola sul tasso di interesse, per indeterminatezza;
la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria;
la necessità di applicazione dell'interesse semplice e del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB;
c) i contratti erano privi della pattuizione sia degli interessi moratori - con conseguente necessità di espungerli dal debito, ovvero di sostituirli con il tasso legale – sia della disciplina della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale, con conseguente diritto dell'esponente di essere rimesso in termini per la restituzione rateale dei prestiti.
4. La – nel costituirsi in giudizio – ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare, di CP_1 concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. dell'opposto decreto ingiuntivo […], stante la mancanza di prova scritta prodotta dal sig. a supporto delle proprie Parte_1 pretese;
nel merito, in via principale, di rigettare l'opposizione proposta dal sig. in Parte_1 quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per tutto quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, […] di accertare la sussistenza del credito della convenuta opposta nella misura di € 15.930,16 o di quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi di dalla domanda al saldo effettivo, spese e compensi professionali e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 al pagamento della somma sopra indicata […]”.
[...]
A sostegno di tali domande, parte opposta ha controdedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: aa) il piano pattuito per il rimborso delle rate dei prestiti non produceva alcun interesse anatocistico;
bb) tutti i costi dei rapporti erano stati analiticamente disciplinati nei contratti e nelle condizioni generali ad essi allegati, al pari del tasso di interesse moratorio e della disciplina sulla decadenza dal beneficio del termine e sulla risoluzione negoziale;
cc) la erogazione dei prestiti era incontestata.
5. Il giudizio – articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale e nel quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo - giunge alla odierna decisione.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'opposizione è infondata, per le ragioni di seguito indicate.
7. Tutte le contestazioni negoziali e contabili mosse dal ad eccezione di quelle relative Parte_1 agli interessi moratori e alla decadenza dal beneficio del termine) poggiano sull'assunto per cui il piano di ammortamento alla francese produrrebbe interessi anatocistici occulti, dalla cui applicazione deriverebbero la nullità del contratto per frode alla legge e per violazione dell'art. 1283 c.c., la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse, la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, un
TAN effettivo rispetto a quello dichiarato in contratto e la conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
8. Tuttavia, un tale assunto è giuridicamente infondato.
8.1 E' infatti noto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito in relazione al sistema di ammortamento alla francese – nella sentenza n. 15130 del 29/05/2024 – che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, posto che “il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi […]”.
8.2 Da quanto sopra osservato in ordine alla validità del sistema di ammortamento alla francese ed alla non rinvenibilità in esso di un meccanismo di produzione di interessi composti, ex art. 1283 c.c., discende la infondatezza della connessa doglianza che la opponente aveva fatto discendere dal proprio infondato assunto della illiceità di detto sistema, lamentando la indeterminatezza dei costi dei rapporti ed invocando l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117 TUB.
Anche al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, sopra richiamate, sono state inequivoche nell'affermare che: “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Peraltro, la giurisprudenza (cfr.
pagina 5 di 10 Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l' fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza Pt_2 per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt.
120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). […] .”
I summenzionati principi sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte, la quale ha avuto occasione di precisare che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Inoltre, come ulteriormente chiarito dalle summenzionate Sezioni Unite della Cassazione, il contratto di mutuo ha un oggetto determinato quando “contenga (come nella specie: ndr) le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della pagina 6 di 10 durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. S.U.
Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
8.3 Nella specie, come visto, il contratto conteneva la indicazione del TAN (7,45%) e del TAEG
(7.79%) pattuiti, l'importo della rata mensile di rimborso, il numero delle rate mensili da corrispondere,
l'importo totale (capitale e interessi) da restituire alla finanziatrice (per la definizione del TAN come l'indicatore del “tasso d'interesse (ossia il prezzo), in percentuale e su base annua, richiesto da un creditore sull'erogazione di un finanziamento. A differenza del TAEG non esprime il "costo complessivo" del finanziamento che può essere anche molto più alto (ad esempio, per spese, oneri e commissioni accessorie)”, cfr. le Istruzioni della Banca d'Italia; per la definizione del TAEG come
“indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua”, cfr. le Istruzioni cit.). I contratti rinviavano altresì ad ulteriori “norme contrattuali” del “prestito ”, nell'occasione specificamente approvate dal cliente (vd. infra). Pt_3
8.4 Pertanto, il costo dei due rapporti di prestito, nella ipotesi di andamento regolare degli stessi, era predeterminato in modo analitico, né era “viziato” da costi anatocistici occulti.
9. Anche le ulteriori doglianze del relative alla asserita mancata pattuizione, nei due Parte_1 contratti, della disciplina della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale e del tasso di interesse moratorio non sono meritevoli di accoglimento.
9.1 Infatti, tanto la disciplina sulla decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione negoziale, quanto la disciplina relativa agli interessi di mora furono espressamente convenute dalle parti nelle
“norme contrattuali” del “prestito ” che il nell'occasione, ricevette in consegna Pt_3 Parte_1
e approvò specificamente ex artt. 1341/1342 c.c. -117/118 TUB (cfr. il paragrafo “approvazione specifica di clausole” di cui alla 3° pagina dei due contratti di prestito prodotti, clausole tra cui risultano richiamate l'art. 6 [Interessi di mora] e 7 [Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine]; cfr. le “norme contrattuali” del “Prestito Arancio”, prodotte dall'ingiungente sin dalla fase monitoria, i cui artt. 6 e 9 contengono la disciplina, rispettivamente, degli interessi di mora [con richiamo “alla misura di cui al documento denominato “Informazioni di base sul credito dei pagina 7 di 10 consumatori allegato al presente contratto”] e della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto per inadempimento del cliente).
9.2 Siffatta documentazione negoziale smentisce quindi categoricamente il pur perentorio assunto dell'opponente della inesistenza di una disciplina convenzionale concordata sugli interessi moratori e sulla decadenza dal beneficio del termine e decreta, di per sé, l'infondatezza delle doglianze in parola.
9.3 Del resto, il non ha mai dedotto di avere approvato con doppia sottoscrizione Parte_1 clausole diverse da quelle di cui alle norme contrattuali” del “prestito ” prodotte dalla Pt_3 controparte nel procedimento monitorio (cfr. il thema decidendum;
per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. ex multis
Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite N. 1099 del 1998; per il corollario per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
9.4 Inoltre, il non ha mosso alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 Parte_1
c.p.c.) al contenuto di tale disciplina pattizia, né, di conseguenza, alla eventuale diversità del tasso moratorio praticatogli rispetto a quello convenuto nel documento “Informazioni di base sul credito dei consumatori”, allegato al contratto” e alla eventuale non rispondenza al tasso moratorio pattizio
(come individuato dal citato art. 6) di quello conteggiato dalla negli analitici CP_1 rendiconti del 16.1.23 e nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per contro, è noto sia che “il convenuto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea, con la conseguenza che lo stesso non può limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dalla controparte alla quantificazione del diritto” (cfr. Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003, SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003), sicchè “detta contestazione assume rilievo solo quando involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono pagina 8 di 10 risultare dagli atti o essere successivamente provati” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 85 del
08/01/2003), sia che “tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011). Inoltre - “nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze - occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso,
l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame”, cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008). Pertanto, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi” (cfr. Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680; per il corollario per cui
“ove le parti abbiano adottato un regime continuativo di contabilizzazione di complessi rapporti di dare e avere, la allegazione in giudizio dei relativi estratti conto, pur non esaurendo l'onere probatorio di chi si afferma creditore, tuttavia esprime la precisazione in forma contabile dettagliata delle asserzioni ed ammissioni di tale soggetto, dando modo all'altra parte di formulare, a sua volta, le proprie contestazioni, ammissioni e allegazioni in ordine alle poste del conto, con la conseguenza che l'onere probatorio del creditore risulterà limitato a quelle poste che saranno specificamente contestate”, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 3967 del 01/04/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 716 del
06/02/1986; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000).
10. In conclusione, tutti i motivi di opposizione devono essere rigettati.
11. Al rigetto della opposizione consegue - ex lege - la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, con liquidazione dei compensi come da dispositivo, nei parametri tabellari medi delle cause del valore pari a quello del provvedimento monitorio impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1751/23, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
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l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 18 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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