TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8312 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8312/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BALLERINI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bienno (BS), via Zerna n. 57
e
(c.f. ), con l'avv. BALLERINI ALBERTO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bienno (BS), via Zerna n. 57
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori concorderanno ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie e a tutte le scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore, che dovranno essere sempre prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri della minore;
2. il padre, salvo diversi accordi, terrà la figlia con sé come da diritti di visita che seguono:
a fine settimana alternati dal sabato alla domenica (in questo caso avrà cura di andare a prendere la figlia direttamente all'uscita della scuola e la riaccompagnerà dalla madre presso la casa coniugale entro le ore 20.00 della domenica sera); tutti i martedì e i giovedì, dalle 15:30 alle 18:30, compatibilmente con i propri orari di lavoro;
10 giorni durante le vacanze estive;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
al riguardo, entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo, ove trascorreranno le eventuali vacanze con la figlia minore;
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno e nr. 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; il criterio dell'alternanza regolamenterà anche le festività del 25 aprile e del 1° maggio e tutte le altre festività scolastiche;
il padre potrà frequentare e tener con sé la figlia ogniqualvolta vorrà, salvo il necessario coordinamento con la madre e comunque i genitori, di comune accordo, potranno modificare tali tempi di permanenza della figlia;
3. il signor provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
Per_
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 355,20, da corrispondere, da aprile 2025, tramite bonifico sul cc intestato alla OR , entro Parte_1 il giorno 20 di ogni mese (IBAN [...] 0791 9871); il primo mantenimento è da versare entro il 20 aprile 2025 e così via;
tale somma è soggetta annualmente all'adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie afferenti alla figlia minore, individuate dalle parti secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Brescia, che dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le abbia anticipate entro 30 giorni dalla richiesta documentata;
le parti convengono che l'assegno unico INPS continui ad essere percepito integralmente dal genitore collocatario, la OR;
le detrazioni fiscali per le spese della figlia Parte_1 saranno utilizzate al 100% dalla OR;
Parte_1
4. la casa coniugale, sita in Esine (BS), via Librinì n. 6, di proprietà esclusiva della OR Parte_1
viene assegnata alla stessa, con quanto l'arreda e correda e continuerà ad abitarla con la
[...] figlia;
5. il prestito SA SA AO n. 000077274715, che grava su entrambi i coniugi in misura del
50% ciascuno, verrà pagato per intero dalla sig.ra ; a titolo di compartecipazione Parte_1
a tale prestito il signor corrisponderà alla OR a partire da Parte_2 Parte_1 agosto 2029 e fino al mese di giugno 2032, la somma mensile di € 200,00, per un totale di € 7.000,00, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul cc intestato alla OR Parte_1
(IBAN [...] 0791 9871); il signor verserà alla OR Parte_2
a mezzo bonifico sul citato IBAN entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal Parte_1 2028 e fino al 2032, la somma annuale di € 206,00, a titolo di rimborso del premio delle polizze assicurative collettive proteggi prestito n. 300500037 e n. 104050000505 SA SA AO AS PA e SA SA AO VI PA ( polizza n. 65047052806 Parte_2 Parte_1 polizza n. 65047052907); il pagamento del premio in favore di SA SA AO AS PA e di
SA SA AO VI PA sarà a carico della OR;
Parte_1
6. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'ePAtrio per la figlia minore;
7. le parti si impegnano a rispettarsi reciprocamente, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 16.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Esine (BS) il
24.7.2021, da cui era nata la figlia il 9.11.2017, premettendo che, dopo la Persona_1 comparizione delle parti in data 24.9.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 26.9.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (26.09.2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Esine (BS) il 24.7.2021, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021, parte II, serie A, n. 3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8312/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BALLERINI ALBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bienno (BS), via Zerna n. 57
e
(c.f. ), con l'avv. BALLERINI ALBERTO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bienno (BS), via Zerna n. 57
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 5.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori concorderanno ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie e a tutte le scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore, che dovranno essere sempre prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri della minore;
2. il padre, salvo diversi accordi, terrà la figlia con sé come da diritti di visita che seguono:
a fine settimana alternati dal sabato alla domenica (in questo caso avrà cura di andare a prendere la figlia direttamente all'uscita della scuola e la riaccompagnerà dalla madre presso la casa coniugale entro le ore 20.00 della domenica sera); tutti i martedì e i giovedì, dalle 15:30 alle 18:30, compatibilmente con i propri orari di lavoro;
10 giorni durante le vacanze estive;
tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
al riguardo, entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo, ove trascorreranno le eventuali vacanze con la figlia minore;
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno e nr. 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo; il criterio dell'alternanza regolamenterà anche le festività del 25 aprile e del 1° maggio e tutte le altre festività scolastiche;
il padre potrà frequentare e tener con sé la figlia ogniqualvolta vorrà, salvo il necessario coordinamento con la madre e comunque i genitori, di comune accordo, potranno modificare tali tempi di permanenza della figlia;
3. il signor provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
Per_
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 355,20, da corrispondere, da aprile 2025, tramite bonifico sul cc intestato alla OR , entro Parte_1 il giorno 20 di ogni mese (IBAN [...] 0791 9871); il primo mantenimento è da versare entro il 20 aprile 2025 e così via;
tale somma è soggetta annualmente all'adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie afferenti alla figlia minore, individuate dalle parti secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Brescia, che dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e corrisposte al genitore che le abbia anticipate entro 30 giorni dalla richiesta documentata;
le parti convengono che l'assegno unico INPS continui ad essere percepito integralmente dal genitore collocatario, la OR;
le detrazioni fiscali per le spese della figlia Parte_1 saranno utilizzate al 100% dalla OR;
Parte_1
4. la casa coniugale, sita in Esine (BS), via Librinì n. 6, di proprietà esclusiva della OR Parte_1
viene assegnata alla stessa, con quanto l'arreda e correda e continuerà ad abitarla con la
[...] figlia;
5. il prestito SA SA AO n. 000077274715, che grava su entrambi i coniugi in misura del
50% ciascuno, verrà pagato per intero dalla sig.ra ; a titolo di compartecipazione Parte_1
a tale prestito il signor corrisponderà alla OR a partire da Parte_2 Parte_1 agosto 2029 e fino al mese di giugno 2032, la somma mensile di € 200,00, per un totale di € 7.000,00, entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul cc intestato alla OR Parte_1
(IBAN [...] 0791 9871); il signor verserà alla OR Parte_2
a mezzo bonifico sul citato IBAN entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal Parte_1 2028 e fino al 2032, la somma annuale di € 206,00, a titolo di rimborso del premio delle polizze assicurative collettive proteggi prestito n. 300500037 e n. 104050000505 SA SA AO AS PA e SA SA AO VI PA ( polizza n. 65047052806 Parte_2 Parte_1 polizza n. 65047052907); il pagamento del premio in favore di SA SA AO AS PA e di
SA SA AO VI PA sarà a carico della OR;
Parte_1
6. i genitori prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o altro documento equipollente valido per l'ePAtrio per la figlia minore;
7. le parti si impegnano a rispettarsi reciprocamente, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
8. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 16.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Esine (BS) il
24.7.2021, da cui era nata la figlia il 9.11.2017, premettendo che, dopo la Persona_1 comparizione delle parti in data 24.9.2024 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 26.9.2024 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (26.09.2024), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia minore. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Esine (BS) il 24.7.2021, trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021, parte II, serie A, n. 3;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO TE