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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 923/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6581/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00397 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5998/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 15.11.2024 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l' intimazione di pagamento n. TYXIPRD00397/2024, notificata via pec in data 11.09.2024 dell'importo complessivo di euro 1.152,00, richiesto a seguito della sentenza n. 8710/02/22 divenuta definitiva il 18.03.2023 relativamente all' accertamento n. TYX01B101506 per l' anno 2011.
Eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
- nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della totale infondatezza della richiesta delle sanzioni e delle spese di notifica.
Con vittoria di spese e compensi.
La Corte, in data 27.06.2025, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell' atto impugnato fissando la trattazione del merito all' udienza del 17.10.2025.
Si costituiva Agenzia Entrate D.P. di Messina, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere relativamente agli sgravi effettuati dall' Ufficio, il rigetto nel resto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava documentazione relativamente agli sgravi effettuati.
Parte ricorrente depositava memorie chiedendo la cessazione della materia del contendere limitamente agli importi già sgravati dall' Ufficio, chiedendo l' accoglimento del ricorso nel resto con l'annullamento o la riduzione della sanzione residua.
All' odierna udienza, nessuno comparso, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall' intimazione di pagamento n. TYXIPRD00397/2024 con la quale era stato richiesto il pagamento dell' importo di euro 1.152,00 a titolo di sanzioni, ed euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Detti importi erano stati chiesti a seguito della sentenza n. 8710/02/22, diventata definitiva il 18.03.2023, emessa dalla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia- sezione staccata di Messina, avente ad oggetto l' avviso di accertamento n. TYX01B101506/2015 per il periodo d' imposta 2011 ed emessa in data
01.03.2022.
Con l' intimazione di pagamento l' Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente anche un prospetto di rideterminazione degli importi dovuti con l' indicazione degli importi relativi alle imposte accertate, contestate in primo grado, decisi in secondo grado, nonchè gli importi iscritti a ruolo ai sensi dell' art. 15 del DPR 29 Settembre 1973 n. 602 e cioè l' iscrizione provvisioria di 1/3 in presenza di ricorso e infine gli importi dovuti al netto degli interessi.
E' stato accertato che l' AG abbia effettuato un primo sgravio parziale del ruolo sulla base della sentenza n. 8710/02/2022 e successivamente un secondo sgravio con il quale è stata parzialmente sgravata la sanzione riportata nell' atto di intimazione da euro 1.152,00 ad euro 628,00, restando iscritta a ruolo la differenza di euro 524,00, pari ad una volta le maggiori imposte accertate in base a quanto deciso dal Giudice
Tributario. Tale pronuncia ha determinato il venir meno della pretesa impositiva principale, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente alle maggiori imposte, dovendosi ritenere le stesse integralmente assorbite anche con riferimento alle somme iscritte a ruolo in via provvisoria nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, per IRPEF e addizionale regionale.
Diversamente, non può essere accolta la censura del ricorrente con riferimento alle sanzioni, le quali risultano autonomamente iscritte e applicate nella misura del 100%, come previsto dalla normativa vigente.
Sul punto, il Giudice osserva che l'annullamento delle imposte non comporta automaticamente l'eliminazione delle sanzioni, laddove – come nel caso di specie – non sia stato dedotto né dimostrato alcun vizio proprio dell'irrogazione sanzionatoria, né risultino applicabili cause di non punibilità ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 472/1997.
Le sanzioni impugnate risultano pertanto legittimamente irrogate, proporzionate e conformi al quadro normativo di riferimento, non essendo emersi profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento o la riduzione.
Infondata è l' eccezione di vizio di motivazione.
L' avviso di intimazione di pagamento costituisce infatti atto meramente consequenziale e vincolato privo di contenuto discrezionale con funzione di sollecito finale all' adempimento di somme già definitivamente iscritte a ruolo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'atto di intimazione di pagamento è un atto vincolato, che non richiede una motivazione autonoma, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal contribuente” (Cass., sez. V, 21 giugno 2022, n. 21065).
Nel caso di specie, risulta pacifico che:
l'originario avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato al contribuente;
detto accertamento sia stato oggetto di contenzioso, conclusosi con plurime sentenze tributarie che hanno rideterminato la maggiore imposta dovuta;
l'Agenzia delle Entrate abbia dato puntuale esecuzione alle pronunce giurisdizionali, procedendo agli sgravi conseguenti e mantenendo a carico del contribuente esclusivamente quanto residuato all'esito del giudicato, con particolare riferimento alle sanzioni, applicate nei limiti stabiliti dal giudice tributario.
L'atto di intimazione impugnato, inoltre, risulta corredato da un prospetto analitico di rideterminazione degli importi, dal quale emerge con chiarezza:
l'importo originariamente iscritto a ruolo;
le riduzioni derivanti dalle sentenze favorevoli al contribuente;
la quantificazione finale delle somme ancora dovute.
Tale prospetto consente al contribuente di ricostruire integralmente la pretesa erariale e soddisfa pienamente l'onere motivazionale richiesto per gli atti esecutivi, risultando quindi insussistente la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “non è configurabile un vizio di motivazione dell'atto consequenziale quando il contribuente sia già pienamente a conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, in quanto cristallizzate in precedenti atti impositivi e in pronunce giurisdizionali” (Cass. n. 21065/2022 cit.).
Ne consegue che l'atto di intimazione impugnato non è annullabile per difetto di motivazione, trattandosi di atto vincolato, correttamente emesso in esecuzione di un titolo ormai definitivo.
Per quanto sopra evidenziato va dichiarata pertanto la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento agli sgravi effettuati dall' Ufficio così come specificato.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con riferimento alla pretesa sanzionatoria applicata nella misura del 100%.
Vanno compensate le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della sopravvenienza della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere,limitatamente agli importi sgravati dall'ufficio.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6581/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPRD00397 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5998/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso depositato il 15.11.2024 contro l' Agenzia delle Entrate D.P. di Messina, impugnava l' intimazione di pagamento n. TYXIPRD00397/2024, notificata via pec in data 11.09.2024 dell'importo complessivo di euro 1.152,00, richiesto a seguito della sentenza n. 8710/02/22 divenuta definitiva il 18.03.2023 relativamente all' accertamento n. TYX01B101506 per l' anno 2011.
Eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
- nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa;
- nullità dell'atto impugnato quale conseguenza della totale infondatezza della richiesta delle sanzioni e delle spese di notifica.
Con vittoria di spese e compensi.
La Corte, in data 27.06.2025, rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione dell' atto impugnato fissando la trattazione del merito all' udienza del 17.10.2025.
Si costituiva Agenzia Entrate D.P. di Messina, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere relativamente agli sgravi effettuati dall' Ufficio, il rigetto nel resto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava documentazione relativamente agli sgravi effettuati.
Parte ricorrente depositava memorie chiedendo la cessazione della materia del contendere limitamente agli importi già sgravati dall' Ufficio, chiedendo l' accoglimento del ricorso nel resto con l'annullamento o la riduzione della sanzione residua.
All' odierna udienza, nessuno comparso, il Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dall' intimazione di pagamento n. TYXIPRD00397/2024 con la quale era stato richiesto il pagamento dell' importo di euro 1.152,00 a titolo di sanzioni, ed euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Detti importi erano stati chiesti a seguito della sentenza n. 8710/02/22, diventata definitiva il 18.03.2023, emessa dalla Corte di Giustizia di II grado della Sicilia- sezione staccata di Messina, avente ad oggetto l' avviso di accertamento n. TYX01B101506/2015 per il periodo d' imposta 2011 ed emessa in data
01.03.2022.
Con l' intimazione di pagamento l' Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente anche un prospetto di rideterminazione degli importi dovuti con l' indicazione degli importi relativi alle imposte accertate, contestate in primo grado, decisi in secondo grado, nonchè gli importi iscritti a ruolo ai sensi dell' art. 15 del DPR 29 Settembre 1973 n. 602 e cioè l' iscrizione provvisioria di 1/3 in presenza di ricorso e infine gli importi dovuti al netto degli interessi.
E' stato accertato che l' AG abbia effettuato un primo sgravio parziale del ruolo sulla base della sentenza n. 8710/02/2022 e successivamente un secondo sgravio con il quale è stata parzialmente sgravata la sanzione riportata nell' atto di intimazione da euro 1.152,00 ad euro 628,00, restando iscritta a ruolo la differenza di euro 524,00, pari ad una volta le maggiori imposte accertate in base a quanto deciso dal Giudice
Tributario. Tale pronuncia ha determinato il venir meno della pretesa impositiva principale, con conseguente cessazione della materia del contendere limitatamente alle maggiori imposte, dovendosi ritenere le stesse integralmente assorbite anche con riferimento alle somme iscritte a ruolo in via provvisoria nella misura di un terzo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, per IRPEF e addizionale regionale.
Diversamente, non può essere accolta la censura del ricorrente con riferimento alle sanzioni, le quali risultano autonomamente iscritte e applicate nella misura del 100%, come previsto dalla normativa vigente.
Sul punto, il Giudice osserva che l'annullamento delle imposte non comporta automaticamente l'eliminazione delle sanzioni, laddove – come nel caso di specie – non sia stato dedotto né dimostrato alcun vizio proprio dell'irrogazione sanzionatoria, né risultino applicabili cause di non punibilità ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 472/1997.
Le sanzioni impugnate risultano pertanto legittimamente irrogate, proporzionate e conformi al quadro normativo di riferimento, non essendo emersi profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento o la riduzione.
Infondata è l' eccezione di vizio di motivazione.
L' avviso di intimazione di pagamento costituisce infatti atto meramente consequenziale e vincolato privo di contenuto discrezionale con funzione di sollecito finale all' adempimento di somme già definitivamente iscritte a ruolo.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'atto di intimazione di pagamento è un atto vincolato, che non richiede una motivazione autonoma, essendo sufficiente il rinvio agli atti presupposti già conosciuti o conoscibili dal contribuente” (Cass., sez. V, 21 giugno 2022, n. 21065).
Nel caso di specie, risulta pacifico che:
l'originario avviso di accertamento sia stato regolarmente notificato al contribuente;
detto accertamento sia stato oggetto di contenzioso, conclusosi con plurime sentenze tributarie che hanno rideterminato la maggiore imposta dovuta;
l'Agenzia delle Entrate abbia dato puntuale esecuzione alle pronunce giurisdizionali, procedendo agli sgravi conseguenti e mantenendo a carico del contribuente esclusivamente quanto residuato all'esito del giudicato, con particolare riferimento alle sanzioni, applicate nei limiti stabiliti dal giudice tributario.
L'atto di intimazione impugnato, inoltre, risulta corredato da un prospetto analitico di rideterminazione degli importi, dal quale emerge con chiarezza:
l'importo originariamente iscritto a ruolo;
le riduzioni derivanti dalle sentenze favorevoli al contribuente;
la quantificazione finale delle somme ancora dovute.
Tale prospetto consente al contribuente di ricostruire integralmente la pretesa erariale e soddisfa pienamente l'onere motivazionale richiesto per gli atti esecutivi, risultando quindi insussistente la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “non è configurabile un vizio di motivazione dell'atto consequenziale quando il contribuente sia già pienamente a conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria, in quanto cristallizzate in precedenti atti impositivi e in pronunce giurisdizionali” (Cass. n. 21065/2022 cit.).
Ne consegue che l'atto di intimazione impugnato non è annullabile per difetto di motivazione, trattandosi di atto vincolato, correttamente emesso in esecuzione di un titolo ormai definitivo.
Per quanto sopra evidenziato va dichiarata pertanto la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento agli sgravi effettuati dall' Ufficio così come specificato.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, con riferimento alla pretesa sanzionatoria applicata nella misura del 100%.
Vanno compensate le spese di giudizio tra le parti, in considerazione della parziale soccombenza e della sopravvenienza della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessazione parziale della materia del contendere,limitatamente agli importi sgravati dall'ufficio.
Rigetta nel resto.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Messina il 17/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)