Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 875 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
Parte_1 (p. iva: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante (cf e pro tempore - cui è succeduta ex lege Parte_2 p. iva P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via Nicolò Gallo n. 14, presso lo studio dell'avv. Pietro '
Grammatico, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
APPELLANTE
E C.F. 1 (), nato a [...] il [...], CP_1 (cf: elettivamente domiciliato a Corleone, via Carmine n. 3, presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Concetta Castellano, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
'in persona del legale Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 140/2019, con la quale il Giudice di pace di Corleone, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615, co.1,
c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 29620180036684034, in CP
relazione alle somme di cui al ruolo n. 2018/002218 della - avente ad Controparte_2 oggetto sanzioni amministrative afferenti a violazioni del Cds -, ha dichiarato la nullità della notifica della cartella impugnata, condannando alle spese l'agente della riscossione.
-
recapitata – nell'atto introduttivo del giudizio.
Domandava, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese di lite, riproponendo, per altro verso, le eccezioni e le deduzioni già svolte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di prime cure e, segnatamente: l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 57 d.P.R.
n. 602/73 ed ex art. 22 della legge 689/81; il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza relativa alle modalità di calcolo degli interessi, competendo la formazione del ruolo unicamente all'ente impositore;
la mancata chiamata in causa dell'ente impositore.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, CP_1 rilevava l'inammissibilità del gravame per la violazione degli artt. 342 e 345 cc, domandandone, in ogni caso, il rigetto sul presupposto della correttezza della sentenza di prime cure, avendo il Giudice di pace accolto eccezioni e deduzioni formulate dall'appellato in prima udienza
-in ordine alla nullità e irregolarità della notifica della cartella a mezzo pec -, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal concessionario della riscossione a corredo della propria comparsa di costituzione.
Con comparsa ex art. 302 c.p.c. depositata in data 24.2.2022 si è costituita nel presente giudizio in persona del legale rappresentante proParte_2 '
tempore, facendo proprie le domande proposte dall'appellante.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza dell'3.2.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti deve, innanzitutto, darsi conto che
[...] soggetto estinto ai sensi Parte_2 è succeduta ex lege a Parte_1 '
dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. 106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa "subentra, a titolo universale, nei Parte_2
Parte_1rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con decorrenza dal 1° ottobre 2021, fenomeno questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici
(cfr. circolare, Cfr. Cass. n. 15869/2018 relativa ai rapporti tra Equitalia e Parte_1
[...]). D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla "ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)", difetta "il potere da parte di questi di spendita del nome dell'ente subentrato a quello estinto per legge, che richiede necessariamente un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. n. 749/2024; Cass. n. 13750/2023; Cass. n.
36374/2022 in riferimento alla vicenda relativa a;
Cass. n. 12759/2022); Parte_1
[...] una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all'attività processuale svolta dal procuratore nell'interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione, non certo nell'interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi in giudizio, ex novo;
in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 cod. proc. civ.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell'ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalla normativa supra citata"
(Cass., n. 3475/2024). conferito apposita Dunque, nel caso di specie, avendo Parte_2 procura al difensore di la sentenza sarà pronunciata nei confronti Parte_1
del successore.
Ciò chiarito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da CP_1
[...], considerato che dalla lettura dell'atto introduttivo emerge chiaramente quali sono le parti della sentenza di prime cure delle quali si chiede la riforma nonché le ragioni su cui il gravame si fonda (cfr. sul punto Cass. n. 18669/2020: "In tema di impugnazioni civili, gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"; cfr. inoltre Cass., S.U., n.
27199/2017).
Non si profila, per altro verso, alcuna violazione dell'art. 345 cpc e/o violazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., atteso che non ha Parte_1 introdotto alcuna domanda, eccezione e difesa che non fosse stata già proposta nell'ambito del giudizio di primo grado, non potendosi fare discendere dalla mancata comparizione alla prima udienza – nella quale di fatto CP ha per la prima volta contestato la
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validità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec - un effetto preclusivo rispetto al motivo di gravame proposto a tale riguardo.
Del pari, non possono considerarsi inammissibili la richiesta di condanna alle spese di lite
- che il Giudice regola di ufficio sulla base dell'esito del giudizio ed a prescindere dalle -allegazioni delle parti (cfr. Cass., n. 10663/11; Cass., n. 7654/2013) – e la produzione di due pronunce giurisprudenziali, offerte al solo fine di supportare le argomentazioni svolte.
Venendo al merito e dunque al profilo inerente la nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, poiché trasmessa con file "pdf" anziché "p7m" formato che non avrebbe garantito, secondo il Giudice di prime cure, l'integrità del documento e la sua riferibilità al -, deve osservarsi invero che, secondo il CP_3
consolidato orientamento della Corte di Cassazione, "La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come e avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha Controparte_4 provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF(portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta".
Dunque, "La notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo in formato
PDF, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento venga poi sottoscritto con firma digitale" (Cass., n. 39513/2021; conf. Cass., n. 12016/2022).
Di recente, è stato ribadito che “In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso". (Cass. n.
35541/23; Cass. n. 19327/2024).
Nessun dubbio, dunque, può aversi in ordine alla validità della notifica eseguita dall'agente della riscossione a mezzo pec.
Del pari privo di fondamento è il rilievo, formulato dall'appellato, in ordine all'omessa inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo pec utilizzato dall'agente della riscossione per la notifica della cartella esattoriale Email_1
In proposito, è sufficiente fare rinvio alla sentenza n. 18684/23 della Corte di Cassazione:
"questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica".
In ogni caso, essendo l'atto entrato pienamente nella sfera di conoscenza del destinatario – che ha proposto l'opposizione ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice di pace -, soccorre il disposto dell'art. 156, co. 3, cpc in materia di raggiungimento dello scopo, che preclude la declaratoria della relativa nullità.
In forza delle argomentazioni svolte l'appello è fondato e va accolto. Nulla va detto in ordine ai rilievi formulati da CP nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non avendo lo stesso proposto appello incidentale e prestando di fatto acquiescenza alla decisione nella parte in cui non ha affrontato le questioni relative in alla intervenuta prescrizione della pretesa e alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, integrante, secondo la tesi dell'appellato, violazione del diritto di difesa
(sui quali appaiono, in ogni caso, condivisibili le deduzioni svolte in primo grado dall'agente della riscossione).
È opportuno, d'altra parte, chiarire che nessuna questione di inammissibilità si pone in relazione all'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 proposta dall'appellato dinanzi al
Giudice di pace, avendo la giurisprudenza chiarito che "in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa (ora regolamentata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti" (in questi termini. Cass., n. 30094/2019, che richiama la pronuncia n.
22080/2017 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
È opportuno, infine, chiarire che non si pone alcuna questione di integrità del contraddittorio.
A tale riguardo, è utile ancora una volta richiamare la giurisprudenza più recente, secondo cui “L'indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n.
16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, ex art. 39; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
[...] Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n. 26092;
Cass., Sez. 6, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass." Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22756)".
In sostanza, "la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., con la conseguenza che la mancata autorizzazione costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado, incensurabile in sede d'impugnazione
(ex plurimis: Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2014, n. 25676; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2014, n. 7406;
Cass., Sez. 2, 19 gennaio 2006, n. 984; Cass., Sez. 1, 5 maggio 2016, n. 9016; Cass., Sez. 1, 22 maggio 2019, n. 13929; Cass., Sez. 1, 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass., Sez. 5, 17 novembre 2020, n.
26092; Cass., Sez. 6-5, 19 marzo 2021, n. 7937)" (così, di recente, Cass., n. 5062/2022; vedi anche Cass., n. 1971/2022; Cass., S.U. n. 7514/2022).
All'accoglimento del gravame e alla mancata proposizione dell'appello incidentale consegue il rigetto dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da CP_1 Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio (Cass., n. 840072018), facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e in persona del difesa, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
[... legale rappresentante pro tempore, cui è succeduta ex lege Agenzia delle Entrate
Parte_2 :
rigetta l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da CP avverso la cartella di pagamento n. 29620180036684034, in relazione alle somme di cui al ruolo n. 2018/002218 della avente ad oggetto sanzioni amministrative afferenti a Controparte_2 violazioni del Cds;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio e le liquida in € 335,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, nonché le spese del giudizio di primo grado e le liquida in € 110,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 16 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.