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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 600183/2011 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di Borsa”
TRA
(C.F.: ), in proprio e, unitamente a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(C.F.: , deceduta in data 17.11.2015, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._5
Paola Coppola e Marco Pizzuto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in
Napoli alla via A. D'Isernia n. 31 (pec: Email_1
Email_2
ATTORI
E
già (p.i. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
l. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo (C.F.: ) del CodiceFiscale_6 foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Della Valle in
Santa Maria Capua Vetere (CE), c.so De Carolis n. 15 (pec: ) Email_3
CONVENUTA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Sgambati Controparte_3 C.F._7
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San C.F._8
Felice a Cancello (CE) alla via Roma n. 305 (pec: Email_4
CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
In via preliminare, è utile una sintesi dei termini della controversia. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Persona_1 CP_3
e , oggi , per sentirli condannare in solido al risarcimento
[...] CP_2 Controparte_1 del danno derivante dall'illecito comportamento del primo nell'espletamento delle mansioni di promotore finanziario per conto dell'intermediario finanziario Gli originari attori CP_2
adducevano che, con sentenza del 28.09.2009, il Tribunale Penale di S. Maria C.V. condannava per il reato di truffa ai danni dei coniugi per aver adottato Controparte_3 Controparte_4 comportamenti sia omissivi che commissivi nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario per conto della e inducendo, così, le parti civili in errore e provocando loro le perdite CP_2
economiche denunciate, la cui definitiva liquidazione veniva demandata alla sede civile.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' , già , quest'ultima chiedendo CP_3 CP_1 CP_2
il rigetto della pretesa attorea ovvero la esclusione della solidarietà nel caso di declaratoria di responsabilità del promotore finanziario.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento di impugnazione avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Penale di
S.M.C.V.
La Corte d'Appello di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di Controparte_3
per intervenuta prescrizione del reato ascritto, confermando le statuizioni civili di primo grado.
Stante il decesso in corso di causa dell'attrice , il giudizio veniva riassunto dagli Persona_1 eredi della de cuius. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, stanti le memorie istruttorie depositate dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo ctu tecnico- contabile e infine rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del magistrato assegnatario, il giudizio, all'udienza del 13.05.2025, fissata per la discussione in modalità cartolare, veniva deciso.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente ripercorsa la vicenda penale parallela al giudizio di cui è stato investito l'odierno Giudice. Come è noto, il sig. è stato giudicato Controparte_3 colpevole dal Tribunale Penale di S. Maria C.V. per il reato di cui all'art. 640 c.p. a lui ascritto nelle circostanze de quibus. In tale procedimento penale, i coniugi e Parte_1 Persona_1 si costituivano parti civili. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall' e la Corte CP_3
d'Appello di Napoli, nelle more del presente giudizio civile, dichiarava prescritto il reato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata.
Orbene, tenendo fermo il principio affermato da Cass. Pen., SS.UU., n. 36208/2024 secondo cui
“nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”, l'odierno Tribunale ritiene di aderire alla ricostruzione dei fatti e delle condotte come operata sia dal primo che dal secondo giudice penale.
Deve ritenersi acclarato che l' , mediante la condotta di raggiro, “indusse le parti civili ad CP_3 operazioni finanziarie rischiose e complesse, rientranti in una tipologia d'investimento che essi avevano invece chiaramente dichiarato di non voler sottoscrivere: era infatti chiaro all' CP_3
che i coniugi pur desiderando aumentare la redditività dei loro investimenti, non Pt_1
intendevano effettuare operazioni che mettessero a rischio il capitale. Ciò nonostante, essi venivano indotti a sottoscrivere una tipologia di investimento che comportava un rischio superiore
a quello che essi intendevano assumere” (così la C.d.A. Napoli nella sentenza 3008/2017).
Pertanto, “il danno patrimoniale patito dalle parti civili è (…) interamente ascrivibile alla condotta dell'imputato” (C.d.A. Napoli n. 3008/17, cit.).
Così acclarata la responsabilità del convenuto , la fattispecie che occupa richiede, Controparte_3 altresì, l'indagine circa l'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che promuova e collochi i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti.
A tal proposito, l'art. 31, comma 3, del T.U.F., con riferimento alla responsabilità dell'intermediario finanziario, dispone che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La disposizione in oggetto prevede la responsabilità solidale del soggetto conferente l'incarico di consulenza, sostanzialmente ricalcata su quanto previsto dall'art. 2049 c.c., norma generale sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati a terzi dai propri dipendenti. La questione della responsabilità ex art. 2049 c.c. è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte, sia nell'ambito del contenzioso civile sia in quello penale.
In termini generali, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13246 del 16.05.2019, hanno affermato il principio secondo cui “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. Da tale massima si ricava che l'oggetto principale dell'accertamento giudiziario è la sussistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario tra la condotta illecita del dipendente e le funzioni o mansioni svolte all'interno dell'attività lavorativa organizzata dal datore di lavoro, sia esso pubblico che privato. Con precipuo riferimento all'illecito commesso dal promotore finanziario, in linea con il citato arresto delle Sezioni Unite, è stato precisato che “In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio economiche” (così, Cass. Civ., sez. III., 17.01.2020, n.
857; conf. Cass. Civ., sez. III, 25.10.2022, n. 31453). I richiamati arresti hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalità necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario principalmente, ma non esclusivamente, allo scopo di lucrarne ritorni economici più consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto. Da ultimo, deve citarsi il principio enunciato da Cass., ord. n.3125 del 10.02.2025 secondo cui “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe”.
Anche la giurisprudenza penale ha sostenuto che “in tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 c.c., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza” (Cass. Pen., sez. V, 09.02.2016, n. 7124). Ai fini della statuizione sulla responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, è necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali. In primis, va verificato il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario e le funzioni allo stesso affidate, il cd. nesso di occasionalità necessaria, in virtù del quale le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato la condotta dannosa. Laddove tale verifica consegua esito positivo, va indagato se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria quali, ad esempio, condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario:
l'esito negativo della prima verifica, stante il rapporto di consequenzialità tra i due presupposti, renderà irrilevante e superflua la seconda (cfr., in tal senso, Cass. Pen., sez. II, n. 41220/2024).
Orbene, se quello che precede è l'ambito normativo e giurisprudenziale in cui sussumere la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve dirsi acclarato che il convenuto CP_3 operasse stabilmente e non occasionalmente nell'ambito della struttura dell'intermediaria : CP_2
risulta depositato agli atti il contratto di agenzia che consentiva al promotore di operare per la banca intermediaria in un dato territorio (quello, appunto, dove risiedevano i coniugi e di avere Pt_1
accesso diretto a un ventaglio di prodotti offerti da questa, potendo così avvalersi di supporto e risorse specifiche. Ed è, tra l'altro, la stessa banca convenuta, nella corrispondenza inoltrata agli attori nel mese di settembre 2003 ed allegata agli atti, a qualificare il sig. come Controparte_3
“collega”, ovvero come soggetto facente parte dell'organizzazione lavorativa ed operativa dell'intermediaria, e a comunicare la successiva fuoriuscita dello stesso da tale organizzazione, indicando il nominativo del nuovo consulente finanziario subentrato all' con l'intento CP_3 dichiarato di garantire ai clienti la continuità dell'assistenza degli stessi e dei loro risparmi all'interno del gruppo finanziario. Da tale contesto operativo è evidentemente disceso anche un legittimo affidamento da parte degli odierni attori che in modo non colposo hanno ritenuto di poetr affidare i risparmi all'odierno convenuto per effetto della sua riferibilità all'istituto bancario ospitante.
Quanto all'indagine circa la condotta degli investitori asseriti danneggiati, nella fattispecie de qua l'assenza di comportamenti anomali da parte degli stessi nel senso stigmatizzato dalla giurisprudenza sopra riportata e tali da elidere il nesso di occasionalità occasionale, pure sopra richiamato, può dirsi acclarata dalle ricostruzioni dei fatti come operate sia dal Tribunale Penale di
S.M.C.V. con sentenza del 28.09.2009 sia dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del
16.03.2017. Da tali arresti emerge come le allora parti civili, prive di “istruzione adeguata per controllare o censurare l'operato del promotore finanziario, tanto che esse si erano completamente affidate all' ”, siano state indotte a compiere operazioni finanziarie rischiose e complesse, CP_3
allettate dalla prospettata elevata redditività degli investimenti suggeriti dal promotore, senza essere tuttavia in grado di comprenderne la reale portata. Stante l'esito positivo della verifica della sussistenza di entrambi i criteri sopra indicati, deve, pertanto, affermarsi, nel caso di specie, la piena sussistenza della responsabilità solidale della banca intermediaria e del promotore nella provocazione del danno patito dagli attori.
Con riguardo al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di aderire alla quantificazione del danno occorso agli attori operata dal CTU, Dott. . Come rilevato dal CTU nelle Persona_2 conclusioni dell'elaborato peritale depositato, “emerge che, a fronte dei 200 milioni di lire investiti da parte dei coniugi hanno potuto recuperare attraverso diversi rimborsi la Controparte_4
somma di lire 20.000.000, nonché la somma liquidata dal giudice penale di euro 15.000,00 a titolo di provvisionale” e che, come confermato dallo stesso CTU anche nelle repliche alle osservazioni formulate dal consulente di parte della banca intermediaria convenuta, “la perdita patrimoniale conseguita dai coniugi ammonta complessivamente ad euro 77.962,24”. Controparte_4
La domanda attorea va, pertanto, accolta, con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli istanti ed ammontante ad € 77.962,24. Su tale importo, vertendosi in ipotesi di responsabilità aquiliana, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal verificarsi del fatto illecito accertato. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi (ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati sulle somme dovute annualmente;
dalla data di pubblicazione della sentenza
(che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Infine, e con riguardo al governo delle spese e competenze processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in funzione della quantificazione operata dal Tribunale, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e, Parte_1
unitamente a e nella qualità di erede di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nei confronti di e già Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
in persona del l. rapp.te p.t., così provvede: Controparte_2
- per tutte le ragioni esposte, accoglie la domanda proposta dagli attori e condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di € 77.962,24, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ordinario che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € 550,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di ctu come già liquidate.
, 27.05.2025. CP_5
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 600183/2011 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.) – Contratti di Borsa”
TRA
(C.F.: ), in proprio e, unitamente a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_4 C.F._4 Persona_1
(C.F.: , deceduta in data 17.11.2015, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._5
Paola Coppola e Marco Pizzuto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in
Napoli alla via A. D'Isernia n. 31 (pec: Email_1
Email_2
ATTORI
E
già (p.i. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
l. rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio De Feo (C.F.: ) del CodiceFiscale_6 foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Della Valle in
Santa Maria Capua Vetere (CE), c.so De Carolis n. 15 (pec: ) Email_3
CONVENUTA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Sgambati Controparte_3 C.F._7
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San C.F._8
Felice a Cancello (CE) alla via Roma n. 305 (pec: Email_4
CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
In via preliminare, è utile una sintesi dei termini della controversia. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Persona_1 CP_3
e , oggi , per sentirli condannare in solido al risarcimento
[...] CP_2 Controparte_1 del danno derivante dall'illecito comportamento del primo nell'espletamento delle mansioni di promotore finanziario per conto dell'intermediario finanziario Gli originari attori CP_2
adducevano che, con sentenza del 28.09.2009, il Tribunale Penale di S. Maria C.V. condannava per il reato di truffa ai danni dei coniugi per aver adottato Controparte_3 Controparte_4 comportamenti sia omissivi che commissivi nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario per conto della e inducendo, così, le parti civili in errore e provocando loro le perdite CP_2
economiche denunciate, la cui definitiva liquidazione veniva demandata alla sede civile.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' , già , quest'ultima chiedendo CP_3 CP_1 CP_2
il rigetto della pretesa attorea ovvero la esclusione della solidarietà nel caso di declaratoria di responsabilità del promotore finanziario.
Così instaurato il contraddittorio, il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del procedimento di impugnazione avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Penale di
S.M.C.V.
La Corte d'Appello di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti di Controparte_3
per intervenuta prescrizione del reato ascritto, confermando le statuizioni civili di primo grado.
Stante il decesso in corso di causa dell'attrice , il giudizio veniva riassunto dagli Persona_1 eredi della de cuius. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, stanti le memorie istruttorie depositate dalle parti, la causa veniva istruita documentalmente e a mezzo ctu tecnico- contabile e infine rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del magistrato assegnatario, il giudizio, all'udienza del 13.05.2025, fissata per la discussione in modalità cartolare, veniva deciso.
Passando all'esame del merito, va preliminarmente ripercorsa la vicenda penale parallela al giudizio di cui è stato investito l'odierno Giudice. Come è noto, il sig. è stato giudicato Controparte_3 colpevole dal Tribunale Penale di S. Maria C.V. per il reato di cui all'art. 640 c.p. a lui ascritto nelle circostanze de quibus. In tale procedimento penale, i coniugi e Parte_1 Persona_1 si costituivano parti civili. La sentenza di primo grado veniva impugnata dall' e la Corte CP_3
d'Appello di Napoli, nelle more del presente giudizio civile, dichiarava prescritto il reato per intervenuta prescrizione e confermava le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata.
Orbene, tenendo fermo il principio affermato da Cass. Pen., SS.UU., n. 36208/2024 secondo cui
“nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”, l'odierno Tribunale ritiene di aderire alla ricostruzione dei fatti e delle condotte come operata sia dal primo che dal secondo giudice penale.
Deve ritenersi acclarato che l' , mediante la condotta di raggiro, “indusse le parti civili ad CP_3 operazioni finanziarie rischiose e complesse, rientranti in una tipologia d'investimento che essi avevano invece chiaramente dichiarato di non voler sottoscrivere: era infatti chiaro all' CP_3
che i coniugi pur desiderando aumentare la redditività dei loro investimenti, non Pt_1
intendevano effettuare operazioni che mettessero a rischio il capitale. Ciò nonostante, essi venivano indotti a sottoscrivere una tipologia di investimento che comportava un rischio superiore
a quello che essi intendevano assumere” (così la C.d.A. Napoli nella sentenza 3008/2017).
Pertanto, “il danno patrimoniale patito dalle parti civili è (…) interamente ascrivibile alla condotta dell'imputato” (C.d.A. Napoli n. 3008/17, cit.).
Così acclarata la responsabilità del convenuto , la fattispecie che occupa richiede, Controparte_3 altresì, l'indagine circa l'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede che promuova e collochi i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti.
A tal proposito, l'art. 31, comma 3, del T.U.F., con riferimento alla responsabilità dell'intermediario finanziario, dispone che “il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. La disposizione in oggetto prevede la responsabilità solidale del soggetto conferente l'incarico di consulenza, sostanzialmente ricalcata su quanto previsto dall'art. 2049 c.c., norma generale sulla responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati a terzi dai propri dipendenti. La questione della responsabilità ex art. 2049 c.c. è stata più volte affrontata dalla Suprema Corte, sia nell'ambito del contenzioso civile sia in quello penale.
In termini generali, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13246 del 16.05.2019, hanno affermato il principio secondo cui “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”. Da tale massima si ricava che l'oggetto principale dell'accertamento giudiziario è la sussistenza del cosiddetto nesso di occasionalità necessario tra la condotta illecita del dipendente e le funzioni o mansioni svolte all'interno dell'attività lavorativa organizzata dal datore di lavoro, sia esso pubblico che privato. Con precipuo riferimento all'illecito commesso dal promotore finanziario, in linea con il citato arresto delle Sezioni Unite, è stato precisato che “In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. La condotta del terzo investitore può fare venire meno questa responsabilità solo qualora sia per lui chiaramente percepibile che il preposto, abusando dei suoi poteri, agisca per finalità estranee a quelle del preponente, ovvero quando il medesimo danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale da parte dell'intermediario od abbia prestato acquiescenza all'irregolare agire dello stesso, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il loro valore complessivo, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio economiche” (così, Cass. Civ., sez. III., 17.01.2020, n.
857; conf. Cass. Civ., sez. III, 25.10.2022, n. 31453). I richiamati arresti hanno, in particolare, approfondito il tema dell'eventuale interruzione del nesso di occasionalità necessario derivante dalla condotta del terzo investitore, il quale abbia consapevolmente prestato acquiescenza all'agire irregolare del promotore finanziario principalmente, ma non esclusivamente, allo scopo di lucrarne ritorni economici più consistenti dagli investimenti fatti tramite il preposto. Da ultimo, deve citarsi il principio enunciato da Cass., ord. n.3125 del 10.02.2025 secondo cui “il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario), su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe”.
Anche la giurisprudenza penale ha sostenuto che “in tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 c.c., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza” (Cass. Pen., sez. V, 09.02.2016, n. 7124). Ai fini della statuizione sulla responsabilità solidale della banca o della società di intermediazione finanziaria per gli illeciti commessi dal promotore, è necessario, in ogni caso, accertare due presupposti fattuali. In primis, va verificato il collegamento effettivo e concreto tra la condotta illecita del promotore finanziario e le funzioni allo stesso affidate, il cd. nesso di occasionalità necessaria, in virtù del quale le mansioni assegnate al preposto dal preponente abbiano reso possibile o anche solo agevolato la condotta dannosa. Laddove tale verifica consegua esito positivo, va indagato se l'investitore danneggiato abbia tenuto comportamenti tali da elidere il nesso di occasionalità necessaria quali, ad esempio, condotte collusive o pienamente consapevoli delle irregolarità compiute dal promotore finanziario:
l'esito negativo della prima verifica, stante il rapporto di consequenzialità tra i due presupposti, renderà irrilevante e superflua la seconda (cfr., in tal senso, Cass. Pen., sez. II, n. 41220/2024).
Orbene, se quello che precede è l'ambito normativo e giurisprudenziale in cui sussumere la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, deve dirsi acclarato che il convenuto CP_3 operasse stabilmente e non occasionalmente nell'ambito della struttura dell'intermediaria : CP_2
risulta depositato agli atti il contratto di agenzia che consentiva al promotore di operare per la banca intermediaria in un dato territorio (quello, appunto, dove risiedevano i coniugi e di avere Pt_1
accesso diretto a un ventaglio di prodotti offerti da questa, potendo così avvalersi di supporto e risorse specifiche. Ed è, tra l'altro, la stessa banca convenuta, nella corrispondenza inoltrata agli attori nel mese di settembre 2003 ed allegata agli atti, a qualificare il sig. come Controparte_3
“collega”, ovvero come soggetto facente parte dell'organizzazione lavorativa ed operativa dell'intermediaria, e a comunicare la successiva fuoriuscita dello stesso da tale organizzazione, indicando il nominativo del nuovo consulente finanziario subentrato all' con l'intento CP_3 dichiarato di garantire ai clienti la continuità dell'assistenza degli stessi e dei loro risparmi all'interno del gruppo finanziario. Da tale contesto operativo è evidentemente disceso anche un legittimo affidamento da parte degli odierni attori che in modo non colposo hanno ritenuto di poetr affidare i risparmi all'odierno convenuto per effetto della sua riferibilità all'istituto bancario ospitante.
Quanto all'indagine circa la condotta degli investitori asseriti danneggiati, nella fattispecie de qua l'assenza di comportamenti anomali da parte degli stessi nel senso stigmatizzato dalla giurisprudenza sopra riportata e tali da elidere il nesso di occasionalità occasionale, pure sopra richiamato, può dirsi acclarata dalle ricostruzioni dei fatti come operate sia dal Tribunale Penale di
S.M.C.V. con sentenza del 28.09.2009 sia dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del
16.03.2017. Da tali arresti emerge come le allora parti civili, prive di “istruzione adeguata per controllare o censurare l'operato del promotore finanziario, tanto che esse si erano completamente affidate all' ”, siano state indotte a compiere operazioni finanziarie rischiose e complesse, CP_3
allettate dalla prospettata elevata redditività degli investimenti suggeriti dal promotore, senza essere tuttavia in grado di comprenderne la reale portata. Stante l'esito positivo della verifica della sussistenza di entrambi i criteri sopra indicati, deve, pertanto, affermarsi, nel caso di specie, la piena sussistenza della responsabilità solidale della banca intermediaria e del promotore nella provocazione del danno patito dagli attori.
Con riguardo al quantum debeatur, il Tribunale ritiene di aderire alla quantificazione del danno occorso agli attori operata dal CTU, Dott. . Come rilevato dal CTU nelle Persona_2 conclusioni dell'elaborato peritale depositato, “emerge che, a fronte dei 200 milioni di lire investiti da parte dei coniugi hanno potuto recuperare attraverso diversi rimborsi la Controparte_4
somma di lire 20.000.000, nonché la somma liquidata dal giudice penale di euro 15.000,00 a titolo di provvisionale” e che, come confermato dallo stesso CTU anche nelle repliche alle osservazioni formulate dal consulente di parte della banca intermediaria convenuta, “la perdita patrimoniale conseguita dai coniugi ammonta complessivamente ad euro 77.962,24”. Controparte_4
La domanda attorea va, pertanto, accolta, con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli istanti ed ammontante ad € 77.962,24. Su tale importo, vertendosi in ipotesi di responsabilità aquiliana, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal verificarsi del fatto illecito accertato. Inoltre, al fine di evitare il cumulo della rivalutazione con gli interessi (ex multis, cfr. Cass. Civ., 10.04.18, n. 8766), questi ultimi devono essere calcolati sulle somme dovute annualmente;
dalla data di pubblicazione della sentenza
(che, liquidando il danno, lo converte da debito di valore in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi andranno applicati sulla somma già attualizzata come indicata in sentenza.
Infine, e con riguardo al governo delle spese e competenze processuali, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in funzione della quantificazione operata dal Tribunale, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al liquidato, tenuto conto di tutte le fasi espletate e dell'attività complessivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e, Parte_1
unitamente a e nella qualità di erede di Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nei confronti di e già Persona_1 Controparte_3 Controparte_1
in persona del l. rapp.te p.t., così provvede: Controparte_2
- per tutte le ragioni esposte, accoglie la domanda proposta dagli attori e condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di € 77.962,24, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio ordinario che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre € 550,00 per esborsi nonché rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di ctu come già liquidate.
, 27.05.2025. CP_5
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli