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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1984 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
Con
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina AZZARITA
e
C.F. nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
1. Sia pronunciata sentenza di separazione personale tra le parti, con conseguente annotamento sull'atto di matrimonio n. 10 parte I anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza e autorizzando i coniugi a vivere separati come già
fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore della coppia, sia affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza prevalente presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé
due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 18, alla Per_1
domenica pomeriggio alle ore 18. Nei fine settimana in cui la bambina starà con la madre il padre la terrà con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18 alla mattina seguente quando la porterà a scuola (o ai centri estivi); nei fine settimana in cui la bambina starà con il padre, egli la terrà con sé nei giorni di martedì e saltuariamente al mercoledì sempre a partire dalle ore 18, fino alla mattina seguente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie la bambina trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il 25
dicembre con la madre per i restanti giorni il tempo verrà trascorso paritariamente con i due genitori, così come tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Del pari verranno suddivisi equamente fra i genitori gli eventuali “ponti” e festività
nonché le vacanze di carnevale.
3. Sia obbligato il sig. a corrispondere alla SI , quale contributo CP_3 CP_2
nel mantenimento di l'importo mensile di euro 400,00 comprensivo delle Per_1
spese di attività sportive (escluso lo sci) e dei centri estivi. Per il resto le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso nel presente Tribunale verranno suddivise a metà fra i genitori. L'importo di euro 400,00 è rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal mese di giugno 2024, e verrà versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese.
4. Si dia atto che la SI corrisponderà al sig. l'importo di euro CP_2 CP_3
30.000,00 quale parziale conguaglio del valore dei mobili acquistati congiuntamente per la casa familiare, che verranno corrisposti quanto ad euro 20.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto ad euro 10.000,00 entro sette giorni del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione. Inoltre il sig.
preleverà entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso il divano e il CP_3
tappeto del soggiorno, ben noti alle parti, restando tutti gli ulteriori mobili ed elettrodomestici in proprietà esclusiva della SI . CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 19/02/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/09/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno formulato reciproche domande di corresponsione dell'assegno di mantenimento, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_2 uniti in matrimonio in Vicenza in data 19/02/2014 con atto trascritto al n. 10, parte I,
anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1984 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
Con
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina AZZARITA
e
C.F. nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta RUGGERI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni delle parti:
1. Sia pronunciata sentenza di separazione personale tra le parti, con conseguente annotamento sull'atto di matrimonio n. 10 parte I anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza e autorizzando i coniugi a vivere separati come già
fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore della coppia, sia affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza prevalente presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé
due fine settimana alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alle ore 18, alla Per_1
domenica pomeriggio alle ore 18. Nei fine settimana in cui la bambina starà con la madre il padre la terrà con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18 alla mattina seguente quando la porterà a scuola (o ai centri estivi); nei fine settimana in cui la bambina starà con il padre, egli la terrà con sé nei giorni di martedì e saltuariamente al mercoledì sempre a partire dalle ore 18, fino alla mattina seguente. Per quanto riguarda le vacanze natalizie la bambina trascorrerà il 24 dicembre con il padre, il 25
dicembre con la madre per i restanti giorni il tempo verrà trascorso paritariamente con i due genitori, così come tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Del pari verranno suddivisi equamente fra i genitori gli eventuali “ponti” e festività
nonché le vacanze di carnevale.
3. Sia obbligato il sig. a corrispondere alla SI , quale contributo CP_3 CP_2
nel mantenimento di l'importo mensile di euro 400,00 comprensivo delle Per_1
spese di attività sportive (escluso lo sci) e dei centri estivi. Per il resto le spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso nel presente Tribunale verranno suddivise a metà fra i genitori. L'importo di euro 400,00 è rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal mese di giugno 2024, e verrà versato tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese.
4. Si dia atto che la SI corrisponderà al sig. l'importo di euro CP_2 CP_3
30.000,00 quale parziale conguaglio del valore dei mobili acquistati congiuntamente per la casa familiare, che verranno corrisposti quanto ad euro 20.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso e quanto ad euro 10.000,00 entro sette giorni del passaggio in giudicato della sentenza di omologa della separazione. Inoltre il sig.
preleverà entro un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso il divano e il CP_3
tappeto del soggiorno, ben noti alle parti, restando tutti gli ulteriori mobili ed elettrodomestici in proprietà esclusiva della SI . CP_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 19/02/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/09/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della Per_1
stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno formulato reciproche domande di corresponsione dell'assegno di mantenimento, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_2 uniti in matrimonio in Vicenza in data 19/02/2014 con atto trascritto al n. 10, parte I,
anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello