Articolo 2 della Legge 7 luglio 1980, n. 297
Articolo 1
Versione
9 luglio 1980
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30 .

Entrata in vigore il 9 luglio 1980
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