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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2428/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PRONESTÌ ORSOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2017, i ricorrenti, in qualità di coniuge e figli del dott. , deceduto in seguito a evento delittuoso avvenuto in data Persona_1
21.2.2093, hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti ministeriali n. 118/2017 e
119/2017 nella parte in cui non riconoscono integralmente i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge n.
204/2006, e il riconoscimento del diritto all'intera provvisionale e all'assegno vitalizio di € 1.033,00, riservato ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
2. Deducevano che, nonostante le risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Vibo
Valentia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dalle quali emergeva la riconducibilità del delitto alla criminalità organizzata operante sul territorio, il
1 Ministero aveva limitato il riconoscimento del beneficio nella misura del 90%, subcondizionando il restante 10% all'esito di un eventuale processo penale, non ancora definito, e non riconoscendo l'assegno vitalizio previsto dalla legge 204/2006.
3. Con comunicazione del 20/11/2017, la Prefettura di Vibo Valentia confermava che il aveva rigettato in autotutela l'istanza dei ricorrenti. Controparte_1
4. Si è costituito il , insistendo per il rigetto del ricorso e Controparte_1
sostenendo che, in assenza di una sentenza penale di condanna, non fosse dimostrata con certezza la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n.
407/1998 e art. 1 della legge n. 302/1990, ossia la riferibilità dell'evento delittuoso ad azioni riconducibili al perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis c.p.
5. Tuttavia, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza n. 6/2024 emessa in data 17/07/2024 dalla Corte d'Assise di Catanzaro, con la quale sono stati condannati i responsabili dell'omicidio del dott. [omissis], con esplicito riconoscimento della matrice mafiosa dell'evento.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. La normativa di riferimento (art. 1, comma 2, della legge 302/1990, come modificata dalla legge 222/2007 e integrata dalla legge 204/2006) prevede il diritto al riconoscimento dei benefici anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, purché vi siano gravi, precisi e concordanti elementi che comprovino la riconducibilità del fatto a finalità di terrorismo o criminalità organizzata.
8. In tale prospettiva, anche prima della sentenza penale del 2024, il compendio documentale acquisito – costituito dalle relazioni della Questura e della DDA – appariva sufficiente per l'integrale riconoscimento del beneficio, attesa la qualità di vittima di criminalità mafiosa del de cuius, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n.
2837/2016; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 13242/2018).
9. Tale valutazione trova definitiva conferma nella sentenza penale n. 6/2024, la quale, pur se intervenuta successivamente al provvedimento impugnato, consolida l'accertamento della matrice mafiosa dell'evento e, dunque, rende incontestabile il
2 diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione integrale dei benefici economici richiesti, compreso l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 204/2006.
10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui limitano la provvisionale al 90% e omettono il riconoscimento dell'assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 mensili.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– annulla i decreti del Ministero dell'Interno n. 118/2017 e n. 119/2017 nella parte in cui limitano la corresponsione della provvisionale al 90% e non riconoscono l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 204/2006;
– ordina all'Amministrazione resistente di corrispondere ai ricorrenti il residuo 10% della provvisionale, nonché l'assegno vitalizio non reversibile nella misura di €
1.033,00 mensili, con decorrenza dalla data spettante ai sensi di legge;
– condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso 10.6.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2428/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PRONESTÌ ORSOLA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2017, i ricorrenti, in qualità di coniuge e figli del dott. , deceduto in seguito a evento delittuoso avvenuto in data Persona_1
21.2.2093, hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti ministeriali n. 118/2017 e
119/2017 nella parte in cui non riconoscono integralmente i benefici previsti dalla legge n. 302/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla legge n.
204/2006, e il riconoscimento del diritto all'intera provvisionale e all'assegno vitalizio di € 1.033,00, riservato ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
2. Deducevano che, nonostante le risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Vibo
Valentia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dalle quali emergeva la riconducibilità del delitto alla criminalità organizzata operante sul territorio, il
1 Ministero aveva limitato il riconoscimento del beneficio nella misura del 90%, subcondizionando il restante 10% all'esito di un eventuale processo penale, non ancora definito, e non riconoscendo l'assegno vitalizio previsto dalla legge 204/2006.
3. Con comunicazione del 20/11/2017, la Prefettura di Vibo Valentia confermava che il aveva rigettato in autotutela l'istanza dei ricorrenti. Controparte_1
4. Si è costituito il , insistendo per il rigetto del ricorso e Controparte_1
sostenendo che, in assenza di una sentenza penale di condanna, non fosse dimostrata con certezza la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge n.
407/1998 e art. 1 della legge n. 302/1990, ossia la riferibilità dell'evento delittuoso ad azioni riconducibili al perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis c.p.
5. Tuttavia, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato il dispositivo della sentenza n. 6/2024 emessa in data 17/07/2024 dalla Corte d'Assise di Catanzaro, con la quale sono stati condannati i responsabili dell'omicidio del dott. [omissis], con esplicito riconoscimento della matrice mafiosa dell'evento.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. La normativa di riferimento (art. 1, comma 2, della legge 302/1990, come modificata dalla legge 222/2007 e integrata dalla legge 204/2006) prevede il diritto al riconoscimento dei benefici anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, purché vi siano gravi, precisi e concordanti elementi che comprovino la riconducibilità del fatto a finalità di terrorismo o criminalità organizzata.
8. In tale prospettiva, anche prima della sentenza penale del 2024, il compendio documentale acquisito – costituito dalle relazioni della Questura e della DDA – appariva sufficiente per l'integrale riconoscimento del beneficio, attesa la qualità di vittima di criminalità mafiosa del de cuius, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n.
2837/2016; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 13242/2018).
9. Tale valutazione trova definitiva conferma nella sentenza penale n. 6/2024, la quale, pur se intervenuta successivamente al provvedimento impugnato, consolida l'accertamento della matrice mafiosa dell'evento e, dunque, rende incontestabile il
2 diritto degli odierni ricorrenti alla corresponsione integrale dei benefici economici richiesti, compreso l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 204/2006.
10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui limitano la provvisionale al 90% e omettono il riconoscimento dell'assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 mensili.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– annulla i decreti del Ministero dell'Interno n. 118/2017 e n. 119/2017 nella parte in cui limitano la corresponsione della provvisionale al 90% e non riconoscono l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 204/2006;
– ordina all'Amministrazione resistente di corrispondere ai ricorrenti il residuo 10% della provvisionale, nonché l'assegno vitalizio non reversibile nella misura di €
1.033,00 mensili, con decorrenza dalla data spettante ai sensi di legge;
– condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1 ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso 10.6.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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