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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1304/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: Divorzio congiunto TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla C.F._1
Via Pioppaino n. 95presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parmentola che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla C.F._2 via Tavernola n. 41 presso lo studio dell'Avv. Dario Raffone che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti precisavano che, nelle more il figlio Per_1 era divenuto maggiorenne, per cui rinunciavano alle previsioni di cui al ricorso inerenti l'affido e le visite ad esso relativo. Chiedevano, per quanto attiene ai profili economici, il recepimento delle pattuizioni di cui al ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20.06.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 30.10.2002 nel Comune di Castellammare di Stabia (anno 2002, N. 490, Parte II, Serie A). Dalla loro unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: , nata il [...] a [...] e , nato il Persona_2 CP_1
07.07.2007 a Nocera Inferiore.
Essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi adivano questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni stabilite nel ricorso;
pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva emessa sentenza con pedissequo decreto di omologazione n. cronologico 1212/2022 del 28.06.2022.
Lo stato di separazione, da quel momento, era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
avevano, dunque, raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi integralmente alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Dal punto di vista patrimoniale, dalla documentazione depositata, si rileva che
è impiegato con contratto a tempo indeterminato, mentre Parte_2 Pt_1
è lavoratrice dipendente con contratto stagionale a tempo determinato.
[...]
Inoltre, è proprietario di tre immobili (un immobile sito in Parte_2
Castellamare di Stabia alla Via Brin n. 79; un immobile sito in Castellamare di Stabia alla Via Brin n. 90; un immobile sito in Pompei alla Via Civita snc), di due beni mobili registrati (auto Jeep tg. GB160XG; motociclo Yamaha tg. ES93600).
La sig.ra è proprietaria di un immobile sito in Castellammare di Parte_1
Stabia alla Via Petraro n. 81/Q.
All'udienza del 16.09.2025, sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i ricorrenti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando alle pattuizioni relativi all'affido e alla disciplina delle visite in riferimento al figlio , divenuto nelle more maggiorenne Per_1
e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M, nonostante la comunicazione del ricorso, non esprimeva il proprio parere.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Le condizioni poste alla base del presente procedimento, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e con ricorso depositato in data 20.06.2025, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra il sig.
e la sig.ra contratto in data 30.10.2002, nel Parte_2 Parte_1
Comune di Castellammare di Stabia alle seguenti condizioni:
2. i coniugi continueranno a vivere separatamente con reciproco rispetto nelle attuali residenze dagli stessi fissate;
3. il sig. verserà mensilmente alla sig.ra , la Parte_2 Parte_1 complessiva somma di € 400,00 (euro quattrocento,00), di cui euro 300,00 (euro trecento,00) per il mantenimento del figlio ed € 100,00 CP_1 (euro cento,00) per il mantenimento della figlia figli Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Tali somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. entrambi i genitori si faranno carico, in egual misura del 50% tra loro, delle spese straordinarie, necessarie per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e d'istruzione, ricreative e di pratica sportiva, ecc. avendo come riferimento analitico il protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione n. 1568/2021 stilato fra il Tribunale di Torre Annunziata ed il C.O.A. di Torre Annunziata;
5. i coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
6. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (anno 2002, N. 490, Parte II, Serie A);
7. Nulla per le spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 07-10-2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano