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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5984/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5984/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide C.F._1
Chianese, (CF: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024;
- Resistente –
E (P.iva e c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via G. Grezar 14, nella persona del dr. , nella qualità di CP_3
procuratore in forza di procura speciale Rep. 181515 del 25.07.2024, Racc. 12772, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Coppola (c.f.
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 12/10/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075310301 000 del 10/6/2024, notificata alla ricorrente il 7/10/2024, limitatamente ai seguenti atti sottostanti di seguito indicati:
1) cartella n. 097 2004 01051656 91 000 (erroneamente indicata in ricorso con il n. 097
200001051656 91 000);
2) avviso di addebito n. 397 2016 00118488 58 000;
3) avviso di addebito n. 397 2016 00286644 70 000;
4) avviso di addebito n. 397 2017 00152045 25 000;
5) avviso di addebito n. 397 2018 00164980 16 000; per un importo complessivo pari ad € 43.424,42
2.La ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “previa sospensione dell'esecutività della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 097 2024 9075310301000 del
10.06.2024 notificato 07/10/2024 e anche avverso la cartella n. 097 2000 40105165691000 notificata in data 08/09/2004 per un importo totale pari ad euro 28.099,44, per sanzione
2 amministrativa emessa dall' di Roma nei confronti della ricorrente, al fine di inibire CP_1 un'eventuale procedura esecutiva nei confronti dell'istante da parte di CP_4
- accertare e dichiarare non dovuto il diritto di credito vantato dalla concessionaria relativa al INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 097 2024 9075310301000 del 10.06.2024 notificato
07/10/2024 e anche avverso la cartella n. 097 2000 40105165691000 notificata in data
08/09/2004 per un importo totale pari ad euro 28.099,44 perchè il credito vantato era prescritto fin dall'iscrizione a ruolo presso ovvero perché il credito vantato era CP_4
prescritto fin dalla prima notifica della prima cartella esattoriale;
ovvero che il credito non è dovuto inquanto a seguito della prima notificazione della prima cartella esattoriale non vi sono ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione nel quinquennio successivo alla prima notificazione, neppure decennale.
- ordinare all'autorità amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 202 C.d.S. e
387 del Regolamento di Attuazione, di richiedere all'esattore il discarico amministrativo degli importi iscritti a debito dell'odierno attore, poiché non dovuti, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio;
- annullare le cartelle sottese perché emesse in violazione del diritto di difesa e del consumatore per erronea e/o priva motivazione Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d'ora antistatario.
Si chiede di condannare i convenuti in solido al risarcimento danno in favore dell'attore da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., per l'illegittimità e l'ingiustizia del fatto che ha originato la questione de qua (Cass. Civ. sez.I, 2148/2000, Cass. Civile sez.II n. 6414/2000)” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 5/6/2025 per chiedere: “nel merito, CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle domande avverso CP_1
l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili - per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, dalla notifica degli avvisi di addebito
o dalla data di conoscenza degli stessi - nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3 4. Con memoria del 28/3/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “• dichiarare la parziale incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per la cartella n. 09720040105165691000, per i motivi esposti in atto;
• dichiarare, in ogni caso, l'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA' come spiegato in atti;
spese vinte;
• dichiarare il DIFETTO DI con Controparte_5
conseguente sua estromissione dal presente giudizio, spese vinte;
in via preliminare: nel merito:
• comunque, rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
• in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, condannare il Controparte_5
CP_ solo alle eventuali spese in favore dell'opponente e alla refusione delle spese in favore dell'Agente di riscossione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 24/6/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6.Preliminarmente si osserva che la cartella e gli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075310301 000 impugnati in questa sede erano già stati notificati al ricorrente come segue:
1) la cartella di pagamento n. 09720040105165691000 era stata ritualmente notificata l'8/9/2004 e non impugnata (v. doc. 4 allegato memoria;
CP_4
4 2) avviso di addebito n. 397 2016 00118488 58 000 notificato l'11/6/2016 per compiuta giacenza (v. doc. 1 e 2 allegati memoria ); CP_1
3) avviso di addebito n. 397 2016 00286644 70 000 notificato il 29/12/2016 per compiuta giacenza (v. doc. 3 e 4 allegati memoria ); CP_1
4) avviso di addebito n. 397 2017 00152045 25 000 notificato il 30/10/2017 per compiuta giacenza (v. doc. 5 e 6 allegati memoria ); CP_1
5) avviso di addebito n. 397 2018 00164980 16 000 notificato il 12/8/2018 per compiuta giacenza (v. doc. 7 e 8 allegati memoria ); CP_1
7. E' dunque priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte ricorrente dell'inesistenza del titolo per omessa notifica della Cartella e degli Avvisi di Addebito impugnati in questa sede, in quanto vi è prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnati in questa sede.
8. E' altresì priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla ricorrente dell'intervenuta prescrizione delle somme portate dal titolo opposto in questa sede. L' Controparte_2
, infatti, ha prodotto prova della precedente notifica di tre intimazioni anteriori a
[...]
quella opposta in questa sede:
- intimazione di pagamento n. 09720229014355105000 (v. doc. n.6 allegato memoria CP_4
notificata in data 02.11.2022(v. doc. n.7 memoria ), CP_4
- intimazione di pagamento n. 09720229043667586000 (v. doc. n.8 allegato memoria ) CP_4
notificato in data 24.01.202 3( v. doc. n.9 memoria , CP_4
- intimazione di pagamento n. 09720249010034510000 (v. doc. n.10 allegato memoria notificato in data 07.05.2024 (v. doc. n.11 allegato memoria . CP_4 CP_4
9. Ciò posto, ne deriva l'intervenuta stabilizzazione del credito, in quanto la cartella e gli avvisi di addebito regolarmente notificati dovevano essere impugnati nel termine perentorio di
40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999 dalla relativa notifica, mentre non risulta maturata alcuna prescrizione successiva nelle mani del concessionario, perché l' CP_4 ha regolarmente notificato, antecedentemente all'intimazione di pagamento in questa sede opposta, le intimazioni di pagamento sopra riportate, ragione per cui non risulta maturata alcuna prescrizione.
5 10. Il ricorso è dunque inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
11. In via cautelare revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 18/10/2024.
3. Le spese di lite.
12. Atteso l'esito della lite, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della tabella Controparte_2 CP_1
n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 43424,43, compreso nel
IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
13. Per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie CP_4 CP_1
del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile;
6 - revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 18/10/2024;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in CP_4 favore dell' che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CP_1
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5984/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] residente a [...] Parte_1
c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide C.F._1
Chianese, (CF: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo (C.F.
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024;
- Resistente –
E (P.iva e c.f. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via G. Grezar 14, nella persona del dr. , nella qualità di CP_3
procuratore in forza di procura speciale Rep. 181515 del 25.07.2024, Racc. 12772, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Coppola (c.f.
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato innanzi all'intestato Tribunale il 12/10/2024, Parte_1 impugnava con opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc e agli atti esecutivi ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075310301 000 del 10/6/2024, notificata alla ricorrente il 7/10/2024, limitatamente ai seguenti atti sottostanti di seguito indicati:
1) cartella n. 097 2004 01051656 91 000 (erroneamente indicata in ricorso con il n. 097
200001051656 91 000);
2) avviso di addebito n. 397 2016 00118488 58 000;
3) avviso di addebito n. 397 2016 00286644 70 000;
4) avviso di addebito n. 397 2017 00152045 25 000;
5) avviso di addebito n. 397 2018 00164980 16 000; per un importo complessivo pari ad € 43.424,42
2.La ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale adito: “previa sospensione dell'esecutività della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 097 2024 9075310301000 del
10.06.2024 notificato 07/10/2024 e anche avverso la cartella n. 097 2000 40105165691000 notificata in data 08/09/2004 per un importo totale pari ad euro 28.099,44, per sanzione
2 amministrativa emessa dall' di Roma nei confronti della ricorrente, al fine di inibire CP_1 un'eventuale procedura esecutiva nei confronti dell'istante da parte di CP_4
- accertare e dichiarare non dovuto il diritto di credito vantato dalla concessionaria relativa al INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 097 2024 9075310301000 del 10.06.2024 notificato
07/10/2024 e anche avverso la cartella n. 097 2000 40105165691000 notificata in data
08/09/2004 per un importo totale pari ad euro 28.099,44 perchè il credito vantato era prescritto fin dall'iscrizione a ruolo presso ovvero perché il credito vantato era CP_4
prescritto fin dalla prima notifica della prima cartella esattoriale;
ovvero che il credito non è dovuto inquanto a seguito della prima notificazione della prima cartella esattoriale non vi sono ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione nel quinquennio successivo alla prima notificazione, neppure decennale.
- ordinare all'autorità amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 202 C.d.S. e
387 del Regolamento di Attuazione, di richiedere all'esattore il discarico amministrativo degli importi iscritti a debito dell'odierno attore, poiché non dovuti, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio;
- annullare le cartelle sottese perché emesse in violazione del diritto di difesa e del consumatore per erronea e/o priva motivazione Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre rimborso spese generali e oneri di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d'ora antistatario.
Si chiede di condannare i convenuti in solido al risarcimento danno in favore dell'attore da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., per l'illegittimità e l'ingiustizia del fatto che ha originato la questione de qua (Cass. Civ. sez.I, 2148/2000, Cass. Civile sez.II n. 6414/2000)” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' si costituiva in giudizio con memoria del 5/6/2025 per chiedere: “nel merito, CP_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle domande avverso CP_1
l'azione esecutiva in genere e rigettare tutte le altre domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili - per intervenuto decorso sia del termine di 20 giorni sia del termine di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, dalla notifica degli avvisi di addebito
o dalla data di conoscenza degli stessi - nonché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3 4. Con memoria del 28/3/2025 si costituiva in giudizio l' Controparte_2 per chiedere al Tribunale di cui all'intestazione di: “• dichiarare la parziale incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma per la cartella n. 09720040105165691000, per i motivi esposti in atto;
• dichiarare, in ogni caso, l'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER TARDIVITA' come spiegato in atti;
spese vinte;
• dichiarare il DIFETTO DI con Controparte_5
conseguente sua estromissione dal presente giudizio, spese vinte;
in via preliminare: nel merito:
• comunque, rigettare il proposto ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
• in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva dell' e, per l'effetto, condannare il Controparte_5
CP_ solo alle eventuali spese in favore dell'opponente e alla refusione delle spese in favore dell'Agente di riscossione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
5.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 24/6/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6.Preliminarmente si osserva che la cartella e gli Avvisi di Addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 097 2024 9075310301 000 impugnati in questa sede erano già stati notificati al ricorrente come segue:
1) la cartella di pagamento n. 09720040105165691000 era stata ritualmente notificata l'8/9/2004 e non impugnata (v. doc. 4 allegato memoria;
CP_4
4 2) avviso di addebito n. 397 2016 00118488 58 000 notificato l'11/6/2016 per compiuta giacenza (v. doc. 1 e 2 allegati memoria ); CP_1
3) avviso di addebito n. 397 2016 00286644 70 000 notificato il 29/12/2016 per compiuta giacenza (v. doc. 3 e 4 allegati memoria ); CP_1
4) avviso di addebito n. 397 2017 00152045 25 000 notificato il 30/10/2017 per compiuta giacenza (v. doc. 5 e 6 allegati memoria ); CP_1
5) avviso di addebito n. 397 2018 00164980 16 000 notificato il 12/8/2018 per compiuta giacenza (v. doc. 7 e 8 allegati memoria ); CP_1
7. E' dunque priva di fondamento l'eccezione sollevata da parte ricorrente dell'inesistenza del titolo per omessa notifica della Cartella e degli Avvisi di Addebito impugnati in questa sede, in quanto vi è prova dell'avvenuta notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnati in questa sede.
8. E' altresì priva di fondamento l'eccezione sollevata dalla ricorrente dell'intervenuta prescrizione delle somme portate dal titolo opposto in questa sede. L' Controparte_2
, infatti, ha prodotto prova della precedente notifica di tre intimazioni anteriori a
[...]
quella opposta in questa sede:
- intimazione di pagamento n. 09720229014355105000 (v. doc. n.6 allegato memoria CP_4
notificata in data 02.11.2022(v. doc. n.7 memoria ), CP_4
- intimazione di pagamento n. 09720229043667586000 (v. doc. n.8 allegato memoria ) CP_4
notificato in data 24.01.202 3( v. doc. n.9 memoria , CP_4
- intimazione di pagamento n. 09720249010034510000 (v. doc. n.10 allegato memoria notificato in data 07.05.2024 (v. doc. n.11 allegato memoria . CP_4 CP_4
9. Ciò posto, ne deriva l'intervenuta stabilizzazione del credito, in quanto la cartella e gli avvisi di addebito regolarmente notificati dovevano essere impugnati nel termine perentorio di
40 giorni di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs.vo n. 46/1999 dalla relativa notifica, mentre non risulta maturata alcuna prescrizione successiva nelle mani del concessionario, perché l' CP_4 ha regolarmente notificato, antecedentemente all'intimazione di pagamento in questa sede opposta, le intimazioni di pagamento sopra riportate, ragione per cui non risulta maturata alcuna prescrizione.
5 10. Il ricorso è dunque inammissibile, per intervenuta stabilizzazione della pretesa creditoria, in quanto i crediti impugnati in questa sede sono ormai cristallizzati, essendo l'odierna opposizione tardiva, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
11. In via cautelare revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 18/10/2024.
3. Le spese di lite.
12. Atteso l'esito della lite, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell' che liquida, in applicazione della tabella Controparte_2 CP_1
n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 43424,43, compreso nel
IV scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 1701,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 850,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 1204,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 602,00 €
3) fase decisionale: 3675,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1837,50 € per un totale di 3290,00 €
13. Per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in favore dell' che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie CP_4 CP_1
del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara il ricorso inammissibile;
6 - revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto disposta con decreto fissazione udienza del 18/10/2024;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e in CP_4 favore dell' che liquida in € 3290,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, CP_1
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ciascuno.
Così deciso in Velletri, il 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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