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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1243/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], e residente a [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato ad [...] in data [...], e residente in [...]
Vittorio Veneto n. 31/G, elettivamente domiciliato in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“i coniugi confermano con la sottoscrizione del presente atto la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito nuovamente trascritte
CONDIZIONI
Nulla disporre in punto affidamento, diritto di visita e mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni e con piena capacità lavorativa;
Nulla disporre circa la casa coniugale in quanto, successivamente alla separazione, veniva trasferita ai figli;
I coniugi dichiarano di aver già̀ regolato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro a titolo di mantenimento;
1 Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e passaporti;
La IG.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Parte_1 CP_1 matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in SOMMA Parte_1 Controparte_1
LOMBARDO in data 23 luglio 2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie C, anno 2011.
Dalla loro unione sono nati i figli (Gallarate, 19/07/2000) e (Gallarate, 07/07/1999), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SOMMA LOMBARDO in data 23 luglio 2011 da e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie C, anno 2011.
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Parte_1 CP_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SOMMA LOMBARDO di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.11.2024
2 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1243/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], e residente a [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato ad [...] in data [...], e residente in [...]
Vittorio Veneto n. 31/G, elettivamente domiciliato in Oleggio, via Guglielmo Marconi n. 49, presso lo studio dell'avv. LAZZARI ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“i coniugi confermano con la sottoscrizione del presente atto la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito nuovamente trascritte
CONDIZIONI
Nulla disporre in punto affidamento, diritto di visita e mantenimento dei figli essendo entrambi maggiorenni e con piena capacità lavorativa;
Nulla disporre circa la casa coniugale in quanto, successivamente alla separazione, veniva trasferita ai figli;
I coniugi dichiarano di aver già̀ regolato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'un l'altro a titolo di mantenimento;
1 Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e passaporti;
La IG.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del Parte_1 CP_1 matrimonio”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in SOMMA Parte_1 Controparte_1
LOMBARDO in data 23 luglio 2011 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie C, anno 2011.
Dalla loro unione sono nati i figli (Gallarate, 19/07/2000) e (Gallarate, 07/07/1999), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 17/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in SOMMA LOMBARDO in data 23 luglio 2011 da e con atto iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 17, parte II, serie C, anno 2011.
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Parte_1 CP_1 seguito del matrimonio;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SOMMA LOMBARDO di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.11.2024
2 IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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