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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori,
composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita oggi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. R.G. 1589/2025 vertente:
TRA di , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Gianluca Cupini del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Frosinone, Via Alessandro Ciamarra n. 81
APPELLANTE
E
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Fevola (c.f. , presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia, in Latina, Piazza della Libertà n. 21
APPELLATA
avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Latina, pubblicata il 14 gennaio 2025, resa nel giudizio di scioglimento della comunione legale tra i coniugi di e , iscritto al n. R.G. 6209/2021. Parte_1 CP_2
FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12 marzo 2025 di ha impugnato la sentenza in Parte_1 epigrafe, con la quale il Tribunale di Latina, decidendo in ordine alla domanda di scioglimento della comunione legale tra i coniugi di , aveva così deciso: Parte_2
ACCERTA la comunione tra le parti dell'appartamento sito in Latina, Via Pitagora n. 34 – località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”; posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59;
DISPONE lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante attribuzione diretta a dell'intera proprietà dell'immobile, come individuato al capo Controparte_3 che precede;
DISPONE che il suddetto assegnatario versi un conguaglio in denaro, in favore di CP_1
pari ad euro 72.000, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
[...]
CONDANNA a rimborsare a la somma di euro 14.749,92, CP_1 Controparte_3 oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA versare, a titolo di indennità di occupazione, a CP_4 CP_3
la somma di euro 6.105,84, oltre interessi legali su tale somma dalla domanda al
[...] soddisfo;
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte da;
Controparte_3
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura del Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio con esonero da responsabilità.
A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
Erroneità della decisione, quanto alla dichiarata inammissibilità e alla ritenuta infondatezza nel merito delle domande di restituzione formulate dal di ai CP_3 sensi dell'articolo 192 c.c;
Erroneità della decisione, relativamente al riconoscimento dell'indennità per illegittima occupazione dell'immobile limitatamente al periodo dal 7 dicembre 2017 al 1° luglio 2019;
Violazione degli articoli 116 e 194 c.p.c.. Erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio;
Ingiusta compensazione delle spese.
Ha quindi così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, così provvedere:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti. Nel merito, in via principale: Riformare parzialmente la sentenza n. 73/2025 del Tribunale di Latina e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle ulteriori somme prelevate dal suo patrimonio personale per complessivi € 98.449,78 (€ 96.000,00 per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile ed € 2.449,78 per mobilio ed elettrodomestici), come documentato in atti, detraendo tale somma dalla quota spettante alla sig.ra CP_1
e computandola sulla quota spettante al sig. di;
[...] Parte_1 - rideterminare l'indennità di occupazione riconoscendo il diritto dell'appellante a percepirla anche per il periodo successivo al 1° luglio 2019 e fino all'effettiva consegna delle chiavi dell'immobile, nella misura stabilita dal CTU di € 321,36, da detrarre dalla quota spettante alla sig.ra e computandola sulla quota spettante al sig. di CP_1 Parte_1
;
[...]
- rideterminare il valore delle quote spettanti alle parti in conformità alle risultanze della CTU, che ha correttamente stabilito in € 49.748,03 per ciascun comproprietario il valore della quota, tenuto conto della detrazione del mutuo residuo al 31 dicembre 2023 di € 44.503,95 dal valore complessivo dell'immobile di € 144.000,00;
- stabilire che gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di conguaglio decorrano dalla data della sentenza definitiva e non dalla domanda giudiziale;
- revocare la compensazione delle spese del primo grado e condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Sempre nel merito, in via subordinata:
- rideterminare il valore delle quote spettanti alle parti in conformità alle risultanze della CTU, che ha correttamente stabilito in € 49.748,03 per ciascun comproprietario il valore della quota, tenuto conto della detrazione del mutuo residuo al 31 dicembre 2023 di € 44.503,95 dal valore complessivo dell'immobile di € 144.000,00;
- stabilire che gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di conguaglio decorrano dalla data della sentenza definitiva e non dalla domanda giudiziale;
In via istruttoria: disporre, ove ritenuto strettamente necessario, CTU contabile per la determinazione analitica delle somme reciprocamente dovute tra le parti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”.
In data 28 maggio 2025 si è costituita l'appellata, la quale ha integralmente contestato l'atto di gravame chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, per i motivi sopra esposti, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. e nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. di avverso la sentenza n. 73/2025 del Parte_1
Tribunale di Latina, con conferma della sentenza di primo grado e condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Il Presidente di questa Sezione, con decreto del 16 maggio 2025, ha disposto la sostituzione dell'udienza del 19 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di brevi note fino al giorno antecedente alla suddetta data, contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
Con note sostitutive del 18 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello e contestuale accettazione della rinuncia sottoscritto dai rispettivi difensori, muniti di procura speciale, e hanno chiesto di pronunciare l'estinzione del processo, dichiarando di aver già concordato la integrale compensazione delle spese di lite.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n. 5556).
Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo ()Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387.
Nel caso di specie, il difensore dell'appellante, munito di specifico mandato, ha sottoscritto dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello e contestualmente, il difensore dell'appellata, a sua volta munito di procura speciale, ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione di detta rinuncia.
Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Le spese del presente grado, in ragione della volontà in tal senso espressa dalle parti, devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di con atto di citazione del 12 marzo 2025, avverso la sentenza n. 73/2025 Parte_1 del Tribunale di Latina, pubblicata il 14 gennaio 2025 nel giudizio avente n. R.G. 6209/2021, avente a oggetto lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi di , Parte_2 letto l'articolo 306 c.p.c., così dispone: dichiara estinto il processo;
compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Sofia Rotunno