Articolo 7 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 6Articolo 8
Versione
25 agosto 1991
Art. 7. (Pensioni incompatibili) 1. Il rapporto assicurativo di iscritto che goda di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar titolo alla maturazione di pensione di inabilita' o di invalidita'.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991
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