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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4572/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Raffaella Valtulina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Serena Saggini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 14.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 15.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Non sussiste nella specie l'obbligatorietà della mediazione invocata dall'opposta, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.10.2022, n. 31209), la fideiussione non rientra propriamente fra i contratti bancari per i quali è prescritto l'espletamento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Rigetta, pertanto, sul punto l'istanza della Controparte_1
Premesso ciò e passando al merito della controversia, il Tribunale rileva che è incontestato che il
25.11.2008 l'opponente si è costituito fideiussore della a garanzia dell'esatto Parte_2
adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto in pari data dalla compagine societaria con Controparte_2
E', altresì, documentalmente provato (vd. sub doc. n. 5 fasc. opposta) che, in ragione degli inadempimenti della debitrice principale e del garante ai rispettivi obblighi contrattuali, il Tribunale
di Brescia ha ingiunto agli stessi in via solidale, su ricorso monitorio della , il Controparte_2
pagamento della somma capitale di euro 157.636,05, oltre interessi e spese di lite, e che il decreto ingiuntivo n. 3042/2012 del 12.04.2012 è stato notificato all'opponente in Bergamo, via Statuto, n.
18/C, il 18.05.2012 per compiuta giacenza.
E', poi, incontestato che ha notificato all'opponente l'atto di precetto, Controparte_2
intimandogli il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, in Bergamo, via Statuto, n.
18/C, notifica perfezionatasi il 08.02.2013 per compiuta giacenza (vd. anche sub doc. n. 6 fasc.
opposta).
Risulta, inoltre, documentalmente che, con missiva del 04.01.2022, notificata, a mezzo del servizio postale, all' in Bergamo, via Statuto, n. 18/C, e restituita al mittente per compiuta giacenza Parte_1
del 28.02.2022, l'opposta ha intimato all'opponente il pagamento della somma dovuta quale garante della pena il ricorso alle azioni esecutive necessarie al recupero forzoso del credito (vd. Parte_2
sub doc. n. 7 fasc. opposta).
Ora - ferma restando la previsione di cui all'art. 2943, IV c., c.c. in tema di efficacia interruttiva della prescrizione di ogni atto, anche non avente carattere giudiziale, che vale a costituire in mora il debitore, siccome nella specie de qua -, deve rammentarsi che la Suprema Corte è costante nell'affermare che la relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n.
890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è
autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass.
n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019).
Anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è
rivolta la notificazione dell'atto (cfr. Cass. n. 11452/2003; Cass. n. 19417/2004 e Cass. n.
2421/2014).
La querela di falso non è necessaria per la veridicità intrinseca (ciò che viene dichiarato da terzi)
delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ma soltanto alla veridicità estrinseca ossia alla veridicità oggetto della percezione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 21871 del 30.07.2021).
Applicando analogicamente i principi dettati dalla Suprema Corte al caso di specie, ne discende che l' avrebbe dovuto proporre querela di falso, atteso che è l'agente postale ad aver attestato Parte_1
la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza in ragione dell'attività svolta, frutto della sua diretta percezione nella identificazione del soggetto destinatario della missiva – di cui non ha dichiarato l'irreperibilità ovvero il trasferimento in altro luogo – e non già delle dichiarazioni resi da terzi.
Ebbene, nella specie l' non ha proposto querela di falso. Parte_1
Ne consegue che, in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione del 28.02.2022, non può certo reputarsi prescritto il diritto di credito della opposta. In ogni caso, anche volendo opinare diversamente in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione della missiva del 04.01.2022, atteso, in particolare, il trasferimento della residenza dell' in Bergamo, via Castello Presati, n.12, nel corso dell'anno 2015 (vd. sub doc. n. 1 Parte_3
fasc. opponente), è documentalmente provato che nel procedimento civile iscritto al n. 3197/2012
R.G. avanti al Tribunale di Bergamo e promosso dalla avverso al fine Parte_2 Controparte_2
di far accertare, a causa dell'inadempimento della concedente, l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria del 25.11.2008 la ha formulato reconventio di condanna Controparte_2
della al pagamento della penale dovuta di di euro 161.959,05 a fronte della risoluzione del Parte_2
contratto di leasing per inadempimento della utilizzatrice (vd. sub doc. n. 10 fasc. opposta).
Inoltre, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 10 fasc. opposta) che in detto procedimento l'attrice ha dedotto l'inammissibilità della reconventio della in ragione Parte_2 Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 3042/2012 emesso il 12.04.2012 per il medesimo credito e che il
Tribunale di Bergamo, rigettata l'eccezione pregiudiziale dell'attrice (stante la mancata notifica alla del decreto ingiuntivo del 12.04.2012, con la sua conseguente perenzione), in Parte_2
accoglimento della riconvenzionale della concedente con la sentenza n. 2149/2016, pubblicata il
28.06.2016, ha condannato la al versamento di euro 161.959,05. Parte_2
E' certo evidente l'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943, II c., c.c. della reconventio proposta dalla nel procedimento civile promosso dalla utilizzatrice nel 2012 ed Controparte_2
avente ad oggetto il contratto di locazione finanziaria del cui adempimento, da parte della Parte_2
si è fatto pacificamente garante, in via solidale, l' Parte_1
Non essendovi contestazione circa la mancata impugnazione della sentenza de qua ed il suo passaggio in cosa giudicata in data 28.12.2016, è altrettanto certo che ex art. 2945, II c., c.c. la
Cont prescrizione del credito della ha ricominciato a decorrere dal 28.12.2016 ed CP_2
all'attualità non è spirato il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Rebus sic stantibus, il termine prescrizionale decennale non può certo reputarsi decorso neppure per l'obbligato solidale in forza della garanzia personale assunta il 25.11.2008, e ciò in virtù Parte_1 della previsione, applicabile alla fattispecie de qua (in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione da parte della avverso uno dei debitori in solido, ossia la a Controparte_2 Parte_2
mezzo della proposizione della reconventio nel procedimento civile promosso dalla utilizzatrice del bene oggetto del contratto del 25.11.2008), di cui all'art. 1310, I c., c.c..
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande dell' che Parte_1
vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande dell' Parte_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna l' a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4572/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Raffaella Valtulina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Serena Saggini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da atto telematico depositato il 14.01.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per l'opposta: come da atto telematico depositato il 15.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto della citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Non sussiste nella specie l'obbligatorietà della mediazione invocata dall'opposta, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.10.2022, n. 31209), la fideiussione non rientra propriamente fra i contratti bancari per i quali è prescritto l'espletamento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010. Rigetta, pertanto, sul punto l'istanza della Controparte_1
Premesso ciò e passando al merito della controversia, il Tribunale rileva che è incontestato che il
25.11.2008 l'opponente si è costituito fideiussore della a garanzia dell'esatto Parte_2
adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria sottoscritto in pari data dalla compagine societaria con Controparte_2
E', altresì, documentalmente provato (vd. sub doc. n. 5 fasc. opposta) che, in ragione degli inadempimenti della debitrice principale e del garante ai rispettivi obblighi contrattuali, il Tribunale
di Brescia ha ingiunto agli stessi in via solidale, su ricorso monitorio della , il Controparte_2
pagamento della somma capitale di euro 157.636,05, oltre interessi e spese di lite, e che il decreto ingiuntivo n. 3042/2012 del 12.04.2012 è stato notificato all'opponente in Bergamo, via Statuto, n.
18/C, il 18.05.2012 per compiuta giacenza.
E', poi, incontestato che ha notificato all'opponente l'atto di precetto, Controparte_2
intimandogli il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo, in Bergamo, via Statuto, n.
18/C, notifica perfezionatasi il 08.02.2013 per compiuta giacenza (vd. anche sub doc. n. 6 fasc.
opposta).
Risulta, inoltre, documentalmente che, con missiva del 04.01.2022, notificata, a mezzo del servizio postale, all' in Bergamo, via Statuto, n. 18/C, e restituita al mittente per compiuta giacenza Parte_1
del 28.02.2022, l'opposta ha intimato all'opponente il pagamento della somma dovuta quale garante della pena il ricorso alle azioni esecutive necessarie al recupero forzoso del credito (vd. Parte_2
sub doc. n. 7 fasc. opposta).
Ora - ferma restando la previsione di cui all'art. 2943, IV c., c.c. in tema di efficacia interruttiva della prescrizione di ogni atto, anche non avente carattere giudiziale, che vale a costituire in mora il debitore, siccome nella specie de qua -, deve rammentarsi che la Suprema Corte è costante nell'affermare che la relazione di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n.
890/1982, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale in forza dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982 è
autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico. Ne consegue che l'avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall'agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass.
n. 2486 del 2018, Cass.2058/2019, Cass. 8082/2019).
Anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è
rivolta la notificazione dell'atto (cfr. Cass. n. 11452/2003; Cass. n. 19417/2004 e Cass. n.
2421/2014).
La querela di falso non è necessaria per la veridicità intrinseca (ciò che viene dichiarato da terzi)
delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ma soltanto alla veridicità estrinseca ossia alla veridicità oggetto della percezione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. n. 21871 del 30.07.2021).
Applicando analogicamente i principi dettati dalla Suprema Corte al caso di specie, ne discende che l' avrebbe dovuto proporre querela di falso, atteso che è l'agente postale ad aver attestato Parte_1
la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza in ragione dell'attività svolta, frutto della sua diretta percezione nella identificazione del soggetto destinatario della missiva – di cui non ha dichiarato l'irreperibilità ovvero il trasferimento in altro luogo – e non già delle dichiarazioni resi da terzi.
Ebbene, nella specie l' non ha proposto querela di falso. Parte_1
Ne consegue che, in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione del 28.02.2022, non può certo reputarsi prescritto il diritto di credito della opposta. In ogni caso, anche volendo opinare diversamente in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione della missiva del 04.01.2022, atteso, in particolare, il trasferimento della residenza dell' in Bergamo, via Castello Presati, n.12, nel corso dell'anno 2015 (vd. sub doc. n. 1 Parte_3
fasc. opponente), è documentalmente provato che nel procedimento civile iscritto al n. 3197/2012
R.G. avanti al Tribunale di Bergamo e promosso dalla avverso al fine Parte_2 Controparte_2
di far accertare, a causa dell'inadempimento della concedente, l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria del 25.11.2008 la ha formulato reconventio di condanna Controparte_2
della al pagamento della penale dovuta di di euro 161.959,05 a fronte della risoluzione del Parte_2
contratto di leasing per inadempimento della utilizzatrice (vd. sub doc. n. 10 fasc. opposta).
Inoltre, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 10 fasc. opposta) che in detto procedimento l'attrice ha dedotto l'inammissibilità della reconventio della in ragione Parte_2 Controparte_2
del decreto ingiuntivo n. 3042/2012 emesso il 12.04.2012 per il medesimo credito e che il
Tribunale di Bergamo, rigettata l'eccezione pregiudiziale dell'attrice (stante la mancata notifica alla del decreto ingiuntivo del 12.04.2012, con la sua conseguente perenzione), in Parte_2
accoglimento della riconvenzionale della concedente con la sentenza n. 2149/2016, pubblicata il
28.06.2016, ha condannato la al versamento di euro 161.959,05. Parte_2
E' certo evidente l'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943, II c., c.c. della reconventio proposta dalla nel procedimento civile promosso dalla utilizzatrice nel 2012 ed Controparte_2
avente ad oggetto il contratto di locazione finanziaria del cui adempimento, da parte della Parte_2
si è fatto pacificamente garante, in via solidale, l' Parte_1
Non essendovi contestazione circa la mancata impugnazione della sentenza de qua ed il suo passaggio in cosa giudicata in data 28.12.2016, è altrettanto certo che ex art. 2945, II c., c.c. la
Cont prescrizione del credito della ha ricominciato a decorrere dal 28.12.2016 ed CP_2
all'attualità non è spirato il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Rebus sic stantibus, il termine prescrizionale decennale non può certo reputarsi decorso neppure per l'obbligato solidale in forza della garanzia personale assunta il 25.11.2008, e ciò in virtù Parte_1 della previsione, applicabile alla fattispecie de qua (in ragione dell'atto interruttivo della prescrizione da parte della avverso uno dei debitori in solido, ossia la a Controparte_2 Parte_2
mezzo della proposizione della reconventio nel procedimento civile promosso dalla utilizzatrice del bene oggetto del contratto del 25.11.2008), di cui all'art. 1310, I c., c.c..
Ne consegue, stante le esposte argomentazioni, l'infondatezza delle domande dell' che Parte_1
vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, siccome liquidate in dispositivo secondo il valore medio della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato da ultimo con il D.M. n. 147/2022, per le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande dell' Parte_1
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna l' a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 30 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni