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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 86/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente relatore
Dott.ssa Annalisa Boido Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1
Parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del presidente;
rilevato in fatto che:
1 • a chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale Parte_1
di Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in NOVARA e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi esecutivi;
3) pignoramenti mobiliari;
4) debito erariale scaduto già passato all'agente della riscossione pari a circa 1,4 milioni di Euro per imposte, contributi e oneri previdenziali riferiti a lungo arco temporale;
5) dichiarazioni degli amministratori all'udienza del 21.01.2025, ove gli stessi hanno lealmente riferito: “Le parti convenute non contestano la situazione di dissesto e debito
2 erariale e previdenziale e dichiarano che, al momento, non sono in grado di richiedere l'apertura di una diversa procedura concorsuale”.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. ), con sede legale in VIA VERBANO Controparte_1 P.IVA_1
154 NOVARA;
2) NOMINA delegato per la procedura il presidente Andrea Ghinetti;
3) NOMINA curatore la dott.ssa con studio in Ivrea via Persona_1
Circonvallazione n. 54 (pec peo Email_1
); Email_2
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno 13 maggio 2025 ore 11:00 presso la presidenza del Tribunale di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 − ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente est.
Andrea Ghinetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Andrea Pio Carlo Ghinetti Presidente relatore
Dott.ssa Annalisa Boido Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da
Parte_1
Parte ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Parte resistente
--=o0o=--
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del presidente;
rilevato in fatto che:
1 • a chiesto dichiararsi aperta la liquidazione giudiziale Parte_1
di Controparte_1
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, c. VI, C.C.I.I.; osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in NOVARA e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) decreti ingiuntivi esecutivi;
3) pignoramenti mobiliari;
4) debito erariale scaduto già passato all'agente della riscossione pari a circa 1,4 milioni di Euro per imposte, contributi e oneri previdenziali riferiti a lungo arco temporale;
5) dichiarazioni degli amministratori all'udienza del 21.01.2025, ove gli stessi hanno lealmente riferito: “Le parti convenute non contestano la situazione di dissesto e debito
2 erariale e previdenziale e dichiarano che, al momento, non sono in grado di richiedere l'apertura di una diversa procedura concorsuale”.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
c.f. ), con sede legale in VIA VERBANO Controparte_1 P.IVA_1
154 NOVARA;
2) NOMINA delegato per la procedura il presidente Andrea Ghinetti;
3) NOMINA curatore la dott.ssa con studio in Ivrea via Persona_1
Circonvallazione n. 54 (pec peo Email_1
); Email_2
4) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
5) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno 13 maggio 2025 ore 11:00 presso la presidenza del Tribunale di Novara, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., delle domande di insinuazione;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
3 − ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
8) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il Presidente est.
Andrea Ghinetti
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