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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3207/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'AU UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19470/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 1403 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, impugna l'accertamento IMU anno 2020, notificato il 02.09.25.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto in quanto l'immobile dal 23.03.20 costituisce abitazione principale.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, in via subordinata la eliminazione di sanzioni ed interessi con vittoria delle spese del giudizio.
Il ricorso è stato notificato alla società Società_1 srl, che non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 non è dovuta per l'abitazione principale, intendedosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Sul punto a Cassazione, con pronuncia n. 21914/2024, ha affermato che “In tema di IMU, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta unicamente ad un'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in conformità al chiaro tenore letterale dell'art. 13, comma
2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011”.
Il ricorrente ha documentato che l'immobile per il quale è richiesto il pagamento dell'IMU è stato acquistato in data 27.03.20 per adibirlo ad abitazione principale e che ha richiesto al Comune il cambio di residenza, dichiarando di dimorare nell'immobile dal 22.04.20. Non rileva la circostanza che formalmente la residenza risulti dall'08.01.21, in quanto è dovuta a ritardo nell'accertamento da parte degli organi di polizia municipale, ritardo che non può essere addebitato al contribuente. La dimora abituale è comprovata da utenze attive e muto prima casa, nonché dal domicilio fiscale aggiornato dal 23.04.20.
Il ricorso va accolto;
le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'AU UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19470/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 1403 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1855/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Difensore_1, impugna l'accertamento IMU anno 2020, notificato il 02.09.25.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto in quanto l'immobile dal 23.03.20 costituisce abitazione principale.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, in via subordinata la eliminazione di sanzioni ed interessi con vittoria delle spese del giudizio.
Il ricorso è stato notificato alla società Società_1 srl, che non è costituita in giudizio.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 non è dovuta per l'abitazione principale, intendedosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Sul punto a Cassazione, con pronuncia n. 21914/2024, ha affermato che “In tema di IMU, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta unicamente ad un'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in conformità al chiaro tenore letterale dell'art. 13, comma
2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011”.
Il ricorrente ha documentato che l'immobile per il quale è richiesto il pagamento dell'IMU è stato acquistato in data 27.03.20 per adibirlo ad abitazione principale e che ha richiesto al Comune il cambio di residenza, dichiarando di dimorare nell'immobile dal 22.04.20. Non rileva la circostanza che formalmente la residenza risulti dall'08.01.21, in quanto è dovuta a ritardo nell'accertamento da parte degli organi di polizia municipale, ritardo che non può essere addebitato al contribuente. La dimora abituale è comprovata da utenze attive e muto prima casa, nonché dal domicilio fiscale aggiornato dal 23.04.20.
Il ricorso va accolto;
le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese