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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 406 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. E Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio degli Parte_3 C.F._3
Avv.ti Luca Mameli e Jonatan Vacca, che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_2 C.F._6 CP_3 C.F._7 CP_4
(c.f. , ,
[...] C.F._8 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, eredi , eredi , eredi
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
fu , fu , fu , CP_3 Per_1 CP_13 Per_2 CP_14 Per_2 CP_15 fu
[...] Per_3 convenuti contumaci e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio CP_16 C.F._9 dell'Avv. Luca Mameli, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario principale, intervenuta pagina 1 di 8 Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (memoria ex art. 183, comma VI n. 2):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1 proprietario degli immobili:
A-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1501, superficie 10 are e 1 ca, reddito dominicale € 3,62, reddito agrario € 10,08;
B-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1505, superficie 00 are e 11 ca, reddito dominicale € 0,01, reddito agrario € 0,01;
C-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1507, superficie 10 are e 95 ca, reddito dominicale € 1,41, reddito agrario € 1,41;
2-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare proprietario Parte_2 degli immobili:
D-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1502, superficie 10 are e 96 ca, reddito dominicale € 3,96, reddito agrario €11,04;
E-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1503, superficie 21 are e 67 ca, reddito dominicale € 7,83, reddito agrario € 21,82;
E-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1504, superficie 00 are e 18 ca, reddito dominicale € 0,07, reddito agrario € 0,18;
3-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_3 proprietario degli immobili:
F-) Immobile, sito in località Buoncamino a Cardedu (NU), composto da 4,5 vani, distinto al catasto fabbricati foglio 32, particella 704, rendita € 227,76;
G-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1500, superficie 08 are e 25 ca, reddito dominicale € 2,98, reddito agrario € 8,31;
H-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1506, superficie 21 are e 15 ca, reddito dominicale € 2,73, reddito agrario € 2,73;
4-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
5-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di intervento volontario principale): CP_16
pagina 2 di 8 “chiede che il Tribunale di Lanusei Voglia dichiarare proprietario degli Parte_1 immobili: A-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio
32, Particella 1501, superficie 10 are e 1 ca, reddito dominicale € 3,62, reddito agrario € 10,08; B-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1505, superficie 00 are e 11 ca, reddito dominicale € 0,01, reddito agrario € 0,01; C-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1507, superficie 10 are e 95 ca, reddito dominicale € 1,41, reddito agrario € 1,41, per intervenuto usucapione”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente,
[...]
dei terreni siti nel Comune di Gairo e distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particelle Parte_1
1501, 1505 e 1507, dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 1502, Parte_2
1503 e 1504 e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 32, particella 704 Parte_3
e dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particella 1500 e 1506.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili siti in Cardedu in località Buoncamino da oltre vent'anni, dall'anno Duemila, che hanno provveduto a recintare, apponendovi cancelli con lucchetti, nonché a coltivare, anche ad orto, raccogliendo i frutti di stagione, a lavorare la terra ed a tagliare e raccogliere la legna.
È intervenuta in giudizio la quale non ha contestato la domanda proposta dagli attori, ma CP_16 ha dedotto di avere posseduto i terreni di cui alle particelle 1501, 1505 e 1507 del foglio 32 dall'anno
2000 al 7 gennaio 2007, data in cui ha ceduto il possesso al figlio , il quale li ha Parte_1 posseduti da tale data sino ad oggi. La stessa ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 3 di 8 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290). pagina 4 di 8 Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo a e a , nonché in capo a dante causa di Parte_2 Parte_3 CP_16
, e poi in capo a quest'ultimo. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno fornito riscontro anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza (dichiarazioni dei testi , rese all'udienza del 4 marzo 2025, e , rese all'udienza del Testimone_1 Tes_2
7 maggio 2025).
Sul possesso di (foglio 32 particelle 1501, 1505 e 1507). Parte_1
I testi hanno riferito che dal 2000 al 2007 i terreni oggetto della domanda proposta da
[...]
sono stati utilizzati dalla madre la quale, anche con la collaborazione di Parte_1 CP_16 operai e dei figli, ha eseguito la pulizia del terreno, ha messo a dimora l'orto, ha curato le piante da frutto ivi presenti (ulivi e peschi), ha tagliato e raccolto la legna, nonché potato le piante e raccolto i frutti, svolgendo le varie attività agricole connesse. I testi hanno riferito che dal 2007
[...]
ha continuato a svolgere le stesse attività svolte in precedenza dalla madre e che, da tale Parte_1 data ad oggi, lo stesso utilizza i terreni in via esclusiva.
Inoltre, gli stessi hanno riferito che il terreno, complessivamente considerato, è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto prima e poi l'attore, nei CP_16 rispettivi periodi di utilizzo, aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione (teste o quando ciò sia avvenuto (teste ). Tes_1 Pt_4
Pertanto, ha rappresentato di essere divenuto proprietario degli immobili oggetto di Parte_1 causa, per averli posseduti a far data dall'anno 2007 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi da dal 2000 al 2007, producendo una scrittura privata del 7 CP_16 gennaio 2007 con cui la stessa disponeva dei beni in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
Sul possesso di (foglio 32, particelle 1502, 1503 e 1504). Parte_2
pagina 5 di 8 I testi hanno riferito che, dal Duemila ad oggi, ha utilizzato in via esclusiva il terreno Parte_2 costituito dalle particelle oggetto della domanda, provvedendo, anche con la collaborazione di alcuni operai (teste e dei familiari (teste ) alla cura del terreno, al taglio della legna, alla Tes_1 Pt_4 potatura delle piante (ulivi e peschi), alla messa a dimora dell'orto ed alla raccolta dei frutti. Gli stessi hanno riferito di non avere aiutato personalmente l'attore nello svolgimento dei vari lavori agricoli.
Essi hanno riferito che il terreno in questione è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione.
Sul possesso di (fabbricato foglio 32 particella 704 e terreni foglio 32 particelle 1500 Parte_3
e 1506).
I testimoni escussi hanno riferito che dai primi anni Duemila ad oggi, ha utilizzato in Parte_3 via esclusiva il terreno oggetto della domanda, nel quale è presente un fabbricato articolato su due piani, il cui piano terra è stato adibito dall'attore a deposito attrezzi e ricovero macchinati agricoli
(trattore) e, dove, al primo piano, sono presenti due camere, che, per quanto a loro conoscenza, sono state ristrutturate, pur non sapendo riferire il periodo.
I testi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attore ha curato la pulizia del terreno, si è occupato del taglio della legna, della potatura delle piante (ulivi e peschi), della messa a dimora dell'orto e della raccolta dei frutti.
Essi hanno riferito che il terreno in questione è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione. Gli stessi hanno riferito, altresì, che il deposito è chiuso con una serranda metallica munita di serratura, per avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi.
Infine, e hanno riferito che, per quanto a loro conoscenza, nessuno Testimone_1 Tes_2 ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto della domanda, né da parte di né da CP_16 parte degli attori, e di avere visto sempre loro utilizzarli nell'arco temporale rispettivamente considerato comportandosi come proprietari e di averli sempre considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo da parte degli attori, nonché della dante causa di , oltre che in ragione della loro Parte_1 conoscenza dei luoghi di causa, per avere frequentato, sin da ragazzi, la zona in cui gli immobili sono pagina 6 di 8 ubicati, e in ragione dei legami familiari con gli attori (il teste ha riferito di recarsi Testimone_3 sin da ragazzo in un terreno appartenente alla sua famiglia, che dista circa 600 metri da quelli degli attori e che è suo genero, oltre ad avere rapporti di frequentazione con la famiglia Parte_1
dagli anni Novanta), e dei rapporti lavorativi con essi (il teste ha dichiarato di Pt_1 Tes_2 essere collega di lavoro di dal periodo successivo al Covid e di conoscere il suo Parte_1 terreno, che si trova vicino alla strada che costeggia il canale, che lo stesso percorre spesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che , Parte_2 [...]
e hanno acquistato la proprietà dei rispettivi immobili oggetto di causa Parte_3 Parte_1 per usucapione, quest'ultimo anche in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello della dante causa CP_16
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che è intervenuta in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice, CP_16 della quale ha chiesto l'accoglimento, ma al solo fine di dedurre il suo possesso ai fini dell'accessione del possesso invocata da , rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle Parte_1 spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
- (c.f. ) proprietario in forza di accessione del possesso degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 32, particella
1501 (vigneto), particella 1505 (seminativo) e particella 1507 (seminativo);
- proprietario degli immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio Parte_2
32, particella 1502 (vigneto), particella 1503 (vigneto) e particella 1504 (vigneto);
- proprietario degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al Parte_3 foglio 32, particella 704 (categoria A/3) e al Catasto Terreni al foglio 32, particella 1500 (vigneto) e particella 1506 (seminativo); pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo a CP_16
Lanusei, 15 ottobre 2025.
pagina 8 di 8
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 406 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ), (c.f. E Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Tortolì, presso lo studio degli Parte_3 C.F._3
Avv.ti Luca Mameli e Jonatan Vacca, che li rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._4 Parte_4 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_2 C.F._6 CP_3 C.F._7 CP_4
(c.f. , ,
[...] C.F._8 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, eredi , eredi , eredi
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
fu , fu , fu , CP_3 Per_1 CP_13 Per_2 CP_14 Per_2 CP_15 fu
[...] Per_3 convenuti contumaci e
(c.f. , elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio CP_16 C.F._9 dell'Avv. Luca Mameli, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di intervento volontario principale, intervenuta pagina 1 di 8 Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (memoria ex art. 183, comma VI n. 2):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_1 proprietario degli immobili:
A-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1501, superficie 10 are e 1 ca, reddito dominicale € 3,62, reddito agrario € 10,08;
B-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1505, superficie 00 are e 11 ca, reddito dominicale € 0,01, reddito agrario € 0,01;
C-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1507, superficie 10 are e 95 ca, reddito dominicale € 1,41, reddito agrario € 1,41;
2-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare proprietario Parte_2 degli immobili:
D-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1502, superficie 10 are e 96 ca, reddito dominicale € 3,96, reddito agrario €11,04;
E-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1503, superficie 21 are e 67 ca, reddito dominicale € 7,83, reddito agrario € 21,82;
E-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1504, superficie 00 are e 18 ca, reddito dominicale € 0,07, reddito agrario € 0,18;
3-) accertare i fatti come descritti in premessa e per l'effetto dichiarare Parte_3 proprietario degli immobili:
F-) Immobile, sito in località Buoncamino a Cardedu (NU), composto da 4,5 vani, distinto al catasto fabbricati foglio 32, particella 704, rendita € 227,76;
G-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1500, superficie 08 are e 25 ca, reddito dominicale € 2,98, reddito agrario € 8,31;
H-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1506, superficie 21 are e 15 ca, reddito dominicale € 2,73, reddito agrario € 2,73;
4-) Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. di Nuoro le opportune trascrizioni e volturazioni.
5-) vinte spese e gli onorari di lite, oltre accessori come per legge in caso di resistenza.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di intervento volontario principale): CP_16
pagina 2 di 8 “chiede che il Tribunale di Lanusei Voglia dichiarare proprietario degli Parte_1 immobili: A-) terreno agricolo, vigneto, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio
32, Particella 1501, superficie 10 are e 1 ca, reddito dominicale € 3,62, reddito agrario € 10,08; B-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1505, superficie 00 are e 11 ca, reddito dominicale € 0,01, reddito agrario € 0,01; C-) terreno agricolo, seminativo, distinto al catasto terreni del Comune di Cardedu al Foglio 32,
Particella 1507, superficie 10 are e 95 ca, reddito dominicale € 1,41, reddito agrario € 1,41, per intervenuto usucapione”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 Parte_2 Parte_3 accertare e sentir dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, rispettivamente,
[...]
dei terreni siti nel Comune di Gairo e distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particelle Parte_1
1501, 1505 e 1507, dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particelle 1502, Parte_2
1503 e 1504 e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 32, particella 704 Parte_3
e dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 32, particella 1500 e 1506.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili siti in Cardedu in località Buoncamino da oltre vent'anni, dall'anno Duemila, che hanno provveduto a recintare, apponendovi cancelli con lucchetti, nonché a coltivare, anche ad orto, raccogliendo i frutti di stagione, a lavorare la terra ed a tagliare e raccogliere la legna.
È intervenuta in giudizio la quale non ha contestato la domanda proposta dagli attori, ma CP_16 ha dedotto di avere posseduto i terreni di cui alle particelle 1501, 1505 e 1507 del foglio 32 dall'anno
2000 al 7 gennaio 2007, data in cui ha ceduto il possesso al figlio , il quale li ha Parte_1 posseduti da tale data sino ad oggi. La stessa ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di parte attrice.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a pagina 3 di 8 norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290). pagina 4 di 8 Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni in capo a e a , nonché in capo a dante causa di Parte_2 Parte_3 CP_16
, e poi in capo a quest'ultimo. Parte_1
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, dei quali hanno fornito riscontro anche nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza (dichiarazioni dei testi , rese all'udienza del 4 marzo 2025, e , rese all'udienza del Testimone_1 Tes_2
7 maggio 2025).
Sul possesso di (foglio 32 particelle 1501, 1505 e 1507). Parte_1
I testi hanno riferito che dal 2000 al 2007 i terreni oggetto della domanda proposta da
[...]
sono stati utilizzati dalla madre la quale, anche con la collaborazione di Parte_1 CP_16 operai e dei figli, ha eseguito la pulizia del terreno, ha messo a dimora l'orto, ha curato le piante da frutto ivi presenti (ulivi e peschi), ha tagliato e raccolto la legna, nonché potato le piante e raccolto i frutti, svolgendo le varie attività agricole connesse. I testi hanno riferito che dal 2007
[...]
ha continuato a svolgere le stesse attività svolte in precedenza dalla madre e che, da tale Parte_1 data ad oggi, lo stesso utilizza i terreni in via esclusiva.
Inoltre, gli stessi hanno riferito che il terreno, complessivamente considerato, è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto prima e poi l'attore, nei CP_16 rispettivi periodi di utilizzo, aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione (teste o quando ciò sia avvenuto (teste ). Tes_1 Pt_4
Pertanto, ha rappresentato di essere divenuto proprietario degli immobili oggetto di Parte_1 causa, per averli posseduti a far data dall'anno 2007 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sugli stessi da dal 2000 al 2007, producendo una scrittura privata del 7 CP_16 gennaio 2007 con cui la stessa disponeva dei beni in suo favore. Detta scrittura deve essere ritenuta titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso della dante causa di cui sopra.
Sul possesso di (foglio 32, particelle 1502, 1503 e 1504). Parte_2
pagina 5 di 8 I testi hanno riferito che, dal Duemila ad oggi, ha utilizzato in via esclusiva il terreno Parte_2 costituito dalle particelle oggetto della domanda, provvedendo, anche con la collaborazione di alcuni operai (teste e dei familiari (teste ) alla cura del terreno, al taglio della legna, alla Tes_1 Pt_4 potatura delle piante (ulivi e peschi), alla messa a dimora dell'orto ed alla raccolta dei frutti. Gli stessi hanno riferito di non avere aiutato personalmente l'attore nello svolgimento dei vari lavori agricoli.
Essi hanno riferito che il terreno in questione è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione.
Sul possesso di (fabbricato foglio 32 particella 704 e terreni foglio 32 particelle 1500 Parte_3
e 1506).
I testimoni escussi hanno riferito che dai primi anni Duemila ad oggi, ha utilizzato in Parte_3 via esclusiva il terreno oggetto della domanda, nel quale è presente un fabbricato articolato su due piani, il cui piano terra è stato adibito dall'attore a deposito attrezzi e ricovero macchinati agricoli
(trattore) e, dove, al primo piano, sono presenti due camere, che, per quanto a loro conoscenza, sono state ristrutturate, pur non sapendo riferire il periodo.
I testi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attore ha curato la pulizia del terreno, si è occupato del taglio della legna, della potatura delle piante (ulivi e peschi), della messa a dimora dell'orto e della raccolta dei frutti.
Essi hanno riferito che il terreno in questione è stato recintato negli anni Duemila con rete metallica e paletti in ferro e che allo stesso si accede tramite un cancello in ferro chiuso con un lucchetto. I testi hanno riferito di avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi, pur non avendo visto chi abbia apposto la recinzione. Gli stessi hanno riferito, altresì, che il deposito è chiuso con una serranda metallica munita di serratura, per avere visto l'attore aprire e chiudere con le chiavi.
Infine, e hanno riferito che, per quanto a loro conoscenza, nessuno Testimone_1 Tes_2 ha mai contestato l'utilizzo degli immobili oggetto della domanda, né da parte di né da CP_16 parte degli attori, e di avere visto sempre loro utilizzarli nell'arco temporale rispettivamente considerato comportandosi come proprietari e di averli sempre considerati come tali.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso esclusivo da parte degli attori, nonché della dante causa di , oltre che in ragione della loro Parte_1 conoscenza dei luoghi di causa, per avere frequentato, sin da ragazzi, la zona in cui gli immobili sono pagina 6 di 8 ubicati, e in ragione dei legami familiari con gli attori (il teste ha riferito di recarsi Testimone_3 sin da ragazzo in un terreno appartenente alla sua famiglia, che dista circa 600 metri da quelli degli attori e che è suo genero, oltre ad avere rapporti di frequentazione con la famiglia Parte_1
dagli anni Novanta), e dei rapporti lavorativi con essi (il teste ha dichiarato di Pt_1 Tes_2 essere collega di lavoro di dal periodo successivo al Covid e di conoscere il suo Parte_1 terreno, che si trova vicino alla strada che costeggia il canale, che lo stesso percorre spesso).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che , Parte_2 [...]
e hanno acquistato la proprietà dei rispettivi immobili oggetto di causa Parte_3 Parte_1 per usucapione, quest'ultimo anche in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello della dante causa CP_16
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Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che è intervenuta in giudizio senza contestare la domanda di parte attrice, CP_16 della quale ha chiesto l'accoglimento, ma al solo fine di dedurre il suo possesso ai fini dell'accessione del possesso invocata da , rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle Parte_1 spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
- (c.f. ) proprietario in forza di accessione del possesso degli Parte_1 C.F._1 immobili siti in Cardedu e distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio 32, particella
1501 (vigneto), particella 1505 (seminativo) e particella 1507 (seminativo);
- proprietario degli immobili distinti al Catasto Terreni del Comune di Cardedu al foglio Parte_2
32, particella 1502 (vigneto), particella 1503 (vigneto) e particella 1504 (vigneto);
- proprietario degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Cardedu al Parte_3 foglio 32, particella 704 (categoria A/3) e al Catasto Terreni al foglio 32, particella 1500 (vigneto) e particella 1506 (seminativo); pagina 7 di 8 2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci;
3) spese compensate riguardo a CP_16
Lanusei, 15 ottobre 2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili