Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza dell'1 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12032/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Marzà, giusta procura in Parte_1
atti;
-ricorrente-
in persona del Presidente, Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), Persona_1
elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
-resistente-
Avente ad oggetto: contestazione ad indebito da invalidità civile
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'1 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, adiva codesto
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere stata dichiarata invalida - in misura pari al 75% - dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni
1
Affermava di essersi, però, vista successivamente sospesa la suddetta prestazione a causa del presunto superamento dei limiti reddituali in merito agli anni 2021 e 2022 - come appreso a seguito di diversi interpelli telematici – contestando a parte resistente l'erronea attribuzione di redditi mai percepiti;
e di aver pertanto avanzato domanda di ricostituzione reddituale, corredata dalle dichiarazioni dei redditi comprovanti il mancato superamento de quo, in data 20.09.2023.
Precisava altresì che l' - nonostante la comunicazione di riliquidazione del 04.10.2023 con cui CP_1 attestava come dal ricalcolo fosse derivato un credito di € 1.883,46 - aveva provveduto a contestarle un indebito pari ad € 2.846,25 relativo all'anno 2023, con provvedimento del 15.11.2024, impugnato mediante ricorso del 06.12.2024 innanzi al Comitato Provinciale . CP_1
Infine, evidenziava come quest'ultimo avesse confermato la legittimità del provvedimento di indebito, facendo però riferimento all'anno 2022 – antecedente a quello contestato – i cui redditi erano già stati oggetto di ricostituzione reddituale.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del 15.11.2024 portante indebito per complessivi €
2.846,25 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per la superiore causale, all' CP_1
2. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi ex art 93 c.p.c.”.
1.2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 19.03.2025, si è costituito in giudizio l' , limitandosi a riportare quanto disposto dalla relazione Controparte_1 del reparto amministrativo di competenza: “Indebito annullato a seguito di nuova ricostituzione effettuata in data odierna (v. all.). Nell'archivio redditi risultava erroneamente duplicato l'importo di € 3000 sotto due diverse voci (altri redditi e immobili)”.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Catania, Sez. lavoro adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare integralmente cessata la materia del contendere.
Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite”.
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2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere dalla ricorrente determina, infatti, l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la
2 conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento di parte resistente che, prendendo atto della fondatezza della domanda, si è limitata a richiedere la cessazione della materia del contendere ed ha annullato l'indebito a seguito di una nuova ricostituzione.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Tuttavia, quanto alla domanda dell' di compensazione delle Parte_2
spese, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n. 3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Nella fattispecie in esame, la fondatezza della domanda e le ragioni della decisione;
il reiterato erroneo comportamento dell' implicano che le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla CP_1
base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022, ed in applicazione dei minimi anche considerata la collaborazione dell'Istituto in fase processuale, siano poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese processuali che CP_1 Parte_1 liquida in € 884,50, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Catania 4/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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