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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa VI CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Federica Ventorino ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in
Benevento alla via S. Rosa n. 19, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria la , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Cesare Paolo Sartori, dall'avv. Fabrizio Cesare e dall'avv. Maria Gabriella Cesare, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva Parte_1 opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 177/2016, intrapresa nei suoi Cont confronti da parte del , e nella quale era successivamente intervenuta quale cessionaria la allegando- a sostegno della domanda come proposta- la mancanza di prova Controparte_1 in ordine alla legittimazione attiva della cessionaria chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opponente.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la CP_1 quale insisteva per il rigetto della domanda.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 6.11.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo ed unico motivo di opposizione la debitrice esecutata ha Parte_1 eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria mancando qualsiasi prova circa l'intervenuto contratto di cessione tra le parti non essedo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi destituito di fondamento.
Preme rilevare sul punto che la Suprema Corte, anche in tempi recenti, ha affermato che: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ciò posto, occorre anche aggiungere che :“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..” Sicché, quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova. “A tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Nondimeno, “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”.
Orbene fatta questa premessa nel caso di specie, parte opposta, a sostegno della propria legittimazione attiva, ha depositato, il contratto di cessione del 01.06.2018, dichiarazione della Cont
di conferma della avvenuta cessione di crediti, comunicazioni intercorse tra le parti nelle quali vi è da parte della esecutata chiaro riconoscimento della legittimazione della cessionaria a intavolare trattative. Detti elementi, unitariamente considerati, anche in virtù del principio di non contestazione affermato in subiecta materia dalla Suprema Corte nei termini innanzi indicati, danno prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione - nella quale esso credito è esattamente individuato nonché dell'esistenza del contratto di cessione - e, di conseguenza, della legittimazione sostanziale della odierna opposta ad azionare la pretesa creditoria nonché dell'avvenuta pubblicità legale nei riguardi dei debitori ceduti
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
[... liquidate in € 4500,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VI CI -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa VI CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Federica Ventorino ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in
Benevento alla via S. Rosa n. 19, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria la , in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Cesare Paolo Sartori, dall'avv. Fabrizio Cesare e dall'avv. Maria Gabriella Cesare, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva Parte_1 opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 177/2016, intrapresa nei suoi Cont confronti da parte del , e nella quale era successivamente intervenuta quale cessionaria la allegando- a sostegno della domanda come proposta- la mancanza di prova Controparte_1 in ordine alla legittimazione attiva della cessionaria chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opponente.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la CP_1 quale insisteva per il rigetto della domanda.
Senza necessità di attività istruttoria, la causa all'udienza del 6.11.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo ed unico motivo di opposizione la debitrice esecutata ha Parte_1 eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria mancando qualsiasi prova circa l'intervenuto contratto di cessione tra le parti non essedo a tal fine sufficiente la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi destituito di fondamento.
Preme rilevare sul punto che la Suprema Corte, anche in tempi recenti, ha affermato che: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Ciò posto, occorre anche aggiungere che :“a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..” Sicché, quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova. “A tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Nondimeno, “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”.
Orbene fatta questa premessa nel caso di specie, parte opposta, a sostegno della propria legittimazione attiva, ha depositato, il contratto di cessione del 01.06.2018, dichiarazione della Cont
di conferma della avvenuta cessione di crediti, comunicazioni intercorse tra le parti nelle quali vi è da parte della esecutata chiaro riconoscimento della legittimazione della cessionaria a intavolare trattative. Detti elementi, unitariamente considerati, anche in virtù del principio di non contestazione affermato in subiecta materia dalla Suprema Corte nei termini innanzi indicati, danno prova dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione - nella quale esso credito è esattamente individuato nonché dell'esistenza del contratto di cessione - e, di conseguenza, della legittimazione sostanziale della odierna opposta ad azionare la pretesa creditoria nonché dell'avvenuta pubblicità legale nei riguardi dei debitori ceduti
La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
[... liquidate in € 4500,00 per onorario, oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa VI CI -