TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2304 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Giuffrida (pec: , dal quale è rappresentata e Email_1 difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentate p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Mameli n. 4/bis, presso lo studio dell'Avv. Luca Martino
(pec: , dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 614/2022 del 23 giugno 2022.
1 Conclusioni: all'udienza del 23 gennaio 2025, il difensore di parte opposta, unico comparso, ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, chiedendo: “nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 614/2022 del 23.6.2022 reso dal Tribunale di Cuneo, per capitale, interessi come da domanda, anticipazioni e compensi liquidati, e per l'effetto,
- previa giudiziale e parziale compensazione tra l'integrale credito di cui alla fattura azionata e
l'importo di € 1.376,80 per accreditato da ad Parte_2 CP_2 CP_1
- dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante, Parte_1
a versare in favore di la somma di € 12.853,63, oltre interessi moratori art. 5 D.Lgs. CP_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre a spese e compensi della fase monitoria.
Con integrale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto e diritto.
Con condanna della società opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del monitorio (inclusa la liquidanda tassa di registro sul decreto) e della causa di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 614/2022, emesso in data 22 giugno 2022, pubblicato il successivo 23 giugno 2022 e regolarmente notificato all'odierna opponente in data 24 giugno
2022 – il Tribunale di Cuneo ingiungeva nei confronti di il pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 12.853,63, oltre accessori, quale corrispettivo della CP_1 fornitura di energia elettrica, importo portato dalla fattura n. 2021/3235/F del 30 settembre
2021 rimasta in parte insoluta.
2. Avverso tale decreto, la parte ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 settembre 2022 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
2.1. Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – contestava la ricostruzione fattuale rappresentata dalla società ricorrente nel proprio ricorso per la concessione del provvedimento monitorio, rilevando la carenza di valore probatorio della documentazione ivi
2 prodotta da controparte. Eccepiva, dunque, la genericità della causale indicata in fattura
(“Corrispettivi CMOR”) non offrendo alcun elemento probatorio in ordine all'effettività del credito;
in proposito evidenziava che il funzionamento del corrispettivo CMOR era regolato dalla delibera ARERA n. 593/2017/R/com e ss.mm.ii. ed era retto dal sistema indennitario con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto fornire prova di avere tempestivamente eseguito tutti gli adempimenti, anche correlati al diritto di di ripetere Parte_1 presso i propri clienti finali, quanto eventualmente dovuto a titolo di CMOR. Eccepiva, altresì, che ed nonostante nel contratto di fornitura fosse stata Parte_1 CP_1 prevista una durata sino al 31 dicembre 2020, avevano omesso di dare esecuzione allo stesso a far data dal mese di agosto 2020, allorquando alcun cliente finale (POD) era inserito nel contratto di trasporto e dispacciamento di cui era titolare la controparte, con conseguente illegittimità della pretesa di controparte. Rappresentava, infine, di essere creditrice di CP_1 dell'importo di euro 4.382,77, avendo quest'ultima indebitamente riscosso e trattenuto
[...] tale somma a titolo di OGdS 2019, nonché dell'importo di euro 3.005,79 a titolo di risarcimento danni per la decadenza dal diritto di percepire gli Oneri Generali di 2020 di cui CP_3 chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna al relativo pagamento.
2.2. Tanto premesso in fatto, parte opponente concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “in accoglimento dei motivi calendati, revocare, annullare, dichiarare nullo o, comunque, con qualsivoglia statuizione, rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 614/2022, notificato in data 24.6.2022.
In ogni caso, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a per il titolo CP_1 esposto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
In via estremamente subordinata, ritenere e dichiarare la compensazione giudiziale tra
l'importo che risulterà eventualmente dovuto a , all'esito dell'istruttoria, e il credito vantato CP_1 da dedotto in domanda riconvenzionale, a titolo di Oneri Generali di Sistema non Parte_1 riscossi da questa ultima.
In via riconvenzionale, condannare al pagamento in favore dell'opponente della CP_1 somma € 4.382,77, con gli interessi maturati dalla domanda al soddisfo, per i titoli esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3 3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta
– attrice in senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, tanto in fatto quanto in diritto. Nello specifico, parte opposta, nell'evidenziare la pretestuosità dell'opposizione fondata su contestazioni generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio, premetteva in fatto che, con ricorso monitorio, la società CP_1 aveva rappresentato di avere fornito in favore di nella sua veste di Parte_1
“Grossista” o “Reseller”, energia elettrica mediante somministrazione ai punti di prelievo (POD) dei Clienti Finali di medesima, in forza di un contratto quadro di Parte_1 somministrazione siglato in data 6 febbraio 2019 con scadenza al 31 dicembre 2020.
Evidenziava, altresì, che, all'esito del rapporto, onorate le fatture periodiche di fornitura, CP_1 aveva emesso la fattura n. 2021/3135/F del 30 settembre 2021, in scadenza il 2
[...] novembre 2021, per l'importo complessivo di euro 20.363,64 (esente IVA, ex art. 17 comma 6
D.P.R. 633/71) composta di due voci: - euro 1.706,12 a titolo CTS;
- euro 18.657,52 a titolo di rimborso corrispettivi Cmor versati da (quale Utente del Dispacciamento Entrate) CP_1 al distributore ( per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 ed il Controparte_4 mese di febbraio 2021; rilevava inoltre che aveva provveduto al Parte_1 pagamento della somma di euro 1.706,12 per CTS omettendo di saldare il residuo importo che aveva ritenuto non dovuta perché richiesta fatturata da in epoca successiva alla CP_1 cessazione del contratto di somministrazione e, quindi, in colpevole ritardo. Osservava, poi, che nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo aveva dato atto di avere CP_1 portato in compensazione con il maggior credito di euro 18.657,52 l'importo di euro 749,09 quale quota parte dei corrispettivi Cmor incassati medio tempore, la somma di euro 1.376,80 quale importo per oneri generali di sistema in relazione all'anno 2019 nonché l'ulteriore importo di euro 4.427,09 versato dalla controparte, per un credito residuo complessivo dell'importo di euro 12.853,63.
3.1. Tanto premesso in fatto, la società opposta evidenziava che, nel settore dell'energia elettrica, erano coinvolti a vario titolo diversi soggetti e, nello specifico, il Gestore, la Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico ( , il UT (soggetto che si occupa del trasporto CP_2 dell'energia elettrica dalla rete di trasmissione al punto di prelievo – POD), l'Utente del Sistema indennitario (soggetto che partecipa o intende partecipare al sistema indennitario e corrisponde all'utente del trasporto), l'Utente entrante (UE – utente del sistema indennitario
4 associato al punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo al momento dell'accettazione della richiesta medesima), l'Utente uscente (UU – utente del sistema indennitario che ha perso il diritto a prelevare presso il punto di prelievo interessato da una richiesta di indennizzo), la Controparte commerciale entrante (CCE – controparte commerciale del cliente finale, titolare del punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo nel contratto di fornitura che è eseguito al momento dell'accettazione della richiesta medesima), la
Controparte commerciale uscente (CCU – controparte commerciale del cliente finale nel contratto di fornitura che ha originato il credito per il quale è chiesto l'indennizzo), precisando che nel caso di specie era l'Utente entrante, era la CP_1 Parte_1
Controparte commerciale entrante ed il UT. Precisati i ruoli, la Controparte_4 società opposta depositava in atti tutte le fatture emesse e ricevute da Controparte_4 incluse nel medesimo flusso, di cui l'importo di euro 18.657,52 era relativo a POD associati alla CCE Italpower Energia s.r.l.
Assumeva, poi, che la controparte era ben conscia dei POD cui si era riferito l'addebito Cmor, nonché l'entità della morosità di ciascuno di essi, avendo la medesima ricevuto la notifica dell'applicazione dell'indennizzo con il flusso informativo SI6.0220. Rilevava, peraltro, che tali dati erano altresì contenuti in una cartella Dropbox condivisa da con tutti i CP_1
tra i quali anche Parte_3 Parte_1
La società opposta contestava inoltre l'eccezione di tardività sollevata da controparte, essendo stato rispettato il termine di prescrizione stabilito dalla norma di cui all'art. 2946 c.c. in assenza di termini contrattuali di decadenza del diritto alla ripetizione di eventuali indennizzi Cmor che fossero stati addebitati al fornitore. Rilevava, altresì, che alla stessa non era imputabile alcun ritardo nella fatturazione dei corrispettivi Cmor verso in quanto, in forza Parte_1 del sistema indennitario, non le era possibile procedere alla fatturazione dei corrispettivi prima dell'addebito degli stessi da parte del UT. Evidenziava, inoltre, che alcun rilievo avrebbe potuto assumere la circostanza che la fatturazione nei confronti di Parte_1 fosse avvenuta a contratto di somministrazione cessato, tenuto conto che la cessazione
[...] del contratto di somministrazione tra fornitore e grossista non rientrava tra i casi di annullamento dell'indennizzo. Contestava infine sia in punto an che in punto quantum gli importi chiesti in via riconvenzionale dalla parte opponente, rilevando quanto alla somma di euro 1.376,80 che la stessa era già stata posta in compensazione con la richiesta monitoria e,
5 quanto alla somma di euro 3.005,79, che la mancata presentazione della domanda era dipesa da negligenza di la quale aveva omesso di fornire i dati richiesti da Parte_1
a tal fine. CP_1
3.2. Parte opposta concludeva pertanto chiedendo: “respinta ogni diversa istanza o richiesta, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto per non essere
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 614/2022 del 23.6.2022 reso dal Tribunale di Cuneo, per capitale, interessi come da domanda, anticipazioni e compensi liquidati, e per l'effetto,
- previa giudiziale e parziale compensazione tra l'integrale credito di cui alla fattura azionata e
l'importo di € 1.376,80 per ODGS 2019 accreditato da ad CP_2 CP_1
- dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante, Parte_1
a versare in favore di la somma di € 12.853,63, oltre interessi moratori art. 5 D.Lgs. CP_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre a spese e compensi della fase monitoria.
Con integrale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto e diritto.
Con condanna della società opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del monitorio e della causa di opposizione”.
4. All'esito dell'udienza del 21 giugno 2023 di prima comparizione e trattazione, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva accolta la richiesta formulata dalla società opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed erano altresì concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Considerata l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate e la superfluità di ulteriore approfondimento istruttorio attesa la natura documentale della controversia, la causa era, pertanto, rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, ove, sulle conclusioni di parte opposta, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Ammissibilità.
6 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo (24 giugno 2022) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 5 settembre 2022, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (15 settembre 2022).
• Merito.
6. In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
6.1. Orbene, va, in primo luogo, osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7 Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
6.2. Pertanto, alla luce dei menzionati principi, deve ritenersi assolto dalla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere, sulla stessa gravante, relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, anche alla luce dell'assenza di espressa e specifica contestazione della società opponente in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale intercorso per la somministrazione di energia elettrica, di cui al contratto quadro di somministrazione depositato sin dalla fase monitoria (cfr. doc. n. 1 allegato da parte opposta),
e dell'ulteriore documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta aventi ad oggetto le fatture emesse e ricevute dal UT ( relative Controparte_4 al credito vantato nei confronti di (cfr. doc. nn. 10, 11, 12 allegati alla Controparte_5 produzione di parte opposta).
Ebbene, avuto riguardo al valore probatorio di queste ultime, è opportuno svolgere alcune precisazioni.
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per
8 l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, secondo la prospettazione della parte opposta, insoluta, vige il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando – come nel caso in esame
– tale rapporto non sia contestato tra le parti.
Occorre, in ogni caso, rilevare che il credito azionato da con il ricorso monitorio CP_1 non trova titolo nel contratto di somministrazione stipulato fra tale società e Parte_1
(“Reseller” o “Controparte Commerciale Entrante”). Dall'esame della documentazione
[...] allegata e dalla stessa prospettazione di parte opposta è dato evincersi che il credito, portato dalla fattura n. 2021/3135/F del 30 settembre 2021 dell'importo di euro 18.657,52 (decurtata dell'importo di alcune note di credito), deriva interamente dall'addebito del corrispettivo CMOR, per il mancato pagamento di una o più bollette a un precedente fornitore.
6.3. Mette conto precisare, in generale, che il “CMOR” (acronimo di Corrispettivo Morosità)
è il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica, ai sensi della delibera ARG/elt 219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AE.), cha ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 (specie nel suo All. B) e a sua volta è stata successivamente modificata e integrata dalle Delibera n. 99/2012/R/EEL e
195/2012/R/EEL.
A causa di un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore (abbandonato senza avere saldato in tutto o in parte le bollette per consumi e oneri relative agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato), il cliente finale moroso diventa quindi debitore per il pagamento del “corrispettivo CMOR” nei confronti dell'attuale fornitore e l'importo viene fatturato in bolletta dall'attuale esercente la vendita nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia.
Il “CMOR” non è altro che un indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente con lo scopo di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di evitargli di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei
9 confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. "turismo energetico").
Il Sistema Cmor sarebbe alquanto semplice se i soggetti coinvolti fossero soltanto il cliente finale e l'utente del dispacciamento (Uscente ed Entrante).
Si complica un po' qualora (come nel caso di specie) l'Utente Entrante ( non CP_1 fornisca direttamente il cliente finale, con il quale non ha rapporti commerciali, ma per il tramite di altro operatore, il cd “grossista” o “reseller”, erogando energia ai POD (punti di prelievo) dei clienti finali del grossista.
Il Grossista o Reseller (qui svolge sostanzialmente il ruolo di intermediario nel Parte_1 mercato dell'energia al dettaglio ed è qualificato dalla normativa di settore (TISIND) come
“controparte commerciale”, sia uscente che entrante, del cliente finale.
La procedura istituita dalle delibere dell'AE. prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al
Gestore del Sistema Indennitario.
Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo
(POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla del sistema, alimentandone così il gettito. Il CP_6 corrispettivo CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso.
Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato direttamente in bolletta dal (nuovo) fornitore attuale di energia, il quale CP_7 diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta.
Il sistema indennitario prevede, dunque, una gestione centralizzata in cui il Gestore riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante,
l'impresa di distribuzione e la CP_6
10 In altri termini, il sistema indennitario disciplinato dalle delibere AE non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del
CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante.
Rispetto all'utente finale, il CMOR deriva dunque da un'obbligazione prevista dalla legge ("ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico": art. 1173 c.c.).
La circostanza che questo corrispettivo gli sia addebitato dal suo attuale fornitore non trasforma in contrattuale il titolo della sua obbligazione. Certamente, l'obbligo di pagare il
CMOR deriva da un precedente contratto (inadempiuto): quello col fornitore uscente.
Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto.
6.4. Orbene, nel caso in esame, parte opposta ha correttamente assolto all'onere sulla stessa gravante, fornendo idonea dimostrazione della sussistenza delle condizioni per addebitare il corrispettivo CMOR nei confronti della società opponente e ciò anche tenuto conto della genericità della contestazione da quest'ultima sollevate.
Ed invero, a fondamento del proprio credito verso ha Parte_1 CP_1 prodotto agli atti tutte le fatture emesse e ricevute da (UT) Controparte_4 incluse nel medesimo flusso per il maggior importo di euro 21.370,99, di cui euro 18.657,52 in Cont relazione a associati alla CCE Italpower Energia s.r.l. ed euro 2.317,47 associati ad altre
CC, e come tali non oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione di parte opposta).
La società opposta ha, inoltre, prodotto documentazione contenente tutti i dettagli ricevuti da relativamente all'addebito Cmor di cui al predetto flusso (cfr. doc. n. 11 Controparte_4 allegata alla produzione di parte opposta), nonché report elaborato da medesima CP_1 recante l'elenco delle fatture di ed i relativi dettagli, tra cui il numero Controparte_4 identificativo del POD (l'importo totale delle fatture oggetto del report è di euro 21.370,99, di cui euro 18.657,52 riferito a – cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte Parte_4 opposta), un file denominato “Check per ” dalla stessa Parte_5 predisposto in elaborazione e controllo dei dati ricevuti dal UT per l'addebito Cmor
(cfr. doc. n. 13 allegato alla produzione di parte opposta) ed un file denominato “Riepilogo
11 CMOR lato billing.xlsx”, recante riepilogo dei Cmor contenuti nella fattura azionata CP_1 nel monitorio n. 3135/2021/F (cfr. doc. n. 14 allegato alla produzione di parte opposta).
A fronte di tale produzione, la società opponente ha omesso di effettuare qualsivoglia contestazione o disconoscimento della documentazione allegata, trascurando altresì di depositare la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; del tutto generiche e destituite di fondamento si sono rivelate, infatti, le eccezioni di genericità e tardività della richiesta di pagamento dalla stessa sollevate.
6.5. Ne consegue l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punti di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è risultato già esecutivo ex art. 642 c.p.c.-.
6.6. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, la stessa ha chiesto la condanna della società opposta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 4.382,77 a titolo di Oneri Generali di Sistema non riscossi.
In particolare, parte opponente/attrice in riconvenzionale ha assunto che aveva CP_1 indebitamente incassato la somma di euro 1.376,98 a titolo di Oneri Generali di per CP_3
l'anno 2019 e, in relazione all'anno 2020, la condotta dalla stessa tenuta aveva impedito l'incasso dei predetti oneri per un importo pari ad euro 3.005,79.
Al riguardo la società opposta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, rilevando che l'importo riguardante gli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2019 era già stato posto in compensazione con il proprio maggior credito laddove, in relazione all'anno 2020, il mancato incasso degli stessi era addebitabile alla condotta dell'opponente.
6.7. Orbene, va preliminarmente evidenziato che l'importo richiesto dalla società
[...]
a titolo di ripetizione degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2019 è stato già Parte_1 stornato da parte della società opposta sul maggior credito vantato nei confronti dell'opponente, con conseguente infondatezza della domanda in parte qua.
Avuto, poi, riguardo, all'ulteriore domanda di condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 3.005,79 a titolo di risarcimento per omesso incasso degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2020, va osservato che l'attività deduttiva svolta dalla società attrice in riconvenzionale sia apparsa sul punto significativamente carente, atteso che la evidenziazione dei profili di inadempimento e dei fatti costitutivi di tale domanda risarcitoria contenuta negli atti
12 difensivi sono risultati privi di qualsivoglia serio approccio argomentativo, limitandosi alla laconica denunzia del pregiudizio subito.
Tali carenze deduttive ed argomentative si sono, poi, riverberate sulla prova dei relativi fatti: al riguardo, invero, parte opponente alcunché ha documentato o si è offerta di provare in relazione all'asserita negligenza di controparte e alla imputabilità alla condotta della medesima degli eventuali danni subiti.
Diversamente, parte opposta ha prodotto documentazione – non espressamente e specificatamente contestata dalla società opponente – dalla quale è dato evincersi che la stessa aveva omesso di fornire ad i dati richiesti per Parte_1 CP_1 predisporre la domanda afferente al recupero degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2020
(cfr. doc. nn. 16-18 allegati alla produzione di parte opposta).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente è infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
7. Le spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite (per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 614/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 23 giugno 2022 (R.G. n. 1048/2022), già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi
13 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 5 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2304 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Catania, Via Gorizia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Giuffrida (pec: , dal quale è rappresentata e Email_1 difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentate p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Mameli n. 4/bis, presso lo studio dell'Avv. Luca Martino
(pec: , dal quale è rappresentata e difesa, giusta Email_2 procura in atti;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 614/2022 del 23 giugno 2022.
1 Conclusioni: all'udienza del 23 gennaio 2025, il difensore di parte opposta, unico comparso, ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, chiedendo: “nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 614/2022 del 23.6.2022 reso dal Tribunale di Cuneo, per capitale, interessi come da domanda, anticipazioni e compensi liquidati, e per l'effetto,
- previa giudiziale e parziale compensazione tra l'integrale credito di cui alla fattura azionata e
l'importo di € 1.376,80 per accreditato da ad Parte_2 CP_2 CP_1
- dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante, Parte_1
a versare in favore di la somma di € 12.853,63, oltre interessi moratori art. 5 D.Lgs. CP_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre a spese e compensi della fase monitoria.
Con integrale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto e diritto.
Con condanna della società opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del monitorio (inclusa la liquidanda tassa di registro sul decreto) e della causa di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con decreto ingiuntivo n. 614/2022, emesso in data 22 giugno 2022, pubblicato il successivo 23 giugno 2022 e regolarmente notificato all'odierna opponente in data 24 giugno
2022 – il Tribunale di Cuneo ingiungeva nei confronti di il pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 12.853,63, oltre accessori, quale corrispettivo della CP_1 fornitura di energia elettrica, importo portato dalla fattura n. 2021/3235/F del 30 settembre
2021 rimasta in parte insoluta.
2. Avverso tale decreto, la parte ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 settembre 2022 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
2.1. Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – contestava la ricostruzione fattuale rappresentata dalla società ricorrente nel proprio ricorso per la concessione del provvedimento monitorio, rilevando la carenza di valore probatorio della documentazione ivi
2 prodotta da controparte. Eccepiva, dunque, la genericità della causale indicata in fattura
(“Corrispettivi CMOR”) non offrendo alcun elemento probatorio in ordine all'effettività del credito;
in proposito evidenziava che il funzionamento del corrispettivo CMOR era regolato dalla delibera ARERA n. 593/2017/R/com e ss.mm.ii. ed era retto dal sistema indennitario con la conseguenza che la controparte avrebbe dovuto fornire prova di avere tempestivamente eseguito tutti gli adempimenti, anche correlati al diritto di di ripetere Parte_1 presso i propri clienti finali, quanto eventualmente dovuto a titolo di CMOR. Eccepiva, altresì, che ed nonostante nel contratto di fornitura fosse stata Parte_1 CP_1 prevista una durata sino al 31 dicembre 2020, avevano omesso di dare esecuzione allo stesso a far data dal mese di agosto 2020, allorquando alcun cliente finale (POD) era inserito nel contratto di trasporto e dispacciamento di cui era titolare la controparte, con conseguente illegittimità della pretesa di controparte. Rappresentava, infine, di essere creditrice di CP_1 dell'importo di euro 4.382,77, avendo quest'ultima indebitamente riscosso e trattenuto
[...] tale somma a titolo di OGdS 2019, nonché dell'importo di euro 3.005,79 a titolo di risarcimento danni per la decadenza dal diritto di percepire gli Oneri Generali di 2020 di cui CP_3 chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna al relativo pagamento.
2.2. Tanto premesso in fatto, parte opponente concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “in accoglimento dei motivi calendati, revocare, annullare, dichiarare nullo o, comunque, con qualsivoglia statuizione, rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 614/2022, notificato in data 24.6.2022.
In ogni caso, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a per il titolo CP_1 esposto in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
In via estremamente subordinata, ritenere e dichiarare la compensazione giudiziale tra
l'importo che risulterà eventualmente dovuto a , all'esito dell'istruttoria, e il credito vantato CP_1 da dedotto in domanda riconvenzionale, a titolo di Oneri Generali di Sistema non Parte_1 riscossi da questa ultima.
In via riconvenzionale, condannare al pagamento in favore dell'opponente della CP_1 somma € 4.382,77, con gli interessi maturati dalla domanda al soddisfo, per i titoli esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
3 3. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta
– attrice in senso sostanziale – la quale contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, tanto in fatto quanto in diritto. Nello specifico, parte opposta, nell'evidenziare la pretestuosità dell'opposizione fondata su contestazioni generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio, premetteva in fatto che, con ricorso monitorio, la società CP_1 aveva rappresentato di avere fornito in favore di nella sua veste di Parte_1
“Grossista” o “Reseller”, energia elettrica mediante somministrazione ai punti di prelievo (POD) dei Clienti Finali di medesima, in forza di un contratto quadro di Parte_1 somministrazione siglato in data 6 febbraio 2019 con scadenza al 31 dicembre 2020.
Evidenziava, altresì, che, all'esito del rapporto, onorate le fatture periodiche di fornitura, CP_1 aveva emesso la fattura n. 2021/3135/F del 30 settembre 2021, in scadenza il 2
[...] novembre 2021, per l'importo complessivo di euro 20.363,64 (esente IVA, ex art. 17 comma 6
D.P.R. 633/71) composta di due voci: - euro 1.706,12 a titolo CTS;
- euro 18.657,52 a titolo di rimborso corrispettivi Cmor versati da (quale Utente del Dispacciamento Entrate) CP_1 al distributore ( per il periodo compreso tra il mese di ottobre 2019 ed il Controparte_4 mese di febbraio 2021; rilevava inoltre che aveva provveduto al Parte_1 pagamento della somma di euro 1.706,12 per CTS omettendo di saldare il residuo importo che aveva ritenuto non dovuta perché richiesta fatturata da in epoca successiva alla CP_1 cessazione del contratto di somministrazione e, quindi, in colpevole ritardo. Osservava, poi, che nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo aveva dato atto di avere CP_1 portato in compensazione con il maggior credito di euro 18.657,52 l'importo di euro 749,09 quale quota parte dei corrispettivi Cmor incassati medio tempore, la somma di euro 1.376,80 quale importo per oneri generali di sistema in relazione all'anno 2019 nonché l'ulteriore importo di euro 4.427,09 versato dalla controparte, per un credito residuo complessivo dell'importo di euro 12.853,63.
3.1. Tanto premesso in fatto, la società opposta evidenziava che, nel settore dell'energia elettrica, erano coinvolti a vario titolo diversi soggetti e, nello specifico, il Gestore, la Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico ( , il UT (soggetto che si occupa del trasporto CP_2 dell'energia elettrica dalla rete di trasmissione al punto di prelievo – POD), l'Utente del Sistema indennitario (soggetto che partecipa o intende partecipare al sistema indennitario e corrisponde all'utente del trasporto), l'Utente entrante (UE – utente del sistema indennitario
4 associato al punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo al momento dell'accettazione della richiesta medesima), l'Utente uscente (UU – utente del sistema indennitario che ha perso il diritto a prelevare presso il punto di prelievo interessato da una richiesta di indennizzo), la Controparte commerciale entrante (CCE – controparte commerciale del cliente finale, titolare del punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo nel contratto di fornitura che è eseguito al momento dell'accettazione della richiesta medesima), la
Controparte commerciale uscente (CCU – controparte commerciale del cliente finale nel contratto di fornitura che ha originato il credito per il quale è chiesto l'indennizzo), precisando che nel caso di specie era l'Utente entrante, era la CP_1 Parte_1
Controparte commerciale entrante ed il UT. Precisati i ruoli, la Controparte_4 società opposta depositava in atti tutte le fatture emesse e ricevute da Controparte_4 incluse nel medesimo flusso, di cui l'importo di euro 18.657,52 era relativo a POD associati alla CCE Italpower Energia s.r.l.
Assumeva, poi, che la controparte era ben conscia dei POD cui si era riferito l'addebito Cmor, nonché l'entità della morosità di ciascuno di essi, avendo la medesima ricevuto la notifica dell'applicazione dell'indennizzo con il flusso informativo SI6.0220. Rilevava, peraltro, che tali dati erano altresì contenuti in una cartella Dropbox condivisa da con tutti i CP_1
tra i quali anche Parte_3 Parte_1
La società opposta contestava inoltre l'eccezione di tardività sollevata da controparte, essendo stato rispettato il termine di prescrizione stabilito dalla norma di cui all'art. 2946 c.c. in assenza di termini contrattuali di decadenza del diritto alla ripetizione di eventuali indennizzi Cmor che fossero stati addebitati al fornitore. Rilevava, altresì, che alla stessa non era imputabile alcun ritardo nella fatturazione dei corrispettivi Cmor verso in quanto, in forza Parte_1 del sistema indennitario, non le era possibile procedere alla fatturazione dei corrispettivi prima dell'addebito degli stessi da parte del UT. Evidenziava, inoltre, che alcun rilievo avrebbe potuto assumere la circostanza che la fatturazione nei confronti di Parte_1 fosse avvenuta a contratto di somministrazione cessato, tenuto conto che la cessazione
[...] del contratto di somministrazione tra fornitore e grossista non rientrava tra i casi di annullamento dell'indennizzo. Contestava infine sia in punto an che in punto quantum gli importi chiesti in via riconvenzionale dalla parte opponente, rilevando quanto alla somma di euro 1.376,80 che la stessa era già stata posta in compensazione con la richiesta monitoria e,
5 quanto alla somma di euro 3.005,79, che la mancata presentazione della domanda era dipesa da negligenza di la quale aveva omesso di fornire i dati richiesti da Parte_1
a tal fine. CP_1
3.2. Parte opposta concludeva pertanto chiedendo: “respinta ogni diversa istanza o richiesta, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto per non essere
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nel merito:
- respingere integralmente l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto
n. 614/2022 del 23.6.2022 reso dal Tribunale di Cuneo, per capitale, interessi come da domanda, anticipazioni e compensi liquidati, e per l'effetto,
- previa giudiziale e parziale compensazione tra l'integrale credito di cui alla fattura azionata e
l'importo di € 1.376,80 per ODGS 2019 accreditato da ad CP_2 CP_1
- dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante, Parte_1
a versare in favore di la somma di € 12.853,63, oltre interessi moratori art. 5 D.Lgs. CP_1
231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, oltre a spese e compensi della fase monitoria.
Con integrale rigetto della domanda riconvenzionale infondata in fatto e diritto.
Con condanna della società opponente all'integrale rifusione delle spese e dei compensi del monitorio e della causa di opposizione”.
4. All'esito dell'udienza del 21 giugno 2023 di prima comparizione e trattazione, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva accolta la richiesta formulata dalla società opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed erano altresì concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Considerata l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate e la superfluità di ulteriore approfondimento istruttorio attesa la natura documentale della controversia, la causa era, pertanto, rinviata all'udienza del 23 gennaio 2025, ove, sulle conclusioni di parte opposta, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Ammissibilità.
6 5. In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del Parte_1 decreto ingiuntivo (24 giugno 2022) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 5 settembre 2022, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (15 settembre 2022).
• Merito.
6. In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
6.1. Orbene, va, in primo luogo, osservato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
7 Tali criteri – in tema di riparto dell'onere della prova – devono, altresì, essere coordinati con i principi regolatori del processo civile, tra i quali assume particolare rilievo – ai fini del caso di che ivi ne occupa – il principio di non contestazione sancito dalla norma di cui all'art. 115
c.p.c.; è noto, infatti, che la legge di riforma del processo civile del 2009 ha sostituito integralmente l'art. 115 c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni oltre che – come già accadeva in precedenza – le prove proposte dalle parti o dal
Pubblico Ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne deriva che la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
6.2. Pertanto, alla luce dei menzionati principi, deve ritenersi assolto dalla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere, sulla stessa gravante, relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, anche alla luce dell'assenza di espressa e specifica contestazione della società opponente in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale intercorso per la somministrazione di energia elettrica, di cui al contratto quadro di somministrazione depositato sin dalla fase monitoria (cfr. doc. n. 1 allegato da parte opposta),
e dell'ulteriore documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta aventi ad oggetto le fatture emesse e ricevute dal UT ( relative Controparte_4 al credito vantato nei confronti di (cfr. doc. nn. 10, 11, 12 allegati alla Controparte_5 produzione di parte opposta).
Ebbene, avuto riguardo al valore probatorio di queste ultime, è opportuno svolgere alcune precisazioni.
Ed invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato;
pertanto, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per
8 l'emissione del decreto ingiuntivo. Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di una fattura rimasta, secondo la prospettazione della parte opposta, insoluta, vige il principio per cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito: talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando – come nel caso in esame
– tale rapporto non sia contestato tra le parti.
Occorre, in ogni caso, rilevare che il credito azionato da con il ricorso monitorio CP_1 non trova titolo nel contratto di somministrazione stipulato fra tale società e Parte_1
(“Reseller” o “Controparte Commerciale Entrante”). Dall'esame della documentazione
[...] allegata e dalla stessa prospettazione di parte opposta è dato evincersi che il credito, portato dalla fattura n. 2021/3135/F del 30 settembre 2021 dell'importo di euro 18.657,52 (decurtata dell'importo di alcune note di credito), deriva interamente dall'addebito del corrispettivo CMOR, per il mancato pagamento di una o più bollette a un precedente fornitore.
6.3. Mette conto precisare, in generale, che il “CMOR” (acronimo di Corrispettivo Morosità)
è il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica, ai sensi della delibera ARG/elt 219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AE.), cha ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 (specie nel suo All. B) e a sua volta è stata successivamente modificata e integrata dalle Delibera n. 99/2012/R/EEL e
195/2012/R/EEL.
A causa di un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore (abbandonato senza avere saldato in tutto o in parte le bollette per consumi e oneri relative agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato), il cliente finale moroso diventa quindi debitore per il pagamento del “corrispettivo CMOR” nei confronti dell'attuale fornitore e l'importo viene fatturato in bolletta dall'attuale esercente la vendita nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia.
Il “CMOR” non è altro che un indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente con lo scopo di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di evitargli di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei
9 confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. "turismo energetico").
Il Sistema Cmor sarebbe alquanto semplice se i soggetti coinvolti fossero soltanto il cliente finale e l'utente del dispacciamento (Uscente ed Entrante).
Si complica un po' qualora (come nel caso di specie) l'Utente Entrante ( non CP_1 fornisca direttamente il cliente finale, con il quale non ha rapporti commerciali, ma per il tramite di altro operatore, il cd “grossista” o “reseller”, erogando energia ai POD (punti di prelievo) dei clienti finali del grossista.
Il Grossista o Reseller (qui svolge sostanzialmente il ruolo di intermediario nel Parte_1 mercato dell'energia al dettaglio ed è qualificato dalla normativa di settore (TISIND) come
“controparte commerciale”, sia uscente che entrante, del cliente finale.
La procedura istituita dalle delibere dell'AE. prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al
Gestore del Sistema Indennitario.
Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo
(POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla del sistema, alimentandone così il gettito. Il CP_6 corrispettivo CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso.
Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato direttamente in bolletta dal (nuovo) fornitore attuale di energia, il quale CP_7 diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta.
Il sistema indennitario prevede, dunque, una gestione centralizzata in cui il Gestore riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante,
l'impresa di distribuzione e la CP_6
10 In altri termini, il sistema indennitario disciplinato dalle delibere AE non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del
CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante.
Rispetto all'utente finale, il CMOR deriva dunque da un'obbligazione prevista dalla legge ("ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico": art. 1173 c.c.).
La circostanza che questo corrispettivo gli sia addebitato dal suo attuale fornitore non trasforma in contrattuale il titolo della sua obbligazione. Certamente, l'obbligo di pagare il
CMOR deriva da un precedente contratto (inadempiuto): quello col fornitore uscente.
Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto.
6.4. Orbene, nel caso in esame, parte opposta ha correttamente assolto all'onere sulla stessa gravante, fornendo idonea dimostrazione della sussistenza delle condizioni per addebitare il corrispettivo CMOR nei confronti della società opponente e ciò anche tenuto conto della genericità della contestazione da quest'ultima sollevate.
Ed invero, a fondamento del proprio credito verso ha Parte_1 CP_1 prodotto agli atti tutte le fatture emesse e ricevute da (UT) Controparte_4 incluse nel medesimo flusso per il maggior importo di euro 21.370,99, di cui euro 18.657,52 in Cont relazione a associati alla CCE Italpower Energia s.r.l. ed euro 2.317,47 associati ad altre
CC, e come tali non oggetto del presente giudizio (cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione di parte opposta).
La società opposta ha, inoltre, prodotto documentazione contenente tutti i dettagli ricevuti da relativamente all'addebito Cmor di cui al predetto flusso (cfr. doc. n. 11 Controparte_4 allegata alla produzione di parte opposta), nonché report elaborato da medesima CP_1 recante l'elenco delle fatture di ed i relativi dettagli, tra cui il numero Controparte_4 identificativo del POD (l'importo totale delle fatture oggetto del report è di euro 21.370,99, di cui euro 18.657,52 riferito a – cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte Parte_4 opposta), un file denominato “Check per ” dalla stessa Parte_5 predisposto in elaborazione e controllo dei dati ricevuti dal UT per l'addebito Cmor
(cfr. doc. n. 13 allegato alla produzione di parte opposta) ed un file denominato “Riepilogo
11 CMOR lato billing.xlsx”, recante riepilogo dei Cmor contenuti nella fattura azionata CP_1 nel monitorio n. 3135/2021/F (cfr. doc. n. 14 allegato alla produzione di parte opposta).
A fronte di tale produzione, la società opponente ha omesso di effettuare qualsivoglia contestazione o disconoscimento della documentazione allegata, trascurando altresì di depositare la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; del tutto generiche e destituite di fondamento si sono rivelate, infatti, le eccezioni di genericità e tardività della richiesta di pagamento dalla stessa sollevate.
6.5. Ne consegue l'assoluta infondatezza della spiegata opposizione che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
occorre, altresì, precisare che alcuna statuizione deve essere presa in punti di esecutorietà, tenuto conto che lo stesso è risultato già esecutivo ex art. 642 c.p.c.-.
6.6. Venendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente, la stessa ha chiesto la condanna della società opposta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di euro 4.382,77 a titolo di Oneri Generali di Sistema non riscossi.
In particolare, parte opponente/attrice in riconvenzionale ha assunto che aveva CP_1 indebitamente incassato la somma di euro 1.376,98 a titolo di Oneri Generali di per CP_3
l'anno 2019 e, in relazione all'anno 2020, la condotta dalla stessa tenuta aveva impedito l'incasso dei predetti oneri per un importo pari ad euro 3.005,79.
Al riguardo la società opposta ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, rilevando che l'importo riguardante gli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2019 era già stato posto in compensazione con il proprio maggior credito laddove, in relazione all'anno 2020, il mancato incasso degli stessi era addebitabile alla condotta dell'opponente.
6.7. Orbene, va preliminarmente evidenziato che l'importo richiesto dalla società
[...]
a titolo di ripetizione degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2019 è stato già Parte_1 stornato da parte della società opposta sul maggior credito vantato nei confronti dell'opponente, con conseguente infondatezza della domanda in parte qua.
Avuto, poi, riguardo, all'ulteriore domanda di condanna della controparte al pagamento dell'importo di euro 3.005,79 a titolo di risarcimento per omesso incasso degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2020, va osservato che l'attività deduttiva svolta dalla società attrice in riconvenzionale sia apparsa sul punto significativamente carente, atteso che la evidenziazione dei profili di inadempimento e dei fatti costitutivi di tale domanda risarcitoria contenuta negli atti
12 difensivi sono risultati privi di qualsivoglia serio approccio argomentativo, limitandosi alla laconica denunzia del pregiudizio subito.
Tali carenze deduttive ed argomentative si sono, poi, riverberate sulla prova dei relativi fatti: al riguardo, invero, parte opponente alcunché ha documentato o si è offerta di provare in relazione all'asserita negligenza di controparte e alla imputabilità alla condotta della medesima degli eventuali danni subiti.
Diversamente, parte opposta ha prodotto documentazione – non espressamente e specificatamente contestata dalla società opponente – dalla quale è dato evincersi che la stessa aveva omesso di fornire ad i dati richiesti per Parte_1 CP_1 predisporre la domanda afferente al recupero degli Oneri Generali di Sistema per l'anno 2020
(cfr. doc. nn. 16-18 allegati alla produzione di parte opposta).
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente è infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento.
• Spese del giudizio.
7. Le spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n.
55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite (per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 614/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 23 giugno 2022 (R.G. n. 1048/2022), già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.;
3. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Parte_1 refusione in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi
13 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, C.P.A. ed I.V.A., se dovuto, come per legge.
Così deciso in Cuneo, il 5 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
14