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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220015456337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: “Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
Appellata ER: 1) Annullare e/o riformare la sentenza n. 3178/2024 depositata il 03.05.2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sez. 2;
2) Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, infondati il ricorso avverso l'intimazione e gli altri atti ritenuti impugnati, ed ogni richiesta e/o declaratoria ivi formulata;
3) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello, con la conferma integrale della decisione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza la sentenza n° 3178/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 03.05.24 in ordine al ricorso proposto dalla signora Resistente_1 per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520150025400353 indicata in epigrafe.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Anche ER si costituiva in giudizio chiedendo la riforma della sentenza.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In merito alla correttezza della decisione del giudice di primo grado in relazione alla ritualità o meno dell'intervento avvenuto in primo grado da parte dell'ente impositore appellante si osserva che esso è avvenuto su chiamata di ER e sul punto, ad avviso della Corte, sia pure non vi sia dubbio che l'art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca che l'atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite, cionondimeno,
l'inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella concretezza della fattispecie, ove l'andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nella specie in cui l'istante non abbia in alcun modo rappresentato quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa avesse subito in ragione della mancata notifica dell'atto di intervento (cfr. sul punto la recentissima
Cass. 26281 del 2025). La documentazione infatti nel caso concreto era già allegata alla costituzione in giudizio avvenuta in data ben antecedente alla data di trattazione e in ogni caso entro i termini previsti ex art. 32 dlgs 1992/546 per la produzione documentale (20 giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione). Ed infatti, l'udienza di trattazione si è tenuta il1 15.4.2024 mentre la documentazione è stata prodotta all'atto della costituzione, il 22.3.2024. E quindi senza alcuna concreta violazione del diritto di difesa della ricorrente.
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto opposto, non dimostrata dalla parte intimata, in ragione della ritenuta inammissibilità dell'atto d'intrervento.
Con l'atto d'appello la Regione Calabria ha comunque fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata avvenuta a mani proprie in data 12.7.2021 sottesa alla cartella impugnata, attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del
D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante.
Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento non essendo maturato il termine triennale di prescrizione in considerazione della notifica dell'atto prodromico prodotto (tassa auto del 2018, notifica avviso di accertamento 12.7.2021, notifica della cartella 16.3.2023) .
La sentenza impugnata quindi deve essere riformata con la conferma dell'atto impugnato.
In ragione dell'andamento del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate. Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.PE TA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220015456337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1336/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: “Voglia l'On.le Commissione adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, annullare e/o dichiarare nulla e/o illegittima tale sentenza e per l'effetto rigettare il ricorso proposto in primo grado dall'odierno appellato e dichiarare la legittimità della cartella da egli impugnata. Con vittoria di spese e competenze.
Appellata ER: 1) Annullare e/o riformare la sentenza n. 3178/2024 depositata il 03.05.2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, sez. 2;
2) Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, infondati il ricorso avverso l'intimazione e gli altri atti ritenuti impugnati, ed ogni richiesta e/o declaratoria ivi formulata;
3) Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Appellata : Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello, con la conferma integrale della decisione impugnata.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la Regione Calabria ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza la sentenza n° 3178/24 emessa dalla Corte di Giustizia di I grado di Reggio Calabria depositata il 03.05.24 in ordine al ricorso proposto dalla signora Resistente_1 per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520150025400353 indicata in epigrafe.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Anche ER si costituiva in giudizio chiedendo la riforma della sentenza.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In merito alla correttezza della decisione del giudice di primo grado in relazione alla ritualità o meno dell'intervento avvenuto in primo grado da parte dell'ente impositore appellante si osserva che esso è avvenuto su chiamata di ER e sul punto, ad avviso della Corte, sia pure non vi sia dubbio che l'art. 14, comma 5, d.lgs. cit. stabilisca che l'atto di intervento vada notificato a tutte le parti costituite, cionondimeno,
l'inosservanza di tale regola formale, funzionale al rispetto del principio del diritto a contraddittorio e di difesa, può essere superata, secondo la condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella concretezza della fattispecie, ove l'andamento processuale non abbia inciso su tali prerogative, come avvenuto nella specie in cui l'istante non abbia in alcun modo rappresentato quale pregiudizio al diritto del contraddittorio e di difesa avesse subito in ragione della mancata notifica dell'atto di intervento (cfr. sul punto la recentissima
Cass. 26281 del 2025). La documentazione infatti nel caso concreto era già allegata alla costituzione in giudizio avvenuta in data ben antecedente alla data di trattazione e in ogni caso entro i termini previsti ex art. 32 dlgs 1992/546 per la produzione documentale (20 giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione). Ed infatti, l'udienza di trattazione si è tenuta il1 15.4.2024 mentre la documentazione è stata prodotta all'atto della costituzione, il 22.3.2024. E quindi senza alcuna concreta violazione del diritto di difesa della ricorrente.
L'appello è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta fondata la censura di parte ricorrente sull'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto opposto, non dimostrata dalla parte intimata, in ragione della ritenuta inammissibilità dell'atto d'intrervento.
Con l'atto d'appello la Regione Calabria ha comunque fornito in questo grado di giudizio la prova della regolare notificazione dell'avviso di accertamento richiamato nella cartella impugnata avvenuta a mani proprie in data 12.7.2021 sottesa alla cartella impugnata, attraverso la produzione, ai sensi dell'art. 58 del
D. Lgs. n. 546/1992, per come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1, della relativa documentazione.
Ritiene la Corte ritualmente prodotta e utilizzabile la documentazione di parte appellante.
Il nuovo testo dell'art. 58 modificato ai sensi del recente decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 art. 1, prevede che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo
14 comma 6-bis”. Tuttavia, con la sentenza numero 36, depositata il 27 marzo 2025, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero
220 e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che la novità legislativa non opera nel caso di specie trattandosi di giudizio instaurato in primo grado prima dell'entrata in vigore del predetto decreto e pertanto non è preclusa la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell'atto impugnato.
Pertanto, avendo prodotto in questa sede la parte appellante la documentazione dianzi specificata, l'appello deve trovare accoglimento non essendo maturato il termine triennale di prescrizione in considerazione della notifica dell'atto prodromico prodotto (tassa auto del 2018, notifica avviso di accertamento 12.7.2021, notifica della cartella 16.3.2023) .
La sentenza impugnata quindi deve essere riformata con la conferma dell'atto impugnato.
In ragione dell'andamento del giudizio le spese del doppio grado vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate. Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.PE TA