Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 25
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte di secondo grado ha ritenuto provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento da parte della Regione Calabria in sede di appello, ritenendo ammissibile la produzione documentale ai sensi del nuovo art. 58 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023, in quanto il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • Accolto
    Legittimità dell'intervento dell'ente impositore in primo grado

    La Corte ha ritenuto che, sebbene l'atto di intervento non sia stato notificato a tutte le parti, tale vizio formale non abbia inciso sul diritto di difesa della ricorrente in primo grado, dato che la documentazione era già stata prodotta nei termini di legge.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 25
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo