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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 366/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. AZ IC Presidente
Dott. NT TE Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.2.2025 da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco De
[...]
Marini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via E. Visconti Venosta 7; appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Francesco Cordova, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore;
appellato
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
1964/2024, non notificata, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8932/2022 pubblicata in data
10 luglio 2024 dal Tribunale di ON, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte
[...]
odierna appellata, eventualmente ripresentate in sede di appello incidentale, Controparte_1
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente che qui Pt_1
si riportano e così giudicare:
Quanto ai capi n. 3, 5 6, 7 e 8, dell'impugnata sentenza, come da motivi di appello dedotti cui si rinvia
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate da
[...] er tutte le motivazioni dedotte in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_1
- rigettare le domande formulate da Controparte_1
Sempre in via principale,
- anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto Pt_1
2007 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare legittimo, per le ragioni esposte in atti, l'atto del Parte_1
denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E DIFFIDA AD
[...]
ADEMPIERE” notificato in data 02.09.2022, dichiarando integralmente fondata e legittima la pretesa impositiva del , con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto con condanna di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del
[...] Parte_1
dell'importo di Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato
[...]
pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata Pt_1
registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
2 - anche in via alternativa alla domanda che precede ed anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare che il Parte_1
è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni dedotte in narrativa, dell'importo di
[...]
Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT, ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie Pt_1
3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043
c.c. e per l'effetto con condanna di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Parte_1
Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie
3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043
c.c.;
- in ogni caso, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 Pt_1 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare che il è creditore nei confronti dell'appellata, per Parte_1 le ragioni dedotte in narrativa, dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo per il periodo 20/06/2022-19/12/2022 per € 13.518,58 +
ISTAT di € 582,99 e per il periodo 20/12/2022-19/06/2023 per € 13.518,58 + relativa ISTAT di €
582,99 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n.
17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad
3 interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, e per l'effetto con condanna di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo a Parte_1
titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo per il periodo 20/06/2022-19/12/2022 per € 13.518,58 + ISTAT di € 582,99 e per il periodo 20/12/2022-
19/06/2023 per € 13.518,58 + relativa ISTAT di € 582,99 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso;
- in ogni caso anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto
2007 al n. 17331/1/Serie 3, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione fra il
Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e per l'effetto con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'area di cui al contratto di locazione fra il e la Pt_1 dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, con ogni declaratoria del caso, anche di condanna alla rimozione di beni e cose installati ed al ripristino dell'immobile locato.
In via subordinata, quanto al capo n. 4 della sentenza gravata come da relativo motivo cui si rinvia
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di ON e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 1964/2024, non notificata, emessa nel giudizio R.G. n. 8932/2022 pubblicata in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di ON, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone.
In ciascuno dei casi precedenti previa eventuale compensazione con le somme eventualmente versate dall'appellata al deducente per i medesimi titoli e periodo di cui è causa. Pt_1
Anche in riforma del capo n. 9 della sentenza gravata, ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, oneri di CU e tributari compresi.
per INFRASTRUTTURE Controparte_1
4 Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione:
In via principale: rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte formulate dal per i Parte_1
motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1
di ON il , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. Parte_1
150-2011 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal convenuto ai sensi dell'articolo 3 t.u. Pt_1
n. 639-1910 per l'importo di una somma pari ad € 27.656,68, invocando l'applicazione l'art. 93 del d.lgs. n° 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), nella parre in cui stabilisce che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola Tosap e/o Cosap.
L'ingiunzione di pagamento traeva fondamento dalla concessione in locazione, da parte del convenuto a di una porzione di fabbricato sita nel medesimo Comune Pt_1 Controparte_2
in via Parini e contraddistinta al fg 35, mapp 85 e 163, con contratto stipulato in data 16.10.2006, registrato 7.8.2007, della durata di anni 9, rinnovabili. – Controparte_1
subentrata a , quanto al ramo di azienda Tower, comprendente le infrastrutture di cui CP_2
trattasi, a partire dal 26.3.2015- non ottemperava al pagamento del canone locatizio per il periodo
20/06/2021-19/12/2021, all'aggiornamento ISTAT, ed al successivo canone dovuto per il periodo
20/12/2021-19/06/2022
Il Comune ingiungeva quindi a il pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 27.656,68.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, e chiedendo in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, con condanna di al rilascio, ed al pagamento dell'indennità di occupazione Controparte_1
sino al rilascio.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 1964/2024 in data 8 luglio 2024 con la quale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accoglieva la domanda di parte attrice e annullava l'“AVVISO DI ACCERTAMENTO
ESECUTIVO E DIFFIDA AD ADEMPIERE”, emesso dal Comune di per la somma di € Pt_1
5 27.656,68 (relativa ai periodi 20/06/2021-19/12/2021 e 20/12/2021-19/06/2022); determinava il canone annuo dovuto da al di per il periodo Controparte_1 Pt_1 Pt_1
20/06/2021 - 31/12/2021 in € 516,46 e per il periodo 1°/01/2022 - 19/06/2022 in € 800,00; rigettava ogni ulteriore domanda proposta dal condannava il Parte_1 Parte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con un primo motivo, falsa Parte_1 applicazione dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003; evidenziando, con un secondo motivo, che il terreno sito in via Parini oggetto del contratto di locazione discusso non è e non può essere un bene del patrimonio indisponibile del Comune di;
dolendosi infine della mancata considerazione delle Pt_1
le domande in via riconvenzionale del di risoluzione del contratto per grave Pt_1 inadempimento e di condanna dell'Appellata alle somme maturate in favore del Pt_1 subordinatamente deducendo, per l'ipotesi che la TE d'Appello dovesse tuttavia ritenere il bene de quo come parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 10.6.2025 le parti chiedevano termine per trattative;
alla successiva udienza del 7.10.2025, preso atto del fallimento di queste, il consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note.
All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
La vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza 22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza
27.5.2024 in proc. n. 423/2023 RG;
sentenza 1.10.2024 in proc. n. 2027/2023 RG); al ricorso per cassazione avverso decisioni di questa TE e della TE d'Appello di Brescia rinunciato, con Pt_3
conseguente estinzione dei giudizi (Cass. ordd. 28877 e 28827/25). L'articolo 118 disp. att., c.p.c.,
6 novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti, la tesi di non Pt_3 tenendo conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovute ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano –come nel caso in esame- al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione oggetto di causa siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della TE di Cassazione: in particolare,
va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass.
Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo –assente nel caso di specie- che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo ad un pubblico servizio, così
da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019; Cassazione, Sez. Unite
Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune. Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta. Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice, l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune
7 l'espressa facoltà ed autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo dell'Ente appellato che evidenzi la specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente la semplice previsione sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di Pt_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico. In
conclusione, poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito, per la somma recata dell'opposta ingiunzione.
Del tutto inconferente -in assenza di specifico atto amministrativo, e comunque di destinazione dell'area a pubblico servizio- la missiva 5.2.2021 (doc. 8 fasc. di primo grado) nella quale Pt_1 si affermava che “l'area … sarà oggetto di proposta al Consiglio Comunale in ordine alla trasformazione della natura giuridica dell'area da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile”.
8 L'art. 12, comma 3 D. Lgs. N. 33/2016, e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. N. 135/2018, non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
La domanda di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, con condanna di al rilascio, ed alla indennità di occupazione, in quanto eccedente Controparte_1 la mera conferma dell'ingiunzione, non è ammissibile in questo procedimento.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione. (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 24040 del 26/9/2019, Rv. 655306).
La domanda subordinata di accertamento del difetto di giurisdizione è assorbita.
S'impongono conseguentemente l'accoglimento dell'impugnazione con totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la prevalente soccombenza (considerata la natura solo processuale della pronuncia sulle domande di risoluzione e rilascio), e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione svolta da nei confronti del avverso Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento del 2.9.2022, che per l'effetto conferma;
- dichiara inammissibili o assorbite le altre domande;
- condanna a rifondere in favore del le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida per compensi defensionali in € 5.261,00 per il giudizio di primo grado, in € 6.734,00 per il giudizio di appello, oltre contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa.
Così deciso in Milano, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT TE M. AZ IC
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. M. AZ IC Presidente
Dott. NT TE Consigliere rel.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 10.2.2025 da
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Francesco De
[...]
Marini, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via E. Visconti Venosta 7; appellante
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. Francesco Cordova, con elezione di domicilio presso il domicilio digitale dello stesso difensore;
appellato
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma TE d'Appello di Milano, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
1964/2024, non notificata, emessa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8932/2022 pubblicata in data
10 luglio 2024 dal Tribunale di ON, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, previa declaratoria di inammissibilità e/o rigetto di tutte le domande ed eccezioni proposte
[...]
odierna appellata, eventualmente ripresentate in sede di appello incidentale, Controparte_1
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal deducente che qui Pt_1
si riportano e così giudicare:
Quanto ai capi n. 3, 5 6, 7 e 8, dell'impugnata sentenza, come da motivi di appello dedotti cui si rinvia
Nel merito
In via principale
- accertare e dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande formulate da
[...] er tutte le motivazioni dedotte in fatto e in diritto e per l'effetto Controparte_1
- rigettare le domande formulate da Controparte_1
Sempre in via principale,
- anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto Pt_1
2007 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare legittimo, per le ragioni esposte in atti, l'atto del Parte_1
denominato “AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E DIFFIDA AD
[...]
ADEMPIERE” notificato in data 02.09.2022, dichiarando integralmente fondata e legittima la pretesa impositiva del , con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, per le Parte_1 ragioni dedotte in narrativa, e per l'effetto con condanna di Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del
[...] Parte_1
dell'importo di Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato
[...]
pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata Pt_1
registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c.;
2 - anche in via alternativa alla domanda che precede ed anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare che il Parte_1
è creditore nei confronti dell'appellata, per le ragioni dedotte in narrativa, dell'importo di
[...]
Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT, ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie Pt_1
3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043
c.c. e per l'effetto con condanna di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo di Parte_1
Euro 27.656,68 a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo 20/06/2021-19/12/2021, più l'aggiornamento ISTAT ed al successivo canone dovuto per il periodo 20/12/2021-19/06/2022, oltre anche in questo caso l'aggiornamento ISTAT, o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, giusto contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie
3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043
c.c.;
- in ogni caso, anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il e la dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 Pt_1 al n. 17331/1/Serie 3, dichiarare che il è creditore nei confronti dell'appellata, per Parte_1 le ragioni dedotte in narrativa, dell'importo a titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo per il periodo 20/06/2022-19/12/2022 per € 13.518,58 +
ISTAT di € 582,99 e per il periodo 20/12/2022-19/06/2023 per € 13.518,58 + relativa ISTAT di €
582,99 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n.
17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad
3 interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso, e per l'effetto con condanna di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dell'importo a Parte_1
titolo di corrispettivo di godimento dovuto e non pagato pari al canone dovuto per il periodo per il periodo 20/06/2022-19/12/2022 per € 13.518,58 + ISTAT di € 582,99 e per il periodo 20/12/2022-
19/06/2023 per € 13.518,58 + relativa ISTAT di € 582,99 e degli ulteriori canoni nelle more scaduti e da scadere sino al rilascio ed alla data di completamento smantellamento degli impianti per la locazione dell'immobile di cui al contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e se del caso a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e/o ex art. 2043 c.c. o alla diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e moratori come per legge dal dovuto sino al soddisfo e rivalutazione monetaria se del caso;
- in ogni caso anche previo, se del caso, accertamento e dichiarazione dell'inadempimento di in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 contratto di locazione fra il Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto
2007 al n. 17331/1/Serie 3, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione fra il
Comune e la dante causa dell'appellata registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, e per l'effetto con condanna di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al rilascio immediato dell'area di cui al contratto di locazione fra il e la Pt_1 dante causa dell'attrice registrato a Rivoli il 7 agosto 2007 al n. 17331/1/Serie 3, con ogni declaratoria del caso, anche di condanna alla rimozione di beni e cose installati ed al ripristino dell'immobile locato.
In via subordinata, quanto al capo n. 4 della sentenza gravata come da relativo motivo cui si rinvia
Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di ON e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 1964/2024, non notificata, emessa nel giudizio R.G. n. 8932/2022 pubblicata in data 10 luglio 2024 dal Tribunale di ON, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ciccone.
In ciascuno dei casi precedenti previa eventuale compensazione con le somme eventualmente versate dall'appellata al deducente per i medesimi titoli e periodo di cui è causa. Pt_1
Anche in riforma del capo n. 9 della sentenza gravata, ed in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, oneri di CU e tributari compresi.
per INFRASTRUTTURE Controparte_1
4 Voglia l'Ill.ma TE d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione:
In via principale: rigettare nel migliore dei modi l'appello e le domande tutte formulate dal per i Parte_1
motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Controparte_1
di ON il , proponendo opposizione ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. Parte_1
150-2011 avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal convenuto ai sensi dell'articolo 3 t.u. Pt_1
n. 639-1910 per l'importo di una somma pari ad € 27.656,68, invocando l'applicazione l'art. 93 del d.lgs. n° 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), nella parre in cui stabilisce che i gestori di servizio pubblico debbano essere tenuti al pagamento della sola Tosap e/o Cosap.
L'ingiunzione di pagamento traeva fondamento dalla concessione in locazione, da parte del convenuto a di una porzione di fabbricato sita nel medesimo Comune Pt_1 Controparte_2
in via Parini e contraddistinta al fg 35, mapp 85 e 163, con contratto stipulato in data 16.10.2006, registrato 7.8.2007, della durata di anni 9, rinnovabili. – Controparte_1
subentrata a , quanto al ramo di azienda Tower, comprendente le infrastrutture di cui CP_2
trattasi, a partire dal 26.3.2015- non ottemperava al pagamento del canone locatizio per il periodo
20/06/2021-19/12/2021, all'aggiornamento ISTAT, ed al successivo canone dovuto per il periodo
20/12/2021-19/06/2022
Il Comune ingiungeva quindi a il pagamento dell'importo di Controparte_1
€ 27.656,68.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione, e chiedendo in via Parte_1
riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, con condanna di al rilascio, ed al pagamento dell'indennità di occupazione Controparte_1
sino al rilascio.
Il Tribunale pronunciava sentenza n. 1964/2024 in data 8 luglio 2024 con la quale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, accoglieva la domanda di parte attrice e annullava l'“AVVISO DI ACCERTAMENTO
ESECUTIVO E DIFFIDA AD ADEMPIERE”, emesso dal Comune di per la somma di € Pt_1
5 27.656,68 (relativa ai periodi 20/06/2021-19/12/2021 e 20/12/2021-19/06/2022); determinava il canone annuo dovuto da al di per il periodo Controparte_1 Pt_1 Pt_1
20/06/2021 - 31/12/2021 in € 516,46 e per il periodo 1°/01/2022 - 19/06/2022 in € 800,00; rigettava ogni ulteriore domanda proposta dal condannava il Parte_1 Parte_1 all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando, con un primo motivo, falsa Parte_1 applicazione dell'art. 93 D. Lgs. 259/2003; evidenziando, con un secondo motivo, che il terreno sito in via Parini oggetto del contratto di locazione discusso non è e non può essere un bene del patrimonio indisponibile del Comune di;
dolendosi infine della mancata considerazione delle Pt_1
le domande in via riconvenzionale del di risoluzione del contratto per grave Pt_1 inadempimento e di condanna dell'Appellata alle somme maturate in favore del Pt_1 subordinatamente deducendo, per l'ipotesi che la TE d'Appello dovesse tuttavia ritenere il bene de quo come parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 10.6.2025 le parti chiedevano termine per trattative;
alla successiva udienza del 7.10.2025, preso atto del fallimento di queste, il consigliere istruttore invitava le parti alla immediata precisazione delle conclusioni;
le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza odierna per la discussione davanti al Collegio, con termine intermedio per eventuali note.
All'udienza, sentite le parti, che insistevano nelle rispettive domande, la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve conseguentemente essere accolto.
La vicenda è già stata esaminata in numerose precedenti decisioni di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza 16.11.2022 in proc. n. 1230/2022 RG;
sentenza 22.11.2022 in proc. n. 86/2023 RG;
sentenza 23.11.2022 in proc. n. 980/2022 RG;
sentenza 2.10.2023 in proc. n. 222/2023 RG;
sentenza
27.5.2024 in proc. n. 423/2023 RG;
sentenza 1.10.2024 in proc. n. 2027/2023 RG); al ricorso per cassazione avverso decisioni di questa TE e della TE d'Appello di Brescia rinunciato, con Pt_3
conseguente estinzione dei giudizi (Cass. ordd. 28877 e 28827/25). L'articolo 118 disp. att., c.p.c.,
6 novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
L'invocato art. 93 D.Lgs n. 259/2003 non può essere considerato alla stregua di norma imperativa che possa determinare la nullità delle clausole pattizie regolanti i rapporti fra le parti, la tesi di non Pt_3 tenendo conto del fatto che detta norma, nel fare salva l'applicazione della Tosap e del Cosap, si riferisce alle sole fattispecie in cui le imposizioni di oneri, tributi e canoni siano dovute ai sensi della disciplina che le prevede, vale a dire all'ipotesi di “occupazione di spazi ed aree pubbliche”. Di conseguenza, quando le aree di installazione degli impianti appartengano –come nel caso in esame- al patrimonio disponibile dell'Ente e siano oggetto, come tali, di rapporti di tipo privatistico tra Comuni e gestori, il canone di locazione, nella misura concordata, risulta dovuto e legittimamente preteso.
Il fatto che sul terreno oggetto del contratto di locazione oggetto di causa siano stati installati impianti di telecomunicazione non è sufficiente a ricondurre detti beni e relative modalità di utilizzo nell'alveo del patrimonio indisponibile del Comune, dovendosi far riferimento ai presupposti indicati nell'art. 826 c.c., sulla base del quale fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Province o dei Comuni gli immobili destinati a sedi di uffici pubblici e quelli destinati a un pubblico servizio.
La portata della norma è stata oggetto di numerose pronunce della TE di Cassazione: in particolare,
va richiamato il consolidato orientamento (Cass. Sez. Unite, ordinanza n. 21991 del 12.10.2020 e Cass.
Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25.3.2016) secondo il quale, affinché un bene, non appartenente al demanio necessario, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'articolo 826 c.c. comma 3, deve sussistere il doppio requisito soggettivo ed oggettivo della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio;
dirimente, in proposito, è l'inserimento del bene in quelli pubblici in senso stretto, formalità per la quale occorre un atto amministrativo –assente nel caso di specie- che esprima, appunto, una volontà specifica dell'ente di destinarlo ad un pubblico servizio, così
da integrare il requisito soggettivo, che è una manifestazione piena del pubblico potere dell'ente proprietario, di cui, poi, il requisito oggettivo esterna la permanenza attuale quanto ad effetti (sul punto, cfr. anche: Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 13664 del 21.5.2019; Cassazione, Sez. Unite
Civili, sentenza n. 14865 del 28.6.2006).
Nel caso in esame difettano entrambi i requisiti per poter considerare quanto oggetto di causa come appartenente al patrimonio indisponibile del Comune. Innanzitutto, da un punto di vista soggettivo, non risulta sia stato rilasciato dal Comune alcun titolo abilitativo per l'installazione degli impianti da cui trarre la conferma, sia pure indiretta, della natura concessoria dei rapporti di cui si tratta. Tale evenienza trova, anzi, un'espressa smentita nel contenuto della scrittura negoziale inter partes, essendovi previsto, all'art. 5, a carico della conduttrice, l'ottenimento delle concessioni, delle autorizzazioni e del nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto e risultando altresì concessa dal Comune
7 l'espressa facoltà ed autorizzazione alla locataria di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, con impegno, “quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative”.
Del resto, in assenza di un atto amministrativo dell'Ente appellato che evidenzi la specifica volontà del medesimo di destinare l'area in parola all'esercizio di un servizio di pubblico interesse, non è sufficiente la semplice previsione sinallagmatica di voler esercitare quanto oggetto del contratto inter partes al fine della fornitura, da parte della conduttrice, del servizio di diffusione del segnale radiotelefonico, pur “per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di telecomunicazioni”, come espresso nell'art. 5, primo comma, del contratto già richiamato;
ciò, in quanto l'inclusione nel patrimonio indisponibile comunale deve consistere in un atto con cui la pubblica amministrazione concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente stesso. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del servizio di Pt_1 telecomunicazioni, l'area a tale scopo destinata non può assumere la qualifica di patrimonio indisponibile comunale;
deve, quindi, con riferimento al caso di specie, ritenersi che l'attribuzione in godimento di tali beni in virtù del contratto dedotto in giudizio inerisca a strutture facenti parte del patrimonio disponibile e si inquadri nello schema privatistico della locazione di immobile urbano.
Difetta, infatti, non solo l'elemento soggettivo, ma anche l'elemento oggettivo di cui all'art. 826 c.c., costituito dalla destinazione a “pubblici servizi”, dal momento che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, pur essendo, per definizione di legge (art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 259/2003), attività “di preminente interesse generale”, non è, comunque, assimilabile ad un “pubblico servizio” (la cui caratteristica è di essere finalizzato alla realizzazione di bisogni sociali), perché esercitata da gestori privati e assoggettata al pagamento di tariffe di libero mercato, sottratte al controllo pubblico. In
conclusione, poiché i beni oggetto del contratto di locazione per cui è causa, su cui sono stati installati gli impianti per la diffusione del segnale radio, appartengono al patrimonio disponibile del Comune, del tutto legittima si appalesa la pretesa di pagamento da parte di quest'ultimo del canone locatizio validamente pattuito, per la somma recata dell'opposta ingiunzione.
Del tutto inconferente -in assenza di specifico atto amministrativo, e comunque di destinazione dell'area a pubblico servizio- la missiva 5.2.2021 (doc. 8 fasc. di primo grado) nella quale Pt_1 si affermava che “l'area … sarà oggetto di proposta al Consiglio Comunale in ordine alla trasformazione della natura giuridica dell'area da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile”.
8 L'art. 12, comma 3 D. Lgs. N. 33/2016, e l'art. 8 bis, comma 1, lett. c), D.L. N. 135/2018, non determinano alcuna immutazione nel quadro delineato, limitandosi a confermare i principi espressi nell'art. 93 D.Lgs n. 259/2003.
La domanda di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione, con condanna di al rilascio, ed alla indennità di occupazione, in quanto eccedente Controparte_1 la mera conferma dell'ingiunzione, non è ammissibile in questo procedimento.
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione. (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 24040 del 26/9/2019, Rv. 655306).
La domanda subordinata di accertamento del difetto di giurisdizione è assorbita.
S'impongono conseguentemente l'accoglimento dell'impugnazione con totale riforma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la prevalente soccombenza (considerata la natura solo processuale della pronuncia sulle domande di risoluzione e rilascio), e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione svolta da nei confronti del avverso Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento del 2.9.2022, che per l'effetto conferma;
- dichiara inammissibili o assorbite le altre domande;
- condanna a rifondere in favore del le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida per compensi defensionali in € 5.261,00 per il giudizio di primo grado, in € 6.734,00 per il giudizio di appello, oltre contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa.
Così deciso in Milano, 18/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NT TE M. AZ IC
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