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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.09.1973 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasqualina Balzano, (C.F:
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre C.F._2
Annunziata (NA) al c/so Umberto I n. 208, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
parte ammessa al gratuito patrocinio con Delibera 2023/1125/GP del
26/04/2023 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTE
E
, (C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Laura Acanfora (C.F. ) e C.F._4
Vincenzo Aiello (C.F. parte ammessa al gratuito patrocinio C.F._5 con delibera Prot. n.2024/1001/GP del 19.04.2024 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata.
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.06.2024, le parti non sono comparse, ma hanno depositato note congiunte nelle quali hanno dichiarato di essere addivenuti ad una soluzione bonaria della lite e si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., 5/9/2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2023, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Boscoreale CP_1 in data 05.08.1992, dal quale sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni, tra cui Per_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla via
[...]
Tenente A. Cirillo n. 43, (CF: ), cittadino italiano, non C.F._6 economicamente autosufficiente e portatore di handicap.
A tal fine, il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 08.10.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 7903/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 19.09.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale e che, con i patti su citati, veniva previsto un obbligo di mantenimento a carico del di euro 150,00 in Pt_1 favore del figlio che avrebbe continuato a vivere con la madre nella casa coniugale, Per_1 oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche.
Il ricorrente rappresentava, dunque, che il figlio già da qualche anno (a Per_1 partire dalla data del 07/12/2021), a tutt'oggi, vive con il ricorrente il quale provvede in via esclusiva al suo fabbisogno, mentre la resistente non contribuisce in alcun modo al sostentamento del figlio, il quale ancorché maggiorenne non è economicamente autosufficiente ed ha difficoltà a trovare un lavoro anche a causa dei suoi problemi di salute. Allegava altresì che ha percepito un'indennità di frequenza fino al Persona_1 compimento della maggiore età ed è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, ma che attualmente è inoccupato e non ha alcun sostentamento economico.
Ciò posto, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con una rideterminazione del contributo di mantenimento a suo carico in ragione della modifica in pejus delle proprie condizioni economiche e del trasferimento presso di lui del figlio Per_1
In particolare, premettendo di essere disoccupato e titolare di una Parte_1 pensione di invalidità civile, chiedeva di nulla disporre a proprio carico a titolo di contributo economico già fissato in € 150,00 (centocinquanta/00), alla luce della modifica in peius delle proprie condizioni economiche e della convivenza con il figlio Per_1 sin dal 07.12.2021, nonchè la fissazione di contributo a carico della moglie (percettricee di reddito di cittadinanza e badante in nero), pari ad € 150,00 (centocinquanta/00), per il mantenimento del medesimo in favore del ricorrente.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica del figlio e di nulla disporre in ordine al suo mantenimento. Per_1
All'udienza del 05.06.2024, il Giudice delegato, dato atto che le parti avevano depositato note congiunte nelle quali dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, disponeva la regolamentazione dei rapporti tra le stesse in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e rimetteva la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 5/9/2024.
***
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.09.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 7903/2019 dell'08.10.2019, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, i coniugi si sono dati reciprocamente atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio Persona_1 nulla disponendo in merito al mantenimento dello stesso da parte dei genitori.
A tal uopo vale la pena evidenziare che, dal verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 07/08/2018, risulta che è portatore di handicap ai sensi dell'articolo tre, comma uno, Persona_1 della L. del 05/02/1992 n. 104, sicché non sussistendo una disabilità grave di cui all'articolo tre, comma tre, del citato articolo non può essere equiparato ad Persona_1 un minore (cfr. documenti allegati nella produzione di parte ricorrente).
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Boscoreale (NA) il 05.08.1992; Parte_2 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n.61, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
c) dà atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e nulla Persona_1 dispone in merito al mantenimento dello stesso da parte dei genitori;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 12/9/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3851 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.09.1973 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall' Avv. Pasqualina Balzano, (C.F:
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre C.F._2
Annunziata (NA) al c/so Umberto I n. 208, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
parte ammessa al gratuito patrocinio con Delibera 2023/1125/GP del
26/04/2023 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata
RICORRENTE
E
, (C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Laura Acanfora (C.F. ) e C.F._4
Vincenzo Aiello (C.F. parte ammessa al gratuito patrocinio C.F._5 con delibera Prot. n.2024/1001/GP del 19.04.2024 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torre Annunziata.
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 05.06.2024, le parti non sono comparse, ma hanno depositato note congiunte nelle quali hanno dichiarato di essere addivenuti ad una soluzione bonaria della lite e si sono riportate all'accordo dalle stesse raggiunto.
Il P.M., 5/9/2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.08.2023, chiedeva pronunciarsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in Boscoreale CP_1 in data 05.08.1992, dal quale sono nati tre figli, oggi tutti maggiorenni, tra cui Per_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla via
[...]
Tenente A. Cirillo n. 43, (CF: ), cittadino italiano, non C.F._6 economicamente autosufficiente e portatore di handicap.
A tal fine, il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 08.10.2019, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 7903/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 19.09.2019 dinanzi al Presidente del Tribunale e che, con i patti su citati, veniva previsto un obbligo di mantenimento a carico del di euro 150,00 in Pt_1 favore del figlio che avrebbe continuato a vivere con la madre nella casa coniugale, Per_1 oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludiche.
Il ricorrente rappresentava, dunque, che il figlio già da qualche anno (a Per_1 partire dalla data del 07/12/2021), a tutt'oggi, vive con il ricorrente il quale provvede in via esclusiva al suo fabbisogno, mentre la resistente non contribuisce in alcun modo al sostentamento del figlio, il quale ancorché maggiorenne non è economicamente autosufficiente ed ha difficoltà a trovare un lavoro anche a causa dei suoi problemi di salute. Allegava altresì che ha percepito un'indennità di frequenza fino al Persona_1 compimento della maggiore età ed è stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, ma che attualmente è inoccupato e non ha alcun sostentamento economico.
Ciò posto, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con una rideterminazione del contributo di mantenimento a suo carico in ragione della modifica in pejus delle proprie condizioni economiche e del trasferimento presso di lui del figlio Per_1
In particolare, premettendo di essere disoccupato e titolare di una Parte_1 pensione di invalidità civile, chiedeva di nulla disporre a proprio carico a titolo di contributo economico già fissato in € 150,00 (centocinquanta/00), alla luce della modifica in peius delle proprie condizioni economiche e della convivenza con il figlio Per_1 sin dal 07.12.2021, nonchè la fissazione di contributo a carico della moglie (percettricee di reddito di cittadinanza e badante in nero), pari ad € 150,00 (centocinquanta/00), per il mantenimento del medesimo in favore del ricorrente.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta autosufficienza economica del figlio e di nulla disporre in ordine al suo mantenimento. Per_1
All'udienza del 05.06.2024, il Giudice delegato, dato atto che le parti avevano depositato note congiunte nelle quali dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, disponeva la regolamentazione dei rapporti tra le stesse in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e rimetteva la causa in decisione al collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M. prestava parere favorevole in data 5/9/2024.
***
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (19.09.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 7903/2019 dell'08.10.2019, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, relative alle condizioni di divorzio, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare, i coniugi si sono dati reciprocamente atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio Persona_1 nulla disponendo in merito al mantenimento dello stesso da parte dei genitori.
A tal uopo vale la pena evidenziare che, dal verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 07/08/2018, risulta che è portatore di handicap ai sensi dell'articolo tre, comma uno, Persona_1 della L. del 05/02/1992 n. 104, sicché non sussistendo una disabilità grave di cui all'articolo tre, comma tre, del citato articolo non può essere equiparato ad Persona_1 un minore (cfr. documenti allegati nella produzione di parte ricorrente).
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
in Boscoreale (NA) il 05.08.1992; Parte_2 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n.61, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1992);
c) dà atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e nulla Persona_1 dispone in merito al mantenimento dello stesso da parte dei genitori;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 12/9/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Marianna Lopiano